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28/12/2010

Cassazione news  
Il principio del “favor rei” anche per le irregolarità Iva
Sentenza cassazione sezione unite  n.26126 del 27/12/2010
A cura del Centro Sudi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”

 

 
La Suprema Corte  nell’accogliere il ricorso di un’azienda ha stabilito che” anche alle irregolarità sull’Iva si applica il principio del favor rei e cioè la legge più favorevole al contribuente.” Nel caso in specie l’azienda destinataria di un avviso di rettifica riguardante l’anno 1996 a seguito di un’ispezione fiscale, era ricorsa contro l’applicazione delle sanzioni che non avevano tenuto conto del principio del “favor  rei”. L’azienda sosteneva che sugli acquisti , anche prima della riforma del ‘97, doveva, in qualità di cessionario, versare solo una sanzione pari al 100% dell’imposta che non poteva cumularsi all’imposta stessa dovuta solo dal venditore.
Il  Collegio, accogliendo la tesi difensiva, ha  esteso il principio del favor rei  a tutte le irregolarità alle quali è collegata una sanzione amministrativa. Si riporta la massima 1 della sentenza  “in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicabile "ai procedimenti in corso" alla data dell'1 aprile 1998, a condizione che il provvedimento d’irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del "favor rei", sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Tale normativa di carattere generale è applicabile anche alle violazioni in materia di IVA, tenuto conto che il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ed entrato in vigore 1'1 aprile 1998 prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto al precedente sistema. In particolare, l'art. 16 ha abrogato, fra l'altro, l'art. 41 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l'art. 6, ottavo comma, ha determinato i margini del "quantum" della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa auto fatturazione da parte del cessionario o del committente, senza però riproporre, neppure nella riformulazione contenuta nel d. 1gs. 5 giugno 1998, n. 203, il pagamento dell'imposta (avente anch'esso, nel regime dell'abrogato art. 41, natura sanzionatoria) ”.

 
 
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