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01/12/2016

 
I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
È ormai da oltre un decennio che l’azienda “Sotto controllo srl” ha il fatturato in aumento; sempre più clienti richiedono l’installazione di sistemi antifurto, videosorveglianze “user friendly” e rilevatori GPS. Da una parte il crescente bisogno di sicurezza, dall’altra le innate capacità di Vladimiro, l’amministratore unico della società, che ha costruito una vera e propria fortuna basandosi sulle paure della gente: “Lenin sosteneva che la fiducia è bene, ma il controllo è meglio”, ripeteva fino allo sfinimento agli acquirenti.
Ma è pericoloso giocare con le ossessioni, il rischio di diventarne parte è sempre dietro l’angolo. Ne sa qualcosa Winston, dipendente di origine indiana con un nome di chiaro influsso coloniale britannico.
“Non ne posso più, per questo mi sono rivolto a voi – dichiara agli ispettori il lavoratore – Vladimiro non aiuta solo i clienti a tenere sotto controllo i propri beni, mi tiene sotto osservazione h24!”.
“Che cosa significa esattamente? Ci faccia qualche esempio…”, ribattono allarmati i funzionari ministeriali.
“Settimanalmente scarica i dati dal GPS installato sul furgone che utilizzo per lavorare, li incrocia con quelli provenienti dal tablet che mi ha dato in dotazione per testare gli impianti e li confronta con un’app che si trova nello smartphone aziendale e che ha il compito di monitorare costantemente la mia attività, mi sento sempre più simile a un drone…”.
Gli ispettori acquisiscono compiutamente la denuncia e spiegano a Winston che la materia è tutelata dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4, L. 300/1970 come modificato dall’art. 23 D.lgs. 151/2015). Il lavoratore non può essere sorvegliato a distanza; quando si utilizzano apparecchiature, che incidentalmente possono controllarlo, ma che sono dirette a monitorare i beni aziendali, occorre un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato (Circolare INL n. 2/2016).
“Pensi caro Winston – concludono gli ispettori – il protagonista del libro “1984” di George Orwell si chiama proprio come lei. Lo legga, capirà qualcosa in più del suo titolare, anche per lui chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato”.
 
Professionisti Fisco
di Alessia Lupoi
Entratel, l'applicativo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, potrà – dal primo giorno del mese di dicembre – essere adoperato unicamente per visualizzare, controllare ed autenticare file su documenti gestiti sino a fine novembre; per elaborare e visualizzare le ricevute a fronte di un ambiente di sicurezza scaduto. Non per altro.
Già, poiché i soggetti intermediari abilitati non godranno oltre della connessione col sito web dei servizi telematici agenziali, potendo esclusivamente – d'ora in avanti – in sostituzione, installare il Desktop Telematico.
Cos'è
Il Desktop telematico è un contenitore nel quale l'Amministrazione finanziaria farà confluire le applicazioni (Entratel, file internet, moduli di controllo e Multiutenza, gestione che permette la creazione di aree di lavoro distinte per ogni utente) da essa stessa distribuite ed installate dall'utente nella postazione di lavoro.
Come ne dà notizia l'Agenzia
Leggiamo, nella pagina In Primo Piano del sito internet delle Entrate, che nella sezione "Software" è disponibile, per l'ambiente Windows, MAC e Linux, la nuova versione dell'applicazione Entratel-Multifile (versione 1.0.5 del 18/11/2016).
L'Agenzia consiglia, pertanto, di aggiornare l'applicazione alla nuova versione rilasciata.
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
Con la conclusione dell’iter di conversione in Legge del D.L. 193 del 22.10.2016, (cd. Decreto fiscale) collegato alla Legge di Bilancio per il 2017, sono diventate definitivamente operative, con qualche modifica rispetto al decreto originario, le disposizioni dell’articolo 6 sulla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, che consente la definizione dei carichi inclusi nei ruoli (compreso quanto derivante da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps) affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
Obiettivo della norma è quello di ridurre e razionalizzare le passività pendenti per le iscrizioni a ruolo, lo stesso decreto prevede inoltre la soppressione di Equitalia con lo scioglimento delle società dell’omonimo gruppo a partire dal 1° luglio 2017.
L’attività di riscossione nazionale viene affidata all’Agenzia delle Entrate, tramite “Agenzia delle entrate-Riscossione”, nuovo ente pubblico strumentale, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia. La definizione agevolata riguarda sia le entrate erariali, che quelle di tutti gli enti impositori che hanno fatto uso dello strumento del ruolo.
Sono previste delle esclusioni che fanno riferimento ad entrate particolari e coinvolgono i comuni solo per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada e le altre sanzioni amministrative. Il decreto introduce, inoltre, la possibilità della definizione agevolata anche per le entrate regionali e locali. Regioni, Province, Comuni e città metropolitane potranno con apposito regolamento introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate.
di Redazione eDotto
Il nuovo art. 603-bis.2 c.p., entrato in vigore il 4 novembre 2016, prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
 
Lavoro Diritto
di Eleonora Mattioli
La condotta posta in essere dal dipendente, che attribuisce al datore di lavoro e ai suoi dirigenti comportamenti illeciti e non corretti – parlando nel caso di specie di organizzazione di “corsi fantasma” e, quanto ai dirigenti, imputando loro di assumere nell'Ente i propri figli – giustifica il licenziamento dello stesso, poiché configura un inadempimento dell’obbligo di fedeltà e fa venir meno il vincolo fiduciario permanente alla base del rapporto.  
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, respingendo il ricorso di un lavoratore, licenziato poiché, nel corso di una riunione sindacale, dinanzi ad una platea di 200 persone, aveva pronunciato frasi lesive dell’onore e del decoro del datore di lavoro.
Prova negata Non esclude gravità dell’accusa
Ed a nulla è valsa la censura del ricorrente di non essere stato ammesso, in fase di merito, a dimostrare la veridicità di quanto asserito, essendogli stata negata l’istanza d’ordine di esibizione dei registri dei corsi tenuti dall'Ente.
La Cassazione ha infatti confermato come, se anche il lavoratore avesse offerto la prova in relazione alle circostanze affermate (esiguo numero di iscritti ai corsi di formazione e difetto nei formatori delle competenze e qualità professionali), ciò non avrebbe tolto rilevanza alla gravità dell’accusa rivolta al datore di organizzare “corsi fantasma”, per tali dovendosi ritenere solo quelli del tutto inesistenti nella realtà.
Rigetto ordine di esibizione Insindacabile in cassazione
Va in ogni caso affermato – prosegue la Corte – che il rigetto da parte del giudice di merito di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire in giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte, non è sindacabile in cassazione. Trattasi difatti di strumento istruttorio residuale, ossia utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative; sicché la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione.
Critica oltre limite Giusta causa di recesso datoriale
Ne consegue che – conclude la Corte Suprema con sentenza n. 24260 del 29 novembre 2016 –  accertata la veridicità della condotta addebitata al lavoratore, in sede di merito ne è stata altresì dimostrata l’attitudine ad integrare una giusta causa di recesso datoriale. Ciò alla stregua del principio secondo cui, l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, costituisce violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Importanti novità per i contribuenti soggetti agli studi di settore arrivano dall'Agenzia delle Entrate: dal 30 novembre è, infatti, disponibile sul sito web dell'Amministrazione finanziaria il software Segnalazioni 2016 con cui il contribuente può segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, che giustificano situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza emerse dall’applicazione degli studi di settore, per il periodo d’imposta 2015.
Inoltre, tale applicazione consente di indicare anche i motivi che hanno determinato l’inapplicabilità e l’esclusione dagli studi di settore, così come indicato in dichiarazione.
L'obiettivo è sempre quello di semplificare la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Il software “Segnalazioni 2016”, infatti consente uno scambio “fluido” di informazioni tra Entrate e contribuente.
Per accedere al servizio per la predisposizione della segnalazione, si deve andare nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia: in particolare, dalla homepage del sito, il percorso da seguire è “Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione - Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) – web”.
Modelli studi di settore 2015
Sempre dal 30 novembre 2016 sono disponibili per i contribuenti, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d’imposta 2015 e l’esito dell’applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell’ultima versione del software Gerico.
Statistiche aggiornate
Sullo sito internet dell'Agenzia delle Entrate - come si legge nel comunicato stampa del 30 novembre 2016 - sono pubblicate anche le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015.
Utilizzando una semplice applicazione ad hoc gli utenti potranno conoscere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non. Le interrogazioni possono essere effettuate per anno, per macrosettore e tipologia di dichiarazione presentata o per singolo studio di settore.
di Cinzia Pichirallo
Precisazioni vengono fornite dal ministero dello Sviluppo Economico con Faq a valere sul bando grandi progetti di ricerca e sviluppo - PON I&C 2014-2020, agenda digitale e industria sostenibile - per le imprese del Sud Italia.
Le agevolazioni in parola sono state concesse con decreto del 1° giugno 2016 del MiSE.
Cumulabilità
Il ministero specifica che tali agevolazioni, secondo quanto disposto nell’articolo 6, comma 11, del decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli aiuti «de minimis».
Fuori dall’ambito degli aiuti di Stato, pertanto, le agevolazioni del bando grandi progetti di R&S sono cumulabili con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL 145/2013.
Ammissibilità progetti
Le Faq ricordano che i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in una o più unità locali ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Non è però richiesto che i soggetti proponenti debbano disporre delle unità locali nelle quali viene svolto il progetto all’atto della presentazione della domanda di agevolazione. Tuttavia, lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implica la disponibilità delle unità locali coinvolte e, pertanto, è necessario che le stesse siano disponibili alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo.
di Cinzia Pichirallo
Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze dell'8 novembre 2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 280 del 30 novembre, dispone che i pagamenti  dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016 possono essere effettuati entro il 19 dicembre 2016 utilizzando il modello unificato F24, tranne nel caso in cui il soggetto debba compensare eventuali crediti.
Per coloro che saldano direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale il termine per eseguire il versamento è fissato al 27 dicembre 2016.
Il Mef, quindi, per l’anno 2016, ha ritenuto di consentire l’utilizzo dell’F24 per il pagamento delle accise relative alle immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 dicembre.
 
Professionisti
di Gioia Lupoi
Un comunicato congiunto ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO per la mobilitazione generale dei commercialisti.
Il 14 dicembre 2016 le Associazioni sindacali stanno organizzando a Roma una manifestazione - “non e’ una giornata di sciopero, ma una giornata nella quale ci sarà la possibilità di esporre il nostro punto di vista e di fare sentire la nostra voce”, spiega il comunicato del 29 novembre 2016 - nel corso della quale esporre le ragioni di protesta della categoria in relazione al rapporto alla stessa riservato dall’Amministrazione Finanziaria e dalla politica ed alla scarsa considerazione dei cittadini e contribuenti, da ultimo confermato con i provvedimenti in materia fiscale adottati con l’ultimo DL collegato alla legge di stabilità, recentemente convertito in legge.
Tali provvedimenti sono solo gli ultimi di una lunga serie che, nel tentativo di riportare entrate alle casse dell’erario, stanno in realtà stressando e pesando sui contribuenti e su coloro che li assistono quotidianamente.
La manifestazione ha il sostegno, per il momento, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di ConfProfessioni.
Lo sciopero sarà indetto ed annunciato nel corso della manifestazione poiché per poterlo attuare si devono porre in essere tutte le modalità previste dal codice di autoregolamentazione approvato nel 2014. La manifestazione si svolgerà per quanto possibile in una sala capiente e non sono previsti cortei.
Per informazioni sono stati attivati:
  • un sito web: www.mgcommercialisti.it
  • una pagina facebook: https://www.facebook.com/MGCommercialisti/?fref=ts
  • un indirizzo dedicato: segreteria@mgcommercialisti.it
Per iscriversi all’evento è possibile:
  • compilare un form al link http://www.mgcommercialisti.it/2016/11/28/partecipazione-alla-manifestazione-del-14-12-2016/;
  • inviare una mail all'indirizzo segreteria@mgcommercialisti.it.
 
Lavoro
di Maila Sirci
In data 22/11/2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del ccnl 27 novembre 2013 tra Assoscrittura, Assospazzole e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil. Il Ccnl decorre dall’1/1/2016 e avrà scadenza il 31/12/2018 sia per la parte normativa che per la parte economica.
di Rossella Schiavone
Il nuovo portale dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro (www.anpal.gov.it) è on line e, in data 29 novembre 2016, sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata una news che illustra i servizi offerti per i cittadini:
  • possibilità di inserite il proprio CV nel data base nazionale e visualizzare le offerte di lavoro;
  • presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) on line che consente di attivare un servizio personalizzato d'inserimento nel mercato del lavoro presso i Centri per l'Impiego, o richiedere l'assegno di ricollocazione da utilizzare per servizi di assistenza intensiva, pubblici o privati.
Il Ministro del Lavoro si è dichiarato soddisfatto evidenziando come l'avvio del nuovo portale dimostri che l’Anpal è attiva ed in grado di dare vita ad iniziative di politiche attive del lavoro che cambiano radicalmente l'approccio nei confronti della lotta alla disoccupazione rispetto al passato.
Rammenta la news ministeriale che l'assegno di ricollocazione consiste in un importo - che può variare da 250 a 5000 euro, secondo il profilo di occupabilità e la tipologia del contratto - da utilizzare presso operatori del mercato del lavoro, pubblici o privati, per accedere a servizi di assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro e potrà essere richiesto da chi usufruisce della NASPI già da 4 mesi e non è ancora riuscito a trovare un lavoro, e sarà erogato all'ente che offre il servizio di ricollocazione solo se la persona titolare dell'assegno trova effettivamente lavoro.
Nella prima fase sarà introdotto a livello sperimentale su un campione statistico di circa 30 mila beneficiari mentre a regime riguarderà una platea di 800-900 mila persone.
Cittadini, aziende e operatori registrati a Cliclavoro e Garanzia Giovani possono già accedere alle aree a loro riservate con le medesime credenziali di accesso di cui già dispongono.
di Rossella Schiavone
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 4725 del 24 novembre 2016, ha illustrato, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 203/2016, le principali modifiche intervenute che attengono alla competenza degli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Fra le modifiche analizzate in questione si segnala:
  • la possibilità per lo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta negli ultimi 5 anni precedenti (e non più due anni di seguito negli ultimi due) per prestare lavoro stagionale, di ottenere un permesso pluriennale in caso di impieghi ripetitivi, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno;
  • la richiesta al SUI per assumere extraUE per lo svolgimento di lavoro stagionale è ammessa nei settori agricolo e turistico/alberghiero;
  • l’estensione del diritto di precedenza al rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale al lavoratore già ammesso a lavorare nel nostro Paese almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso o altro datore di lavoro, sempre che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza dello stesso;
  • la possibilità, per il lavoratore stagionale che abbia svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ricorda la circolare ministeriale che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 permette di presentare le domande fino al 31 dicembre 2016 e che vi sono ancora quote riservate alle domande per lavoro stagionale pluriennale non utilizzate.
di Rossella Schiavone
Anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, della tenuta del registro infortuni, rimane comunque l’obbligo per lo stesso di conservarlo per i successivi 4 anni e la possibilità di consultare sul registro cartaceo gli infortuni avvenuti in data precedente al 23 dicembre 2015.
L’INAIL, con circolare n. 45 del 30 novembre 2016, ha ricordato che, in alternativa all’abolito registro cartaceo, ha reso accessibile un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni” in cui è possibile consultare gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Istituto.
Tuttavia, sottolinea la circolare, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta del “Cruscotto infortuni” ma questo non elimina il loro diritto a ricevere, per il tramite dei datori di lavoro, le informazioni ed i dati sugli infortuni e le malattie professionali.
Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo.
 
Diritto
di Roberta Moscioni
Il MEF (Direzione V del Dipartimento del Tesoro) ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo attuativo della IV direttiva antiriciclaggio – la n. 2015/849/UE - relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE.
La bozza del provvedimento di recepimento della direttiva Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta IV Direttiva Amld), riscrive il testo del decreto legislativo n. 231/2007 e resterà in pubblica consultazione fino al 20 dicembre prossimo.
Eventuali commenti ed osservazioni possono essere inviati per e-mail, specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione, all’indirizzo:dt.antiriciclaggio@tesoro.it
IV Direttiva Antiriciclaggio
La IV direttiva antiriciclaggioabroga le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio allineando gli Stati membri ai più avanzati standard internazionali di settore. Essa introduce disposizioni finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, l’unico atto legislativo dell’Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti interni.
Con la legge di Delegazione europea n. 170/2016, anche il Governo italiano è stato delegato ad emanare decreti legislativi per l’attuazione della stessa in materia di contrasto al riciclaggio.
La bozza del decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio prevede nuove regole, come per esempio:
  • nuovi obblighi di conservazione a carico dei soggetti destinatari i quali dovranno conservare dati, documenti e informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, a disposizione delle autorità,
  • la copia dei documenti dovrà essere conservata in formato cartaceo o elettronico purché non modificabile,
  • il titolare effettivo è individuabile nella persona dell'amministratore,
  • previsto un nuovo sistema sanzionatorio.
Nuove sanzioni antiriciclaggio
Nello schema del nuovo decreto legislativo assumono rilevanza penale le seguenti fattispecie:
- colui che, tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione: la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10mila a 30mila euro;
- colui che, tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni. la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10mila a 30mila euro;
- il cliente che, obbligato a fornire dati e informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, salvo che il fatto costituisca più grave reato: la pena è la reclusione da tre mesi a 1 anno e multa da 1.500 a 10mila euro;
- colui che viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3: la pena  è l'arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5mila a 30mila euro;
- colui che, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza carte di credito o di pagamento, o qualsiasi documento analogo: la pena è la reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro, Analoga pena per chi falsifica o altera carte di credito o di pagamento o altro documento analogo o possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
Dal punto di vista amministrativo, scompaiono le sanzioni calcolate in misura percentuale e ne vengono fissate altre che sono modulate tra un minimo ed un massimo, ossia graduate per entità e tipologia tra i soggetti obbligati: enti creditizi e istituti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo.
Inoltre, il MEF e e le autorità di vigilanza, nell’applicazione delle sanzioni amministrative, devono considerare ogni circostanza rilevante e anche il fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica.
Per esempio, è prevista una sanzione fino ad 80 mila euro per chi non provvede ad acquisire i dati del cliente o del titolare effettivo ed una sanzione sempre estesa anche per chi compie la prestazione senza aver provveduto all'adeguata verifica e in caso di mancato rispetto degli obblighi di conservazione dei dati e dei documenti.
Titolare effettivo
La nuova definizione di titolare effettivo individua la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita o, se il cliente è societario le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.
Abrogato l'archivio unico
Il testo del provvedimento di adozione della direttiva comunitaria prevede, inoltre, l'abrogazione nominale dell'archivio unico di cui agli attuali articoli 37-39 dell'attuale Dlgs n. 231/07.
Con la scomparsa dell'archivio unico vengono, però, stabiliti dettagliati "Obblighi di conservazione" dei documenti, dati e informazioni utili all'espletamento di indagini su operazioni di riciclaggio, reati ad esso presupposti e attività di finanziamento del terrorismo.
A tal fine, i soggetti obbligati devono conservare copia, in formato cartaceo o elettronico, purché non modificabile, dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni al fine di ricostruire la data di instaurazione del rapporto o dell'incarico.
 
Lavoro Professionisti
di Gioia Lupoi
La tredicesima edizione del Forum Lavoro - convegno via satellite organizzato dai consulenti del lavoro, tenutosi dalle 09:00 alle 13:00 del 30 novembre 2016 sul canale 828 di Sky - è stata occasione di confronto tra gli esperti della Fondazione Studi ed i tecnici di Equitalia, Inps, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.
Tra gli intervenuti: il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti; il Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tommaso Nannicini; il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Luigi Bobba; il Direttore Generale ANPAL, Salvatore Pirrone; il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, il Direttore dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, Danilo Papa; l'Amministratore Delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini la Presidente CNO, Marina Calderone.
Il Direttore Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, Danilo Papa, ha fornito risposte in merito alle incertezze su tre macroaree: Correttivi al Jobs Act, distacco transnazionale e nuova disciplina del cambio d’appalto.
Sulla novità delle dimissioni online al consulente del lavoro è chiarito che i consulenti possono inviare personalmente le dimissioni on line di un dipendente senza necessariamente utilizzare la procedura tramite il proprio Consiglio Provinciale. Dunque, la formulazione normativa abilita direttamente i consulenti del lavoro alla trasmissione dei moduli.
Nell'ambito del cambio d'appalto, una delle precisazioni ha riguardato gli obblighi di comunicazione preventiva per i datori di lavoro che distaccano lavoratori in Italia da uno Stato Membro: tali obblighi non sono ancora in vigore, si dovrà aspettare l’entrata in vigore della disciplina di dettaglio, contenuta nel D.M. 10 agosto 2016.
Anche fisco
Dal lato fisco ha tenuto banco la rottamazione delle cartelle, operazione che ha trovato molti chiarimenti nell'intervento di Equitalia:
  • si considerano definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate per sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali;
  • è possibile rottamare anche uno solo dei carichi eventualmente compresi in una stessa cartella;
  • possono essere definiti i carichi (compresi quelli derivanti da accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’INPS) affidati dal 2000 al 2016 a Equitalia e agli ex concessionari della riscossione (rileva la data di consegna del carico, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016);
  • la definizione agevolata per le violazioni del Codice della strada consente al debitore di abbattere le maggiorazioni iscritte a ruolo (art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981) e gli interessi di mora, purchè paghi integralmente - oltre all’aggio, alle spese esecutive e ai diritti di notifica della cartella - anche la sanzione;
  • non è prevista alcuna preclusione nei confronti dei debitori decaduti da precedenti dilazioni, tuttavia, se il debitore non paga tempestivamente l’intero ammontare dell'unica rata o di una rata delle somme dovute per la definizione, quest’ultima è inefficace ed il debito non è più rateizzabile, i pagamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e Equitalia riprende l’attività di riscossione dell’importo originariamente dovuto, al netto di tali pagamenti.
 

 

 
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