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29/11/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Professionisti
di Alessia Lupoi
Prende il via il 13° Forum Lavoro il 30 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in diretta sul canale 828 di Sky. Ha per tema l'approfondimento delle ultime novità in materia di lavoro, analizzate dagli esperti della Fondazione Studi e dai tecnici di Equitalia, Inps, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.
Gli argomenti in discussione: dal decreto correttivo alla Legge finanziaria 2017, dal Jobs Act degli autonomi alla somministrazione illecita, il nuovo assetto delle politiche attive del lavoro, il welfare aziendale, la nuova disciplina del cambio d'appalto ed il riordino degli incentivi in vigore dal prossimo anno.
L'evento sarà moderato da Rosario De Luca e vi parteciperà la Presidente CNO, Marina Calderone.
Ai Consigli Provinciali sarà fornito l'indirizzo per seguire l'evento in collegamento streaming.
 
Fisco Economia e Finanza
di Roberta Moscioni
Dopo il via libera definitivo della Camera, con 290 voti a favore e 118 contrari sul testo rivisto e corretto dalla commissione Bilancio, la Manovra finanziaria per il 2017 approda in Senato.
Saldi invariati
Come si legge nella “prima nota di variazione” al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2017-2019, le modifiche al Ddl di bilancio dopo la prima lettura delle Camere “sono complessivamente neutrali sia in termini di saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), sia di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e determinano una modesta ricomposizione degli aggregati di entrata e di spesa”.
Come ricordato dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, le modifiche che sono state apportate dal Governo e dal Parlamento si sono tutte mosse all’interno dei saldi della manovra presentata alla Camera.
In termini numerici, gli emendamenti approvati alla Camera non modificano il saldo netto da finanziarie della legge di Bilancio 2017-2019, determinando una lieve ricomposizione degli aggregati di entrata e di spesa.
Nel dettaglio, la Manovra per il 2017 si traduce in:
- spese correnti che si riducono di circa 100 milioni nel 2017 e di 45 milioni nel 2018;
- entrate che subiscono una modesta ricomposizione all’interno dei conti dello Stato, con una ulteriore riduzione delle imposte per 40 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018;
- saldo netto da finanziare pari a circa 38,6 miliardi nel 2017, che passa a circa 27,2 miliardi nel 2018 e a 8,6 miliardi nel 2019;
- rapporto deficit-Pil per il 2017 che resta al 2,3%, così come restano confermati gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella nota di aggiornamento del Def (-1,2% nel 2018 e -0,2% nel 2019).
Ora l'auspicio di molti, compresa Confindustria – come sostenuto da Vincenzo Boccia – è che “Dobbiamo augurarci che in Senato non si facciano modifiche rilevanti”, trattandosi di una “manovra equilibrata che pone, seppur con risorse limitate, un’attenzione alla questione economica sui nuovi investimenti”.
Capitolo Imprese
Per le imprese, le partite Iva e le famiglie, il Ddl di bilancio approvato definitivamente dalla Camera comprende un pacchetto significativo di incentivi che risultano addirittura rafforzati.
Per le imprese è stato confermato il potenziamento degli incentivi agli investimenti, con:
- i superammortamenti,
- la proroga al 31 dicembre 2018 della "Nuova Sabatini", la misura che agevola l’acquisto di macchinari,
- il rafforzamento dell’attuale credito d’imposta per gli investimenti in R&S, con la proroga a tutto il 2020 e il beneficio che sale al 50% per qualsiasi tipologia di spesa,
- la ricapitalizzazione del Fondo di garanzia per le Pmi,
- l'innalzamento al 30% delle detrazioni fiscali già in vigore per chi investe in Start up e Pmi innovative, rispetto all’attuale 19% (per soggetti Irpef) e 20% (soggetti Ires),
- il raddoppio del limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti Irpef (1 milione di euro),
- il rifinanziamento del piano per l’internazionalizzazione del made in Italy che vale in tutto 110 milioni.
Partite Iva
Per i professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps dovrebbero essere definiti i contributi da versare: il disegno di legge di bilancio prevede che dall’anno prossimo l’aliquota si assesti definitivamente al 25% rispetto al 27% attuale.
Per i circa 280mila professionisti con partita Iva senza obbligo di iscrizione ad un albo e di contribuzione al rispettivo ente previdenziale un’aliquota al 25% dovrebbe garantire (in quanto lavoratori autonomi)lo stesso tasso di sostituzione del 70/80% raggiunto da un lavoratore dipendente che ha un aliquota pari al 33%.
Per i professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, invece, la novità più rilevante è quella che permette di cumulare i contributi versati nelle Casse di previdenza dei professionisti con quelli conferiti in altre gestioni. Se non ci saranno variazioni all'attuale formulazione del quadro normativo, i professionisti potranno sommare i vari contributi,
Famiglie
Per quanto riguarda il capitolo famiglia, la Manovra finanziaria prevede fondi per le famiglie numerose, premi per chi aspetta bambini, buoni per gli asili nido e bonus per i diciottenni.
Viene istituito:
- il “Fondo di sostegno alla natalità”, con una dotazione di 14 milioni nel 2017 per favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017 in poi, rilasciando garanzie dirette alle banche e agli intermediari finanziari;
- il “premio alla nascita”, un contributo di 800 euro una tantum, che le madri al settimo mese di gravidanza o al momento dell'adozione potranno far richiesta all'Inps;
- il buono per l’iscrizione agli asili nido pubblici o privati o per l’introduzione di forme di supporto a domicilio per i bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie: il buono avrà un importo di mille euro;
- per i maggiorenni, la card cultura che viene confermata anche per il 2017 e potrà essere utilizzata anche per l’acquisto di musica registrata (cd, vinili, dvd), per corsi di musica, di teatro o di una lingua straniera.
Tra le altre misure a favore delle famiglie è previsto l'incremento di 150 milioni del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale in favore delle famiglie meno abbienti; la riduzione del canone Rai che dal 2017 scende da 100 a 90 euro annui e la proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali e per le ristrutturazioni edilizie.
 
Lavoro Diritto
di Eleonora Mattioli
E’ illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata ad un dipendente, per aver questi acquisito in modo anomalo documentazione “riservata” aziendale – da produrre successivamente in un contenzioso con il datore di lavoro – se detta documentazione riguarda la sua posizione personale.
Documenti sulla propria posizione Sospensione illegittima
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile -  respingendo il ricorso del datore – secondo cui il dipendente che si impossessa di documenti riservati (nella specie una relazione ispettiva interna ed una comunicazione di servizio aziendale), non viene meno al dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. qualora detti documenti, come nella specie, riguardino direttamente la propria posizione lavorativa. E ciò anche ove gli stessi, poi prodotti i giudizio, non abbiano avuto influenza decisiva sull'esito della lite.
Diritto di difesa prevale su segretezza aziendale
Opera difatti, in tal caso, la scriminante dell’esercizio del diritto ex art. 51 c.p., che ha valenza generale nell'ordinamento e non limitata al mero ambito penalistico, posto che al diritto di difesa – conclude la Corte con ordinanza n. 24106 del 28 novembre 2016 – deve essere data prevalenza rispetto ad eventuali esigenze di segretezza aziendale.
 
 
Diritto
di Eleonora Mattioli
In ambito di reati tributari, la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato – nella specie coincidente con l’imposta evasa – va sempre obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di applicazione della pena nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000, ossia, per aver omesso la dichiarazioni rispetto a una determinata annualità, con conseguente evasione dell’imposta.
Lamentava in particolare il Procuratore ricorrente come la sentenza impugnata avesse omesso di disporre la confisca per equivalente, prevista per il reato contestato, in relazione al profitto coincidente.
Censura accolta dalla Cassazione, la quale ricorda che secondo l’art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 – introdotto con recente D.gs. 158/2015 – nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.c.  per uno dei delitti previsti dal Decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. E qualora essa non sia possibile, è ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo e a tale profitto.
Ne consegue – conclude la Corte con sentenza n. 50338 del 28 novembre 2016 – che la misura ablativa in esame, anche per equivalente, deve essere sempre disposta ai sensi del citato art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 con riferimento a tutti i delitti del decreto medesimo, ivi compreso quello qui oggetto di contestazione. Né si pone al riguardo alcuna questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 c.p., attesa l’identità dello stesso art. 12 bis con l’art. 322 ter comma 1 c.p., dunque la piena continuità normativa tra dette previsioni. 
 
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Ance, Aci Produzione e Lavoro, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Aniem Confimi, Anier Confimi, Confapi Aniem e Feneal Uil, La Filca Cisl E La Fillea Cgil, in data 8 novembre 2016 hanno sottoscritto un accordo in forza del quale viene data, alle imprese edili che al 24 agosto 2016 avevano sede operativa o amministrativa (propria o presso terzi) nei Comuni individuati dal D.L. n. 189/2016, di presentare le denunce periodiche e di effettuare i relativi accantonamenti e versamenti contributivi di competenza del periodo luglio settembre 2016 verso le Casse edili, entro la data del 31 dicembre 2016, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, della contribuzione minima ai fini APE, previa comunicazione alla cassa edile di competenza corredata da apposita autocertificazione.
Grazie all’accordo sono, inoltre, prorogati sino al 31 dicembre 2016, senza sanzioni, gli adempimenti affidati a professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel suddetto territorio.
Sino a tale data le imprese interessate dalle suddette situazioni risulteranno regolari ai fini del rilascio del DURC.
di Rossella Schiavone
Il Consiglio di Amministrazione della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, nella riunione del giorno 8 novembre 2016, ha preso atto del mancato avvio del fondo sanitario integrativo previsto dai CCNL per l'industria e la cooperazione del settore edile, per cui ha rilevato il conseguente mantenimento della prestazione contrattuale Edilcard anche per l'anno 2017.
Con comunicato del 25 novembre 2016, la CNCE ha confermato, inoltre, anche per il prossimo anno - in relazione alla clausola contrattuale prevista nella polizza Edilcard per il recupero della differenza tra premi versati e somme corrisposte agli iscritti - la riduzione del costo relativo alla prestazione da 2,40 a 2,20 euro per iscritto.
di Rossella Schiavone
L'importo aggiuntivo è una provvidenza economica, pari ad € 154,94, che viene corrisposta, con il pagamento della tredicesima mensilità, ai pensionati al minimo.
L’INPS, con messaggio n. 4796 del 28 novembre 2016, ha descritto le modalità di pagamento dell’importo aggiuntivo per il 2016.
Gestioni private e sportivi professionisti
Per le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.
Per le pensioni aventi decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è rapportato ai mesi di percezione della pensione.
Il beneficio sarà corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2016.
Quattordicesima Seconda tranche
L’Istituto ricorda inoltre che, anche per l’anno 2016, la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) è stata attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2016, avevano un’età maggiore o uguale a 64 anni entro i limiti reddituali previsti.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2016, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2016, la corresponsione verrà effettuata sulla mensilità di dicembre, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste.
 
Lavoro Professionisti
di Roberta Moscioni
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice sugli appalti pubblici – Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 - di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti e concessioni, sono pervenute al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti una serie di quesiti al riguardo.
Con un pronto ordini n. 227/2016, pubblicato il 18 novembre 2016, il Cndcec risponde a due domande che sono state sollevate dall'Ordine di Pesaro.
In particolare, in risposta al quesito circa l'obbligo di tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori e prestatori di servizi, il Consiglio nazionale ha precisato che l'Ordine professionale essendo un ente pubblico non economico, rientra nell'ambito di applicazione del Dlgs n. 50/2016.
In quanto tali, gli ordini professionali hanno pertanto l'obbligo di tenuta degli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Dall'Agenzia delle Entrate altri alert per la promozione dell’adempimento spontaneo.
È la volta dei soggetti titolari di partita Iva che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, compensi percepiti nel 2012 per prestazioni di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta.
I preavvisi telematici con gli inviti a regolarizzare viaggiano via Pec, se l’indirizzo del lavoratore autonomo è presente nell’Indice nazionale degli indirizzi Pec (Ini-Pec) presso il MiSE, o via posta ordinaria. Le medesime vie possono essere utilizzate dal contribuente nel caso volesse chiedere, direttamente o tramite gli intermediari responsabili della trasmissione delle dichiarazioni, chiarimenti all’Agenzia o segnalare fatti o circostanze dalla stessa non conosciuti.
Gli alert, comunque inseriti nel cassetto fiscale, segnalano possibili anomalie rilevate nelle dichiarazioni dei redditi e relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770, per il periodo d'imposta 2012, nel quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale:
  • A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
In risposta si può:
  • segnalare al Fisco elementi non conosciuti (gli indirizzi mail sono indicati nella lettera);
  • regolarizzare la propria posizione, evitando l'accertamento, con il versamento di una sanzione minima.
Per chi regolarizza sanzioni ridotte e niente accertamento
Con il provvedimento del 28 novembre 2016 n. 209279, l’Agenzia indica i modi in cui il contribuente può richiedere a sua volta informazioni o segnalare al Fisco eventuali elementi non ancora conosciuti.
Se si è in difetto si può ricorrere al ravvedimento operoso che consente di pagare sanzioni ridotte (a seconda del tempo trascorso dal momento dell’effettuazione delle violazioni) e di evitare l'accertamento.
All’interno del canale di assistenza Civis è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.
di Gioia Lupoi
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello ordinario in merito alla procura all'incasso del rimborso Iva per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE, art. 38-bis2 del Dpr n. 633/1972.
Convenendo con l'istante, l'Agenzia spiega che il soggetto non residente, stabilito in altro Paese Ue, avente diritto al rimborso ex articolo 38-bis.2, Dpr 633/1972, può delegare un terzo a incassare le somme dovute e la delega (procura), anche se formata all’estero. L'indicazione è diffusa con la risoluzione 110/E del 28 novembre 2016.
Inoltre, richiamando la norma di riferimento (primo comma dell'articolo 63 del Dpr 600/1973) che detta “La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata”, l'Agenzia chiarisce che:
  • anche per le procure formate all’estero è necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale idoneo a conferire pubblica fede all’atto;
  • è necessaria la legalizzazione dell’atto di conferimento, con esclusione dei casi in cui l’avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (in tali casi la procura alla quale sia stata apposta la “postilla” o “Apostille” da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione deve considerarsi “autenticata” anche agli effetti di cui all’articolo 63 del D.P.R. 600/1973);
  • per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall’Italia con la legge 24 aprile 1990, n.106), non è richiesta alcuna legalizzazione, nemmeno attraverso Apostille.
di Cinzia Pichirallo
Con il decreto legislativo n. 221 del 29 ottobre 2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 277 del 26 novembre, si dà attuazione al riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali  e contributivi in favore delle imprese marittime, al fine di dare slancio agli investimenti nel settore marittimo e favorire la crescita dell'occupazione.
Per quanto riguarda la comunicazione all’agenzia delle Entrate riguardante l’opzione per la determinazione della base imponibile in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con determinati requisiti – Tonnage tax (art. 155, Tuir), il Dlg 221/2016 stabilisce che dopo i 10 anni di irrevocabilità dell’opzione, la stessa si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
E’ possibile esercitare la detta opzione solo per navi traghetto che imbarcano personale italiano e comunitario.
di Cinzia Pichirallo
La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-190) ha disposto la messa a regime della tassazione agevolata dei premi di risultato. E’ previsto un tetto di accesso pari a 50mila euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno precedente e un limite di premi ammessi ad imposta sostitutiva pari a 2.000 euro lordi ed elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
A seguito di tali modifiche normative, si è reso necessario modificare la denominazione dei codici tributo istituiti con risoluzioni nn. 287/2008, 115/2009, 190/2009 e 84/2011, utili per il versamento, con F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali.
La risoluzione n. 109 del 28 novembre 2016 dell’agenzia delle Entrate contiene la ridenominazione dei seguenti codici: “1053”, “1057”, “1305”, “1307”, “143E”, “1604”, “1606”, “1816”, “1904”, “1905”, “1907”, “1908”.

 

 
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