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21/11/2016

 
Lavoro Diritto
di Eleonora Pergolari
Con il licenziamento si ha risoluzione del rapporto di lavoro.
La revoca di tale atto, conseguentemente, non può avere, di per sé, l’effetto di ricostituire il rapporto in quanto la ricostituzione di questo, così come la sua iniziale costituzione, necessitano del consenso del lavoratore.
Ciò per pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità con riguardo alla normativa anteriore alla Legge n. 92/2012.
Lavoratore ha diritto di opzione
Se ne deduce che la revoca del licenziamento non determina l’estinzione dell’obbligazione con facoltà alternativa in capo al lavoratore, di scelta, ossia, fra reintegrazione o indennità sostitutiva.
La facoltà di chiedere l’indennità sostitutiva, pertanto, può essere esercitata anche ove il licenziamento sia stato revocato dal datore, purché alla revoca non sia seguito il ripristino del rapporto.
Rapporto estinto da comunicazione
In caso di licenziamento illegittimo, inoltre, qualora il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale applicabile ratione temporis, opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga alcun obbligo retributivo per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta.
Conseguentemente, l’obbligo relativo al pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento o ritardato adempimento, salva la prova, a carico del lavoratore, di un danno ulteriore.
Risarcimento minimo irriducibile
E il risarcimento contenuto nell’importo minimo di cinque mensilità di retribuzione costituisce parte irriducibile dell’obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all’illegittimo licenziamento.
La predeterminazione di questo importo minimo - dovuto anche ove la reintegra, o l’esercizio dell’opzione, intervengano a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido - costituisce espressione del legittimo esercizio di discrezionalità politica del legislatore e determina che "non possa incidere in senso riduttivo neppure un eventuale concorso colposo del lavoratore nella produzione del danno, danno che trova la sua fonte nell’illegittimità del licenziamento".
E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione, Sezione lavoro, nel testo della sentenza n. 23435 del 17 novembre 2016, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui il licenziamento, illegittimo, inizialmente irrogato ad un lavoratore, era stato poi revocato dal datore di lavoro.
 
Diritto
di Roberta Moscioni
Nel corso di unconvegno organizzato ad Alba dall’Associazione albese studi di diritto commerciale dal titolo “Il difficile cammino del risanamento dell’impresa: procedure concorsuali, limiti dell’accesso al credito e rigidità dello Stato esattore” è emerso che è stato presentato un emendamento alla Legge di bilancio 2017, con il quale si vuole apportare una modifica alla legge Fallimentare e consentire al debitore, sia nel concordato preventivo sia nell’accordo di ristrutturazione del debito, di proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori.
L'emendamento - frutto di un tavolo tecnico istituito al ministero dell’Economia con la partecipazione delle Entrate, del Cndcec e dei presidenti delle principali Sezioni fallimentari - prende le mosse dalla consapevolezza che nel nostro Paese le imprese in crisi hanno grosse difficoltà a trovare le risorse e spesso non versano imposte e contributi.
Sia la stessa Agenzia delle Entrate che il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno più volte sottolineato che “il tasso di recupero sui crediti nei confronti del fallimento è molto basso” e spesso e volentieri “bisogna fare i conti con le costanti difficoltà dell’Erario a incassare quanto accertato. Proseguono i commercialisti: “alla fine un meccanismo di definizione dei crediti fiscali analogo a quello previsto per la generalità dei crediti potrà rappresentare un vantaggio anche per l’amministrazione finanziaria”.
Piena disponibilità dei crediti tributari e contributivi
Per venire in contro alle esigenze delle imprese in difficoltà, il meccanismo sancito nell'emendamento prevede la possibilità di proporre con il piano di concordato preventivo, ma anche nelle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione, un pagamento parziale o anche a rate dei tributi e dei contributi.
Tale possibilità deve, però, essere concessa a condizione che il piano preveda una soddisfazione “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.
Questa facoltà potrà riguardare tutti i crediti tributari e contributivi e soprattutto anche l’Iva.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Il Dl 193 del 22 ottobre 2016 (decreto fiscale), pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24 ottobre 2016, stabilisce la rottamazione - definizione agevolata - dei ruoli affidati agli agenti di riscossione.
Il testo per la conversione, con modifiche, è stato approvato alla Camera il 16 novembre 2016. Fino alla conversione definitiva in legge il testo in vigore è quello pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 24 ottobre 2016.
L'estinzione agevolata del debito per i ruoli affidati agli agenti della riscossione riguarda gli anni dal 2000 al 2016 e lo sconto prevede l'esclusione dall’importo debitorio delle sanzioni ed interessi di mora, ex art. 30, c. 1 del d.P.R. 602/1973, e delle sanzioni aggiuntive, ex art. 27, c. 1 del Dlgs. 46/1999.
Per le multe stradali l'esclusione è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.
L’accesso alla definizione agevolata di debiti di natura previdenziale permette il rilascio di un Durc positivo da parte degli enti previdenziali competenti.
Interessati all'agevolazione: imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti o pensionati che abbiano debiti tributari e previdenziali nei confronti dell’agente di riscossione o di altri enti locali.
La modalità di pagamento deve essere indicata nella dichiarazione del debitore e può essere scelta tra la domiciliazione bancaria, i bollettini precompilati dall’agente della riscossione ed il pagamento presso gli sportelli. 
In questo contesto si inserisce la circolare n. 15/2016 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.
Con il documento viene fornita un’analisi delle condizioni e modalità per accedere alla definizione agevolata, evidenziando anche alcune criticità e le distinzioni principali tra il testo iniziale del decreto e quello approvato il 16 novembre alla Camera dei deputati.
La Fondazione precisa che i crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell’applicazione della definizione agevolata in commento.
Sospensione termini di prescrizione e decadenza
La circolare fornisce una disamina della possibilità offerta per l'addio ad Equitalia, estensibile alle ingiunzioni di pagamento dei comuni serviti da altre agenzie di riscossione che vogliano aderirvi.
Tra le disposizioni esaminate la Sospensione termini di prescrizione e decadenza.
Con la presentazione della domanda di accesso vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda.
Ne consegue che l’agente della riscossione non può:
  • avviare nuove azioni esecutive,
  • iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche,
  • proseguire con le eventuali procedure di recupero coattivo già avviate.
Con la dichiarazione di accesso alla definizione agevolata, il contribuente può bloccare dette misure cautelarianche successivamente alla ricezione preventiva di fermo e di iscrizione dell’ipoteca, purché entro i successivi 30 giorni previsti dagli articoli 77 e 86 del d.P.R. 602/1973 in materia di ipoteca legale e fermo amministrativo.
Se si sia già proceduto alla vendita o sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione del bene pignorato, tali atti saranno irrevocabili.
Tra le incongruenze
La previsione, per cui chi ha già in essere una rateizzazione, di dover continuare ad adempiere alle relative scadenze dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 perdendo le sanzioni per omesso versamento e gli interessi di mora che il comma 8, lett. b) definisce “definitivamente acquisite e non rimborsabili”, è discriminatoria: il contribuente che non ha pagato ancora nulla, sottraendosi totalmente e per più tempo al Fisco, ha la possibilità di accedere alla definizione agevolata non pagando sanzioni ed interessi di mora.
di Gioia Lupoi
Al via le domande per le agevolazioni legate al bando EuroTransBio (il dodicesimo), in favore di progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con altre imprese europee, anche con il coinvolgimento di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
Sono interessati raggruppamenti composti da almeno 2 imprese provenienti da almeno 2 Paesi partecipanti ad ETB e coordinati da una PMI (nella definizione europea di PMI), che si assume una parte significativa di attività. Ai raggruppamenti di progetto possono partecipare anche organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, purché sia coinvolta un’impresa del corrispondente Paese.
A disposizione 3 milioni di euro, a valere sul fondo FCS (Fondo per la Crescita Sostenibile), per supportare progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al 31 gennaio 2017.
Il via con la pubblicazione, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 270 del 18 novembre 2016, del decreto MiSE del 13 ottobre 2016, che stabilisce termini e modalità di presentazione al ministero dello Sviluppo Economico delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni.
di Roberta Moscioni
Con circolare n. 43 del 18 novembre 2016, l'Agenzia delle Entrare risponde ad un'istanza di interpello di un contribuente cheha acquistato un appartamento e un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione principale utilizzando, come mezzo di pagamento, assegni bancari, invece del cosiddetto bonifico “parlante” come richiesto dalla norma agevolativa di cui all'articolo 16-bis del Tuir, che contempla l'ammissibilità della detrazione Irpef del 36% (ora potenziata al 50%) anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, nonché per il loro acquisto.
Bonus ristrutturazione anche per il box pertinenziale
Il contribuente si è rivolto all'Amministrazione finanziaria perchè nel caso personale mancava uno dei requisiti essenziali necessari per fruire del bonus ristrutturazioni, ossia la modalità di pagamento “super-tracciabile” del bonifico parlante, che deve avere espressamente indicato l'apposita causale, il codice fiscale del beneficiario e la partita Iva del soggetto che esegue i lavori.
Per tali ragioni, il dubbio sorto al contribuente era se, in riferimento alle spese per la realizzazione del box, sia possibile usufruire della detrazione prevista dell’articolo 16-bis del Tuir esibendo, esclusivamente, la certificazione della società venditrice.
Vecchio orientamento di prassi superato
Nel nuovo documento di prassi l'Agenzia delle Entrate supera il precedente orientamento di cui alla risoluzione n. 55/E del 2012, secondo cui la non completa compilazione del bonifico tale da non consentire il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del Dl n. 78/2010, pregiudicava in maniera definitiva il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Soluzioni pro-contribuente
L'Agenzia individua alcune vie di uscita che consentono di rimediare ad eventuali errori, che potrebbero pregiudicare l’agevolazione del cosiddetto bonus ristrutturazioni, cioè la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio anche nel caso di acquisto di un box pertinenziale.
Non sempre, infatti, il mancato pagamento con bonifico bancario o postale - ma tramite assegni bancari - compromette l'applicazione del suddetto bonus, a patto però che siano rispettate alcune condizioni.
La Circolare 43/E/2016 individua così due soluzioni, entrambe a favore del contribuente, che si verificano al rispetto di alcune circostanze.
La prima soluzione è quella che vede il pagamento mediante assegno e non mediante bonifico bancario o postale, ma fa salva comunque l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, in quanto il pagamento è attestato dall’atto notarile che dovrà altresì certificare anche il vincolo pertinenziale. In altri termini, la detrazione è ammissibile se il venditore ottiene dall'impresa venditrice, oltre all'apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, “una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”.
La seconda soluzione si ha nel caso in cui il pagamento è avvenuto con bonifico tradizionale, ossia “non parlante” e quindi senza seguire gli adempimenti di legge, cosicché banche e Poste non riescono a operare correttamente la ritenuta.
Anche in questo caso, per salvaguardare il bonus fiscale, è necessario che l'acquirente ottenga la medesima autocertificazione supplementare dal venditore: ossia basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore (intestatario dell’accredito) afferma di aver ricevuto i corrispettivi e di averli regolarmente registrati in contabilità ai fini della loro concorrenza al reddito dell’impresa.

 

 
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