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07/11/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Il c.d. correttivo al Jobs Act ha inserito il comma 6-bis all’art. 44, D.Lgs. n. 148/2015, per cui, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50% anche in deroga ai criteri stabiliti dal D.I n. 83473/2014, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa.
Stante quanto sopra, in Regione Lombardia, in data 27 ottobre 2016, è stato firmato l’Addendum all’accordo quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 per poter utilizzare la flessibilità del 50%.
La quota di "riserva" prevista dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie, sarà utilizzata prioritariamente per consentire l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga da parte delle seguenti tipologie di aziende, ad integrazione di quelle già individuate nell’Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016:
  • aziende che, a seguito dei controlli operati dall’ INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;
  • aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all'art. 2, comma 7 del D.I. n. 83473/14;
  • aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, attraverso la cessione, anche parziale, dell'azienda o di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.
di Rossella Schiavone
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 1 settembre 2016, l’erogazione dei voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, è stato esteso, per l’anno 2016, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Sul portale cliclavoro è data notizia che i voucher baby-sitting in questione riguardano nello specifico le mamme lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole e pescatrici autonome al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei tre mesi successivi, ovvero, per un periodo massimo di tre mesi nel primo anno di vita del bambino.
La domanda vanno presentate, entro il 31 dicembre 2016, all’INPS tramite la procedura telematica (clicca qui).
Per la concessione del beneficio sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
di Rossella Schiavone
La Legge di stabilità 2016 ha previsto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono rivalutati, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica rispetto all’anno precedente.
I suddetti incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25% e si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della “Tabella indennizzo danno biologico ” di cui al D.M. 12 luglio 2000.
Alla luce di quanto sopra ed atteso che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell'anno 2015 rispetto al 2014 risulta negativa, con decreto del Ministro del Lavoro del 23 settembre 2016, pubblicato sul portale ministeriale in data 4 novembre 2016, è stato stabilito che, con decorrenza 1 luglio 2016, sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti nell’anno 2015.
 
Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
Per la cessione di immobili e di aziende - nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi - l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile, da parte dell’Ufficio delle Entrate, soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. E ciò, stante l’efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica ascrivibili all'art. 5 comma D.Lgs. 147/2015, per cui l’effetto presuntivo di cui trattasi non sarebbe più utilmente invocabile per il passato, a beneficio di una diversa impostazione delle regole probatorie ex art. 2967 c.c.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, respingendo le censure dell’Agenzia delle Entrate, in una vicenda relativa alla cessione, da parte di una s.a.s., dell’attività commerciale di bar e tabaccheria e del relativo immobile di esercizio.
Presunzione maggior corrispettivo superata
L’Ufficio erariale aveva tuttavia provveduto a rettificare il reddito di impresa conseguito dalla società e, di riflesso, quello imputato a ciascun socio, con conseguente emissione di avvisi di accertamento. Avvisi oggetto di impugnazione e poi di annullamento da parte della CTR, secondo cui – accogliendo le istanze dei contribuenti – quanto alla cessione di attività resasi necessaria dai dissidi tra soci e dalla grave patologia contratta da uno di essi, gli stessi avevano fornito elementi sufficienti a superare la presunzione che il prezzo di vendita dell’azienda corrispondesse al valore venale di comune commercio.
Per cui, nel caso de quo, in mancanza di altri elementi prospettati dall'Ufficio, rilevava il corrispettivo dichiarato, in quanto il discostamento di esso dal valore stimato dall'Erario (pari al 15%) non andava ad evidenziare un comportamento palesemente antieconomico.
Tesi totalmente condivisa dalla Corte di Cassazione, secondo cui, con sentenza n. 22221 del 3 novembre 2016, la prova nella specie offerta dai contribuente, risulta idonea a disattendere la presunzione rivendicata dall'Ufficio, ritenuta la concludenza probatoria delle circostanze impeditive allegate (gravi dissidi tra soci e grave patologia di uno di essi). 
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Per aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Dl fiscale n. 193/2016, mancava un tassello che è arrivato nella serata di venerdì 4 novembre: è stato, infatti, pubblicato il modello per l'istanza che i contribuenti possono inviare per attivare la procedura e così entrare nel vivo dell’operazione di rottamazione delle cartelle e degli avvisi esecutivi affidati a Equitalia.
Non sono attive le richieste che sono state inviate via Pec tra sabato e domenica, il primo giorno utile per attivare la procedura è fissato a lunedì 7 novembre 2016.
E' bene ricordare che si tratta di una procedura che potrebbe essere soggetta a variazione, dal momento che in sede di conversione del provvedimento potrebbe cambiare qualcosa. Al momento, il versamento del dovuto è possibile con pagamenti fino a quattro rate, con l’ultima da saldare entro il 15 marzo 2018. Ma tra i molti emendamenti presentati al Dl fiscale, ve ne sono alcuni che puntano ad ampliare il numero delle rate, perciò – in tal caso - si dovrà chiarire la sorte di coloro che aderendo fin da subito hanno scelto una dilazione in quattro tempi, per poi in futuro voler sfruttare eventualmente una dilazione più ampia.
La definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015 e vale per tutte le cartelle esattoriali non solo quelle affidate alla Società di riscossione, ma anche ad altri concessionari.
Anche se la norma di riferimento cita unicamente i carichi iscritti in ruoli coattivi, rientrano nella sanatoria anche gli avvisi di accertamento esecutivi notificati dall’Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito dell’Inps (conferma arrivata dal modello di istanza che richiama l’indicazione tanto per gli accertamenti esecutivi che per gli avvisi di addebito).
Lo sconto, poi, può riguardare anche l'Iva, ma solo se l'imposta non riguarda il pagamento all'importazione. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Modulo istanza adesione
Il modulo per le istanze di rottamazione delle cartelle da presentare via Pec è contraddistinto dal codice “DA1” (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata).
Dal 7 novembre esso sarà disponibile in tutti gli sportelli del Gruppo o direttamente sul sito internet di Equitalia e i contribuenti avranno tempo fino al 23 gennaio 2017 per aderire consegnando i modulipresso le sedidella società o inviandoli, tramite PEC, agli indirizzi mail indicati sul modulo e sul portale della società.
Sul modulo di adesione, i contribuenti - dopo essersi identificati - devono indicare quali sono le cartelle Equitalia per le quali chiedono la definizione agevolata, indicando anche le modalità di pagamento (unica soluzione o massimo quattro rate: tre entro il 15 dicembre 2017 e l’ultima entro il 15 marzo 2018).
Il contribuente non deve calcolare da solo gli importi dovuti per la definizione agevolata, ma sarà il concessionario a comunicare, entro il 24 aprile 2017, a chi ha aderito l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Sempre Equitalia invierà anche i relativi bollettini.
Decadenza rottamazione
Il Fisco non farà ulteriori sconti, perciò chi non paga le rate previste o le paga in ritardo o in misura ridotta, decade dal beneficio e tornano ad applicarsi le sanzioni e gli interessi delle vecchie cartelle.
di Roberta Moscioni
Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, prevede - tra le misure per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - un contributo sotto forma di credito d’imposta a copertura del rimborso dei finanziamenti ottenuti, a favore di coloro che hanno scelto la via del finanziamento agevolato per far fronte alle spese di ricostruzione/ristrutturazione delle abitazioni o degli immobili a uso produttivo danneggiati dal terremoto.
L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Dl 189/2016, con provvedimento n. 186585 del 4 novembre 2016 ha stabilito le modalità di fruizione del suddetto credito d'imposta erogato per far fronte ai danni conseguenti agli eventi sismici del 24/08/2016.
Beneficiari
I soggetti colpiti dagli eventi sismici che beneficiano del credito d'imposta potranno utilizzarlo per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
Soggetti finanziatori
Il soggetto finanziatore (banche) potrà recuperare le somme (capitale più interessi più spese di gestione dei finanziamenti) tramite compensazione a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento e senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, ovvero attraverso la cessione del credito. Il credito ceduto andrà indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l'operazione.
Con altro provvedimento agenziale saranno definite le modalità e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascuno, del numero e dell’importo delle singole rate, e dei dati di eventuali risoluzioni.
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvisa i cittadini di possibili tentativi di Phishing attraverso l'invio di mail apparentemente provenienti da un indirizzo di posta elettronica riconducibile all'Agenzia: circolari@agenziadogane.it.
Il comunicato del 3 novembre 2016 consiglia, qualora si siano ricevute mail da tale indirizzo, di eliminare subito il messaggio e, in ogni caso, non fornire nessun dato personale.
In caso di ricezione di mail aventi come mittente l'agenzia delle Dogane e volendo accertarsi dell'autenticità del messaggio, è opportuno reinviare la comunicazione ricevuta all'indirizzo dogane.tecnologie.gestione@agenziadogane.it.

 

 
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