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06/10/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Professionisti
di Cinzia Pichirallo
Dal 6 all’8 ottobre 2016 si svolge ad Arezzo - Fiere e Congressi - il Convegno nazionale dei giovani Dottori commercialisti (UNGDCEC) avente come tema "Internazionalizzazione ed Innovazione Le leve di successo nell'attuale scenario globale per Professionisti ed Imprese".
Il programma del Convegno è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo e la partecipazione dà diritto ad un credito formativo professionale all’ora, per un massimo di 12 crediti formativi.
 
I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
Giada lavora per la gioielleria “Gioia per le pietre srl” in qualità di associata in partecipazione con un contratto di vecchia data; di conseguenza non percepisce uno stipendio da dipendente, ma riceve una parte degli utili che la società consegue nel corso dell’anno.
In cuor suo Giada si sente un po’ dissociata e scarsamente partecipativa, ritiene di essere una classica lavoratrice subordinata; oltretutto, sebbene abbia a che fare giornalmente con purezza e durezza, i rapporti con la titolare Ambra sono tutt’altro che limpidi e granitici!
Così, quando Ambra interrompe bruscamente il contratto con Giada, quest’ultima si rivolge all’Ispettorato per ottenere la riqualificazione del rapporto di associazione in partecipazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato e contestualmente fa domanda all’Inps per conseguire la Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego, D.lgs. 22/2015).
L’Istituto previdenziale nega a Giada l’assegno di disoccupazione, in quanto l’associata è priva dei requisiti richiesti dalla normativa (art. 3 del D.lgs. 22/2015).
“Ci dispiace molto della situazione – dichiara l’ispettore del lavoro a cui si è rivolto Giada – ma non può aspettare la definizione del procedimento ispettivo perché l’iter per ottenere la Naspi ha dei termini perentori e stringenti, l’ispezione non rappresenta una nota interruttiva dei termini di decadenza. In altre parole, se non si attiva rapidamente in ogni direzione, se del caso anche attraverso un ricorso amministrativo, rischia di non ottenere nulla!”.
“Mi sono rivolta a voi perché mi era stato detto che con una denuncia all’Ispettorato del lavoro avrei risolto tutti i problemi – afferma amaramente Giada – ma la realtà burocratica è ben diversa”.
Così, mestamente si ritira nella propria autovettura e accende la radio, la canzone suona beffarda: “Se lavori, ti tirano le pietre. Non fai niente e ti tirano le pietre. E il giorno che vorrai difenderti vedrai che tante pietre in faccia prenderai!” (Pietre – 1967, Gian Pieretti e Antoine).
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
A seguito della modifica dell’art. 22, comma 11 , D.Lgs. n. 286/1998, il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche a seguito di dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016, ha chiarito che, in pratica, non esistono limiti all’eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione per cui è ammissibile anche il rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.
Inoltre, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
In merito all’accertamento del requisito del reddito minimo, la circolare ministeriale rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/16 in cui è stato evidenziato che, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento, si dovrebbe tener conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 35 del 4 ottobre 2016, l’INAIL ha fornito istruzioni sull’integrazione dei servizi istituzionali dell’assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima nei suoi sistemi.
Posto che è confermato che dal 3 ottobre 2016 tutti i servizi sono disponibili nel sito dell’Istituto - ad eccezione del servizio online denuncia di infortunio che sarà operativo dal 10 ottobre 2016 – viene chiarito che, sempre dal 3 ottobre, la gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative, è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative.
Pertanto dalla predetta data la competenza è stabilita come segue:
  • per le posizioni assicurative e per i servizi ad esse correlati (assicurazione dell’equipaggio, regolarità contributiva, pagamento dei premi, ruoli esattoriali, ecc.) è competente la Sede dell’INAIL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore;
  • per gli infortuni sul lavoro e le altre prestazioni assicurative è competente la Sede nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Codice ditta
Per ogni certificato esistente nell’archivio del settore navigazione e pesca marittima, cioè per ogni posizione assicurativa, sarà generato un numero di Posizione Assicurativa Navigazione (PAN) correlato al numero di certificato, che continua a essere utilizzato a fini assicurativi e continuerà quindi ad essere generato per le PAN di nuova istituzione.
Il numero di certificato non è collegato all’armatore, per cui qualora la nave venga armata da un nuovo soggetto il numero di certificato attribuito alla nave rimarrà invariato.
Pagamenti
Anche i datori di lavoro marittimo devono adesso effettuare i pagamenti tramite il modello di pagamento unificato F24.
Tuttavia, i pagamenti per i quali gli armatori sono già in possesso di MAV, come a esempio la quarta rata dell’autoliquidazione da versare entro il 16 novembre 2016, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono essere effettuati oltre che con il modello F24 anche con il predetto MAV.
Altro
La circolare INAIL si sofferma, inoltre, su:
  • nuove modalità di pagamento delle rendite degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
  • nuovi servizi telematici e abilitazioni per l’accesso;
  • modulistica.
di Rossella Schiavone
Dall’1 al 03 ottobre 2016 si sono verificati alcuni problemi tecnici al servizio INPS di rilascio del Ticket UniEmens che hanno impedito l'invio delle domande telematiche CIGO.
Con messaggio n. 4022 del 5 ottobre 2016, l’Istituto ha comunicato che, pertanto, i termini per la presentazione delle domande in scadenza nei giorni 1 e 3 ottobre sono stati prorogati al 6 ottobre 2016.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 3984 del 4 ottobre 2016, ha fornito precisazioni in materia di scambio di informazioni tra le Istituzioni e rilascio dei documenti portatili U1 e U2, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione in ambito comunitario.
L’art. 2 del Regolamento di applicazione n. 987/2009, stabilisce che le istituzioni degli Stati membri si forniscano o si scambino direttamente, o indirettamente per il tramite degli organismi di collegamento appositamente individuati a tal fine, i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi dei cittadini comunitari in materia di sicurezza sociale.
Tuttavia, chiarisce l’Istituto, questo non vale per i documenti portatili (PDU1, PDU2 e formulari della serie E) che vanno rilasciati direttamente all’interessato richiedente.
Qualora l’interessato si sia già trasferito all’estero, il documento portatile non potrà essere rilasciato a persona da questi incaricata in Italia, ma spetterà all’Istituzione dello Stato membro, nel quale questi si sia trasferito, procedere alla richiesta dei dati necessari all’erogazione della prestazione tramite scambio dei formulari appositamente previsti con la struttura INPS competente.
Ad ogni buon conto il messaggio riepiloga le disposizioni in materia.
Documento portatile U1
Il documento portatile PD U1 è l’attestato che le sedi INPS devono rilasciare alla persona rimasta disoccupata che si reca, in cerca di occupazione, in un altro Stato al quale si applica la normativa comunitaria.
Il documento riporta i periodi di assicurazione e/o occupazione e deve essere rilasciato dall’Istituzione competente dello Stato in cui la persona ha svolto una attività lavorativa.
L’attestato (PDU1) deve essere richiesto direttamente dalla persona interessata (e non tramite un Ente di Patronato) prima di recarsi in un altro Stato.
Qualora la persona interessata non abbia richiesto il documento portatile U1, l’Istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione è obbligata a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all’Istituzione dell’altro Stato attraverso i formulari previsti a tale scopo.
Pertanto i soggetti già trasferiti all’estero non possono farne richiesta telefonica o via mail.
Documento portatile U2
Il documento portatile PD U2 è l’attestato che deve essere rilasciato dalle Istituzioni dello Stato membro che sta erogando una prestazione di disoccupazione ad un beneficiario che si reca in uno o più Stati membri alla ricerca di un lavoro, affinché possa continuare a beneficiare di dette prestazioni.
L’istituzione competente, qualora la persona disoccupata sia rimasta a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (per l’Italia anche un solo giorno), informa l’interessato degli obblighi da adempiere e rilascia il documento portatile U2, sospendendo il pagamento della prestazione fino a quando l’ufficio del lavoro dell’altro Stato non avrà comunicato l’avvenuta Iscrizione presso detto ufficio.
Anche in questo caso, qualora il beneficiario di prestazioni di disoccupazione non abbia richiesto il documento portatile U2, saranno direttamente le Istituzioni a provvedere allo scambio di informazioni.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
La condotta di chi, al fine di conseguire un vantaggio fiscale, realizzi esclusivamente negozi simulati o comunque affetti da altre nullità dal punto di vista civilistico, non può considerarsi scriminata in forza di quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 che statuisce “Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie”.
Abuso del diritto e simulazione Differenze
In linea di principio, infatti, è da ritenere elusiva, e quindi penalmente irrilevante in considerazione della scriminante prevista dalla nuova norma sull’abuso del diritto, un’operazione che, pur principalmente finalizzata al conseguimento di un vantaggio tributario, sia caratterizzata da una effettiva e reale funzione economico sociale meritevole di tutela per l’ordinamento.
Viceversa, dinnanzi ad un’operazione meramente simulata, che ricorrere qualora la medesima costituisca un mero “simulacro” privo di qualsiasi effettivo contenuto, ci si troverà al cospetto non tanto di un’ipotesi di abuso di un pur sussistente e valido negozio giuridico, quanto piuttosto di una vera e propria macchinazione priva di sostanza economica il cui unico scopo, anche attraverso il sapiente utilizzo di strumenti negoziali tra loro collegati, sarebbe quello di raggiungere un indebito vantaggio fiscale.
In tale ultimo contesto, la fattispecie esulerebbe dalla ipotesi penalmente irrilevante dell’abuso del diritto che, si ripete, postula comunque l’utilizzo di strumenti che, anche se soggettivamente finalizzati ad effetti diversi da quelli tipici dei negozi realizzati, sono giuridicamente validi ed hanno una loro meritevole causa giuridica ulteriore rispetto alla mera elusione fiscale.
Vicenda esaminata
Sono questi gli assunti che si leggono nel testo della sentenza n. 41755, depositata il 5 ottobre 2016 dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione.
La pronuncia prende la mosse da una vicenda in cui era stato chiesto il sequestro preventivo dei beni di un imprenditore, sino al valore che il Pm aveva ritenuto corrispondente al profitto del reato che l’imputato aveva asseritamente conseguito omettendo di dichiarare, in qualità di azionista di riferimento e amministratore di fatto di due società, la plusvalenza realizzata tramite la vendita ad altre società, tra di loro collegate, di alcuni beni.
Nel dettaglio, l'accusa sollevata era di aver provveduto a cedere questi ultimi beni da una società all’altra, tutte controllate dall'amministratore, con un meccanismo che avrebbe consentito, a causa dell’esistenza di cospicue perdite di bilancio in una delle imprese, di neutralizzare l’imposta che avrebbe, viceversa, gravato se fosse stata dichiarata integralmente la plusvalenza derivante dall’avvenuta cessione dei beni.
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
Il Contratto collettivo nazionale per gli Studi professionali Confprofessioni (Consilp) del 17 aprile 2015 ha regolamentato le ferie e, fra le altre cose, ha stabilito che il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 6 giorni.
In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi.
Inoltre è previsto che il datore di lavoro possa richiamare il lavoratore, prima del termine del periodo di ferie, per ragioni di servizio, fermo restando il diritto di quest’ultimo:
  • a completare detto periodo in epoca successiva;
  • al rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.
di Redazione eDotto
Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le regole sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il Dlgs n. 127 del 5 agosto 2015, attuativo della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), ha disposto una serie di misure volte a disciplinare la trasmissione telematica delle operazioni Iva ed il controllo delle cessioni di beni effettuate dai distributori automatici.
Il criterio della legge delega nel caso specifico è stato quello di favorire l’utilizzo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati affiancandolo all’obbligo già previsto per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, e completando la disciplina con la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si vogliono incentivare (oltre a l'utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi), adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. In tal modo si potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria informazioni di rilevanza fiscale efficientando i processi di analisi del rischio e di controllo.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Le presunzioni in materia di Iva previste anche dall'ordinamento italiano non contrastano con il diritto comunitario e sono da considerarsi legittime. Ciò vuol dire che l'Amministrazione finanziaria può presumere l'esistenza di una cessione di beni avvenuta in evasione e, di conseguenza, può accertare l'imposta a carico del soggetto passivo, se non rinviene le merci all'interno del magazzino dell'impresa, ipotizzando appunto che le merci che egli risulta avere acquistato siano state vendute in evasione d'imposta le le relative fatture occultate.
Secondo le conclusioni della Corte di giustizia UE, relative alla causa C-576/15 del 5 ottobre 2016, in base alle disposizioni comunitarie in materia di Iva (direttiva 2006/112/CE) e al principio di neutralità fiscale, in assenza di fatture, è compito dell'Amministrazione finanziaria determinare la base imponibile Iva.
Per i giudici UE, infatti, una normativa nazionale che consente un accertamento Iva nei confronti di un commerciante, che non aveva conservato né registrato le fatture di acquisto di merci che risultavano essere state emesse nei suoi confronti dai fornitori e che non erano state rinvenute nel magazzino dell'impresa al momento del controllo, non contrasta con gli articoli 2, 9, 14, 73 e 273 della direttiva Iva, nè con i principi di neutralità e di proporzionalità.
Presunzione legale corretta
L'Amministrazione finanziaria può legalmente presumere che le suddette merci siano state vendute in evasione d'imposta e quantificare la base imponibile nella misura del prezzo d'acquisto aumentato del margine abitualmente praticato dall'imprenditore.
Specifica la Corte che si tratta di una presunzione iuris tantum, con la quale la legge ritiene che sia avvenuto un certo fatto finché non viene dimostrato il contrario e l'onere della prova ricade sul contribuente.
Conclude, però, la sentenza del 5 ottobre 2016 (causa C-576/15) che spetta al giudice del rinvio verificare che le disposizioni della normativa nazionale non vengano applicate in maniera scorretta al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione fiscale.
di Roberta Moscioni
Dal giugno 2017 le persone fisiche e gli enti commerciali avranno la possibilità di inviare le dichiarazioni Imu/Tasi anche in modalità telematica.
Lo si apprende da un comunicato stampa del 5 ottobre 2016 del Dipartimento delle Finanze, diffuso sul sito www.finanze.it.
Nella nota, il Ministero ha anche ricordato che la scadenza per l’invio delle dichiarazioni Imu-Tasi per l’annualità 2016 è fissata al 30 giugno 2017, mentre il modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall'anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI EC/PF tramite i canali Entratel e Fisconline sarà reso disponibile il prossimo 17 ottobre 2016.
Il Mef ha, infine, precisato che la nuova modalità telematica di trasmissione delle dichiarazioni Imu e Tasi non sostituisce in alcun modo l'attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, approvato con decreto del 30 ottobre 2012. Si offre così una ulteriore possibilità a discrezione dei contribuenti.
Specifiche tecniche
Sempre in data 5 ottobre 2016, con altro comunicato stampa, il Ministero dell'Economia ha annunciato la pubblicazione delle specifiche tecniche relative al modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall’anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI EC/PF tramite i canali Entratel e Fisconline, atteso per il 17 ottobre.
Le dichiarazioni che verranno inviate, i cui dati non rispettino queste specifiche tecniche, verranno scartate.
di Gioia Lupoi
La Corte di cassazione, in occasione di un ricorso dell'agenzia delle Entrate relativo a sentenze di merito, chiarisce che se la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato ha un elevato grado di attendibilità delle irregolarità - quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo - non necessita di un confronto preventivo, essendo comunque possibile l’impugnazione della pretesa. Dunque, non c'è violazione dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente né omessa notifica della comunicazione di irregolarità, come erroneamente stabilito dai giudici di merito.
Con la sentenza in oggetto, la n. 19861 del 5 ottobre 2016, viene chiarito che:
  • nel controllo automatizzato l’obbligo del contraddittorio preventivo è limitato alle previsioni contenute nell’articolo 6 legge 212/2000, quindi l’amministrazione deve convocare il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo solo in caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”;
  • nel controllo formale il contraddittorio preventivo è parte essenziale della procedura, poiché il controllo non scaturisce da una mera attività di liquidazione, ma da un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione rispetto a elementi esterni alla stessa.
di Gioia Lupoi
In merito all'agevolazione sui beni strumentali - nuova Sabatini il MiSE, con avviso sul sito, informa che, anche ai fini del rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, le informazioni sullo stato dell’iter agevolativo delle singole pratiche saranno fornite dal Ministero tramite comunicazioni ufficiali.
Dunque, l’helpdesk informatico al n. 06-54927868 potrà essere usato solo per le richieste di carattere esclusivamente informatico.
Per lo stato dell’iter agevolativo delle singole pratiche rimarrà operativa la mail di servizio (iai.benistrumentali@mise.gov.it):
  • sia per le richieste di carattere generale, che poi troveranno riscontro anche in apposite FAQ,
  • sia per richieste più specifiche riferite alle singole pratiche, che devono essere formulate al medesimo indirizzo dal legale rappresentante della ditta, allegando copia del documento di identità, o copia di una eventuale procura.

 
 
 
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