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04/10/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONESTUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Roberta Moscioni
L'Inps, con il messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, rende noto che l'applicazione per l’invio telematico delle domande di maternità è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo ai sensi della circolare 128 del 11/07/2016.
Proprio la citata circolare n. 128/2016 ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche che il decreto legislativo attuativo del Jobs act (Dlgs n. 80/2015) ha apportato al Testo Unico della maternità (Dlgs n. 151/2001), prevedendo, tra le altre cose, l'indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi oltre a maggiori periodi di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento.
di Rossella Schiavone
La normativa sul part-time (prima il D.Lgs. n. 61/2000 ed adesso il D.Lgs. n. 81/2015) prevede il principio di divieto di discriminazione in attuazione della Direttiva n. 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, CEEP e CES.
Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016, il rispetto di tale principio - per effetto del quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile - esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all'inquadramento previsto dalle fonti collettive, per cui non possono valere criteri alternativi di comparazione, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.
Quindi, in definitiva, il lavoratore occupato con contratto di lavoro part- time deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
  • l'importo della retribuzione;
  • la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
  • la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
  • la durata del periodo di comporto;
  • infortuni sul lavoro, malattie professionali;
  • l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
  • l’accesso al servizi sociali aziendali;
  • i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste nei contratti collettivi di lavoro;
  • i diritti sindacali.
di Rossella Schiavone
Dal portale Inail si apprende che da lunedì 3 ottobre 2016 sono attivi i servizi online del settore navigazione, ad eccezione delle denunce di infortunio che saranno disponibili da lunedì 10 ottobre.
Le istruzioni per l'accesso sono pubblicate nelle aree pre e post login che raccolgono i manuali operativi.
Sono inoltre disponibili, nella sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Gestione rapporto assicurativo, i nuovi modelli da utilizzare per la denucia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione.
di Rossella Schiavone
L’Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, con due circolari del 30 settembre 2016, ha ricordato che, entro il 31 ottobre 2016, gli iscritti alla Gestione Separata degli Agrotecnici e dei Periti Agrari devono comunicare il reddito professionale ed il volume d’affari relativo all’anno 2015.
Tale comunicazione va effettuata telematicamente:
  • recandosi sul sito www.enpaia.it;
  • cliccando sul pulsante celeste “SERVIZI ON LINE”;
  • cliccando sul pulsante “ACCEDI” nel riquadro Gestione Separata dei Periti Agrari o Gestione Separata Agrotecnici;
  • inserendo il CODICE UTENTE e la PASSWORD, cliccando su “ACCEDI”. Da qui si accede al menù principale, che guiderà la visualizzazione dei dati dell’iscritto relativi all’estratto conto e di quelli anagrafico/professionali;
  • cliccando sulla scritta “REDDITO 2015”, per poi procedere all’inserimento dei dati richiesti.
L’Enpaia ricorda che in caso di ritardata denuncia saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento.
Come si evince dalle due circolari, è obbligatorio comunicare:
  • il reddito netto derivante dalla libera professione di Perito Agrario o Agrotecnico dichiarato ai fini IRPEF per il 2015;
  • il volume d’affari derivante dall’attività di Perito Agrario o Agrotecnico per l’anno 2015 al netto del 2% addebitato a titolo di contributo integrativo.
 
Diritto
di Gioia Lupoi
L'Agenzia delle Entrate invierà a breve la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla banca dati Vies, l’anagrafe degli operatori autorizzati all’effettuazione di operazioni “intracomunitarie”, a tutti coloro che per tutto il 2015 non hanno inviato modelli Intrastat (ex art. 35 comma 7-bis del DPR 633/72).
Si ricorda che le nuove regole sull’iscrizione al Vies, ex articolo 22, Dlgs 175/2014 (decreto semplificazioni), sono state spiegate dall'Agenzia nella circolare 31 del 30 dicembre 2014 e nel provvedimento 159941 del 15 dicembre 2014.
Prevedono l'uscita dal Sistema per quei contribuenti che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività.
Per loro si presume non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie.
L'operazione di “pulizia” dell'archivio scaturisce dall'eliminazione del periodo di 30 giorni, previsto dalla disciplina previgente, per il controllo ai fini dell'inserimento: i soggetti passivi Iva sono immediatamente inclusi nella banca dati Vies, solo dopo si effettuano i controlli sull'inattività.
Nel comunicato stampa del 3 ottobre 2016, che avvisa della spedizione, è chiarito che:
  • l’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  • dal ricevimento della missiva il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può rivolgersi, entro 60 giorni, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare;
  • l'esclusione non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Dal 17 ottobre 2016 sarà disponibile il modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall’anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI EC/PF tramite i canali Entratel e Fisconline.
A darne notizia il Mef con un comunicato del 1° ottobre 2016 sul sito.
 
di Roberta Moscioni
La circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016 indica i termini e le modalità degli adempimenti necessari affinché i contribuenti possano essere riammessi al beneficio della rateazione, di cui all'articolo 13 bis, comma 3, del Dl n.113/2016.
L'Agenzia delle Entrate si rivolge, in particolar modo, a tutti quei contribuenti che risultano decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza oppure in caso di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, che in tal modo possono ottenere un nuovo piano di rateazione.
Il beneficio non viene, invece, riconosciuto per le decadenze riferite alla rateazione degli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale.
Condizioni
Il beneficio della nuova rateazione a seguito di decadenza è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nell'arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016;
b) la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 20 ottobre 2016,
c) alla data di presentazione dell'istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.
Non esistono limitazioni per quanto riguarda i tributi interessati, che pertanto includono la totalità delle imposte erariali.
Se si osservano i suddetti requisiti e si presenta l'istanza nei termini indicati, i contribuenti possono essere riammessi alla rateazione dei loro debiti senza effettuare alcun versamento, a differenza di quanto previsto nella precedente chance (per la riammissione al precedente piano di rateazione occorreva pagare per intero le rate scadute).
Presentazione istanza
I contribuenti interessati possono essere riammessi al beneficio del pagamento rateale solo se presenteranno, entro e non oltre il 20 ottobre prossimo, apposita istanza in carta libera all'Ufficio delle Entrate che ha emesso il provvedimento di rateazione originario.
L'istanza può essere presentata:
  • direttamente allo sportello
  • inviata per raccomandata
  • tramite posta elettronica certificata
Essa deve riportare, oltre ai dati del contribuente, gli estremi dell'atto oggetto del piano originario decaduto ed il numero delle rate trimestrali tramite le quali il contribuente intende estinguere il debito residuo.
Precisa la circolare n. 41/E2016 che il nuovo piano rateale resta collegato all'atto che è stato perfezionato o definito al quale è correlata la precedente rateazione da cui il contribuente è decaduto. Occorre, pertanto, distinguere tra:
a) atti che si sono perfezionati o definiti prima del 22 ottobre 2015;
b) atti che si sono perfezionati o definiti successivamente al 22 ottobre 2015.
Infatti, per stabilire il numero massimo di rate del nuovo piano di ammortamento occorre verificare se l'atto della precedente rateazione è stato perfezionato/definito prima o dopo il 22 ottobre 2015.
Questo è il giorno in cui è entrato in vigore il Dlgs 159/2015 (Riforma della riscossione), che sancisce che per somme maggiori di 50mila euro, la durata massima della rateazione è di 12 quote trimestrali se la data di perfezionamento dell’istituto deflattivo originario è anteriore al 22 ottobre 2015; mentre dal 22 ottobre 2015, la durata massima delle rate trimestrali fruibili dal contribuente è elevata a 16.
Ricevuta comunicazione dall'Ufficio relativamente all'accoglimento dell'istanza, il contribuente deve pagare la prima rata entro 60 giorni.
La norma non prevede nulla in ordine alle cause di decadenza da questa nuova rateazione, pertanto restano valide le regole ordinarie.
di Cinzia Pichirallo
Il camper dell’Agenzia delle Entrate - “Il Fisco mette le ruote” – sarà ad Amatrice il 4 e il 6 ottobre 2016 per fornire assistenza ai contribuenti colpiti dal sisma del 24 agosto.  
Presso il camper delle Entrate vengono forniti tutti i servizi normalmente offerti presso gli sportelli delle Entrate, come: il rilascio del duplicato della tessera sanitaria, l’abilitazione ai servizi telematici, informazioni sugli adempimenti fiscali e i servizi catastali.
Il comunicato stampa del 30 settembre 2016 informa che il servizio offerto si sposterà ad Accumoli i giorni 11 e 13 ottobre. L’orario osservato è dalle ore 10 alle ore 16.

 

 
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