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03/10/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTE DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 186 del 30 settembre 2016, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015.
Ai sensi dell’art. 2, del D.I. 86985/2015, con riferimento alle aziende non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e della CIGS, il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.
Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno integrativo) o straordinarie (assegno straordinario in caso di processi di agevolazione all’esodo).
A seguito dell’adeguamento della disciplina del Fondo alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
 
Prestazioni
Il Fondo provvede:
  1. ad erogare assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria ovvero dovuti a riorganizzazione aziendale, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
  2. all’erogazione di prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  3. a contribuire allo svolgimento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite la stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea;
  4. all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.
Domanda
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata, esclusivamente on-line, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
Concessione
A norma dell’art. 4, c.1, let. b) del D.I. 86985/2015 la concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo sono deliberati dal Comitato amministratore del Fondo.
Sottolinea la circolare che l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore del Fondo può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS.
Il provvedimento di sospensione va adottato nel termine di cinque giorni e va sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS il quale, entro tre mesi, decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.
Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.
di Rossella Schiavone
Il 28 settembre 2016 l’INPGI ha comunicato che il suo Consiglio di Amministrazione ha approvato un pacchetto di misure in materia previdenziale e contributiva volte a garantire la sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’Istituto.
Tale intervento è necessario per via del perdurare dello stato di crisi del settore editoriale che ha comportato una contrazione del 15% dei rapporti di lavoro denunciati all’INPGI, un incremento del 30% della spesa pensionistica ed un continuo ricorso agli ammortizzatori sociali a carico dell’Istituto.
Le principali misure approvate riguardano in particolare:
  • la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia che vede incrementare, progressivamente nel triennio 2017 - 2019, l’età anagrafica richiesta, fino ad elevarla a regime a 66 anni e 7 mesi;
  • la modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità, che prevede un progressivo innalzamento dell’anzianità contributiva fino ad arrivare nel 2019 a 40 anni di contribuzione con 62 anni di età. Tali misure non avranno alcun effetto nei confronti di coloro che, entro la data del 31 dicembre 2016, abbiano già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ad un qualunque trattamento di pensione, che - pertanto - potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici già maturati in qualsiasi momento anche successivo all’entrata in vigore dei nuovi requisiti;
  • l’introduzione del sistema di calcolo contributivo di cui alla Legge n. 335/1995 per le contribuzioni successive al 1/01/2017.
Inoltre, chiarisce la circolare agli iscritti, è stata prevista l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.
Con nota esplicativa del 30 settembre 2016, l’Istituto ha, inoltre, fornito i primi chiarimenti su cosa cambia con la sua riforma previdenziali.
di Rossella Schiavone
Il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, ha sostenuto che l’ottava salvaguardia deve far parte del pacchetto sulle pensioni, definito con i sindacati, così come chiesto nella piattaforma e ribadito da Cgil, Cisl e Uil.
Il fondo ha stanziato complessivamente 11 miliardi e 600 milioni per salvaguardare 172.000 lavoratori, ai quali si applicano le regole ante-Fornero ed al momento sono circa 100.000 i lavoratori che hanno già intascato la pensione e 30.000 sono stati certificati e la intascheranno.
Occorre, quindi, chiudere definitivamente il problema esodati ed includere almeno altri 25.000 lavoratori: in tal modo si arriverebbe ai 155.000 salvaguardati con un avanzo, rispetto ai previsti, di 17.000 posizioni.
Il sottosegretario Tommaso Nannicini ha confermato che per l’ottava salvaguardia c'è un confronto aperto ed ha evidenziato che tutte le risorse stanziate nel fondo vanno monitorate per poi essere reinvestite su quelle platee.
Per Nannicini, al termine del confronto la legge di Bilancio tirerà le fila e senz'altro vi sarà un intervento che userà le risorse disponibili per andare incontro alle platee di esodati ma, comunque, anche se dai primi approfondimenti è emerso che vi sono delle risorse, prima di fare promesse occorre capire, effettivamente, quale sia la platea aggiuntiva.
 
Diritto
di Roberta Moscioni
Il Consiglio Notarile del Triveneto ha emanato una serie di massime in materia societaria. In particolare, nelle massime HG.38 e IG.52, si affronta il tema della compensazione dei debiti in presenza di aumenti di capitale sia per le Spa che per le Srl.
Compensazione debiti tra soci e società
Rispecchiando la dottrina e la giurisprudenza prevalente, i Notai del Triveneto hanno ribadito che – in sede di aumento di capitale a pagamento – è considerato ammissibile compensare il debito del socio che ha sottoscritto l'aumento e il debito che la società ha verso il socio sottoscrittore per finanziamenti soci.
Tale compensazione legale è possibile anche in caso di:
  • aumento a pagamento a seguito di azzeramento del capitale,
  • riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge per perdite.
Compensazione legale
Secondo il Notariato, ai fini della compensazione, non sussiste alcuna incompatibilità tra il diritto societario e la disciplina civilistica, pertanto trova applicazione il disposto normativo di cui all'articolo 1241 C.c. . La compensazione dei debiti socio/società è sempre ammessa a condizione che il debito sia certo, liquido ed esigibile, senza che vi sia necessità di alcuna specifica autorizzazione in delibera.
L'Assemblea, quindi, non può escludere a maggioranza il diritto alla compensazione legale essendo un diritto spettante ai singoli soci e, come tale, non è nella disponibilità della maggioranza.
Questa facoltà è riconosciuta indifferentemente sia per le Società per azioni che per le Società a responsabilità limitata.
Compensazione volontaria
In alcuni casi, però, possono mancare le condizioni per effettuare la compensazione legale di cui agli articoli 1243 e 1246 del Codice civile.
In tali circostanze, allora, può trovare applicazione la disciplina che regola la compensazione volontaria (art. 1252 C.c.) e, quindi, in tali circostanze spetterà all'organo amministrativo decidere se ammettere o meno la compensazione volontaria, nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia deliberato nulla al riguardo. Analogamente, sarà l'organo amministrativo a decidere se nel contratto di finanziamento intervenuto tra socio e società sia stata espressamente esclusa la facoltà di compensazione tra credito per finanziamento e debito per sottoscrizione in caso di aumento del capitale.
Nei casi di finanziamenti non scaduti o privi di termine si potranno, così, applichere le regole della compensazione volontaria.
Liquidazione soci recedenti
Nella Massima H.H.14, si affronta, invece, il tema della liquidazione dei soci recedenti nelle Spa in assenza di utile e riserve disponibili per la loro soddisfazione, che impone l'obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o la liquidazione della società.
La massima del Notariato ritiene che se gli amministratori sono obbligati a convocare l'assemblea possono, allo stesso modo, integrare l'ordine del giorno “legale” e proporre ai soci una riduzione volontaria del capitale, oltre a quanto necessario alla liquidazione dei receduti.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Con il decreto direttoriale 27 settembre 2016 emanato dal Ministero dello sviluppo economico vengono individuate le modalità di erogazione delle risorse previste dal Bando artigianato digitale e manifattura sostenibile.
Si ricorda che attraverso questo Bando il MiSE erogherà agevolazioni a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero a tutte le aggregazioni di impresa che già operano, o vogliono operare, nel campo della Manifattura sostenibile e dell’Artigianato digitale.
Erogazione dell'agevolazione
Nel DD 27 settembre 2016 è specificato che l'agevolazione è erogata dal Ministero, in non più di quattro quote, a fronte di titoli di spesa quietanziati, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma agevolato e di importo almeno pari al 25% dell'importo del programma ammesso, fatta eccezione della quota a saldo.
Il Ministero eroga le agevolazioni dopo verifica della regolarità contributiva del richiedente.
Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate tramite PEC all'indirizzo digiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it a partire dal giorno successivo alla data di trasmissione del decreto di concessione delle agevolazioni sottoscritto per accettazione da parte del beneficiario e non oltre i 60 giorni successivi alla data di completamento del programma.
di Cinzia Pichirallo
E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” n. 229 del 30/9/2016 il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2016, riguardante l’approvazione della modifica allo studio di settore WG68U – trasporto merci su strada e servizi di trasloco.
Il provvedimento reca la nuova soglia minima dell'indicatore di coerenza economica “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta” dello studio di settore WG68U, ponendola a 1,15 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.
A seguito della modifica effettuata dal decreto del 26 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il relativo programma informatico, utile per l'applicazione degli studi di settore (Gerico).

 
 
 
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