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26/09/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
Lavoro
di Maila Sirci
Il16/9/2016 Unionalimentari Confapi e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, hanno sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.
Il Ccnl decorre dal 1° luglio 2016 e scadrà, sia per la materia economica che normativa, il 30 giugno 2020.
di Rossella Schiavone
Con messaggio n. 3817 del 23 settembre 2016, l’INPS ha ricordato che la legge, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
Stante quanto sopra i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 30 settembre 2016, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.
Il messaggio fornisce, inoltre, chiarimenti in merito a:
  • pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015;
  • pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015;
  • redditi da dichiarare;
  • modalità di presentazione della dichiarazione;
  • dichiarazione a preventivo per l’anno 2016.
Regime sanzionatorio
Sottolinea il messaggio INPS che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
di Rossella Schiavone
Il Consiglio dei Ministri si è riunito in data 23 settembre 2016 ed ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante modifiche al Jobs Act, inerenti il lavoro accessorio, gli ammortizzatori sociali, la normativa sulla disabilità, l’INL, l’ISFOL e l’ANPAL.
Lavoro accessorio
Per quanto concerne il lavoro accessorio la novità consiste nell’obbligo che avranno i committenti imprenditori non agricoli o professionisti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Per i committenti imprenditori agricoli il medesimo obbligo sarà inerente:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Ammortizzatori sociali
Le principali modifiche approvate al c.d. T.U. sugli ammortizzatori sociali consistono in:
  • possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi»;
  • possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;
  • miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale delle risorse finanziarie non spese che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, le Regioni e Province autonome possono destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva;
  • aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
  • possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per non più di 12 mesi, per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. Per accedere alla misura le imprese dovranno presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
Altro
Con riferimento ai decreti legislativi nn. 149, 150 e 151 del 2015, dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 131 del 2016, si apprende che sono state previste precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.
di Rossella Schiavone
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 213/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Infatti tale norma è finalizzata a tutelare la salute psico-fisica della persona portatrice di handicap per cui è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito non sia incluso il convivente della persona portatrice di handicap grave.
D’altra parte il Giudice delle leggi ha più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost.
In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.
D’altra parte, si legge nella sentenza, se così non fosse, il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha aggiornato in data 22 settembre 2016 la FAQ sulle c.d. dimissioni telematiche, alla luce del messaggio INPS n. 3755 del 20 settembre 2016.
Nello specifico la FAQ n. 6 chiede se la procedura debba essere utilizzata anche dai lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Tuttavia, mentre in precedenza la risposta alla FAQ era solo positiva, adesso è stato aggiunto che per determinare la decorrenza dei trattamenti pensionistici l’INPS ha chiarito, con il messaggio INPS n.3755/2016, che la data di cessazione del rapporto di lavoro coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.
 
Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
La proroga biennale ex art. 11 Legge 289/2002, dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, sull'incremento del valore aggiunto, non è applicabile anche nelle ipotesi di violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. E nel caso di specie, in particolare, nell'ipotesi di revoca del beneficio dell’Iva agevolata al 4%.
Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 18574 del 22 settembre 2016, accogliendo il ricorso di un contribuente, acquirente di un immobile con Iva agevolata al 4%, avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate, riscontrando che l’immobile medesimo presentava caratteristiche di lusso, recuperava la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta. 
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Una società che svolge attività prevalente nell'ambito della formazione si è rivolta all'Agenzia delle Entrate per sapere se i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo, intrapresa nell'ambito di percorsi formativi, siano assimilabili al credito d'imposta istituito dall'articolo 3 del DL n. 145/2013.
Secondo l'istante, i costi sostenuti per la formazione del personale interno altamente qualificato e i costi sostenuti per la ricerca commissionata a start up innovative beneficiano dell'agevolazione avendo un carattere fortemente innovativo ed essendosi reso necessario per effettuare tale formazione svolgere attività di ricerca e sviluppo.
L'Agenzia delle Entrate, previa richiesta di un parere in merito al Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato risposta con la risoluzione n. 80/E del 23 settembre 2016.
Percorsi formativi innovativi senza credito d'imposta
L'Agenzia, dopo aver analizzato il caso presentato dall'istante e consultato il Ministero competente, fornisce risposta negativa al quesito presentatole sostenendo che le tipologie di attività svolte dalla società per offrire la propria offerta formativa non sono riconducibili nella categoria di attività di ricerca e sviluppo per le quali è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 3, DL 145/2013.
Si ribadisce, infatti, che la finalità del bonus fiscale in oggetto è quella di favorire l’investimento in innovazione e ricerca da parte delle varie imprese italiane e che tale agevolazione è rivolta alla ricerca di base, alla ricerca industriale, alla sperimentazione nonché alla prototipazione della innovazione.
In tali tipologie di spese sicuramente non rientrano le attività di sviluppo messe a segno dall'azienda istante per la realizzazione di nuovi corsi di formazione.
Pertanto, secondo la risoluzione n. 80/E/2016, lo sviluppo di nuovi percorsi formativi messo a punto dall'azienda per offrire formazione a varie categorie di soggetti non rientra nell’ambito delle attività di R&S per le quali è riconosciuto il credito d’imposta. Anzi, la destinazione commerciale del corso di formazione per il quale sono state sostenute le spese, costituisce espressamente causa di esclusione dal beneficio del credito d’imposta.
di Roberta Moscioni
I contribuenti che si sono accorti di aver commesso qualche errore nel modello di dichiarazione 730 possono ancora rimediare ed hanno a loro disposizione due vie e due termini diversi da rispettare, a seconda dell'errore commesso.
Modello 730 Correzioni a due vie
Coloro che si accorgono di essere a debito con il Fisco perchè hanno indicato nel modello 730 sconti che non gli spettavano oppure hanno “dimenticato” qualche reddito possono rimediare, presentando il modello Unico entro venerdì 30 settembre 2016.
Viceversa, coloro che devono effettuare modifiche che riducono l'imposta dovuta oppure aumentano il credito, possono inviare un 730 integrativo ed hanno a disposizione più tempo per correggere gli eventuali errori: si può agire, infatti, fino a martedì 25 ottobre, non da soli ma tramite l'aiuto di un Caf o di un professionista abilitato.
Nel caso non si rispettino queste due scadenze, si potrà ricorrere al modello Unico integrativo fino al 30 settembre 2017, anche se in questo modo, però, si allungano i tempi dell’eventuale rimborso.
Scadenza del 30 settembre anche per ridurre l'acconto
Venerdì 30 settembre è anche l'ultimo giorno utile per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, per i pensionati, i lavoratori che posseggono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa, che si sono accorti di dovere al Fisco meno di quanto pagato lo scorso anno - a causa di maggiori oneri deducibili o minori redditi - e che intendono comunicare al proprio sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quella indicata nel prospetto di liquidazione, modello 730-3.
Coloro che hanno presentato il 730 e decidono di farsi ridurre l'acconto di novembre oppure di farsi azzerare del tutto la somma dovuta (trattenuta sulla busta paga o sulla pensione di novembre), devono inviare una comunicazione scritta al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro od ente pensionistico, per informarlo della propria determinazione. In questo modo il sostituto ha la possibilità di adeguare il cedolino del lavoratore o il rateo della pensione del contribuente.
I contribuenti che vogliono farsi ridurre l'acconto devono però prestare molta attenzione, perchè in caso di conteggi sbagliati e se l’importo trattenuto risulta inferiore a quello effettivamente dovuto dal contribuente, scatta la sanzione per versamento insufficiente.
di Cinzia Pichirallo
Il MiSE, con decreto direttoriale del 21 settembre 2016, avvisa dell’avvenuta prenotazione di risorse per ulteriori contributi, a valere sulla Nuova Sabatini, per euro 5.870.600,07. Pertanto, sommando la prenotazione delle risorse effettuata con decreto direttoriale del 12 settembre 2016, l’importo complessivamente prenotato per il mese di settembre ammonta ad euro 23.448.824,81.
I 5.870.600,07 euro sono risultati disponibili sulla base delle delibere di finanziamento effettivamente trasmesse dalle banche/intermediari finanziari alla data del 20 settembre 2016.
Il decreto direttoriale del 21 settembre 2016 contiene, nell’allegato n. 1, l’elenco, articolato per banca/intermediario finanziario, che riporta le prenotazioni accolte e la prenotazione disposta in misura parziale. In esso è anche presente l’importo delle risorse prenotate per ciascun soggetto finanziatore in base all’ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta.
Nell’allegato n. 2, invece, sono elencate le richieste di prenotazione risultanti prive di copertura e quindi non accolte.
Da: edicola@consulentidellavoro.it
Data: 26/09/2016 9.40.43
Oggetto: Edicola del giorno lunedì 26 settembre 2016
 

 

 

 

 

Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Maila Sirci
Il16/9/2016 Unionalimentari Confapi e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, hanno sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.
Il Ccnl decorre dal 1° luglio 2016 e scadrà, sia per la materia economica che normativa, il 30 giugno 2020.
di Rossella Schiavone
Con messaggio n. 3817 del 23 settembre 2016, l’INPS ha ricordato che la legge, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
Stante quanto sopra i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2015, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 30 settembre 2016, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015.
Il messaggio fornisce, inoltre, chiarimenti in merito a:
  • pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015;
  • pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2015;
  • redditi da dichiarare;
  • modalità di presentazione della dichiarazione;
  • dichiarazione a preventivo per l’anno 2016.
Regime sanzionatorio
Sottolinea il messaggio INPS che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
di Rossella Schiavone
Il Consiglio dei Ministri si è riunito in data 23 settembre 2016 ed ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante modifiche al Jobs Act, inerenti il lavoro accessorio, gli ammortizzatori sociali, la normativa sulla disabilità, l’INL, l’ISFOL e l’ANPAL.
Lavoro accessorio
Per quanto concerne il lavoro accessorio la novità consiste nell’obbligo che avranno i committenti imprenditori non agricoli o professionisti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Per i committenti imprenditori agricoli il medesimo obbligo sarà inerente:
  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Ammortizzatori sociali
Le principali modifiche approvate al c.d. T.U. sugli ammortizzatori sociali consistono in:
  • possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi»;
  • possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;
  • miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale delle risorse finanziarie non spese che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, le Regioni e Province autonome possono destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva;
  • aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
  • possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per non più di 12 mesi, per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. Per accedere alla misura le imprese dovranno presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.
Altro
Con riferimento ai decreti legislativi nn. 149, 150 e 151 del 2015, dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 131 del 2016, si apprende che sono state previste precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.
di Rossella Schiavone
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 213/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Infatti tale norma è finalizzata a tutelare la salute psico-fisica della persona portatrice di handicap per cui è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito non sia incluso il convivente della persona portatrice di handicap grave.
D’altra parte il Giudice delle leggi ha più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost.
In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.
D’altra parte, si legge nella sentenza, se così non fosse, il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha aggiornato in data 22 settembre 2016 la FAQ sulle c.d. dimissioni telematiche, alla luce del messaggio INPS n. 3755 del 20 settembre 2016.
Nello specifico la FAQ n. 6 chiede se la procedura debba essere utilizzata anche dai lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Tuttavia, mentre in precedenza la risposta alla FAQ era solo positiva, adesso è stato aggiunto che per determinare la decorrenza dei trattamenti pensionistici l’INPS ha chiarito, con il messaggio INPS n.3755/2016, che la data di cessazione del rapporto di lavoro coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo “Data di decorrenza delle dimissioni /risoluzione consensuale”.
 
Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
La proroga biennale ex art. 11 Legge 289/2002, dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, sull'incremento del valore aggiunto, non è applicabile anche nelle ipotesi di violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. E nel caso di specie, in particolare, nell'ipotesi di revoca del beneficio dell’Iva agevolata al 4%.
Lo ha enunciato la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 18574 del 22 settembre 2016, accogliendo il ricorso di un contribuente, acquirente di un immobile con Iva agevolata al 4%, avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate, riscontrando che l’immobile medesimo presentava caratteristiche di lusso, recuperava la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta. 
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Una società che svolge attività prevalente nell'ambito della formazione si è rivolta all'Agenzia delle Entrate per sapere se i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo, intrapresa nell'ambito di percorsi formativi, siano assimilabili al credito d'imposta istituito dall'articolo 3 del DL n. 145/2013.
Secondo l'istante, i costi sostenuti per la formazione del personale interno altamente qualificato e i costi sostenuti per la ricerca commissionata a start up innovative beneficiano dell'agevolazione avendo un carattere fortemente innovativo ed essendosi reso necessario per effettuare tale formazione svolgere attività di ricerca e sviluppo.
L'Agenzia delle Entrate, previa richiesta di un parere in merito al Ministero dello Sviluppo Economico, ha dato risposta con la risoluzione n. 80/E del 23 settembre 2016.
Percorsi formativi innovativi senza credito d'imposta
L'Agenzia, dopo aver analizzato il caso presentato dall'istante e consultato il Ministero competente, fornisce risposta negativa al quesito presentatole sostenendo che le tipologie di attività svolte dalla società per offrire la propria offerta formativa non sono riconducibili nella categoria di attività di ricerca e sviluppo per le quali è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 3, DL 145/2013.
Si ribadisce, infatti, che la finalità del bonus fiscale in oggetto è quella di favorire l’investimento in innovazione e ricerca da parte delle varie imprese italiane e che tale agevolazione è rivolta alla ricerca di base, alla ricerca industriale, alla sperimentazione nonché alla prototipazione della innovazione.
In tali tipologie di spese sicuramente non rientrano le attività di sviluppo messe a segno dall'azienda istante per la realizzazione di nuovi corsi di formazione.
Pertanto, secondo la risoluzione n. 80/E/2016, lo sviluppo di nuovi percorsi formativi messo a punto dall'azienda per offrire formazione a varie categorie di soggetti non rientra nell’ambito delle attività di R&S per le quali è riconosciuto il credito d’imposta. Anzi, la destinazione commerciale del corso di formazione per il quale sono state sostenute le spese, costituisce espressamente causa di esclusione dal beneficio del credito d’imposta.
di Roberta Moscioni
I contribuenti che si sono accorti di aver commesso qualche errore nel modello di dichiarazione 730 possono ancora rimediare ed hanno a loro disposizione due vie e due termini diversi da rispettare, a seconda dell'errore commesso.
Modello 730 Correzioni a due vie
Coloro che si accorgono di essere a debito con il Fisco perchè hanno indicato nel modello 730 sconti che non gli spettavano oppure hanno “dimenticato” qualche reddito possono rimediare, presentando il modello Unico entro venerdì 30 settembre 2016.
Viceversa, coloro che devono effettuare modifiche che riducono l'imposta dovuta oppure aumentano il credito, possono inviare un 730 integrativo ed hanno a disposizione più tempo per correggere gli eventuali errori: si può agire, infatti, fino a martedì 25 ottobre, non da soli ma tramite l'aiuto di un Caf o di un professionista abilitato.
Nel caso non si rispettino queste due scadenze, si potrà ricorrere al modello Unico integrativo fino al 30 settembre 2017, anche se in questo modo, però, si allungano i tempi dell’eventuale rimborso.
Scadenza del 30 settembre anche per ridurre l'acconto
Venerdì 30 settembre è anche l'ultimo giorno utile per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, per i pensionati, i lavoratori che posseggono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa, che si sono accorti di dovere al Fisco meno di quanto pagato lo scorso anno - a causa di maggiori oneri deducibili o minori redditi - e che intendono comunicare al proprio sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quella indicata nel prospetto di liquidazione, modello 730-3.
Coloro che hanno presentato il 730 e decidono di farsi ridurre l'acconto di novembre oppure di farsi azzerare del tutto la somma dovuta (trattenuta sulla busta paga o sulla pensione di novembre), devono inviare una comunicazione scritta al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro od ente pensionistico, per informarlo della propria determinazione. In questo modo il sostituto ha la possibilità di adeguare il cedolino del lavoratore o il rateo della pensione del contribuente.
I contribuenti che vogliono farsi ridurre l'acconto devono però prestare molta attenzione, perchè in caso di conteggi sbagliati e se l’importo trattenuto risulta inferiore a quello effettivamente dovuto dal contribuente, scatta la sanzione per versamento insufficiente.
di Cinzia Pichirallo
Il MiSE, con decreto direttoriale del 21 settembre 2016, avvisa dell’avvenuta prenotazione di risorse per ulteriori contributi, a valere sulla Nuova Sabatini, per euro 5.870.600,07. Pertanto, sommando la prenotazione delle risorse effettuata con decreto direttoriale del 12 settembre 2016, l’importo complessivamente prenotato per il mese di settembre ammonta ad euro 23.448.824,81.
I 5.870.600,07 euro sono risultati disponibili sulla base delle delibere di finanziamento effettivamente trasmesse dalle banche/intermediari finanziari alla data del 20 settembre 2016.
Il decreto direttoriale del 21 settembre 2016 contiene, nell’allegato n. 1, l’elenco, articolato per banca/intermediario finanziario, che riporta le prenotazioni accolte e la prenotazione disposta in misura parziale. In esso è anche presente l’importo delle risorse prenotate per ciascun soggetto finanziatore in base all’ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta.
Nell’allegato n. 2, invece, sono elencate le richieste di prenotazione risultanti prive di copertura e quindi non accolte.

 
 
 
 
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