HOME - Newsletter

16/09/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Alessia Lupoi
Sulle elezioni per il Consiglio nazionale dei commercialisti, che si terranno il 1° dicembre, si è deciso che 60 giorni prima del voto, dunque il prossimo 30 settembre, dovranno essere depositate le liste dei candidati al vertice dell’organismo di questa categoria professionale.
Un paio di giorni fa Giorgio Sganga, il presidente della Fondazione nazionale, candidatosi il 22 luglio per contrapporsi alla candidatura di Massimo Miani, ha comunicato il suo ritiro con una lettera indirizzata a «presidenti, vice presidenti, colleghi tutti» nella quale chiede all’attuale presidente del Consiglio, Gerardo Longobardi, di ricandidarsi.
Il calendario delle elezioni è stato deciso sulla base della lettera comunicata dal ministero della Giustizia alla categoria il 31 marzo scorso. Nella comunicazione il ministero ha precisato che sceglieranno il nuovo direttivo gli ordini territoriali che usciranno vincitori dalle elezioni che si svolgeranno il 2 e il 3 novembre p.v.
Intanto, è stata ufficialmente presentata la lista di Massimo Miani.
Ciascuna lista dovrà contenere 21 candidati, ed in più cinque supplenti, e dovrà rappresentare perlomeno 18 Regioni, con massimo due candidati per Regione. Non vi sono più liste distinte di commercialisti e ragionieri.
di Roberta Moscioni
Partecipando al 3° Convegno Nazionale dei commercialisti del lavoro, in programma a Roma nelle giornate del 15 e 16 settembre, Tito Boeri, presidente dell’INPS, ha spiegato che l'alleanza con i dottori commercialisti ha come fine quello di garantire la legalità e stanare i “furbetti”degli illeciti facili.
Secondo Boeri, infatti, “quella con i professionisti è una collaborazione strategica per l’Inps e noi contiamo su di voi nella battaglia per contrastare l’evasione contributiva”.
Al termine del suo intervento, Boeri si è, poi, espresso anche sulla possibilità di una quattordicesima ai pensionati dimostrandosi piuttosto scettico su tale ipotesi: “in sette casi su dieci va a persone che non sono povere”, con il rischio di “sprecare tante risorse”. Un aiuto concreto per individuare la platea dei beneficiari potrebbe, invece, arrivare dall’Isee, che “è stato un successo nel misurare non solo il reddito ma la situazione patrimoniale delle persone”.
Durc per evitare i fallimenti
Nel corso della prima giornata di Convegno, i commercialisti hanno proposto il Durc come una sorta di “sentinella”, per evitare che le imprese scivolino verso il fallimento, dando alla banca dati dell'Inps un ruolo basilare nel segnalare un'allerta agli Organismi di composizione della crisi (Occ), qualora “l'Istituto riscontrasse mancati versamenti di importo rilevante rispetto alla dimensione aziendale”.

 

Lavoro Diritto
di Rossella Schiavone
Con provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016, il Garante per la Privacy ha ritenuto che le verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.
A seguito di una segnalazione pervenuta dai dipendenti di un Ateneo il Garante ha, infatti verificato che l'infrastruttura adottata consentiva la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete ed all'e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati, in base all’art. 4 della Legge n. 300/1970, "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa".
Tali software – specifica il provvedimento - in effetti, non erano necessari per lo svolgimento della predetta attività ed operavano con modalità non percepibili dall'utente.
Per il Garante, l'Università avrebbe dovuto privilegiare misure graduali che rendessero assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus e, in ogni caso, si sarebbero dovute prima adottare misure meno limitative per i diritti dei lavoratori.

 

Diritto Fisco
di Eleonora Mattioli
Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso del proprietario di una struttura ricettiva turistico – alberghiera (cui si è poi unita anche una Scuola elementare), avverso il regime nazionale di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili Ici (oggi Imu) sulle scuole e strutture ricettive della Chiesa.
L’attuale ricorrente, in particolare, era uno dei numerosi denuncianti che nel 2006 si erano rivolti alla Commissione europea, lamentando che l’emendamento adottato dalla Repubblica italiana sull'ambito di applicazione dell’Ici, costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
Trattasi in sostanza di emendamento volto a stabilire che l’esenzione dall’Ici di cui beneficiavano dal 1992 gli enti non commerciali che svolgono, nei loro immobili, esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di culto e di religione, doveva intendersi applicabile a dette attività a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.
Sul punto la Commissione Ue aveva a suo tempo dichiarato, da un lato, come fosse impossibile per le autorità italiane recuperare detti aiuti considerati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, dall'altro, come l’esenzione di cui al nuovo regime Imu non costituisse aiuto di Stato.
Ed avverso detta decisione ha fatto per l’appunto ricorso il ricorrente, chiamando il Tribunale a pronunciarsi sulla legittimità delle condizioni e dei criteri di esenzione Imu .
Compete alle autorità nazionali – chiarisce in proposito il Tribunale – decidere caso per caso dell’attuazione di tale regime e, più specificamente, dell’esistenza o meno di un rapporto di concorrenza tra il beneficiario effettivo dell’Imu ed i restanti operatori del settore ricettivo. Il ricorrente può esperire i rimedi nazionali nell'ipotesi in cui il regime autorizzato dalla Commissione non sia applicato in modo corretto.
Carattere economico non dimostrato
Ne consegue che la Commissione ha potuto considerare, in sostanza, che i servizi ricettivi in questione non erano offerti sul mercato in un contesto di concorrenza con altri operatori.
Alla luce di tutto ciò – concludono dunque i giudici europei con sentenza del 15 settembre 2016, causa T 219/13 – il ricorrente non è dunque riuscito a dimostrare che la normativa sull’Imu consentisse l’applicazione dell’esenzione ad attività di carattere economico.
Non aiuto di Stato
Respinte anche le allegazioni secondo cui la normativa Imu andrebbe a soddisfare le condizioni di esistenza di un aiuto di Stato, in quanto ritenute inconferenti. 
di Eleonora Mattioli
L’accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito del contribuente sulla base di movimenti del proprio conto corrente – presumendo che quei versamenti rappresentassero redditi sottratti alla imposizione – può decadere qualora la moglie del contribuente medesimo abbia dichiarato che dette somme siano in parte ad essa imputabili (stante la cointestazione del conto).
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, accogliendo il ricorso del contribuente ed, in particolare, la censura con cui lo stesso si doleva del fatto che la Ctr non avesse valutato le dichiarazioni scritte di terzi soggetti, contenenti attestazioni circa la provenienza delle somme, con la giustificazione che nel processo tributario non sono ammesse le prove testimoniali e senza tener conto che non si trattava di siffatte prove.
Invero secondo la Corte, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con il valore proprio degli elementi indiziari – i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono da soli idonei a costituire il fondamento della decisione – va riconosciuto non soltanto all'Amministrazione finanziaria ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione al principio del giusto processo ex art. 111 Cost. per garantire la parità delle armi processuali e l’effettività del diritto di difesa.
Utilizzo dati conto corrente Anche senza contabilità
Con la medesima pronuncia oltretutto, il Supremo Collegio ha ribadito – respingendo la relativa censura – il principio secondo cui le disposizioni di cui all’art. 32 D.p.r. 600/1973 hanno portata generale e si riferiscono a qualsiasi contribuente, quale sia l’attività da questi svolta.
La circostanza che la norma faccia espresso riferimento alle “scritture contabili” – specifica la Corte con sentenza n. 18065 del 14 settembre 2016  – non significa che limiti l’utilizzo dei dati del conto corrente ai soli imprenditori o lavoratori autonomi, escludendola nei confronti di persone fisiche che non tengano contabilità formale.
 
 

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per i soggetti appena inclusi nell'obbligo di comunicazione dei dati sanitari valgono le stesse regole fissate dal provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate.
A stabilirlo il nuovo provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016, redatto a seguito del decreto Mef del 1° settembre 2016.
Dunque, anche gli esercizi commerciali con distribuzione di farmaci da banco, come le parafarmacie, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, degli ostetrici e dei tecnici sanitari di radiologia medica, gli ottici e i veterinari devono inviare al Sistema tessera sanitaria – Sts - i dati relativi alle prestazioni erogate.
Il Sistema tessera sanitaria esporrà le informazioni delle spese veterinarie in un archivio distinto.
Restano invariate le istruzioni riguardo alle procedure di accesso, di consultazione e di opposizione da parte del contribuente.
di Cinzia Pichirallo
I canoni relativi a concessioni demaniali marittime ed i relativi accessori, interessi e sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2017, sono versati con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (“F24 Elide”), generato automaticamente dal S.I.D. (Sistema informativo demanio marittimo) del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lo dispone il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate n. 141699 del 14 settembre 2016, il quale specifica che il versamento con F24 Elide riguarda:
i canoni relativi a concessioni demaniali marittime ed i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in osservanza al DL n. 400/ 1993, ivi compresi gli indennizzi dovuti in caso di utilizzazione senza titolo di beni del demanio marittimo e relative pertinenze e di realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili, in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che, per il suo contenuto, è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni.
L’F24 Elide è generato automaticamente dal S.I.D. ma, qualora tale procedura non fosse utilizzabile, si può ricorrere al formato elettronico di “Elide”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure all’“F24 versamenti con elementi identificativi” reperibile presso banche, poste e agenti della riscossione.
I contribuenti con partita Iva e quelli senza partita Iva ma con saldo finale del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” superiore a 1.000 euro, devono effettuare la presentazione esclusivamente con modalità telematiche.
Il provvedimento 141699/2016 però ammette che i soggetti suddetti, oltre ad utilizzare le modalità telematiche, possono presentare il modello anche in forma cartacea presso gli sportelli delle banche, delle Poste e degli agenti della riscossione, riportando i riferimenti esatti presenti nei modelli di pagamento precompilati generati dal S.I.D..
Procedura SID
Il S.I.D. genera, ogni anno, la rata di canone dovuta in base all’aggiornamento ISTAT e ad eventuali conguagli derivanti da indennizzi relativi ad annualità precedenti. Il sistema, poi, produce automaticamente a scadenza i modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” precompilati relativi ad ogni singola concessione.
L’Ente impositore inoltra ai soggetti obbligati i modelli di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” precompilati, provvedendo anche a correggere o completare i dati eventualmente inesatti o mancanti.
Codici tributo
Una successiva risoluzione indicherà i codici tributo da inserire nel modello di versamento.
di Cinzia Pichirallo
La consultazione della nuova Tassonomia dei Principi Contabili Italiani versione 2016-08-09 è stata prolungata al 30 settembre 2016, a seguito della richiesta di alcuni utenti.
La notizia arriva dal sito XbrlItalia che comunica lo slittamento dal 16 al 30 settembre dell’invio di osservazioni e commenti.
Nel documento posto in consultazione sono numerose le novità introdotte, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.lgs. 139/2015 che ha riformato le disposizioni sulla redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato.
Vi sono gli aggiornamenti degli schemi di stato patrimoniale, che non contengono più i conti d’ordine in calce, e di conto economico. Il rendiconto finanziario, costruito in base alla bozza di Oic 10, diviene terzo prospetto quantitativo del bilancio d’esercizio. Le tabelle della nota integrativa sono variate in base alle nuove voci di bilancio, alle modifiche ai criteri di valutazione e alle versioni aggiornate degli artt. 2427 e 2427-bis c.c. Il numero dei prospetti passa ora da 58 a 65.
Novità riguardano anche il bilancio d’esercizio in forma abbreviata e quello delle micro imprese.
Le osservazioni vanno inviate all’indirizzo email dell’Associazione: xbrl@abi.it.
di Roberta Moscioni
Il diritto alla detrazione Iva può trovare ostacoli in caso di fattura Iva redatta in modo generico e incompleto, a meno che lo stesso non venga provato sulla base di specifici documenti di supporto.
Il diritto alla detrazione Iva è il tema affrontato dalla Corte di Giustizia Ue in due sentenze del 15 settembre 2016, relative rispettivamente alle cause C-516/14 e C-518/14, nelle quali viene richiamata l'attenzione degli operatori sulla corretta redazione della fattura, secondo quanto disposto dall'articolo 226 della direttiva europea 2006/112, recepita nell'ordinamento italiano a mezzo dell'articolo 21 del Dpr n. 633/72.
Contenuto minimo della fattura
Nella sentenza del 15 settembre 2016, relativa al procedimento C-516/14 promosso dai giudici portoghesi, è stata adita la Corte di Giustizia Ue per sapere se l'Amministrazione finanziaria possa ritenere insufficiente il contenuto di una fattura e negare al destinatario il diritto alla detrazione dell'imposta, qualora il Fisco abbia comunque la possibilità di ottenere gli elementi informativi necessari per confermare l'esistenza e le caratteristiche delle operazioni imponibili.
Ribadito che l'obiettivo delle indicazioni obbligatorie che devono essere riportate in fattura è quello di consentire alle amministrazioni di controllare il pagamento dell'imposta dovuta ed eventualmente la sussistenza del diritto alla detrazione, la Corte precisa che tale diritto deve, comunque, essere riconosciuto quando le autorità fiscali hanno la possibilità di reperire le informazioni necessarie dalla documentazione integrativa successivamente esibita dall'emittente.
In sostanza, quindi, il diritto alla detrazione dell’Iva non può essere negato per il solo fatto che la fattura è stata redatta in modo troppo generico ed è incompleta di alcuni dati.
Una fattura che non rispetta il contenuto minimo obbligatorio previsto dalla direttiva Iva comporta una violazione formale, che può essere sanzionata, ma non può negare il diritto alla detrazione se l'Amministrazione comunque viene a conoscenza delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi a tale diritto sono stati soddisfatti
Correzioni retroattive
Nella sentenza del 15 settembre 2016, causa C-518/14, la Corte Ue, invece, risponde ai giudici tedeschi che avevano evidenziato il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria di riconoscere la detrazione dell'Iva risultante da fatture che, nel momento in cui erano state emesse, non riportavano i codici identificativi dell'emittente e della partita IVA, anche se tali indicazioni erano state, comunque, reperite in una regolarizzazione successiva, effettuata nel corso di una verifica.
La Corte Ue ritiene che la rettifica di una fattura avente ad oggetto un’indicazione obbligatoria fa sorgere in capo al soggetto che la riceve il diritto alla detrazione dell’imposta ivi addebitata in rivalsa.
Tuttavia, come anche detto con riferimento alla sopraindicata sentenza, l'inosservanza degli obblighi formali può essere sanzionata, ma non con il rinvio del diritto alla detrazione fino al momento della regolarizzazione.
Conclude così la Corte di Giustizia Ue che, nel caso di una fattura emessa in forma incompleta o inesatta, restano impregiudicati gli effetti della detrazione anche nel caso di correzione della stessa in un momento successivo. L’articolo 167 della direttiva IVA, infatti, osta ad una normativa nazionale che disponga che la rettifica di una fattura determini che l’esercizio del diritto alla detrazione sia limitato al solo periodo del corso del quale la rettifica stessa abbia avuto luogo e non sia efficace sin dal periodo d’imposta in cui la fattura rettificata sia stata inizialmente emessa.
di Gioia Lupoi
Il Mef, in risposta al question time in commissione Finanze alla Camera, ha annunciato la riconsiderazione da parte delle Entrate del trattamento fiscale del reddito derivante dalla cessione di un diritto di superficie da parte della persona fisica che abbia comprato la piena proprietà del fondo e che poi abbia costituito il diritto di superficie a favore di terzi (ad esempio quando il proprietario di un suolo permette a un soggetto terzo di costruire, al di sopra del bene immobile, un impianto fotovoltaico).
La questione sollevata riguarda quanto indicato con la circolare 36/E/2013: “si ritiene che, con specifico riguardo ai compensi percepiti dal titolare del fondo a seguito della costituzione del diritto di superficie acquisito a titolo originario (senza, vale a dire, aver sostenuto un costo oggettivamente determinabile e direttamente riferibile al diritto ceduto), gli stessi debbano essere inclusi nella fattispecie recata dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, vale a dire fra i redditi diversi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. La motivazione dell'Agenzia è che non si può “estrarre” un costo d’acquisto da paragonare al prezzo di vendita, ma non appare logica ed è sconfessata dalla Cassazione – sentenza n. 15333 depositata il 4 luglio 2014 – per la quale si tratta di reddito diverso ex art.67, co.1, lett. b), del Tuir.
Sul caso Apple, infine, il viceministro dell’Economia spiega che in Italia non c’è nessun caso Apple sul modello irlandese: alla fine del 2015 sono 50 gli accordi di tax ruling sottoscritti da 35 contribuenti con il Fisco italiano; in tutti gli accordi stipulati non sono mai state definite aliquote fiscali differenti rispetto a quelle ordinarie, né tanto meno sono state concesse riduzioni della base imponibile.
 

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
L'8 settembre 2016, ANCE, ACI Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, hanno sottoscritto un accordo per l'istituzione di un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dal grave sisma del 24 agosto scorso.
Le Casse Edili territoriali verseranno, entro il 31 ottobre 2016, un contributo straordinario pari a 3 euro per ciascun operaio presente nelle denunce relative al periodo al 1° ottobre 2015 - 30 settembre 2016, che potrà essere anche attinto dalle rispettive riserve.
Le parti sociali hanno autorizzato i prelievi operati dagli Enti paritetici territoriali senza la necessità di ulteriori accordi integrativi territoriali.
L’accordo prevede che le somme in tal modo raccolte saranno impiegate per concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative volte al recupero urbanistico ed architettonico dei territori colpiti dal terremoto, attraverso l'utilizzo di avanzate tecniche antisismiche.
di Rossella Schiavone
Il disegno di legge sul lavoro autonomo passerà al voto finale dell'Assemblea di Palazzo Madama entro la fine di settembre.
Confprofessioni, con news del 14 settembre 2016, ha evidenziato che gli ultimi ritocchi apportati al provvedimento hanno ulteriormente migliorato un impianto legislativo già di per sé positivo che ha il merito di guardare al mondo delle professioni in maniera organica, inclusiva e moderna.
L’introduzione delle reti tra professionisti ai fini dell’accesso ai bandi e la collaborazione tra sportelli per il lavoro autonomo dei Centri per l’Impiego e Associazioni professionali per promuovere l’attività libero professionale sono tutte risposte concrete a specifiche richieste dei liberi professionisti italiani.
Il Presidente di Confprofessioni ha sottolineato che siamo davanti ad un “cambio di passo notevole da parte del legislatore che, dopo anni di politiche “punitive” nei confronti del lavoro autonomo, ha saputo collocare correttamente i professionisti tra i soggetti economici meritevoli di attenzione, almeno tanto e quanto le piccole e medie imprese, salvaguardandone tuttavia le specifiche peculiarità”.
Infatti, il DDL sul lavoro autonomo ha introdotto per tutti i professionisti:
  • la deducibilità totale delle spese sostenute per la formazione professionale;
  • la possibilità di accedere direttamente agli appalti della Pubblica Amministrazione;
  • un’estensione della norma che ha rimosso gli ostacoli nell’accesso ai Fondi strutturali europei;
mentre per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS:
  • ha eliminato il vincolo di astensione per ottenere l’indennità di maternità;
  • ha esteso la fruizione dei congedi parentali;
  • ha consentito la sospensione dei versamenti contributivi in caso di malattia grave;
  • ha previsto l’incremento dell'indennità di malattia in caso di patologie di natura oncologica.
Conclude la news sottolineando che il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha, inoltre, annunciato che allo studio del Governo c'è l’ipotesi di un taglio dell'aliquota previdenziale al 25% per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, con contestuale innalzamento della quota assistenziale.

 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF