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15/09/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Professionisti
di Cinzia Pichirallo
I commercialisti hanno presentato, in un incontro tenutosi ieri, al viceministro all’Economia, Luigi Casero, 60 proposte per la semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale.
A partecipare all’incontro, che fa parte del tavolo tecnico per le semplificazioni voluto dal Mef, sono state le associazioni nazionali degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico,  la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il direttore centrale Normativa, Annibale Dodero.
Il documento che compone le 60 proposte dovrà ora essere vagliato ed analizzato, anche se, ad una prima lettura, le indicazioni sono state ritenute in buona parte condivisibili.
Una nuova convocazione del tavolo tecnico è attesa nell’arco di un mese.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
Con due sentenze depositate il 14 settembre 2016, la Prima sezione civile della Cassazione si è pronunciata in materia di concordato preventivo, fornendo alcune precisazioni con particolare riferimento all’annullamento del relativo provvedimento omologato, in un caso, e al giudizio di inammissibilità del piano, nell’altro.
Annullamento per falsa situazione patrimoniale
Nel dettaglio, con decisione n. 18090/2016, la Suprema corte ha sottolineato che l’annullamento del concordato preventivo omologato costituisce un rimedio concesso ai creditori nelle ipotesi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente - sulla base della quale il concordato è stato ossia approvato dai creditori ed omologato dal tribunale – sia risultata falsata.
Questo per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto.
Aedem ratio per annullamento e revoca
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, sussisterebbe la stessa ratio legis tra le fattispecie legittimanti la revoca dell’ammissione al concordato e quelle che determinano l’annullamento dell’omologazione del concordato medesimo.
Sul piano fattuale, difatti, sarebbe difficilmente comprensibile assegnare una diversa rilevanza a determinate condotte, unificate dall’essere atti di frode aventi valenza decettiva, a seconda del momento in cui vengano rilevate.
La Corte ha così sottolineato di non poter aderire alla diversa interpretazione, anche dottrinale, che assegna natura tassativa alla indicazione delle fattispecie la cui ricorrenza rende ammissibile l’annullamento del concordato.
Inammissibilità su dati attestatore
Con la seconda pronuncia, la n. 18091/2016, la Corte di cassazione ha evidenziato come non sia rilevabile alcuno sconfinamento di poteri nell’ipotesi in cui il tribunale dichiari inammissibile una proposta di concordato preventivo giudicando sulla base degli stessi dati forniti dal professionista attestatore.
Nel caso esaminato, è stato respinto il ricorso promosso da una Srl in liquidazione avverso il provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato dalla stessa presentata.
Tra i motivi dedotti, la Srl lamentava che il tribunale, apparentemente limitando il suo esame alla legittimità, avesse in realtà esaminato la proposta anche nel merito, estendendo il controllo all’attendibilità della relazione del professionista.
Orbene, dal provvedimento di diniego, emergeva che l’organo giudicante avesse ritenuto insussistenti le condizioni di cui agli articoli 160 e 161 della Legge fallimentare in quanto, tra gli altri motivi, dalla stessa attestazione del professionista emergeva che il terzo destinato ad apportare finanza non avrebbe, in realtà, potuto far fronte a tale impegno con le risorse della gestione operativa, avendo dovuto fare ricorso ad una fideiussione rilasciata da una società di assicurazione di non primaria importanza.
Ritendendo corretto l’operato del Tribunale, la Suprema corte ha ricordato come spetti indubbiamente al giudice la verifica della fattibilità giuridica del concordato, dovendo lo stesso “esprimere un giudizio negativo in ordine all’ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili”.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Il D.Lgs. n. 144/2008, ha introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo.
Quindi l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, va documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile.
Il modulo in questione, va esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e va conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
L’art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014, ha previsto che gli Stati membri non possono imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
Stante quanto sopra, il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 30G/A/5933/15/111/20/3 dell’1 settembre 2016, ha ricordato che la Commissione Europea, sulla base della Commission Clarification n. 7 adottata in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo in questione non è più obbligatoria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del Reg. UE n. 165/2014 ed ha invitato gli Stati membri ad accettarlo per giustificare le assenze nello stesso in indicate.
In conclusione la circolare – inviata al Ministero del Lavoro per opportuna conoscenza - ribadisce l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dall’art. 9, commi 4 e 5. del D.Lgs. n. 144/2008, fermo restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni.
Ad ogni buon conto si ricorda che la legge prevede, per il conducente che non ha con sé, ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze, e per l'impresa che non lo conservi per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce, una sanzione amministrativa che va da € 143,00 a € 570,00 che non è, quindi, più applicabile
di Rossella Schiavone
Dal sito INAIL si apprende che a seguito al terremoto che ha colpito diversi comuni dell’Italia centrale, la Direzione regionale Lazio dell’Istituto ha istituito una task force interna, costituita da funzionari socio-educativi e di vigilanza, per approntare un piano di interventi.
Il gruppo di lavoro traccerà un quadro completo degli infortuni sul lavoro provocati dal sisma, con l’obiettivo di attivare forme di assistenza tempestive ai superstiti ed agli infortunati.
Frattanto la sede INAIL di Rieti, in accordo con la Prefettura, attiverà, a partire dal 19 settembre 2016, uno sportello per assistere i cittadini che hanno subito un infortunio sul lavoro in occasione del terremoto, per fornire informazioni in merito ai servizi offerti dall’Istituto ed a garantire un canale privilegiato per l’erogazione delle prestazioni agli infortunati ed ai superstiti.
Lo sportello sarà in funzione dal lunedì al venerdì presso la sede di via Matteucci 6, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 15 e negli stessi orari sarà possibile contattare i funzionari dello sportello telefonicamente, ai numeri 0746-283218, 0746-283236 e 0746-283203.
di Rossella Schiavone
La Regione Lazio ha pubblicato un bando per la formazione professionale degli agricoltori che ha l’obiettivo di:
  • promuovere il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel settore agricolo forestale e nelle zone rurali, garantendo l’accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell’impresa agricola e forestale e accrescendo le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale;
  • sostenere azioni di formazione volte a fornire conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività e l’efficienza dell’impresa, la gestione sostenibile delle risorse naturali, i processi produttivi aziendali e la qualità delle produzioni;
  • ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità.
Sono beneficiari i soggetti pubblici e privati che svolgano corsi di formazione nel settore dell’agricoltura mentre i destinatari delle azioni formative sono gli addetti del settore agricolo alimentare e forestale operanti nel Lazio, i gestori del territorio e gli altri operatori economici che siano PMI che esercitano l’attività nelle aree rurali.
Per addetti del settore agricolo alimentare e forestale si intendono: gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. n. 2135 c.c. ed i loro dipendenti, i coadiuvanti agricoli degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e dei Coltivatori Diretti (CD).
Gli enti formativi interessati devono presentare progetti di formazione secondo le quattro tipologie di destinatari previste dal bando.
La dotazione complessiva del bando è di 2 milioni di euro e le domande vanno presentate entro il 20 dicembre 2016.
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
Nonostante dalla modulistica ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si deduce che l’installazione di GPS su veicoli aziendali debba necessariamente seguire la procedura di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, la nota prot. n. 5689 del 10 maggio 2016, della DIL di Milano sostiene che i GPS non necessitino di alcun accordo con le RSA/RSU né di autorizzazione della DTL competente.
Tale nota, salvo diverso avviso del Ministero del Lavoro (che per il momento non c’è), assume valore di indirizzo operativo per tutte le Direzioni Territoriali del nord-ovest.
Conseguentemente, poiché non esiste una posizione ufficiale del Ministero competente, a seconda di dove sia situata la sede aziendale, i datori di lavoro sono costretti a seguire o meno la procedura di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970 con oneri, in questo secondo caso, di tempo, burocratici ed anche economici.
di Redazione eDotto
Il mancato superamento del test di operatività e/o delle perdite sistematiche determina alcune penalizzazioni in capo al contribuente, sia ai fini Ires/Irpef, che ai fini Iva, senza dimenticare l'Irap. Relativamente alle imposte sui redditi vi è l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto, ai fini Irap vi è l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore a quello minimo presunto, e ai fini Iva si determina l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o cedere l'eccedenza risultante dalla dichiarazione.
L’eventuale adeguamento al reddito minimo presunto non consente di “sfuggire” alle penalizzazioni che peraltro non sono alternative tra loro, ma trovano tutte contemporanea applicazione.
 
Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
L’accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, è inefficace nell'ambito della procedura fallimentare, ove sia notificato soltanto al fallito e non anche al curatore del fallimento.
In detta situazione, si deve pertanto precedere a separata notifica anche nei confronti del curatore (e non solo del contribuente), una volta aperta la procedura fallimentare, con il solo limite preclusivo della definitività dell’atto impositivo, laddove medio tempore intervenuta.
E’ evidente infatti che, a fronte della notifica dell’avviso già effettuata al contribuente in bonis, l’ulteriore notifica al curatore svolge la diversa funzione di manifestare l’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di procedere (anche) all'insinuazione al passivo fallimentare del credito vantato, per ottenerne soddisfazione in sede concorsuale; opzione, questa, non necessariamente scontata, potendo l’Amministrazione medesima valutare, in piena discrezionalità, l’inutilità di siffatta insinuazione, ove risulti la mancanza di attivo.
Atto impositivo al contribuente No estensione automatica al curatore
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, respingendo le censure dell’Agenzia delle Entrate avverso l’impugnata decisione, che, sceverando la natura degli interessi sottesi alla formazione dell’atto impositivo nei confronti del contribuente e del curatore fallimentare, ha sostanzialmente escluso che la notifica dell’accertamento al contribuente in bonis sia idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento sopravvenuto in pendenza di detto termine, ed in ultima analisi, che l’intervenuta definitività dell’atto medesimo sia opponibile alla massa dei creditori.
E’ viceversa necessario – conclude la Corte con sentenza n. 18002 del 14 settembre 2016 – che il curatore sia messo direttamente nella condizione, tramite apposita notifica a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa di creditori. 
 
Fisco
di Gioia Lupoi
L'Agenzia delle Entrate spiega che il fornitore della Pubblica Amministrazione che ha pagato la maggiore Iva accertata addebita l’imposta per rivalsa secondo le modalità ordinarie, senza seguire le regole dello “split payment”.
Si ricorda che la legge di Stabilità 2015 - n. 190 del 2014 - prevede lo split payment (scissione dei pagamenti) in caso di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti della pubblica amministrazione. Consiste nel pagamento dell'Iva da parte della Pa direttamente all'Erario, dunque senza che l'imposta sia prima versata al fornitore che la riverserà, poi, all'Erario.
Sul meccanismo, in risposta ad una richiesta di parere, l'agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento che rimedia al disallineamento con l'istituto della rivalsa (art.60, comma settimo, del DPR 633/72) in presenza di accertamento a carico del prestatore/cedente.
In caso di split payment
La rivalsa prevede che il contribuente che subisce l'accertamento Iva versata in misura inferiore può riaddebitare la maggiore imposta al proprio cessionario/committente. In caso contrario, per effetto della rettifica operata in sede d'accertamento, l'Iva resterebbe a carico del soggetto passivo verificato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. Ma in caso di split payment?
Chiarisce la risoluzione 75/E del 14 settembre 2016, che per il principio di neutralità dell'imposta, l'Iva relativa all'accertamento definito dalla società fornitrice della Pa, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment (nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’articolo 26 del Dpr 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti - circolare 15/E/2015), potrà essere addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.
Dunque, in caso di accertamento di una maggiore imposta il fornitore può rivalersi sul cliente Pa senza applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Se ciò non fosse il soggetto passivo, tenuto ad emettere nota di variazione in aumento per la sola Iva, subirebbe una duplicazione dell’imposta (in quanto quest’ultima è già stata versata in sede di definizione di adesione della pretesa erariale).
di Roberta Moscioni
Dopo la sospensione attuata per rispettare la pausa estiva, l'Agenzia delle Entrate ha pronte altre 90 mila lettere da inviare ad altrettanti contribuenti interessati all'operazione di compliance: obiettivo è quello di avvisarli di possibili irregolarità compiute nella dichiarazione dei redditi 2012, in modo da rimediare spontaneamente agli errori commessi prima che scatti l'accertamento.
Contribuenti interessati
I contribuenti persone fisiche riceveranno l'alert dell'Agenzia via posta ordinaria, mentre il dettaglio delle varie anomalie riscontrate sarà messo a disposizione dello stesso contribuente all’interno del suo cassetto fiscale, in una nuova sezione creata appositamente per le comunicazioni pro compliance, denominata “L’Agenzia scrive”.
Le comunicazioni bonarie si riferiscono alle dichiarazioni presentate nel 2013 e relative all’anno d’imposta 2012
Anomalie varie
Le anomalie evidenziate dall'Amministrazione finanziaria riguardano redditi di lavoro dipendente e assimilati che non risultano dalle dichiarazioni dei contribuenti, ma che sono intuibili dagli incroci dei dati effettuati dal Fisco con quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta (modello 770), dagli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge, che invece li ha regolarmente indicati nel suo 730 o in Unico, e dai dati delle società.
Nel comunicato stampa del 14 settembre 2016, diffuso dall'Agenzia stessa per avvisare della nuova tranche di invii, è riportata una tabella nella quale vengono descritti alcuni esempi di incroci di informazioni che hanno fatto emergere le anomalie.
Le più frequenti incongruenze sono quelle che riguardano:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge;
- redditi di partecipazione in società di persone, in Srl “trasparenti”;
- utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali;
- redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale;
- alcune tipologie di redditi diversi;
- redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale).
Ravvedimento spontaneo
Coloro che ricevuta la lettera riconoscono il proprio errore possono correggerli tramite l'istituto del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta dovute per infedele dichiarazione.
Si ricorda che per le tipologie di anomalia indicate nelle lettere è possibile fruire della sanzione ridotta pari al 15% della maggiore imposta determinata.
Per effettuare il pagamento occorre indicare nel modello F24 il codice che troverà nella parte sinistra della comunicazione.
Calcolatore online per sanzioni
Per facilitare il contribuente che riceve la lettera di compliance a calcolare in tempo reale e con esattezza le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento spontaneo, l’Agenzia ha messo a loro disposizione un calcolatore online gratuito: “Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento”.
L'applicazione consentirà al contribuente di calcolare sanzioni e interessi derivanti dal ravvedimento per Irpef, addizionali e contributo di solidarietà, mentre non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da infedele dichiarazione per Irap e Iva, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di «violazioni prodromiche».
di Gioia Lupoi
L’Agenzia delle Entrate, in prossimità della scadenza annuale del 20 settembre 2016, attraverso una Faq sul sito - sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list> Faq - spiega che: per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015, considerato che la modifica introdotta con la legge di stabilità decorre dal 1° gennaio 2016, occorre far riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi a fiscalità privilegiata secondo la normativa per il 2015, individuati dai Decreti Ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. L'indicazione è riportata nel comunicato stampa del 14 settembre 2016.
Si ricorda che la comunicazione black list, con il quadro BL del modello polivalente, non va trasmessa se l’importo complessivo delle operazioni attive e passive non supera 10mila euro.
di Eleonora Pergolari
La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con due ordinanze interlocutorie del 14 settembre 2016, ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa all’ammissibilità, nel processo tributario di merito, della costituzione del ricorrente/appellante senza il deposito della copia della ricevuta di spedizione per posta raccomandata, nonché “nel caso di ritenuta equipollenza rispetto a detto documento dell'avviso di ricevimento, in ordine all’ambito delle indicazioni fornite di fede privilegiata riportate sull’avviso stesso, con particolare riferimento alla data di spedizione”.
In proposito, i giudici di legittimità – ordinanza n. 18000 e n. 18001 - hanno evidenziato la sussistenza di contrasti giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione dei rispettivi ricorsi e di altri analoghi pendenti presso la sezione tributaria.
di Cinzia Pichirallo
Dal 15 settembre 2016 è attiva sul sito dell’agenzia delle Entrate l’applicazione per richiedere online il rimborso del canone Rai non dovuto per il 2016.
L’applicazione web interessa coloro che hanno comunicato la non debenza del canone e nonostante questo hanno ricevuto erroneamente l’addebito in bolletta.
Quando non si deve il canone
Le situazioni che portano all’esenzione dal pagamento del canone Rai sono:
l’utente è in possesso dei requisiti di esenzione ossia ha più di 75 anni di età e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro oppure risulta esente per effetto di convenzioni internazionali;
l’utente ha ricevuto l’addebito in  bolletta ma altro componente familiare ha pagato il canone con modalità diverse;
l’utente ha pagato attraverso la fattura dell’elettricità ma il medesimo canone risulta addebitato sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica;
la presentazione di dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi;
la sussistenza di altri motivi che danno luogo all’esenzione.
Pagamento con modello cartaceo
In alternativa alla richiesta di rimborso digitatale, il contribuente può utilizzare il modello cartaceo disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate e sul sito Rai.
di Alessia Lupoi
"Oggi la regione Lombardia ha licenziato Equitalia. Come avevamo promesso. Siamo la prima Regione a farlo. Nella seduta odierna la giunta ha approvato la proposta dell’assessore Garavaglia di affidare (a partire dal 15 settembre) la riscossione dei tributi di competenza regionale a un nuovo concessionario: ciò significa riduzione dei costi per la Regione, riduzione delle spese per i contribuenti e (soprattutto) un rapporto con i cittadini e le imprese rispettoso e attento alle esigenze individuali".
Lo ha scritto il Governatore Maroni su Facebook. Da quest'oggi, dunque, la riscossione dei tributi regionali è, per Milano, affare di un nuovo concessiorio
Ci si attende che questa decisione apra la strada alla medesima scelta di altre Regioni.
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 74 del 14 settembre 2016, fa chiarezza sull'applicazione delle disposizioni agevolative, introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (commi da 91 a 93, Legge n. 208/2015), in materia di super ammortamento dei beni materiali strumentali di imprese che operano in particolari settori (esercizio di alcune attività regolate e beni gratuitamente devolvibili).
La società istante che si rivolge all'Amministrazione finanziaria è, infatti, una società esercente l'attività di distribuzione di gas naturale, che determina le quote di ammortamento secondo le disposizioni dell’articolo 102-bis del Tuir e, dunque, in base alla vita utile dei beni stabilita ai fini tariffari dell’Autorità garante, con riduzione del 20%.
Essendo le aliquote fiscali indicate dall'articolo 102 bis del Tuir differenti da quelle stabilite con decreto MEF 31 dicembre 1988, la società chiede di sapere quale è il criterio da seguire per individuare gli investimenti agevolabili.
Nello specifico, la società vuole sapere se per individuare i beni esclusi dal super ammortamento, in quanto aventi coefficiente inferiore al 6,5%, si debbano prendere in considerazione le percentuali effettive di ammortamento applicate in base alla norma speciale per le imprese operanti in taluni settori di attività regolate, oppure i coefficienti tabellari, anche se questi ultimi non sono utilizzati nel caso specifico.
Beni gratuitamente devolvibili, coefficienti DM 31/12/1988
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 74/E/2016, ricorda che il comma 93 della Stabilità 2016 dispone la non applicazione dell'agevolazione agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto MEF 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e, che di fatto, non sussistono ragioni per discostarsi dal tenore letterale della disposizione.
Perciò, a prescindere, dalle effettive modalità di ammortamento adottate dal contribuente, per stabilire se un bene può, o meno, usufruire del super ammortamento del 140% si dovrà fare riferimento ai coefficienti previsti dal Decreto ministeriale indicato.
Analogamente, anche per i beni gratuitamente devolvibili si dovrà far riferimento, sia ai fini dell'esclusione dall'ambito applicativo dell'agevolazione che della fruizione dell'agevolazione, ai coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir (art. 104).

 
 
 
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