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09/09/2016

L’edicola dei consulenti del lavoro
A cura della  Fondazione Studi
A tutti Voi un Ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna maria Granata
 
Diritto Lavoro
di Eleonora Mattioli
La procedura di estinzione delle contravvenzioni meno gravi in materia di lavoro e di legislazione sociale (quelle punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda) mediante pagamento nei termini indicati di una sanzione amministrativa, si applica anche quando non vi siano regolarizzazioni da effettuare perché trattasi di reato istantaneo.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso del rappresentante legale di una s.r.l. condannato penalmente per aveva formalmente assunto dei lavoratori, destinati a lavorare presso altra attività commerciale.
Estinzione amministrativa ad ampio raggio
Ritiene in proposito la Corte – con sentenza n. 37228 dell'8 settembre 2016 – di aderire a quell'orientamento riguardo le condotte c.d. “esaurite”, secondo cui la finalità della sopra detta procedura di estinzione delle contravvenzioni, volta in via generale ad interrompere l’illegalità ed a ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa sul lavoro, consiste soprattutto nel consentire l’estinzione amministrativa del reato anche quando non vi siano da effettuare regolarizzazioni perché il reato è istantaneo o perché la regolarizzazione sia già spontaneamente avvenuta. 
 
Lavoro Professionisti
di Rossella Schiavone
La Regione Marche ha pubblicato un bando di incentivi a sostegno della creazione di nuove attività economiche, con particolare attenzione a quelle che operano nelle filiere ad elevato potenziale di sviluppo ed in settori innovativi e potenzialmente trainanti dell’economia regionale.
Come si evince dal sito della Regione, saranno finanziate le nuove imprese (tra cui quelle nate da processi di workers buyout, ovvero società realizzate dai dipendenti dell'impresa stessa), gli Studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberi professionisti, aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della Regione Marche.
Le nuove imprese costituite a seguito di processi di workers buyout possono avere come forma giuridica esclusivamente quella della cooperativa.
Le nuove realtà devono essere costituite successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURM.
La copertura finanziaria complessiva è pari ad Euro 7.500.000 ed i contributi saranno concessi per un importo fino a € 25.000.
Possono far domanda di incentivi:
  • disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità);
  • lavoratori dipendenti e lavoratori in cassa integrazione di aziende coinvolte in situazioni di crisi aziendale documentata dal ricorso agli ammortizzatori sociali (solo nel caso di interventi di workers buyout).
Le domande possono essere presentate fino al 20 ottobre 2016.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
L'agenzia delle Entrate ha reso disponibili, online sul sito, le bozze dei nuovi modelli per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016. Se approvati, dovranno essere utilizzati in Unico 2017 per la trasmissione dei dati per l'applicazione degli studi di settore.
Rispetto alle annualità precedenti dovranno essere date meno informazioni, anche all'interno dei modelli: sia per gli studi in evoluzione per il periodo di imposta 2016 (ex provvedimento 26 febbraio 2016) che per gli studi le cui evoluzioni sono state approvate per le annualità 2014 e 2015, dovranno essere indicate solo le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Tuttavia, per gli studi le cui evoluzioni sono state approvate per le annualità 2014 e 2015, per evitare errori di compilazione in questa prima fase, in caso di sezioni contenenti almeno una variabile significativa ai fini dell'applicazione dello studio di settore, in presenza di dati in percentuale la cui somma fa 100%, dovranno essere indicate anche le informazioni non significative (per evitare possibili effetti critici per l'utenza è stata, in questo caso, mantenuta la numerazione dei righi prevista nei modelli per l'anno 2015).
 
di Roberta Moscioni
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con due recenti pronunce, ha affrontato questioni lungamente dibattute quale quella della detrazione Iva anche in ipotesi di omessa dichiarazione e quella della possibilità di iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento.
Iva, detrazione possibile anche senza dichiarazione annuale
Con la sentenza n. 17757 depositata l'8 settembre 2016, la Suprema Corte riconosce al contribuente di riportare a nuovo un credito Iva discendente da una dichiarazione omessa.
Richiamando la normativa comunitaria, le Sezioni Unite ribadiscono che nel sistema Iva vale il principio fondamentale di neutralità dell'imposta, che esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.
Ai fini del beneficio fiscale, quindi, sono sufficienti i requisiti sostanziali, mentre la circostanza della mancanza della dichiarazione annuale Iva può essere considerata trascurabile dall'Amministrazione finanziaria. Ciò a condizione, però, che l'eccedenza d'imposta risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e venga dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Verificate tali condizioni, qualora il Fisco emetta la cartella in seguito al controllo formale automatizzato, nel relativo giudizio di impugnazione la detrazione non può essere negata laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, “sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.
Iscrizione a ruolo anche con omessa presentazione dichiarazione annuale
Con la sentenza n. 17758 depositata l'8 settembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece chiarito che – sempre nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva – è consentita all'Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e l’emissione della cartella, dal momento che è legittima la procedura del controllo automatizzato.
Si legge, infatti, nelle motivazioni della Corte che “in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili)”.
 
di Roberta Moscioni
Il 15 settembre 2016 si apre il bando promosso dalla Regione Lombardia a valere sui fondi europei destinati ai professionisti.
Il progetto dal nome “Linea Intraprendo” si rivolge espressamente ai liberi professionisti e prevede una dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro.
Nella prima fase sono messi a disposizione 15 milioni di euro per lo sviluppo di progetti di liberi professionisti in attività da non più di 24 mesi e piccoli imprenditori, o aspiranti tali che intendono avviare o sviluppare l’attività.
Per premiare le iniziative sicuramente più meritevoli, il bando prevede che i progetti presentati siano accompagnati da una lettera di presentazione da parte di soggetti riconosciuti, che testimoni la qualità dell’idea imprenditoriale o professionale oggetto della domanda di partecipazione al bando e che abbia come garante “un soggetto istituzionale o riconosciuto o un soggetto privato” (esempio Camera di commercio o università attraverso un docente).
Domande, termini di invio
Le domande vanno presentate esclusivamente via web, attraverso il portale Siage, dalle ore 12 del 15 settembre 2016. Vale l’ordine cronologico di arrivo e resterà aperto fino a esaurimento fondi.
La spesa del progetto per essere finanziata deve essere almeno pari a a 41.700 euro. La Regione Lombardia finanzia il 60% delle spese ammissibili (65% per under 35 e over 50), con un importo in termini assoluti che va da un minimo di 25mila euro ad un massimo di 65mila euro, di cui il 10% a fondo perduto, mentre il 90% è un finanziamento agevolato a tasso zero da restituire in un periodo compreso tra i 3 e i 7 anni.
di Cinzia Pichirallo
Il Ministero dell'Economia ha avviato la campagna informativa “Casa? Cosa possibile!” - riassunta nell’hashtag #CasaConviene – che mette in luce gli strumenti a disposizione dei proprietari di immobili quali fondi di garanzia, agevolazioni fiscali e strumenti giuridici innovativi come il leasing immobiliare.
Per i cittadini già proprietari di immobili privati, sono date informazioni sul recupero parziale delle spese per apportare interventi migliorativi alla casa o acquistare nuovi arredi.
Per chi intende acquistarne una, sono date informazioni sulle agevolazioni per l'acquisto; per chi vuole affittare l'appartamento sono illustrati i convenienti regimi di tassazione.
Per diffondere le informazioni, dall'8 settembre 2016, il Mef ha coinvolto 30 partner tra organizzazioni di produttori, associazioni di consumatori e ordini professionali.
La campagna avviata dal Mef, al fine di non sprecare risorse, utilizza i concetti di distribuzione, condivisione e coordinamento: quindi i partner possono stampare le copie necessarie nel numero necessario per l'uso e metterle a disposizione dei cittadini potenzialmente interessati.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Dal sito ENPACL si apprende che il 16 settembre 2016 scade il termine per:
  • provvedere alla dichiarazione annuale dell’ammontare dei compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, relativi all'anno 2015 (sul quale è calcolato il contributo integrativo 2016) e del reddito professionale relativo all'anno 2015 (sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2016);
  • il versamento della terza rata del contributo soggettivo minimo 2016 pari a euro 516,63 (258,32 nella misura ridotta), del conguaglio contributo soggettivo 2016, del contributo integrativo 2016 comprensivo della misura minima pari a euro 300,60 e del contributo di maternità 2016 pari a euro 52,00.
L’Ente ha messo già a disposizione all'interno dei Servizi “Enpacl on line” la procedura che consente di effettuare la compilazione guidata della dichiarazione annuale nonché di generare i M.Av. per consentire il versamento della contribuzione dovuta.
Il contributo soggettivo e quello integrativo potranno essere pagati in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima alla data del 16 dicembre 2016.
Qualora si decida di utilizzare il M.Av., occorrerà generare il bollettino alla voce di menu "Pagamenti - Piano dei pagamenti" e pagare con:
  • la Enpacl Card, senza alcuna commissione;
  • le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;
  • il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito, digitando nell'apposito campo il numero del M.Av. da pagare;
  • la stampa del M.Av. per avvalersi degli sportelli bancari.
Se il pagamento è effettuato utilizzando il modello F24 ordinario, il sistema on line fornirà i dati necessari alla compilazione.
L’ENPACL ricorda che il mancato rispetto della scadenza del 16 settembre 2016 comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del “Regolamento di previdenza e assistenza”.
 
Diritto
di Gioia Lupoi
La Consulta, nel rimandare al tribunale di Treviso la questione di legittimità sollevata in merito all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 per violazione del principio del ne bis in idem (doppio binario sanzionatorio per contemporanea applicazione di una misura penale e di una amministrativa), si chiede se, alla luce della riforma del sistema sanzionatorio tributario, esistono ancora i presupposti per sollevare tale questione, ossia la legittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria degli omessi versamenti dell’Iva.
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 209 depositata l'8 settembre 2016, non entra nel merito ma ricorda l'intervento del D.Lgs. n. 158/2015 a modifica del sistema sanzionatorio penale tributario proprio ex D.Lgs. n. 74/2000 e invita il Tribunale di Treviso a valutare gli effetti della riforma ai fini della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.
Elementi a valutare
Secondo i considerando il Tribunale dovrà tenere conto anche:
  • dell'aumento delle soglie di punibilità, misura più favorevole all’autore della condotta, opera anche per i fatti anteriori alla riforma;
  • del fatto che, per effetto della riforma, i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
di Eleonora Pergolari
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 contenente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 agosto 2016.
Le disposizioni ivi contenute hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
Il testo, per quanto si apprende nel comunicato stampa del Governo del 10 agosto, introduce una drastica riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento  “alle scatole vuote, alle società inattive, alle micro e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività”.
Previste anche misure di razionalizzazione dei compensi degli amministratori e di individuazione dei criteri sulla cui base è possibile costituire e gestire le società partecipate.
Il Decreto legislativo n. 175/216 entrerà in vigore il 23 settembre.
di Eleonora Pergolari
Il legislatore, depenalizzando, con il Decreto legislativo n. 8/2016, gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali al di sotto delle 10 mila euro annue con sostituzione della sanzione penale con la amministrativa da 10 mila a 50 mila euro, non ha affatto inteso abrogare il reato di cui all’articolo 2, comma 1 bis, della Legge 638/83.
Ed infatti, lasciandone immutata la condotta omissiva, è stata solo introdotta “la necessità del superamento di un importo di per sé significativo”, anche in ragione della mutata realtà socio - economica.
Omissioni rilevanti
In ogni caso, la struttura del “nuovo” reato impone, comunque, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di legge delle 10 mila euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese anche quelle eventualmente estinte per prescrizione.
La mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo, del resto, “non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento”.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 37232 depositata l’8 settembre 2016.

 
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