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06/09/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata

 

Fisco Diritto
di Roberta Moscioni
E' legittima la soppressione dell'esenzione Iva per i servizi resi dagli avvocati, nel caso in cui lo Stato membro, con una propria legge, modifichi l'ordinamento interno e decida di passare da un regime di esenzione ad uno di applicazione dell'Imposta: non vi è, in tal caso, alcuna violazione della normativa europea.
La precisazione giunge dalla Corte di giustizia Ue, che con la sentenza del 28 luglio (C-543/14) ha analizzato il rapporto tra la direttiva 2006/112, che regola il sistema comune dell'Imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali della Ue, che assicura il diritto ad un ricorso effettivo, tra cui è compresa anche l'assistenza di un avvocato.
Il fatto
I giudici europei hanno analizzato la vicenda belga sorta dopo che le autorità avevano adottato specifiche leggi con le quali si eliminava l'esenzione Iva sui servizi resi dagli avvocati nell'esercizio della loro attività abituale, per passare ad un regime con obbligo di versamento dell'imposta nella misura del 21%, fatta eccezione per coloro che usufruivano del gratuito patrocinio.
La controversia impugnata dinanzi alla Corte costituzionale belga era stata rimessa ai giudici Lussemburghesi, che hanno dovuto affrontare la questione se l'aumento dell'imposta fosse compatibile con il diritto ad un ricorso effettivo e con il principio della parità delle armi, dal momento che l'introduzione dell'aliquota non gravava su tutti, ma solo su una parte dei contribuenti (esclusi i beneficiari del gratuito patrocinio).
L'assoggettamento ad Iva non è iniquo
Pronunciandosi sulla fine dell'esenzione in Belgio, la Corte di Giustizia Ue ammette, nella sentenza del 28 luglio 2016, che i costi di un procedimento giudiziario, considerata anche l’Iva, “ben possono influire sulla decisione dell’individuo di far valere i propri diritti in giudizio facendosi rappresentare da un avvocato” e che vi può essere una condanna della tassazione se i suoi costi appaiono insormontabili tanto da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di diritti previsti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Ma, è altrettanto vero che agli avvocati è riconosciuto un diritto di detrazione per l'acquisto di beni/servizi per cui non è certa la misura in cui gli stessi riversano l'onere dell'Iva sui propri onorari. Tenendo, poi, conto anche del fatto che il sistema è basato sulla libera concorrenza e negoziazione degli onorari, gli avvocati hanno tutta la facoltà di considerare la situazione economica dei propri clienti e decidere di ridurre i loro importi.
Ammette, così, la Corte l'applicazione dell'Iva sulle parcelle legali degli avvocati, visto che non è dimostrata l'incidenza di tale imposta sul diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
Inoltre, tenendo conto che l'importo dell’Iva non è la “frazione più significativa dei costi afferenti ad un procedimento giudiziario”, il peso dell’imposta appare marginale rispetto al costo-giustizia, tanto da non pregiudicare l'equilibrio processuale delle parti anche se l'assoggettamento ad imposta procura inevitabilmente un vantaggio pecuniario all’individuo con qualità di soggetto passivo rispetto all’individuo non soggetto passivo.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 207 del 5 settembre 2016, il decreto con la sospensione nei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016 - per i contribuenti residenti o che operano nei comuni indicati nel decreto, situati nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - dei versamenti e degli adempimenti tributari, nonché dei pagamenti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procederà al rimborso di quanto già versato.
Le date dal decreto 1° settembre 2016:
  • le scadenze fiscali saranno sospese a partire dal 24 agosto 2016;
  • il termine per la ripresa di versamenti e adempimenti è stato fissato per il 20 dicembre 2016.
La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute ne termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore).
Terremoto 2012, aiuti estesi ai capannoni agricoli
Sempre nella “Gazzetta Ufficiale” n. 207 del 5 settembre 2016, è stato pubblicato il decreto che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.
Con esso – Dpcm 19 luglio 2016 - è esteso al settore agricolo il contributo in conto capitale messo a disposizione a seguito degli eventi sismici citati.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 6 del 5 settembre 2016, l’INPGI ha fornito istruzioni in merito a:
  • versamento dei contributi minimi 2016 per i giornalisti iscritti alla Gestione Separata;
  • adempimenti contributi per gli iscritti alla Gestione Separata che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex artt. 81 e 86, D.Lgs. n. 276/2000.
Versamento contributi minimi 2016
Tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2016 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale che va pagato entro il 30 settembre 2016.
Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50% e, quindi, per l’anno 2016 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2011.
Per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta è fissata ad un’aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per cui, per i giornalisti che alla data del 30 settembre 2016 risultino già pensionati, il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
Precisa, infine, la circolare n. 6/2016 che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.
di Rossella Schiavone
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha effettuato un’analisi sui possibili effetti della Brexit sui lavoratori che è stata diffusa da Labitalia.
Sottolinea lo studio che gran parte della normativa in tema di lavoro degli Stati Membri deriva direttamente e indirettamente da normative comunitarie e pertanto sarà inevitabile un abbassamento delle tutele ad esempio in materia di flessibilità, part-time, contratti a termine, trasferimenti di azienda e orario di lavoro laddove il governo inglese non saprà preservare i sistemi giuridici ormai promulgati.
Dall’analisi emerge che la questione non si esaurirà con la riduzione della mobilità dei lavoratori, ovvero con l’inapplicabilità delle normative comunitarie in materia di distacco e protezione sociale, bensì si estenderà anche a tutti quegli obblighi di mantenimento dei livelli minimi di tutela ormai diffusi nel mercato europeo e a cui si devono uniformare anche stati non europei.
Le riflessioni si estendono, inoltre, anche alla parità di trattamento retributivo e sociale, al sistema di protezione sociale del lavoro somministrato e più in generale a tutti i livelli di tutela che di regola tendono ad evitare al dumping sociale.
Effetti a cascata ci saranno anche su materie di primaria importanza quali la sicurezza sul lavoro e la protezione della privacy.
Evidenzia lo studio dei CdL che anche i lavoratori autonomi subiranno effetti tragici per l’inapplicabilità di tutti i sistemi di scambio e reciproco riconoscimento quali il passaporto delle qualifiche, la direttiva servizi, le regolamentazioni comuni per le libere professioni improntate al principio della proporzionalità delle normative professionali in relazione agli obiettivi di interesse generale.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 12 del 5 settembre 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha illustrato le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte:
  • dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile;
  • dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.
La circolare contiene anche i fac simili per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti.
Protezione civile
Si rammenta che i lavoratori che operano nelle organizzazioni della Protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile.
Soccorso alpino
Evidenzia la circolare n. 12/2016 che i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno, invece, diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni.

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Non risponde del reato di falsa attestazione l’imprenditore che, al fine di partecipare ad una gara di appalto, certifichi l’assenza di violazioni tributarie definitivamente accertate qualora, con riferimento a pendenze tributarie con il Fisco, sia stato ammesso alla rateazione del debito fiscale prima di partecipare alla procedura e non risulti inadempiente nel pagamento delle rate.
L’assunto è stato evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo di una sentenza depositata il 5 settembre 2016 e con cui sono state fornite alcune precisazioni per quel che concerne la disposizione di cui all’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 che esclude dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
Si segnala che per la norma in oggetto costituiscono “violazioni definitivamente accertate” quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse “certi, scaduti ed esigibili”.
Violazioni definitivamente accertate
Secondo la Corte, in particolare, il fatto che il disposto faccia riferimento alla “esigibilità” del debito tributario renderebbe ben evidente che, nell’intenzione del legislatore, l’ostacolo alla partecipazione alle gare è rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarità o di difficoltà dell’impresa, che rendono incerta l’esecuzione dei lavori; ciò che assume rilievo, ossia, è l’affidabilità dei soggetti che contrattano con l’amministrazione, affidabilità che viene meno appunto in ipotesi di omessi o ritardati pagamenti.
In detto contesto, tuttavia, l’inaffidabilità dei soggetti che sono incorsi in violazioni di carattere tributario rimane sospesa in caso di attivazione di procedure amministrative o giurisdizionali di controllo; inoltre, l’affidabilità può essere rispristinata da sanatorie legislative nell’adesione a procedure conciliative o dagli accordi intervenuti con l’ente impositore, tra cui la rateizzazione.
Rateizzazione sanante Condizioni
Affinché, tuttavia - ha sottolineato la Suprema corte nella sentenza n. 36821/2016 - la rateizzazione del debito fiscale possa elidere la “violazione fiscale definitivamente accertata” sono necessarie alcune condizioni, da accertare nel caso concreto, ed ossia:
  • la rateazione deve essere stata accordata con idoneo provvedimento dell’amministrazione antecedente alla data di partecipazione alla gara;
  • la rateazione non deve risultare inadempiuta anche relativamente ad una sola rata né risultare disdetta dall’autorità amministrativa;
  • la rateazione non deve essere avvenuta nell’ambito di una transazione fiscale la quale.

 

Professionisti
di Roberta Moscioni
Nell'Informativa n. 98 del 5 settembre 2016 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti – tenuto conto delle difficoltà e dei disagi dei professionisti nel portare avanti i propri incarichi a causa del moltiplicarsi delle scadenze e degli adempimenti fiscali – propone un pacchetto di semplificazioni che possa mettere i commercialisti in condizione di lavorare con la dovuta diligenza professionale.
Tra le varie proposte avanzate vi è proprio la stesura della prima bozza del nuovo calendario fiscale, che viene inviata in visione ai presidenti degli Ordini territoriali che potranno inviare le proprie proposte al riguardo entro il 15 settembre 2016.
La scadenza di metà mese è stata fissata in modo che si possano rispettare i tempi del tavolo tecnico avviato tra il Viceministro dell'Economia, i commercialisti e il mondo delle professioni proprio al fine di condividere un nuovo calendario delle scadenze dei principali adempimenti fiscali.
Proposte del nuovo calendario fiscale
Tra le proposte avanzate dal Cndcec vi sono quelle di:
- saltare la presentazione del mod. 770;
- passare la dichiarazione Iva annuale da febbraio al mese di marzo;
- accorpare i versamenti derivanti da Unico nelle due scadenze del 31 luglio e del 31 novembre;
- portare le Certificazioni uniche relative ai dipendenti al 31 marzo, mentre le Cu (escluse dal 730) inerenti il lavoro autonomo vengono posticipate, a regime, al 31 luglio.

 
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Tasso di disparità uo

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