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05/09/2016

L’’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Dalle ore 12 del 12 settembre 2016 potranno essere presentate le domande per ottener l’incentivo all’autoimpiego destinato alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro grazie al Fondo Rotativo Nazionale SELFIEmployment.
A comunicarlo è la nota del Ministero del Lavoro prot. n. 12581 del 31 agosto 2016.
L’avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse da NEET, con programmi di spesa inclusi tra 5.000 e 50.000 euro attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma.
I finanziamenti agevolati sono così ripartiti:
  • microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro;
  • microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro;
  • piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro.
Destinatari
Possono accedere alla misura i NEET che alla data di presentazione della domanda devono:
  • avere compiuto il 18esimo anno di età;
  • non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione;
  • non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
  • essere disoccupati ai sensi dell’art. 19, c. 1 e successivi del D.Lgs. n. 150/2015;
  • avere residenza sul territorio nazionale;
  • aver aderito al Programma Garanzia Giovani.
Iniziative ammissibili
Le domande possono essere presentate dai destinatari in forma di:
  • imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda purché inattive;
  • imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni dall’eventuale provvedimento di ammissione.
Le forme societarie/associative devono essere costituite da persone fisiche e non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di azienda già esistente né il rilevamento di ramo d’azienda.
Attività finanziabili
Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, quali ad esempio:
  • turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
  • servizi alla persona;
  • servizi per l’ambiente;
  • servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
  • risparmio energetico ed energie rinnovabili;
  • servizi alle imprese;
  • manifatturiere e artigiane;
  • imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;
  • commercio al dettaglio e all'ingrosso.
Come specificato dall’art. 7 dell’avviso, sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si riferiscono a settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013 e le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 3491 dell’1 settembre 2016, ha comunicato la conclusione delle attività di disposizione della rata di pensione di settembre 2016.
In particolare sono state predisposte le cedole, con aggregazione di tutte le spettanze e le voci a debito e/o a credito del pensionato e sono stati inviati i flussi agli ABI collettori per il successivo sventagliamento ai singoli enti pagatori.
Le attività effettuate sono le seguenti:
  • gestione dei conguagli da 730/2016;
  • ricostituzione delle pensioni in applicazione dell’art. 1, c. 113, Legge n. 190/2015 (c.d. depenalizzazione);
  • ricostituzione delle pensioni dei residenti all'estero a seguito della verifica dei redditi dell'anno 2014 e dell’ anno 2013;
  • ricostituzione delle pensioni delle gestioni private per le quali, a seguito dell’invio del sollecito ad adempiere, è stata restituita la dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2013 (REDD2014);
  • revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014) per le pensioni delle gestioni private e delle prestazioni assistenziali;
  • ricostituzione delle prestazioni degli invalidi civili interessate dalla sospensione per assenza a visita di revisione;
  • ricostituzione delle prestazioni assistenziali per le quali sono pervenute le informazioni di ricovero;
  • attribuzione sulle pensioni della gestione pubblica delle provvidenze a una seconda tranche di grandi invalidi;
  • ricostituzione delle pensioni finalizzata alla gestione fiscale dei soggetti;
  • ricostituzione delle pensioni previdenziali private e delle prestazioni assistenziali confermate a seguito di revisione sanitaria;
  • elaborazione, sulle pensioni delle gestioni private, delle somme aggiuntive segnalate tramite la procedura booking office;
  • pagamento in Italia delle pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti con titolare residente all’estero.
di Rossella Schiavone
I contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57 e la prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità è esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto.
Posto quanto sopra il Fondo pensione Previndai, con comunicato dell’1 settembre 2016, ha ricordato che la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all'anno 2015, deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016.
Tale dichiarazione può essere fornita telematicamente utilizzando l'apposita funzione internet "059: Contr. non dedotti" che consente di compilare e stampare il modulo 059 il quale, debitamente sottoscritto, deve successivamente essere inviato via fax ai numeri riportati sullo stesso.
Nel caso in cui, nei giorni lavorativi immediatamente successivi all'invio del fax, non si riceva una mail di conferma di avvenuta acquisizione del modulo 059, occorre verificare il buon fine delle operazioni effettuate (compreso l'inoltro del fax) ed eventualmente stampare e trasmettere di nuovo il modulo.
Le dichiarazioni inserite on line per le quali non risulti acquisito il relativo fax saranno automaticamente cancellate trascorse tre settimane dalla data di compilazione.
Il comunicato si conclude evidenziando che, in caso di pensionamento in corso d'anno con conseguente richiesta di prestazione al Fondo, ovvero in caso di riscatto anticipato della posizione previdenziale, l'ammontare dei contributi non dedotti deve essere comunicato entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione.
 
Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
E’ inammissibile l’appello proposto dall'Agenzia delle Entrate a seguito di cancellazione, dopo la sentenza di primo grado, della società dal Registro delle Imprese.
E’ quanto sinteticamente affermato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrare avverso la pronuncia con cui era stato accolto il ricorso di una s.r.l in liquidazione contro un avviso di accertamento.
Nel caso di specie – specifica la Ctr – l’impugnazione della sentenza di prime cure è stata proposta nei confronti di una società che aveva ormai cessato la propria attività. Conseguentemente, dall'emissione di un atto nei suoi confronti, non può scaturire alcun effetto sul piano giuridico, stante la carenza del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
Cancellazione dal Registro Soggetto estinto 
In proposito, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese è da intendersi produttiva di effetto estintivo del soggetto giuridico.
Effetto estintivo, in particolare, destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione – se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al primo gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario ex D.Lgs. 6/2003 – o a partire da quella data, se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.
Dal primo gennaio 2004, dunque, la cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle imprese – conclude la Commissione con sentenza n. 1582 depositata il 15 giugno 2016 – è contestualmente, secondo il disposto di cui all'art. 2495 c.c. – atto e momento in cui si individua la decorrenza dell’estinzione della persona giuridica. 
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato il decreto direttoriale del 2 settembre 2016, che disponela chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del Dl n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni.
La data di chiusura dello sportello di ricezione delle domande dell'agevolazione “Beni strumentali Nuova Sabatini” è fissata al 3 settembre 2016.
Secondo quanto si legge nel Dd 2 settembre 2016, le domande delle imprese presentate a partire dalla suddetta data di chiusura dello sportello sono considerate irricevibili.
Le domande, invece, presentate alle banche o intermediari finanziari in data precedente a quella di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazione già inviata al Mise, in caso di riapertura, devono essere inserite in una specifica richiesta di prenotazione e mantengono i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria (avviso 2 settembre 2016).
Lo sportello sarà immediatamente riaperto in caso di rifinanziamento della misura agevolativa da disporre con legge di Stabiità o altro provvedimento di legge.
di Roberta Moscioni
Mentre il Governo è al lavoro per studiare specifiche misure agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto per la ricostruzione degli edifici distrutti, il nostro Ordinamento già contempla alcuni aiuti per la prevenzione antisismica, che sono finalizzati alla conservazione preventiva del patrimonio edilizio esistente così da attenuare o evitare il crollo strutturale in caso di terremoti.
Si tratta, nello specifico, della detrazione Irpef maggiorata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, della detrazione fiscale del 65% per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità e del credito d'imposta riconosciuto agli alberghi.
Bonus del 50%
Alle persone fisiche che possiedono edifici abitativi come condomini, case uni-bifamiliari e relative pertinenze, è riconosciuta una detrazione Irepf potenziata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite massimo di spesa per unità immobiliare su cui calcolare il bonus è di 96mila euro. La Legge n. 208/2015 prevede che la detrazione possa essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 si dovrebbe tornare all'aliquota del 36% su un limite di spesa di 48mila euro, salvo nuove proroghe.
Gli interventi antisismici, ai fini della detrazione, devono essere realizzati sulle parti strutturali di interi edifici e, nel caso di fabbricati ubicati nei centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Detrazione al 65% per le zone a rischio
Sempre grazie alla legge di Stabilità 2016 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di detrarre il 65% delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche su abitazioni principali e immobili a destinazione produttiva, posseduti anche da persone giuridiche, che sono situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
La detrazione del 65% è riconosciuta su un importo complessivo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Ne possono usufruire sia i soggetti passivi Irpef che i soggetti Ires, sempre che le spese siano rimaste a loro carico e possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
La detrazione si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge 90/2013, che ha convertito il Dl 63/2013 che ha previsto la misura agevolativa.
Rientrano nella detrazione del 65%, oltre alle spese per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, anche quelle per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi e tutte le altre spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.
Bonus per gli alberghi
Il Dl n. 83/2014 (articolo 1) ha previsto una specifica misura agevolativa anche a favore delle strutture alberghiere. Si tratta di una detrazione pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200mila euro nel triennio 2014-2016, per il recupero di strutture alberghiere, che hanno subito anche interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, tra cui anche gli specifici interventi di prevenzione antisismica.
L’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera.
Per tale intervento agevolativo sono stati stanziati 20milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento di tali fondi.

 
 
 
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