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02/09/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Fisco Diritto
di Eleonora Pergolari
La Corte di cassazione ha ribadito l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento di una pretesa fiscale e nel contraddittorio con il contribuente, dei dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana e contenuti nella cosiddetta “Lista Falciani”, anche se acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria.
Ciò, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria.
Dati acquisiti mediante strumenti di cooperazione
Nel caso come quello esaminato, del resto – ha precisato la Suprema corte – gli elementi posti dal Fisco a base dell’accertamento risultano trasmessi dall’amministrazione finanziaria francese a quella italiana nelle forme previste dalla direttiva 77/700/CEE e della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia nel 1989, ratificata con la Legge n. 20/1992, e dunque nell’ambito delle procedure sullo scambio di informazioni previste dalla direttiva e dalla convenzione.
I dati acquisiti dal dipendente della banca residente all’estero, ossia, nonostante l’eventuale illecito commesso da quest’ultimo e la violazione dei doveri di fedeltà e riservatezza, sono stati ottenuti dal Fisco italiano mediante i prescritti strumenti di cooperazione comunitaria e sono, pertanto, utilizzabili.
Elementi utilizzabili dal Fisco
L’ufficio finanziario – ha spiegato la Cassazione - nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale, può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, salvo quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall’amministrazione, in violazione di un diritto del contribuente.
Nella vicenda di specie, la Sesta sezione civile di Cassazione – ordinanza n. 17503 del 1° settembre 2016 – ha accolto il ricorso promosso dall’agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano affermato l’inutilizzabilità, a sostegno di un accertamento tributario a carico di un contribuente, dei dati contenuti nella Lista Falciani.
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate risponde all'interpello di un contribuente che chiedeva di conoscere il corretto regime fiscale da applicare alle perdite subite a seguito di investimenti in operazioni finanziarie sul mercato Foreign Exchange Market (Forex) e in opzioni binarie, presso broker internazionali, localizzati sia nell’area Ue che in aree a fiscalità privilegiata, attraverso piattaforme on line.
Nella risoluzione n. 71 del 1° settembre 2016, l'Amministrazione finanziaria riconosce la deducibilità delle perdite derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da quelle su opzioni binarie, ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile in Italia da parte di quei risparmiatori che utilizzano broker esteri per operare sulle piattaforme di trading specializzate in tali investimenti.
Trading online in Italia
I risparmiatori che pongono in essere le stesse operazioni finanziarie con broker residenti in Italia hanno obblighi dichiarativi molto più semplici, dal momento che è lo stesso broker, in qualità di sostituto d’imposta, a porre in essere tutti gli adempimenti fiscali relativi al proprio cliente “persona fisica”.
Al contrario, i risparmiatori che operano attraverso broker esteri non possono usufruire del regime del risparmio amministrato, in quanto si tratta di intermediari finanziari non residenti in Italia e che non hanno quindi nessuno obbligo in qualità di sostituto d’imposta.
Trading online con broker esteri
Nel caso di operazioni finanziarie concluse sul mercato Forex o aventi ad oggetto operazioni binarie su piattaforme online - secondo la risoluzione 71/E/2016 - i redditi derivanti da tali operazioni devono essere inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir, ed essere assoggettati, se percepiti da persona fisica non esercente attività d'impresa, ad imposta sostitutiva del 26%.
Per entrambe le tipologie di operazioni suddette, l’imponibile è rappresentato “dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati” (articolo 68, comma 8, Tuir).
Infine, iredditi in questione devono essere indicati nel quadro RT del modello Unico – Persone fisiche, dove andrà autoliquidata l’eventuale imposta dovuta. Se dal quadro RT risulta un’eccedenza di minusvalenze, la stessa potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle quattro annualità successive.
di Gioia Lupoi
Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto con la sospensione, per tutti i contribuenti che sono residenti o operano nei comuni individuati, dei versamenti e degli adempimenti tributari nei comuni colpiti dal terremoto nel Centro Italia.
Le date:
  • le scadenze fiscali saranno sospese a partire dal 24 agosto 2016;
  • il termine per la ripresa di versamenti e adempimenti è stato fissato per il 20 dicembre 2016.
I centri: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo e Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno e Montefortino in provincia di Fermo, Montereale, Capitignano e Campotosto in provincia dell'Aquila, Valle Castellana e Rocca Santa Maria in provincia di Teramo, Accumuli, Amatrice e Cittareale, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci.
Il comunicato del Mef
La notizia della firma nel comunicato n. 153 del 1° settembre 2016 del Mef che, tra l'altro, informa di un eventuale successivo Dm con cui potranno essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione Civile, altri comuni interessati dallo stop.
Equitalia stop riscossione aree terremoto
A seguito del decreto del Ministero dell'Economia stop immediato agli adempimenti e agli atti di riscossione di Equitalia - versamenti e adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli da accertamenti esecutivi - nei 17 comuni del terremoto del 24 agosto 2016.
Lavoro
Dal lato del ministero del Lavoro - comunicato del 1° settembre 2016 - si prevedono: la sospensione dei termini per tutte le scadenze relative agli adempimenti amministrativi e contributivi in materia lavoristica e previdenziale; interventi di sostegno al reddito con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, per i lavoratori dipendenti e definizione di uno strumento specifico per i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi; sussidi di natura sociale per le persone che non rientrano in queste categorie.
Politiche agricole alimentari e forestali
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina ha stabilito l'anticipo del pagamento dei fondi di sviluppo rurale da parte di Agea per un importo di circa 7 milioni di euro. Salgono così a 12 milioni di euro i contributi europei che verranno erogati entro il 15 settembre alle circa mille imprese agricole dei 16 comuni colpiti dal sisma. 
Liquidità per le imprese
Assistenza agli allevamenti più danneggiati” è obiettivo del ministro Martina: il ministero è già al lavoro per definire le necessità per il sostegno al reddito e per il ripristino delle infrastrutture rurali.
di Gioia Lupoi
Annuncio/conferma dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, alla radio (Rtl 102,5): il taglio delle tasse non si applicherà solo alle società di capitali ma riguarderà anche le imprese più piccole come le società di persone e le ditte individuali.
Due le novità:
  • introduzione dell’imposta sul reddito dell’imprenditore (Iri);
  • parificazione dell’aliquota Iri a quella Ires (che dal prossimo 1° gennaio scenderà dal 27,5% al 24% come regolato dalla legge di Stabilità 2016).
Iri
La tassa piatta, l'Iri, prevede la tassazione proporzionale al posto di quella progressiva Irpef, indipendentemente dalla forma societaria con cui operano e dalle dimensioni dell’azienda e prevede un sistema di premialità per chi investe sulla crescita dimensionale della propria struttura, lasciando gli utili in azienda.
Le altre misure annunciate
Sarà diminuito il canone Rai per il prossimo anno e sugli autonomi ci sarà un intervento per dare certezze ai giovani.
Nelle mire del Governo anche l'introduzione del regime di cassa di tutte le attività che oggi sono in contabilità semplificata (le tasse saranno pagate su quanto realmente incassato con la liquidazione delle fatture) e l'eliminazione dell'ingorgo di tasse in un solo giorno, come già spiegato dal viceministro Casero (“L’obiettivo è di realizzare nei prossimi sei mesi un calendario armonico di tutte le scadenze che tenga conto delle differenti esigenze di categorie, professionisti, conti pubblici e agenzia delle Entrate e soprattutto non preveda più tax day ingestibili e proroghe dell’ultima ora”).
C'è posto per un commento sulla maxi-multa della Commissione europea ad Apple: “È importante che l’Ue lavori sulla web tax che deve essere uguale per tutti”.
 
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Le attività lavorative in quota nell’ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche aeree, possono esporre gli operatori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza fra cui soprattutto la caduta dall’alto e le situazioni di emergenza connesse al recupero ed al soccorso dei lavoratori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi autonomamente.
Stante quanto sopra, con circolare n. 28 del 30 agosto 2016, il Ministero del Lavoro ha illustrato gli indirizzi operativi in materia, elaborati con un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e della Salute, dell’INAIL, del Coordinamento tecnico delle Regioni e del Comitato Elettrotecnico Italiano.
Il fine è fornire indicazioni per favorire l’uniformità di comportamento sull’intero territorio nazionale da parte di professionisti, gestori, imprese, manutentori e organi di vigilanza per prevenire il rischio di caduta dall’alto durante le suddette attività lavorative.
Negli indirizzi allegati alla circolare sono, inoltre:
  • proposti possibili metodi di calata al suolo dei lavoratori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi autonomamente;
  • fornite indicazioni per la corretta scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.
 
Diritto
di Roberta Moscioni
E' stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 204 del 1° settembre 2016 la legge n. 170 del 12 agosto 2016, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, cosiddetta Legge di delegazione europea 2015. Le disposizioni della Legge entreranno in vigore dal 16 settembre prossimo.
Tra le deleghe di maggiore interesse si segnala quella contenuta nell'articolo 15 della Legge 170/2016, che appunto delega il Governo a recepire la IV Direttiva Antiriciclaggio.
Delega Antiriciclaggio
Nello specifico, con l'articolo 15, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.
L'ordinamento italiano nel recepire la direttiva cercherà di graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio, rispettando i principi della normativa nazionale ed europea in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
L'analisi del rischio verrà riservata al Comitato di sicurezza finanziaria, che assumerà il ruolo di organismo preposto alla elaborazione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché al coordinamento delle strategie per farvi fronte. La fonte di riferimento per tale attività sarà una fonte sovranazionale quale, nello specifico, la relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea.
Gli esiti di queste analisi del rischio, sempre aggiornati e documentati, dovranno essere messi a disposizione degli organismi nazionali di autoregolamentazione, che elaboreranno delle linee guida, così da poter essere recepiti a livello nazionale ed aziendale.
Secondo la legge di delegazione europe 2015, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno conservare i dati previsti, garantendo la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso l’integrazione di banche dati pubbliche esistenti.
L’Uif (Unità informazione Finanziaria per l'Italia), inoltre, avrà la possibilità di accedere a tutte le informazioni finanziarie ed amministrative, oltre che alle informazioni giudiziarie ed investigative, se autorizzate dal Giudice.
Registro centrale Titolari Effetti
E' prevista anche la nascita del registro centrale dei Titolari Effettivi per i trust, le società e i gruppi societari. Le informazioni sui Titolari Effettivi di tali soggetti dovranno essere registrate, a cura del legale rappresentante, in una sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese in modo che siano tempestivamente disponibili alle autorità competenti, senza vincoli.
L’accesso al Registro all’Amministrazione finanziaria sarà infatti previsto proprio per il contrasto all’evasione fiscale.
di Eleonora Mattioli
Indeterminatezza Prevale criterio accertamento tributario 
Qualora, per indeterminatezza, non sia possibile individuare il luogo di consumazione di un reato tributario associativo -  per cui non possono essere impiegati i criteri generali di determinazione della competenza ex art. 8 c.p.p. – occorre far riferimento al criterio dell’accertamento tributario quale luogo che incardina la competenza ex art. 18 D.Lgs. 74/2000. Trattasi difatti di criterio sussidiario prevalente, per sua natura speciale, rispetto alle regole di cui al codice di procedura penale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, andando a decidere sulla competenza in ordine ad una complessa vicenda di rapporti intersoggettivi per il compimento di sistematiche frodi fiscali, intervenuti tra società ubicate ed operanti sia nel nord Italia che all'estero.
Luogo accertamenti Guardia Finanzia
Nel caso de quo – ha dichiarato la Corte con sentenza n. 36358 del primo settembre 2016 – non potendo soccorrere i criteri generali di cui all'art. 8 c.p.p., stante l’elevato numero e la diversa nazionalità dei soggetti coinvolti nel reato, la competenza a decidere va attribuita al luogo di accertamento dello stesso, che corrisponde, in altre parole, a quello in cui la Guardia di Finanza ha svolto accertamenti di competenza del proprio ufficio ed in cui il P.m. ha iscritto il procedimento nel registro generale (nella specie, provincia del nord Italia). 
 
 
 
di Rossella Schiavone
A seguito dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto e del DPCM n. 144/2016, il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 3511 del 5 agosto 2016, ha comunicato che il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 e seguenti del D.Lgs n. 286/98, si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente.
Pertanto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare dovrà essere presentata telematicamente dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e dovrà essere corredata della documentazione prevista dall’art. 29, comma 3 del citato T.U. Immigrazione.
Conclude la nota chiarendo che la documentazione comprovante l’unione civile dovrà essere prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.

 
 
 
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