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01/09/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna maria Granata

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
Dalla risposta ministeriale all’interpello n. 21/2016 emerge che, considerato che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, tale finalità va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 94033/2016, possono essere fronteggiate con una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, purché vi sia un’espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà.
Tuttavia il Ministero del Lavoro ammette la possibilità che a tali esigenze di maggior lavoro si possa far fronte anche assumendo nuovo personale, apprendistati compresi, qualora nell’organico aziendale non siano disponibili lavoratori con le mansioni necessarie.
di Redazione eDotto
Nel corso di una verifica fiscale il mancato rinvenimento delle scritture contabili del contribuente comporta conseguenze sia sul piano tributario che su quello penale, in particolare è noto che la mancata tenuta delle scritture contabili consente all’ufficio accertatore di procedere alla ricostruzione induttiva del reddito.
Affinchè si configuri una fattispecie penalmente rilevante non è sufficiente “occultare” e comunque “distruggere” le scritture contabili, se le stesse sono tuttavia facilmente reperibili oppure, ancorché distrutte, sostituibili con gli elementi desumibili da altri appunti rinvenuti, occorre che la condotta del soggetto agente sia cosciente, volontaria e abbia caratteristiche strutturali tali da poter essere considerata “impeditiva” della ricostruzione e comunque deve essere volta al fine di evadere le imposte.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016, estende per la prima volta alle imprese di tipo familiare il principio sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 9451/2016) secondo cui non è automaticamente configurabile il requisito dell'autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente/collaboratore con funzioni esclusivamente di segreteria od esecutive.
Pertanto - a detta dei Supremi giudici – non è assoggettabile ad Irap l'impresa familiare che si avvale di un collaboratore le cui mansioni sono puramente esecutive.
Cambio di rotta per gli imprenditori individuali
L'ordinanza n. 17429/2016 appare molto importante perchè sancisce il principio della non imponibilità del prelievo per gli imprenditori individuali. In molte precedenti pronunce, invece, era stato più volte ribadito che il prelievo scatta anche in presenza di funzioni esecutive purchè i collaboratori avessero prestato la loro attività “in modo continuo e prevalente”.
Con l'ultima disposizione la Suprema Corte ribalta, così, la precedente impostazione interpretativa, secondo la quale l’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari comporta sempre l’assoggettamento all’Irap del valore della produzione.
Viene, inoltre, estesa la motivazione delle Sezioni Unite oltre che ai professionisti ed agli artisti, anche più in generale a tutte quelle “figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte”: in altri termini, ai contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Per tutti questi, dunque, non basta la presenza del collaboratore per far scattare l'Irap.

 

Lavoro
di Maila Sirci
In data 3/8/2016 Agci–Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, hanno sottoscritto un ipotesi di accordo ai fini del rinnovo del Ccnl per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli. Il Ccnl decorre dall’1/1/2016 e scade il 31/12/2019, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
di Rossella Schiavone
La comunicazione della revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014) sono state inviate dall’INPS con riferimento a quelle prestazioni per le quali non erano state fornite le dovute comunicazioni reddituali.
In merito, con messaggio n. 3446 del 30 agosto 2016, l’Istituto ha comunicato che sono state ricostituite a livello centrale le pensioni per le quali alla data dell’elaborazione i redditi degli anni 2012 e 2013 non risultavano rientrati.
Per le pensioni dell’AGO, delle Convenzioni Internazionali e delle prestazioni assistenziali, la lavorazione è stata effettuata a periodo chiuso, ed ha pertanto interessato gli anni 2012, 2013 e 2014.
È stata pertanto impostata come data fine calcolo arretrati la data del 31.12.2013 per il solo anno 2012 non rientrato e la data del 31.12.2014 per il solo anno 2013 non rientrato o entrambi.
Le prestazioni relative agli anni successivi non sono state elaborate e sono pertanto rimaste invariate.
Evidenzia l’INPS che i conguagli a debito fino a 12,00 euro non sono stati recuperati e che per l’impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.
I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di dicembre 2016 ma, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l’avvio del recupero verrà differito.
Ultima data
L’ultima data utile per la presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte dei pensionati inadempienti è fissata al 14 ottobre 2016 sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013.
Se entro il termine stabilito verrà resa la dichiarazione e ricostituita la posizione:
  • la prestazione collegata al reddito delle pensioni dei fondi speciali verrà ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso;
  • per tutte le prestazioni oggetto della ricostituzione centrale verrà generato il conguaglio a credito che sarà gestito in compensazione del debito.
di Rossella Schiavone
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, in cui siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016 del Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, il SIA verrà esteso, a partire dal 2 settembre 2016, a tutto il territorio nazionale.
Proprio in occasione di tale avvio, l’INPS, con messaggio n. 3451 del 30 agosto 2016, ha fornito le istruzioni relative alle modalità di trasmissione delle domande all’Istituto da parte dei Comuni.
Si ricorda a tal proposito che gli interessati dovranno presentare la domanda al proprio Comune di appartenenza il quale dovrà effettuare i controlli di competenza e successivamente inoltrare le richieste all’INPS il quale, dal canto suo, dovrà fare le verifiche su ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc..
I benefici economici saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario.
Dal nuovo messaggio dell’Istituto si apprende che il cittadino che presenterà la domanda potrà visualizzare lo stato della lavorazione accedendo con il PIN personale al portale INPS.

 

Diritto
di Gioia Lupoi
La Cassazione, chiamata ad intervenire in merito alla vendita di derivati da parte di una banca, non ha ritenuto assolti gli obblighi informativi previsti al tempo dei fatti, secondo il regolamento Consob del 1998, ed ha reputato che il comportamento degli intermediari finanziari non abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza, rafforzati in caso di vendita di derivati.
Obblighi di diligenza
La sentenza, n. 17440 del 31 agosto 2016, offre un quadro degli obblighi di diligenza, in caso trattino derivati, della banca verso clienti non professionali, anche se mostrino disponibilità al rischio.
Tra questi obblighi:
  • informare continuamente, anche dissuadere contro il proprio interesse, e comunque sempre ricevere ordini per iscritto dal cliente, in cui questi dia atto di essere stato dettagliatamente ammonito sulla rischiosità della speculazione;
  • informare tempestivamente, in ogni caso e senza eccezioni, l’investitore al raggiungimento del 50% di consunzione del patrimonio investito.
Nello specifico la banca avrebbe dovuto dare al cliente, intento a rimediare affannosamente alle perdite, concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio (effetto leva), informazioni in relazione alle caratteristiche personali e sulla situazione finanziaria dello stesso, e pretendere l'ordine per iscritto con esplicita indicazione delle avvertenze dell'intermediario sulla pericolosità delle operazioni.
di Roberta Moscioni
Nessun obbligo di vigilanza per gli amministratori senza deleghe. Da ora in poi, per aggirare le responsabilità della crisi dell'azienda, i manager saranno tenuti ad “agire informati”, limitatamente alla informazioni ricevute dal consiglio.
Al contrario, solo gli amministratori con delega saranno chiamati a rispondere in base alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico per gli atti posti in essere.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17441 del 31 agosto 2016, con la quale viene accolto il ricorso di tre ex manager senza delega, che erano stati chiamati in causa dal curatore fallimentare per rimediare al dissesto finanziario della società.
Manager con o senza delega responsabilità distinte
La Suprema Corte interpreta il nuovo articolo 2392 del Codice civile, alla luce della riforma del diritto societario in vigore dal 1° gennaio 2004. Prima di tale data, il previgente dettato normativo imponeva un indistinto obbligo di vigilanza che ricadeva appieno anche sugli amministratori non operativi, sui quali poteva ricadere il pregiudizio arrecato dalla condotta altrui.
Dal 1° gennaio 2004, invece, con la riforma del diritto societario è subentrata la distinzione: solo gli amministratori operativi rispondono in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, mentre per gli amministratori senza deleghe non sussiste più alcun obbligo generale di vigilanza, ma solo il dovere di agire informati in base ad informazioni ricevute o acquisite di propria iniziativa che possano impedire fatti pregiudizievoli posti in essere dagli altri amministratori.
Dunque - conclude la sentenza n. 17441/2016 - i manager senza deleghe rispondono della condotta dolosa degli altri amministratori solo se sono a conoscenza dei “fatti pregiudizievoli” messi in atto, oppure abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.
di Eleonora Mattioli
Risponde per concorso nella sottrazione fraudolenta di imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, chi si rende cessionario delle quote sociali di una s.a.s. possedute dalla contribuente tenuta al versamento; quote pertanto aggredibili dall'Erario.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, secondo cui, in particolare, è pur vero che nella società in accomandita semplice, come per tutte le società di persone, le quote dei soci non possono formare oggetto di espropriazione fino a quando non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore.
Società in liquidazione Unica titolare Quote pignorabili
Ma nel caso di specie, tuttavia – conclude la Corte con sentenza n. 35853 del 31 agosto 2016 – la circostanza che la società fosse in liquidazione e che la contribuente fosse l’’unica socia, ne rendeva le quote cedute liberamente pignorabili ed espropriabili.
 
 
di Gioia Lupoi
L'unità di coordinamento delle camere di commercio sospende il diritto annuale per le imprese danneggiate dal sisma.
Comunicato stampa del 31 agosto 2016
E' stato messo a disposizione da InfoCamere un sistema telematico – già utilizzato con le imprese colpite dall’alluvione ligure - che consentirà la comunicazione, da parte degli imprenditori, dei danni subiti.
E' sempre attivo lo Sportello unico telematico per le attività produttive che, per i comuni di Amatrice e Accumoli (in provincia di Rieti), Campotosto e Montereale (L’Aquila), è gestito dalle Camere di commercio in virtù della convenzione siglata con i rispettivi Comuni.
Sarà predisposta una corsia “preferenziale” per gli imprenditori che abbiano necessità di dialogare con la propria Camera di commercio.
Verrà costituito presso Unioncamere un Fondo di solidarietà alimentato dai contributi di tutte le Camere di commercio per agevolare la più rapida ripresa delle attività produttive.
 

 
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