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31/08/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Martia Granata

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Per l'amministrazione finanziaria non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. L'assunto è ribadito dalla Cassazione in occasione di un'ordinanza - 17426 del 30 agosto 2016 - emessa in merito alle garanzie previste dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Richiamando la pronuncia 24823/2015 delle Sezioni Unite in tema di contraddittorio preventivo, la Corte spiega che: differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale obbliga il Fisco alle garanzie in oggetto - attivare il contraddittorio preventivo, a pena di nullità del provvedimento - solo ove tale obbligo risulti espressamente previsto.
Tributi non armonizzati
Dunque, nell'ambito dei tributi non armonizzati (per cui non ha luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione) l'obbligo è solo nelle potesi di accessi, ispezioni o verifiche effettuate nei locali dove è esercitata l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
Ne consegue che in caso di controllo fiscale eseguito solo a seguito di acquisizione documentale – articolo 32 Dpr 600/1973 – l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.
di Cinzia Pichirallo
E' legittimo l'accertamento induttivo basato su documentazione trovata presso un soggetto terzo (fornitore del contribuente accertato) da cui risulti l'inattendibilità della contabilità aziendale ordinariamente tenuta.
Lo afferma la sentenza n. 17420 del 30 agosto 2016 della Corte di cassazione, in seguito al ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Ctr che ha annullato l’accertamento.
I giudici di cassazione, accogliendo il ricorso del Fisco, hanno precisato che:
- in tema di accertamento dei redditi, le presunzioni semplici sono una prova completa su cui il giudice può formare il proprio convincimento e la scoperta di contabilità in nero, files informatici, è un elemento di prova presuntivo valutabile per accertare l'esistenza operazioni non contabilizzate;
- l'Amministrazione finanziaria può basare l'accertamento su elementi indiziari (documenti extracontabili di operazioni tra terzo e contribuente) da cui consegua, ragionevolmente, la non veridicità dei documenti tenuti dal contribuente;
- i documenti informatici rinvenuti presso un terzo possono essere valutati dal giudice probatoriamente rilevanti quando sono accompagnati da altri elementi acquisiti.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet, con la partecipazione di Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, in data 29 agosto 2016, a seguito del sisma che ha sconvolto le Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, hanno sottoscritto un avviso comune con cui si sono impegnate a fornire alle aziende ed ai lavoratori del settore turismo, anche per il tramite della rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio, ogni assistenza utile per:
  1. attivare gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Settore Turismo in materia di gestione delle ferie, dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro e della flessibilità dell’orario di lavoro;
  2. stipulare accordi per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, anche ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria e/o in deroga ed alle forme di sostegno al reddito contrattualmente previste.
L’avviso prevede anche l’impegno ad adottare, per il tramite della rete degli enti bilaterali del settore turismo, nazionale e territoriali, anche in deroga alle vigenti disposizioni contrattuali e nei limiti delle risorse disponibili, interventi in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro che siano rimasti privi di un alloggio o in situazioni di grave disagio sociale, fermo restando che le eventuali anticipazioni dovranno essere erogate con modalità tali da non precludere l'accesso ai benefici di legge.
Nell’avviso, inoltre, vengono fatte alcune richieste fra cui:
  • l’assicurazione di adeguate risorse per il funzionamento degli ammortizzatori sociali;
  • la modifica delle disposizioni che regolano l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, per consentire, anche in deroga alle normali modalità, l'erogazione delle prestazioni, senza applicare limiti relativi alle dimensioni e all'inquadramento contributivo dell'azienda, all'anzianità lavorativa del lavoratore ed alla tipologia del rapporto di lavoro, includendo esplicitamente anche i lavoratori stagionali, anche in relazione a sospensioni de! rapporto di lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro che si protraggano per una durata superiore a tre mesi ed anche in relazione a periodi successivi al 31 dicembre 2016 e sino al completo superamento della situazione in atto;
  • la sospensione temporanea dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle imposte dirette ed indirette e di altri tributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché per gli adempimenti connessi ai suddetti versamenti.
di Maila Sirci
In data 23/5/2016 Asstra, Anav e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Fna, Faisa-Cisal hanno siglato un accordo nazionale sulle procedure relazionali per l’accesso alle prestazioni del Fondo Bilaterale di Solidarietà per i dipendenti che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviario e di navigazione sulle acque interne e lagunari.
di Rossella Schiavone
L’ENPAIA, con comunicato del 26 agosto ha reso noto che provvederà a sospendere gli obblighi dichiarativi e contributivi, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016, con le scadenze fino al 31 dicembre 2016.
di Rossella Schiavone
L’INAIL ha dato notizia sul proprio portale che dal 30 agosto 2016 è disponibile la nuova applicazione, rivisitata, dei “Certificati medici di infortunio telematici”.
Il servizio in questione consente a strutture ospedaliere e medici privati o di ospedale di inviare all'Istituto il certificato medico che attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell'assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

 

Diritto
di Gioia Lupoi
I rapporti di lavoro in caso di cambio di appalto, alla luce delle novità previste dalla legge n. 122 del 7 luglio 2016 (Legge europea), sono al centro dell'ultima circolare, la n. 11 del 2016, della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Le modifiche nascono dalla segnalazione da parte della Commissione dell’Unione Europea della non conformità delle precedenti norme con le Direttive comunitarie.
Il cambio appalto
Le nuove regole sono in vigore dal 23 luglio 2016 e ritoccano il c.d. “cambio appalto”: la successione di un imprenditore ad un altro nella gestione, con propria organizzazione, di uno specifico servizio in affidamento. In tal caso, se c’è continuità tra la struttura organizzativa e operativa di chi subentra e di chi lascia, la successione tra vecchio e nuovo appaltatore configura un trasferimento d’azienda.

 

Professionisti
di Roberta Moscioni
Con informativa n. 97/2016 del 30 agosto, il Consiglio Nazionale di dottori commercialisti si rivolge agli Ordini territoriali per informarli cheè stata elaborata la versione corretta del Modello D1 contenente la scheda per l'elezione del Collegio dei Revisori/Revisore Unico.
La nuova versione del Modello D1 è reperibile anche sul sito dei commercialisti e va a sostituire integralmente quella allegata all'informativa n. 95 del 25 agosto con la quale è stato trasmesso il regolamento elettorale e i relativi allegati.
Nella nuova versione del Modello D1 è contenuta la separata indicazione delle “Avvertenze” da seguire nell'espressione del voto in caso di elezione del Collegio dei Revisori e nel caso di elezione del Revisore Unico.

 

Diritto Professionisti
di Roberta Moscioni
Il Consiglio Notarile di Roma ha pubblicato, alla fine del mese di luglio 2016, alcune massime in materia societaria con le quali, in alcuni casi, abbraccia posizioni anche differenti rispetto a quelle assunte da altri Consigli notarili.
Durata della società eccedente la vita del socio
Esprimendosi sulla controversa questione del recesso del socio dalla società in caso di durata della stessa convenuta per un tempo particolarmente lungo, i notai del Consiglio di Roma hanno assunto una loro particolare posizione.
Mentre, in precedenza, i notai del Triveneto (massima n. F.A.1) hanno sostenuto che nel caso della “durata particolarmente lunga, ai soci potrebbe essere riconosciuto il diritto di recesso” e, in giurisprudenza, la Corte d’appello di Trento ha ritenuto (sentenza del 22 dicembre 2006) la spettanza del diritto di recesso al socio di Srl in caso di “intervenuta proroga del termine di durata della società ad una data successiva all’aspettativa di vita dei soci" e la Corte di Cassazione (sentenza 22 aprile 2013, n. 9662) ha sancito che in una Srl la cui durata sia “fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto di recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato”, nella massima dei Notai di Roma si sostiene che:
nel caso in cui la previsione di durata della società di capitali sia eccedente l’aspettativa di vita di un suo socio (persona fisica), costui non ha il diritto di libero recesso, come consentito dalla legge nel caso della società contratta a tempo indeterminato.
Nelle motivazioni dei notai romani si legge che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare lo stesso diritto nel caso in cui la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. La ragione di questa decisione sarebbe da rintracciare nella differenza strutturale tra le società di persone (in cui prevale il carattere personale del rapporto tra i soci) e la società di capitali, nelle quali assume rilievo essenziale la struttura organizzativa della società. Proprio per questo motivo, quindi, nelle società di capitali si deve fare affidamento su due opzioni nette: la durata determinata senza libero recesso, da una parte, e la durata indeterminata con libero recesso, dall’altra.
Srl, rinvio dell'assemblea a richiesta della minoranza
Anche in assenza di una espressa e legittima previsione statutaria, si può ritenere ammissibile il diritto dei soci di minoranza di richiedere il rinvio dell’assemblea della Srl, nel caso in cui gli stessi dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione.
La precisazione del Consiglio notarile di Roma si è resa necessaria dal momento che tale diritto è sancito dalla legge, nell’articolo 2374 del Codice civile, solo per le Spa, mentre nulla è precisato al riguardo in materia di Srl.
In analogia a quanto previsto proprio dall'articolo 2374 C.c. per le società per azioni, si deve ritenere - secondo la massima – che la richiesta sia valida anche nelle Srl se avanzata da almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea. Analogamente, il differimento non dovrà superare i cinque giorni.
La motivazione dei Notai romani è che anche nelle Srl si deve garantire la giusta informazione e partecipazione del socio al processo decisionale della società. Il fatto che nella normativa sulle Srl non sia menzionata la suddetta norma espressamente prevista per le Spa, sarebbe da imputare ad una dimenticanza.
Fusione in pendenza di opposizione dei creditori
L'ultima massima di luglio dei Notai di Roma verte sulla controversa questione circa la stipula dell’atto di fusione o di scissione, in caso di opposizione dei creditori.
Al riguardo si è convenuto che non può stipularsi l’atto di fusione o di scissione se i creditori hanno presentato opposizione, anche se vi è già stato il deposito presso una banca delle somme necessarie a soddisfare il creditore o ciascun creditore opponente.
Il deposito presso la banca delle suddette somme costituisce, infatti, cautela prevista espressamente dalla legge per il solo caso in cui si voglia stipulare l'atto di fusione/scissione prima della scadenza del termine per l'opposizione e in assenza di opposizioni. Nel caso in cui, invece, l'opposizione alla fusione/scissione sia stata già presentata, non è consentito stipulare l'atto di fusione/scissione anche in caso di avvenuto deposito presso la banca delle somme necessarie per soddisfare i creditori, a meno che il Tribunale si sia già pronunciato stabilendo se sia fondato, o meno, il pericolo di pregiudizio addotto dai creditori a fondamento della loro opposizione.
In altri termini, in presenza di opposizione, solo il Tribunale può autorizzare la stipula, se valuta che non sia fondato il pericolo di pregiudizio.

 
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