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30/08/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della Fondazione Studi
 A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Per la Cassazione, sentenza n. 17366 del 26 agosto 2016, il principio di diritto che regola il trasferimento di ramo d’azienda è il seguente: “Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, I' autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività”.
Quindi per gli Ermellini è da considerarsi invalido il contratto di cessione di ramo d'azienda che svolge i servizi di back office consumer, back office corporate e gestione credito con il personale addetto, compresi i beni mobili e gli arredi utilizzati negli uffici ed i PC comprensivi dei sistemi operativi degli apparati, con esclusione delle infrastrutture tecnologiche, hub e router.
Non è infatti decisivo che, nel caso di specie, fosse stato trasferito tutto il personale addetto ai servizi ceduti, in quanto, in difetto di cessione degli strumenti informatici prima utilizzati, è venuto meno il requisito della preesistenza del ramo ceduto.
di Rossella Schiavone
La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 35589 del 29 agosto 2016, ha confermato l'intervenuta abolitio criminis a seguito della parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, per effetto dell'art. 3, comma 6, D.Lgs n. 8/2015, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.
Quindi, costituiscono ancora reato le condotte di omesso versamento delle ritenute operate che superano, nell'arco temporale dell'anno, l'importo di 10.000,00 euro, importo che deve essere considerato come soglia di punibilità di un reato che la legge di depenalizzazione ha rimodulato, pur nella continuità del tipo di illecito, in ordine agli elementi che costituiscono il fatto tipico.
Infatti, mentre in precedenza il reato era integrato dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall'entità dell'importo non versato, la fattispecie deve ritenersi ora realizzata solo quando, nell'arco dell'anno, il datore di lavoro ometta di eseguire i versamenti che, indipendentemente dal riferimento ad una o più mensilità, superano la soglia di 10.000 euro.
Peraltro, deve rilevarsi che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
di Maila Sirci
In data 3/5/2016, sulla base dell’accordo tra Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgil del 15/11/2013 e del Ccnl del 29/7/2013, è stato approvato il nuovo regolamento dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.). Il Regolamento, sperimentale, entra in vigore dal 4/5/2016 e ha validità di anni uno e si intende rinnovato tacitamente, salvo modifiche deliberate dall’Assemblea dell’E.B.M. su proposta del Comitato Esecutivo.
di Rossella Schiavone
Dal 9 agosto 2016 è disponibile per i Consulenti del Lavoro il "Cruscotto infortuni" INAIL grazie al quale è possibile consultare gli infortuni accaduti dal 23 dicembre 2015 in poi.
La notizia è stata data dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL il quale ha ricordato che a seguito dell’abolizione del Registro Infortuni - avvenuta a decorrere dal 23 dicembre 2015 - l’INAIL ha realizzato un cruscotto nel quale, per l’appunto, è possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015, denunciati dal datore di lavoro all’ Istituto.
Fino all’8 agosto, però, tale cruscotto era consultabile solo dagli organi preposti all’attività di vigilanza.
Gli intermediari e le Aziende possono quindi adesso accedervi dall'area riservata dei servizi on line dell'INAIL, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali: il "Cruscotto infortuni" è nel sottomenù delle "Denunce di Infortunio e Malattia".
All'interno del cruscotto sono raggruppate tutte le aziende in delega che è possibile richiamare per:
  • codice ditta;
  • cognome e nome;
  • ragione sociale;
  • ordine alfabetico.
Evidenzia il comunicato che, dopo aver scelto l'azienda, occorre selezionare la provincia, il comune e, se caricata, l'unità produttiva dove è avvenuto l'infortunio.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la procedura di controllo degli Studi di settore e dei Parametri allegati ai modelli Unico 2016.
La versione 1.0.3 del 29 agosto 2016 vede per 21 studi di settore applicabili alle attività di lavoro autonomo con modello di stima "a costi" (11 del comparto dei professionisti, risultando escluso lo studio VK28U, e 10 del comparto dei servizi) l'inserimento di un controllo, all'interno del calcolo del correttivo di quinto livello (correttivo congiunturale individuale), per il numero di soci o associati dichiarati dal contribuente nel Quadro T: il numero dei soci o associati non può essere inferiore a 1, coerentemente con il controllo previsto in fase di compilazione del campo omologo del Quadro A degli stessi studi, presente nelle versioni di GERICO applicabili alle annualità di imposta 2012, 2013 e 2014.
di Roberta Moscioni
I tecnici del Ministero dell'Economia stanno lavorando per mettere a punto, al più presto, il decreto contenente la sospensione dei versamenti per i contribuenti dei centri interessati dal sisma che ha colpito il Lazio, l'Abruzzo, le Marche e l'Umbria.
Da definire l'elenco dei Comuni interessati, che sicuramente sarà più ampio della prima lista stilata al termine del Cdm di venerdì scorso (16 Comuni). La sospensione dei versamenti fiscali entrerà in vigore dal giorno della prima scossa, 24 agosto 2016, e fino ad una data ancora da definire.
A questa moratoria si applicheranno le nuove regole introdotte dalla Stabilità 2016 allo Statuto del contribuente, secondo le quali:
- la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avverrà senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione;
- vi sarà anche possibilità di dilazionare i tributi relativi al periodo di sospensione fino a un massimo di 18 rate dello stesso importo.
Protezione civile, ordinanze in GU
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 201 del 29 agosto 2016 sono state pubblicate due ordinanze della Protezione civile del 26 agosto e del 28 agosto con le quali vengono delineati i primi interventi più urgenti da apportare nelle zone colpite dal sisma.
Tra le varie misure anche quella che prevede la possibilità di richiesta di sospensione dei mutui sugli edifici distrutti o inagibili fino al momento della ricostruzione, agibilità o abitabilità dell'immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza. A loro volta le banche e gli istituti finanziari dovranno informare con avviso presso le proprie filiali o pubblicato sul loro sito internet, entro trenta giorni, i mutuatari della possibilità di richiedere la suddetta sospensione.
Aiuti ai professionisti
Oltre agli aiuti alla popolazione stanno arrivando anche i primi aiuti per i professionisti delle zone colpite dal terremoto.
Le Casse di previdenza delle varie professioni si stanno adoperando per mettere a disposizione degli iscritti, entro fine settembre, i sussidi previsti in casi di eventi straordinari originati da calamità naturali.
La Cassa dei ragionieri ha poi sospeso il pagamento dei contributi previdenziali con scadenze fino al 31 dicembre.
I Consulenti del lavoro, invece, possono ottenere l’erogazione di una provvidenza straordinaria fino a 20mila euro, aumentabile in funzione del proprio nucleo familiare.
L’Associazione dei consulenti tributari (Ancot) ha avviato una raccolta fondi per i tributaristi colpiti dal terremoto: i versamenti vanno fatti sul conto IT 29 O 07601 13500 000011609633 con causale «Pro terremotati 24 agosto 2016».
Analogamente, i commercialisti hanno aperto una sottoscrizione tramite l’associazione onlus Communitas: i versamenti si possono fare sul conto corrente intestato ad Associazione Communitas (Iban: IT 20 W 0335901600100000112746), specificando nella causale «Terremoto 2016». Il Cndcec, nelle prossime settimane, stabilirà quali sono le iniziative a cui destinare i fondi raccolti.
 
Fisco Diritto
di Gioia Lupoi
La Cassazione, chiamata a decidere in merito ad un ricorso di un imputato condannato per aver fraudolentemente aperto la partita Iva, senza dare mai seguito all’esercizio di alcuna impresa, ha puntualizzato che in caso di fatture emesse per operazioni inesistenti l'Iva deve essere versata per intero.
Il caso vedeva un imprenditore edile condannato per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con l’intento di consentire ad una Srl, quale soggetto utilizzatore, di evadere le imposte sui redditi e l’Iva.
Elemento soggettivo del reato
Lo scopo di ottenere facili guadagni emettendo fatture inesistenti, ancorché l'indiziato fosse spinto da stringenti necessità economiche, ha fornito la dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato: l'imputato era consapevole del meccanismo fraudolento proprio per il facile guadagno che ne derivava.
Inoltre, si legge nella sentenza n. 35623 del 29 agosto 2016, il Dlgs 74/2000 incrimina la falsità ideologica e non quella materiale della fattura.
Ne discende che:
  • deve essere punito chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  • dal momento che la fattura è titolo di credito nei confronti dello Stato, è previsto (art. 21 Dpr 633/1972) l'obbligo di versare per intero l'imposta indicata, anche in seguito all'emissione di documenti per operazioni inesistenti o soprafatturazione.
di Roberta Moscioni
Con la sentenza n. 35575 del 29 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha esteso le regole sulla depenalizzazione dei reati di cui al Dlgs 128/2015 (in vigore dal 1° ottobre) anche ai diritti doganali. Pertanto, secondo le conclusioni della Suprema Corte, la depenalizzazione delle operazioni abusive ha efficacia retroattiva anche in relazione ai diritti doganali.
Nello specifico, la Terza sezione penale della Cassazione, con la pronuncia in oggetto, affronta la questione delle limitazioni previste dal legislatore in relazione proprio ai diritti doganali, concludendo che la fattispecie dell'abuso del diritto – inteso come concetto equivalente a quello di elusione fiscale - è applicabile anche ai suddetti diritti doganali (art. 1, comma 4, del Dlgs n. 128 del 2015).
Infatti, la nuova normativa è estendibile a tutti i tributi senza alcuna limitazione, dal momento che l'art. 10-bis, che contempla proprio la nuova disciplina, essendo contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente, si applica tendenzialmente a tutti i tributi, con alcune limitazioni in relazione ai diritti doganali.
Esclusione limitata ai profili procedimentali
Con la sentenza 35575 del 29 agosto la Corte sottolinea che le limitazioni previste dal decreto sulla certezza del diritto, secondo il quale l’articolo 1, comma 4, esclude che i commi da 5 a 11 si applichino agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali, che restano così disciplinati da specifiche disposizioni, è una esclusione voluta dal legislatore ma è limitata ai profili procedimentali, dal momento che i commi citati riguardano l’interpello del contribuente, le modalità di accertamento, le richieste di chiarimenti, la riscossione e il rimborso.
Ne consegue che le disposizioni sostanziali si applicano anche ai diritti doganali.
Dal punto di vista penale, quindi, per i Supremi giudici, l’abuso del diritto va analizzato, in via interpretativa, con un’applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, quali l’evasione e la frode. L’eventuale rilevanza penale delle condotte illecite in materia di dazi, non va però esclusa a prescindere, dal momento che occorre verificare se si tratta di una violazione diretta o di elusione.

 
 
 
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