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29/08/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
a cura della FONDAZIONE STUDI NAZIONALE
 A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente  Regionale
Anna Maria Granata
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Anche se la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva possono essere presentate congiuntamente attraverso il modello Unico, il fatto non rileva e pertanto l'imputato del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non può essere condannato anche per l'omissione della dichiarazione Iva.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35393 del 24 agosto 2016, con la quale, una volta appurata l'intervenuta prescrizione del reato, ha di conseguenza annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello.
Responsabilità separate
L'imputato è il legale rappresentate di una società estera con stabile organizzazione in Italia condannato in base all'articolo 5 del Dlgs n. 74/2000 per avere omesso di presentare la dichiarazione ai fini Ires relativa all'anno 2006, evadendo anche l'Iva.
Dal verbale ispettivo della Guardi di Finanza emergeva la violazione del citato articolo 5 per l'omessa presentazione della dichiarazione Ires e per l'omessa corresponsione dell'Iva. La sua responsabilità, invece, deve essere limitata alla sola omessa presentazione della dichiarazione Iva.
Secondo la Suprema Corte, infatti, anche se si può ammettere la contestazione implicita, questa deve, però, in ogni caso contenere la descrizione – anche sommaria e per relationem – della condotta contestata, al fine di salvaguardare i principi del contraddittorio e della titolarità esclusiva dell'azione penale in capo al pubblico ministero, che impongono che l'imputazione sia chiara, precisa e inequivoca.
 
Diritto
di Roberta Moscioni
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 197 del 24 agosto 2016 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si dà notizia dell'approvazione – con decreto del 19 luglio 2016 – dei modelli standard della relazione periodica (art. 40, comma 1-bis, del Dlgs n. 270/99) e del bilancio finale della procedura e del conto della gestione (art. 75, comma 1, del Dlgs n. 270/99) previsti dalla nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Gli schemi approvati dei due citati modelli sono disponibili online sul sito del Mise, insieme al decreto ministeriale. Si tratta, nello specifico, del Modello art. 40 e del Modello art. 75.
Il primo modello (Modello art. 40) è utilizzato dal commissario straordinario che, ai sensi del citato riferimento normativo, è tenuto a redigere ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione proprio in conformità al modello standard previsto con decreto, avente natura non regolamentare.
Il secondo modello (Modello art. 75) è utilizzato dallo stesso commissario straordinario che, prima della chiusura della procedura, è tenuto a sottoporre al Ministero dell'Industria il bilancio finale della procedura insieme al conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Sia il bilancio finale che il conto della gestione devono essere redatti secondo modelli standard stabiliti con decreto, aventi natura non regolamentare e inviati al Ministero con modalità telematiche. Il Ministero, dopo aver averne autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, liquida il compenso al commissario straordinario.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPS, con comunicato stampa del 26 agosto 2016 ha dato notizia che nelle regioni interessate dal sisma del 24 agosto ha attivato, in collaborazione con Poste Italiane, il “pagamento in circolarità” di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche temporanee ed occasionali – limitatamente a quelle riscosse in contanti agli sportelli.
Tale modalità consente la riscossione della pensione e delle altre prestazioni presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale ed è consentita per tutti i pagamenti localizzati presso uffici postali ubicati nei comuni colpiti dal terremoto.
Inoltre, i beneficiari sono esonerati dall’obbligo della presentazione del certificato di pensione e della lettera di avviso ma basterà presentare un documento di identità valido o un documento sostitutivo rilasciato dagli uffici anagrafici attivati nei comuni colpiti.
Sospensioni
Sempre dal citato comunicato si apprende che sono stati sospesi:
  • il recupero dei debiti da prestazioni gestite dall’Inps;
  • le visite di revisione per i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali con rivedibilità;
  • gli invii degli avvisi di addebito per la riscossione coattiva dei contributi previdenziali.
Le trattenute sulle prestazioni per recupero debiti saranno sospese solo a partire dai pagamenti del mese di ottobre in quanto i mandati di pagamento per mese di settembre sono già stati inviati e non sono più modificabili.
di Rossella Schiavone
A seguito del sisma che ha colpito il centro Italia, si analizzano i diritti dei volontari della protezione civile, dipendenti pubblici e privati, e dei datori di lavoro.
Ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 194/2001, ai volontari della protezione civile impiegati in attività di soccorso ed assistenza, vengono garantiti, per il periodo di effettivo impiego, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
  • il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato che sia;
  • il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
  • la copertura assicurativa.
In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia di protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
Rimborsi ai datori
Poiché la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro per le giornate di assenza, per ottenere il rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività, questi deve presentare istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente.
La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
di Rossella Schiavone
L’INAIL, con circolare n. 29 del 25 agosto 2016, ha comunicato che l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, nella misura di € 256,39, già vigente dal 1° luglio 2015.
Infatti, anche se l’importo del predetto assegno è di norma soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente, si deve tener conto che:
  • per l’anno 2015, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%;
  • la legge di stabilità 2016 ha stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
Quindi, conclude la circolare, a differenza degli scorsi anni, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.

 

 
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