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03/08/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro Professionisti
di Redazione eDotto
Viste le criticità legate alla gestione delle pratiche e dell’invio telematico delle denunce d'infortunio durante il periodo feriale - in cui, in genere, chiudono gli studi professionali - negli ultimi due anni è stata accolta la richiesta di semplificazione presentata dai Consulenti del Lavoro, anche in presenza delle disposizioni che impongono l’obbligo di invio telematico della denuncia in questione da parte delle imprese.
Con nota prot. n. 7501/U/INAIL del 29 luglio 2016, a firma di Marina Calderone, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL ha chiesto al Direttore Generale dell’INAIL, anche per il periodo feriale del mese di agosto 2016, l’introduzione della comunicazione semplificata per le denunce di infortunio, da inviare via fax, PEC o raccomandata, a cui far seguire, in momento successivo, l’invio telematico completo.

 

Lavoro Fisco
di Redazione eDotto
L'Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi.
In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) vanno calcolati anche i contributi previdenziali dovuti.
Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre.
Stante quanto sopra ed alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’INPS, con circolare n. 140 del 2 agosto 2016, ha riepilogato le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne ha illustrato l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali.
Definizione della pretesa tributaria
Specifica innanzitutto la circolare che, con riferimento alle tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione previdenziale - mentre per i controlli automatici e formali ex artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/73, in assenza di chiarimenti o di regolarizzazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme alla stessa spettanti - per le altre forme di accertamento (accertamenti parziali ex art. 41 bis del DPR n. 600/73, studi di settore e parametri, accertamenti unificati) è possibile definire la pretesa tributaria:
  • in fase precontenziosa attraverso le seguenti procedure di adesione: reclamo/mediazione, accertamento con adesione, acquiescenza;
  • in fase contenziosa, attraverso: il tentativo di conciliazione giudiziale, la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
La Corte di giustizia dell’Ue si è pronunciata in materia di regole di concorrenza tra imprese degli Stati membri.
In particolare, la questione pregiudiziale sottoposta ai giudici europei era volta a chiarire se un’impresa possa essere considerata responsabile di una pratica concordata, restrittiva della concorrenza, in ragione dell’operato di un prestatore di servizi indipendente.
Detta domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’autorità garante della concorrenza della Lettonia, da una parte, ed alcune imprese, dall’altra, riguardo all’asserito accordo tra queste ultime durante la loro partecipazione a un bando di gara organizzato da una città Lettone.
Condizioni per responsabilità impresa
La Corte europea ha quindi precisato l’esatta interpretazione che deve essere data all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE che si occupa della materia, precisando che, in linea di principio, si può desumere che un’impresa sia responsabile di una pratica concordata a causa dell’operato di un prestatore indipendente che le fornisce servizi solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
  • qualora il prestatore operava in realtà sotto la direzione o il controllo dell’impresa in questione, o
  • se tale impresa era a conoscenza degli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti dai suoi concorrenti e dal prestatore e intendeva contribuirvi con il proprio comportamento, o ancora
  • se detta impresa poteva ragionevolmente prevedere l’operato anticoncorrenziale dei suoi concorrenti e del prestatore e era pronta ad accettarne il rischio.
Queste conclusioni sono contenute nel testo della sentenza del 21 luglio 2016 pronunciata dalla Corte di giustizia con riferimento alla causa C-542/14.

 

Lavoro
di Maila Sirci
Il 27 luglio 2016 Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display. L’accordo sarà sottoposto, per la definitiva approvazione, alle assemblee dei lavoratori. Il nuovo contratto decorre dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2019.
di Redazione eDotto
Con circolare n. 2 del 28 luglio 2016, Fondo Est ha comunicato che il 13 luglio 2016 sono state approvate alcune modifiche al Regolamento.
Le novità più rilevanti riguardano:
  • il recepimento dell’adesione del CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit;
  • le modalità di iscrizione delle aziende al Fondo con l’introduzione dell’iscrizione d’ufficio;
  • le modalità di versamento del contributo ordinario in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso del mese.
Con ulteriore circolare, il Fondoha dato notizia, inoltre, che la scadenza fissata al 16 agosto 2016 per il versamento del contributo al Fondo è prorogata come segue:
  • in caso di versamento mediante modello F24, il termine fissato al 16 agosto 2016 e relativo al mese di luglio 2016 è differito al 22 agosto 2016, senza alcuna maggiorazione;
  • per le aziende che effettuano il versamento a mezzo bonifico bancario, sarà considerato nei termini il versamento effettuato entro il 9 settembre 2016, senza alcuna maggiorazione.
Tuttavia, la possibilità di usufruire della proroga fino al 9 settembre 2016 è possibile anche per le aziende che utilizzano il modello F24, nel caso in cui scelgano di effettuare il versamento utilizzando un modello F24 ad hoc.
Conclude la circolare Fondo Est n. 3 del 29 luglio 2016 sottolineando che le aziende potranno trasmettere l’elenco dei dipendenti relativo al contributo relativo al mese di luglio inviando il file “anagraficadipendenti.xml” entro il l’1 settembre 2016.

 

Fisco Professionisti
di Roberta Moscioni
Il 2 agosto 2016 si è tenuto l'incontro tra le associazioni nazionali degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec e Unico, e il viceministro dell’Economia, Luigi Casero: obiettivo dell'appuntamento un confronto sui temi della semplificazione fiscale e del riordino delle scadenze.
I temi affrontati hanno riguardato la lotta all'evasione, il fisco telematico, la semplificazione e la certezza delle regole perché il Paese possa essere attrattivo per gli investitori stranieri. Non meno importante è stato il riconoscimento dello Statuto dei diritti del contribuente e della figura del professionista ordinistico, presidio di legalità e garante per lo Stato.
Come sottolineato dalleAssociazioni di categoria, in unauna nota congiunta, “nel corso dell'incontro si è convenuto, insieme al viceministro, che il punto di vista delle Associazioni di categoria si affianca, arricchendolo, al lavoro del tavolo tecnico delle Istituzioni”.
Intanto, per settembre l'impegno assunto dalle Associazioni è quello di formulare proposte concrete in modo da contribuire al processo di riordino fin dal prossimo anno.

 

Fisco Lavoro
di Roberta Moscioni
Con la risoluzione n. 65 del 2 agosto 2016, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito se possono essere considerati deducibili dal reddito complessivo i contributi che i lavoratori in quiescenza versano, in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti.
In particolare, nel documento di prassi ci si riferisce ad una particolare categoria di pensionati, gli ex dipendenti di un gruppo bancario che mantengono l’iscrizione al fondo sanitario integrativo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e che versano una quota anche per i familiari non a carico. Si specifica, poi, che gli accordi collettivi non pongono alcuna quota di contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro.
Contributi di assistenza sanitaria
Il regime fiscale previsto per la suddetta categoria di contributi viene annoverato nella risoluzione n. 65/E/2016, e precisamente si ricorda che:
  • i contributi versati a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della Salute,sono deducibili dal reddito complessivo nel limite di 3.615,20 euro (articolo 10, comma 1, lett. e-ter), del TUIR ); la deducibilità però non èriconosciuta nell'ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico;
  • i contributi di assistenza sanitaria, versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, dal datore di lavoro o dal lavoratore, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente purché di ammontare inferiore al limite di 3.615,20 euro (art. 51 del Tuir) e tale esclusione, invece, come chiarito dalla circolare 50/2002, opera anche per i contributi versati per i familiari non a carico.
Con riguardo ai contributi versati agli enti o casse con fini esclusivamente assistenziali, la risoluzione 293/2008 ne ha riconosciuto l'esclusione dal reddito anche quando versati da lavoratori in pensione, purché siano rispettate le medesime condizioni previste per i dipendenti in servizio.
Sulla base del suddetto quadro normativo e di prassi, l'Agenzia conclude ora – in merito al quesito avanzato – che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dai pensionati, in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, sempreché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali. Si precisa, inoltre, che la deducibilità è riconosciuta nel limite di euro 3.615,20 e nel rispetto delle medesime condizioni e limiti previsti per i dipendenti in servizio.

 

Professionisti Diritto
di Eleonora Mattioli
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso di una società, volto ad ottenere la condanna dell’Ordine degli ingegneri al risarcimento dei danni subiti, assumendo la responsabilità aquiliana dell’Ente in relazione al parere di congruità espresso sulla parcella di un professionista, in forza del quale il ricorrente si era visto notificare decreto ingiuntivo con susseguente iscrizione ipotecaria.
Regolamento interno su controllo parcelle Non previsto per legge
Lamentava il particolare la società, che l’Ordine degli ingegneri avrebbe dovuto dotarsi di un regolamento interno per l’emissione di pareri sulle parcelle professionali. Mentre nella specie il procedimento si era svolto in modo del tutto anomalo e superficiale, attraverso documenti presentanti macroscopiche ed essenziali mancanze, tra cui: la diversità del committente, l’assenza di firma del progettista, la totale mancanza dell’importo dei lavori, ecc.
La Cassazione – nel respingere la censura e sul punto confermando quanto dedotto dalla Corte d’Appello – pone in evidenza come la prospettata responsabilità dell’Ordine professionale, non possa fondarsi sulla mancata adozione di un regolamento interno per disciplinare l’apposizione del visto di congruità; regolamento non previsto da alcuna legge.
Nesso mancante tra visto conformità ed iscrizione ipoteca
Ed in detta prospettiva appare anzitutto evidente la mancanza di un nesso di causalità tra il visto di conformità rilasciato dall'Ordine – che non avrebbe certo condizionato l’adozione del provvedimento monitorio – e l’iscrizione ipotecaria legittimata dall'ingiunzione, fonte del lamentato danno.
Il parere contestato corrispondeva inoltre ad una funzione istituzionale dell’Organo professionale, in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché della dignità degli stessi clienti. Esso costituiva, in altre parole, un atto di controllo meramente formale della corrispondenza delle voci indicate nella parcella a quelle di tariffa e non aveva alcun rilievo sulla validità ed efficacia delle obbligazioni reciproche.
Non è poi dato riscontrare, infine – concludono le Sezioni Unite con sentenza n. 16065 del 2 agosto 2016 – che il visto di conformità dell’Ordine degli ingegneri fosse stato nella specie rilasciato in assenza di controllo e nella arbitrarietà più assoluta, atteso che la documentazione allegata alla relativa richiesta, consentiva una ricostruzione delle attività e delle prestazioni che si assumevano svolte dal richiedente. 

 

Fisco
di Gioia Lupoi
L'addebito del canone in bolletta deriva da una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica.
L'agenzia delle Entrate ora individua le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso, approvando il relativo modello (disponibile, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai), in caso la presunzione sia errata.
Se il canone non era dovuto
L'Agenzia, con provvedimento n. 125604 del 2 agosto 2016, spiega che la presentazione dell’istanza di rimborso potrà avvenire direttamente dall’intestatario della bolletta o dai suoi eredi:
  • attraverso l'applicazione web resa disponibile a partire dal 15 settembre 2016;
  • a mezzo del servizio postale, anche se inviate prima della pubblicazione del provvedimento in oggetto, purché contenga i dati richiesti nel modello approvato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento.
Gli intermediari abilitati che presentano l’istanza su incarico dei contribuenti devono:
  • consegnare al contribuente la ricevuta dell’Agenzia che attesta la corretta trasmissione dell’istanza;
  • conservare l’originale del modello firmato dal richiedente e copia del documento di identità di quest’ultimo;
  • conservare la delega ricevuta. 
Tali documenti devono essere resi disponibili, in caso di richiesta da parte dell’Agenzia, nel temine ordinario decennale di conservazione.
La presentazione si considera avvenuta dalla data della ricevuta telematica trasmessa dal sistema che attesta la correttezza dell’operazione.
Se spedita in formato cartaceo con raccomandata farà fede il timbro postale.
Nel modello vanno indicati i motivi del rimborso a cui il provvedimento assegna un codice.
L'erogazione del rimborso sarà effettuata entro 45 giorni dalla data in cui la società elettrica ha ricevuto le informazioni utili all’effettuazione del rimborso autorizzato dalle Entrate, direttamente dalla società elettrica o dallo Sportello abbonamenti Tv della Dp 1 dell’Agenzia delle Entrate di Torino (Sat).
di Cinzia Pichirallo
L’agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 125592 del 2 agosto 2016, dispone che sia accessibile anche da parte delle persone non fisiche (società ed enti) la consultazione online gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente ai beni immobili dei quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Il servizio gratuito di consultazione della banca dati immobiliare, inizialmente disponibile per le persone fisiche (dal 31/3/2014), viene ora esteso a società ed enti che risultino registrati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.
Come stabilisce il provvedimento n. 125592, l’estensione ha effetto dal 2 agosto 2016; inoltre il servizio non copre  le province autonome di Trento e Bolzano e le altre zone in cui vige il sistema tavolare.
La consultazione della banca dati permette di conoscere:
la visura catastale, sia per soggetto che per immobile;
la mappa con la particella terreni;
la planimetria del fabbricato;
l’ispezione ipotecaria. 
di Cinzia Pichirallo
Con comunicato del 2 agosto 2016, in “Gazzetta Ufficiale” n. 179 del 2/8/2016, il ministero dello Sviluppo Economico dà notizia della pubblicazione del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 14 luglio 2016.
Il provvedimento contiene i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni su Agenda digitale e Industria sostenibile, a valere sulle risorse del Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese (FRI).
La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 26 ottobre 2016, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Le attività̀ per la predisposizione delle domande possono essere avviate dai soggetti proponenti a partire dalle ore 10,00 del 12 ottobre 2016.
di Cinzia Pichirallo
E’ disponibile l’aggiornamento di Gerico 2016 alla nuova versione 1.0.6 del 02/08/2016.
Attraverso il software Gerico 2016 è possibile effettuare il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi "crisi", per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2015.
Sempre in data 2 agosto 2016, l’agenzia delle Entrate ha aggiornato i software di controllo dei modelli Unico PF-2016, SP-2016, SC-2016, ENC-2016 ed il software di compilazione di Unico PF-2016.
di Gioia Lupoi
E' stato definitivamente approvato dal Senato il Ddl 2495, che converte in legge, con modificazioni, il DL n. 113/2016 (Enti locali).
Rimane solo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” per l'avvio delle norme contenute, tra le quali spicca la riammissione ai piani di rateizzazione delle cartelle di Equitalia e ai piani di pagamento dilazionato per chi ha aderito agli accertamenti delle Entrate.
Istanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore
I contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari, avranno 60 giorni di tempo a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, per presentare la richiesta di riammissione (ulteriori 72 rate mensili).
Si potrà chiedere la riammissione anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente versate e non serve dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria.
La decadenza dalla nuova possibilità si avrà con due rate, anche non consecutive, non saldate.
È riproposta anche la riammissione alla dilazione per coloro i quali sono decaduti da una dilazione da accertamento con adesione e acquiescenza.
È estesa la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, se le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega fiscale.
Innalzato il tetto della semplice richiesta
Passa da 50.000 euro a 60.000 euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa da Equitalia su semplice richiesta, senza la necessità di dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria: solo per importi superiori si dovrà produrre idonea documentazione (dichiarazione ISEE per le persone fisiche e prospetti degli indici di bilancio per le società).

 
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