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21/07/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
 A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Fisco Professionisti
di Roberta Moscioni
La Commissione norme di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ha pubblicato il documento n. 196/2016 nel quale viene affrontata una delicata questione in ambito fiscale, oggetto di analisi anche da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, quale è la correzione a favore del contribuente di una dichiarazione errata.
È riconosciuta costituzionalmente (art 53 Costituzione) la facoltà del contribuente di integrare a suo favore l'ultima dichiarazione emendabile per rideterminare le imposte in precedenza dichiarate in eccesso oppure per far valere un maggior credito d'imposta.
Tale rimedio spetta a tutti i contribuenti e per tutte le categorie di reddito, utilizzando la procedura della dichiarazione integrativa. Il credito che scaturisce da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione.
Spetta all'Agenzia delle Entrate il compito di controllare le imposte effettivamente dovute tanto che il Fisco è tenuto a rettificare il contenuto della dichiarazione del contribuente sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui è a conoscenza entro la data di definitività della dichiarazione.
Emendabilità e compensazione
Il duplice diritto del contribuente di emendare la propria dichiarazione dei redditi e di estinguere l'obbligazione tributaria per compensazione è stato ribadito anche nella circolare n. 31/E/2013, con l'introduzione nei modelli di dichiarazione di una apposita sezione nel quadro RS, riservata appositamente alla correzione degli errori contabili che abbiano comportato la violazione del principio di competenza del reddito d'impresa.
Le regole disposte dalla circolare citata sono finalizzate ad evitare che si verifichi una doppia imposizione nel caso in cui l'errore sia incorso in un periodo per il quale non può essere più presentata la dichiarazione integrativa.
Il contribuente, in tal caso, può integrare l'ultima dichiarazione presentata con le modalità previste dal comma 8 bis dell'articolo 2 del Dpr 322 del 1998 anche nell'ipotesi di errore commesso in anni precedenti, a condizione che gli stessi fossero ancora autonomamente accertabili.
Nella norma di comportamento n. 196 del 2016, l'Associazione italiana dei commercialisti specifica ora che la possibilità di correzione degli errori riportati in dichiarazione non è limitata ai soli contribuenti titolari di reddito d'impresa e che siano incorsi nella violazione del principio di competenza.
Pertanto è affermato che il rispetto del principio di capacità contributiva vale per tutte le categorie di reddito del contribuente, se quest'ultimo incorre in un errore dichiarativo che abbia generato a suo carico un danno economico, attuale o potenziale, a prescindere dalla tipologia di reddito dichiarata.
Conclude così la norma di comportamento AIDC n. 196/2016 che il diritto dei contribuenti di correggere gli errori contabili vale non solo nei casi di errori di competenza dei costi e ricavi di impresa, ma in ogni caso in cui è necessario rettificare dichiarazioni precedenti, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa che vale per qualsiasi categoria di reddito, procedendo, se necessario, alla compensazione in base ai principi generali espressi dallo Statuto dei diritti del contribuente e, specificatamente, nel comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322 del 1998.

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
Per poter beneficiare della proroga del trattamento di CIGS, l’impresa in cessazione – prima che cessi il programma di crisi aziendale - deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo in sede governativa e solo successivamente deve presentare, in tempi congrui (da notare che non è indicato un termine perentorio), istanza alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – utilizzando il sistema informatico di CIGS on line.
All’istanza va allegato:
  • il verbale di accordo;
  • l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale;
  • il programma di crisi aziendale;
  • il piano delle sospensioni del personale.
A tal proposito è importante tener presente che, al fine di garantire la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell’operazione di cessione nonché la continuità aziendale, alle domande per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
di Redazione eDotto
La responsabilità da reato delle imprese ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta un tema estremamente attuale per la presenza di diverse tipologie di illeciti, di cause che ne determinano l’insorgere, nonché per i vari interventi di prassi che hanno reso tale impianto normativo sempre più pervasivo e incisivo nella vita delle aziende. L’impianto normativo in questione ha rappresentato una svolta dell’ordinamento legislativo all’interno del quale sono state introdotte forme dirette di responsabilità per soggetti collettivi,  che possono esserne esonerati se dimostrano di aver adottato e attuato una serie di meccanismi preventivi rispetto alla commissione dei reati, che sono individuati da un apposito “Modello organizzativo”

 

Professionisti Fisco
di Eleonora Pergolari
Le operazioni societarie straordinarie più a rischio elusione potranno essere in futuro meno numerose.
Questo grazie alla novella di cui all'articolo 10 bis della Legge 212/2000 alla luce della quale, in presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, sarà maggiormente possibile trasferire “in neutralità fiscale” aziende o rami d’azienda, attraverso diverse soluzioni, ulteriori a quella del conferimento seguito dalla successiva cessione delle quote della conferitaria, “con gli stessi effetti della non elusività e della piena efficacia fiscale”.
In ogni caso e almeno nella prima fase di applicazione della nuova normativa (che si ricorda è stata introdotta con il Decreto legislativo n. 128/2015), occorrerà procedere ad una adeguata specifica valutazione prima di adottare le possibili varie soluzioni individuate.
Studio Notariato su Abuso del diritto
Sono queste le conclusioni a cui approda il Consiglio Nazionale del Notariato nel testo dello Studio tributario n. 56-2016/T dal titolo “Abuso del diritto nella pratica notarile: rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie”, approvato il 26 maggio 2016.
L’intento dell’elaborato è quello procedere con un approfondimento, dal taglio pratico, relativo al tema della rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie, ragioni che possono escludere la sussistenza dell’abuso del diritto sulla base di quanto disposto dal nuovo articolo 10 bis sopra citato.
Si ricorda, infatti, che detta previsione espressamente prescrive che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
Possibili ragioni extrafiscali non marginali
Relativamente a queste “ragioni”, i notai specificano come il legislatore abbia dettato solo le linee guida, spettando poi all’interprete “il compito di calare tali concetti nelle singole fattispecie concrete”.
E nello studio vengono, quindi, indicati i parametri per stabilire come individuare queste ragioni e quali siano le relative caratteristiche distintive.
Così, partendo da specifiche premesse, vengono elencate alcune possibili valide ragioni extrafiscali che potrebbero giustificare, sul piano oggettivo, particolari operazioni di scissione, di trasformazione e di fusione.
Tra queste vengono segnalate:
  • Ottimizzazione della gestione;
  • dissidi tra i soci;
  • assunzione di profili di responsabilità tra i soci;
  • nuove acquisizioni;
  • nuove esposizioni debitorie;
  • controllo societario;
  • ricambio generazionale;
  • subentro nella titolarità delle partecipazioni;
  • attività sociale. 

 

Fisco
di Roberta Moscioni
I dubbi sulla cumulabilità dell'agevolazione “Tremonti ambientale” (detassazione per investimenti ambientali) con gli incentivi del “conto energia” (disciplinati da diversi decreti del Mise) hanno portato molti operatori del settore ad astenersi dall'utilizzo della misura fiscale della detassazione, per evitare di incorrere nel rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore.
Non esiste alcuna norma che disciplina la cumulabilità della cosiddetta Tremonti ambientale con altre misure agevolative: pertanto, la stessa deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, a meno che le norme che disciplinano tali altre misure non dispongano diversamente. Nel silenzio della legge la cumulabilità può, quindi, ritenersi ammessa, salvo disposizioni contrarie.
L'Agenzia non può pronunciarsi sul cumulo dell'agevolazione Tremonti Ambientale
L'Agenzia delle Entrate è stata interpellata sulla possibilità di beneficiare della Tremonti ambientale in un periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento ambientale e sulla possibilità di cumulo con le agevolazioni previste dai "conti energia", disciplinati dal ministero dello Sviluppo economico.
A seguito della complessa ricostruzione della disciplina applicabile alle suddette fattispecie, nella risoluzione n. 58/E/2016, l'Amministrazione finanziaria si è detta non competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria, come per esempio quelle del “conto energia”.
Conclude, così, la risoluzione che il contribuente, che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe rischiare di subire la revoca, da parte del Gestore dei servizi energetici, dei benefici previsti dai vari “conti energia, sulla base delle valutazioni del Mise in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure di vantaggio.
di Gioia Lupoi
La direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi, in audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, ha fornito i dati del successo della dichiarazione precompilata (il termine di invio del 730 è il 22 luglio e di Unico è il 30 settembre) e della fatturazione elettronica (presto sarà rilasciata una App per i dispositivi mobili).
Poi, ha fatto il punto sullo stato di attuazione del progetto di inserimento del canone Rai in bolletta.
Con il quadro sulle iniziative strategiche dell’Agenzia ha evidenziato benefici raggiunti e criticità da superare.
Precisazioni della Orlandi sulla fatturazione elettronica
Niente da fare per la disapplicazione del reverse charge e dell'induttivo in caso di fatturazione elettronica.
La Orlandi spiega che la fatturazione elettronica è complementare, piuttosto che alternativa al reverse charge, nel garantire il contrasto all’evasione e prevenire nuove frodi, e che anche le disposizioni comunitarie portano ad “escludere che l’adozione della trasmissione telematica dei dati delle fatture, o della fatturazione elettronica, possa limitare o condizionare l'ambito di applicazione del reverse charge”.
Stessa criticità si verificherebbe con la previsione di escludere l’applicazione di procedure di accertamento analitico induttivo: limiterebbe fortemente i poteri dell’Amministrazione finanziaria la quale – proprio partendo dagli elementi certi in suo possesso (fatture e pagamenti) – è messa in condizione di effettuare ricostruzioni credibili e realistiche del volume d’affari di una impresa identificando eventuali ricavi in nero.
Sulla conservazione delle fatture elettroniche la direttrice ricorda che il sistema consente al contribuente di poter recuperare in ogni momento le sue fatture originali e di poterle usare, ad esempio, in un procedimento giudiziario senza dover dimostrare la loro validità legale, in linea con le previsioni comunitarie.
Commento sulle raccomandazioni OCSE/FMI
In merito al quadro offerto da OCSE e FMI sul fisco italiano e della richiesta di ridurre la cadenza delle dichiarazioni, la Orlandi si dice d'accordo: la tempestività sarebbe un elemento fondamentale, il nero prodotto dalle frodi si volatilizza. Pertanto è auspicabile una dichiarazione con cadenza più breve (mensile o trimestrale), per “impedire la monetizzazione dell’Iva”.

 

Economia e Finanza
di Cinzia Pichirallo
E' stata approvata, dalla Commissione europea il 5 luglio 2016, una proposta di direttiva contenente alcune modifiche all'attuale direttiva 2015/849/Ue - IV direttiva antiriciclaggio.
Le novità introdotte sono dirette a rafforzare la norma comunitaria in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In particolare, si tende ad accrescere la trasparenza per una più efficace lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio del denaro da attività illecite.
La proposta di direttiva adottata va ad ampliare il Piano d’Azione per il contrasto delle attività di finanziamento del terrorismo del febbraio 2016.
Uso delle valute virtuali
Alcune variazioni alle norme riguardano la prevenzione dai rischi di finanziamento del terrorismo legati all'uso delle valute virtuali, definendo nuove modalità di identificazione e conservazione dei dati per coloro che utilizzano strumenti di pagamento prepagati anonimi, come carte di credito pre-pagate. Viene ridotta la possibilità di effettuare pagamenti anonimi attraverso la riduzione delle soglie, da 250 a 150 euro, oltre le quali entra in gioco l'obbligo di identificazione dei clienti.
Stati terzi a rischio
Alcune modifiche vanno nella direzione di implementare i controlli sugli Stati terzi a rischio, c.d. Paesi “risky”, prevedendo che sia compilata una lista di tali Paesi e presentata all'Unione europea entro luglio 2016.
Beneficiario effettivo delle operazioni
Ampio spazio è stato dato ai cambiamenti normativi diretti ad individuare il titolare effettivo finale (final beneficial owner) degli enti e delle società per poter individuare possibili prestanomi o società-schermo.
Quindi tutti i soggetti economici sono chiamati ad individuare espressamente il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate, ossia colui che trae diretto vantaggio da una operazione o dall’operatività di un altro soggetto economico, direttamente coinvolto nella transazione.
I clienti delle banche, degli intermediari finanziari e dei professionisti dovranno indicare il beneficiario effettivo delle operazioni e tali informazioni saranno catalogate in un registro, tenuto a livello nazionale, a cui potranno accedere solo le Financial Intelligence Unit e le Autorità di vigilanza, i soggetti tenuti alla identificazione della clientela, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione di operazioni sospette ovvero ogni altra persona che dimostri di avere un interesse concreto e attuale alle informazioni.
Gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione alla normativa entro il 1° gennaio 2017.

 

Lavoro
di Redazione eDotto
Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, in data 12 luglio 2016, hanno sottoscritto un accordo con cui si impegnano, entro il 31 dicembre 2016, a promuovere al II livello accordi che possano gestire, articolare e modificare, in base alle esigenze oggettive anche legate alla stagionalità, la chiusura delle attività commerciali per almeno 12 giornate domenicali o festive all'anno, anche in coerenza con la competenza in materia della contrattazione di II livello contenuta nel CCNL.
Restano escluse dal campo di applicazione di tale intesa le imprese che, operando all’interno di gallerie commerciali, sono obbligate contrattualmente ad un calendario di aperture.
di Redazione eDotto
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016 del Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), già sperimentato in dodici città italiane, è stato completamente ridisegnato e viene esteso, a partire dal 2 settembre 2016, a tutto il territorio nazionale.
Come dichiarato dal Ministro del Lavoro, Poletti, il SIA è di fatto una misura ponte, un'anticipazione del reddito d'inclusione che sarà operativo a partire dal 2017, dopo l'approvazione della legge delega per il contrasto alla povertà da parte del Senato.
Da notare che non si tratta di una misura assistenzialistica, in quanto è obbligatoria la partecipazione ad un percorso di accompagnamento per far uscire la persona, o il nucleo familiare, dalla situazione di emarginazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 7 del D.I. del 26 maggio 2016 per il SIA i Comuni devono predisporre un progetto di presa in carico che preveda l’impegno a svolgere specifiche attività - sottoscritto per adesione - che richieda ai componenti del nucleo familiare l’impegno a svolgere attività nelle seguenti aree:
  1. frequenza di contatti con i competenti servizi del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell’ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
  2. atti di ricerca attiva di lavoro;
  3. adesione ad iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
  4. frequenza e impegno scolastico;
  5. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.
di Redazione eDotto
Con messaggio n. 3132 del 20 luglio 2016, l’INPS ha comunicato di aver istituito, con decorrenza luglio 2016, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:
  • codice “300“ avente il significato di “C.c.n.l. CONFIMI IMPRESA MECCANICA per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e della installazione impianti”;
  • codice “301 “ avente il significato di “C.c.n.l. CONFIMI IMPRESA LEGNO per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’arredamento e boschivi forestali”;
  • codice “302 “ avente il significato di “C.c.n.l. ANIEM per i dipendenti dalle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione materiali lapidei”;
  • codice “303 “ avente il significato di “C.c.n.l. ANIEM per i dipendenti dalle piccole e medie imprese produttrici di manufatti in cemento e laterizi”;
  • codice “304 “ avente il significato di “C.c.n.l. ANIEM per i dipendenti dalle piccole e medie imprese cemento calce e gesso”.
di Redazione eDotto
L’INPS ha comunicato l’aggiornamento delle applicazioni per l’invio telematico delle domande di congedo di maternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e iscritti alla gestione separata, al fine di acquisire domande con periodi post partum nei casi di parto prematuro.
Nello specifico, chiarisce il messaggio n. 3131 del 20 luglio 2016 - l’aggiornamento riguarda i casi di parti fortemente prematuri intendendo per tali quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell’inizio del congedo ordinario, ex lett. a) dell’art. 16 del T.U. sulla maternità e paternità.
di Redazione eDotto
L’INAIL ha reso disponibile, nella sezione modulistica del proprio portale, il nuovo modello di domanda OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2017 in relazione agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel 2016.
Si rammenta che il modello va utilizzato per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi - approvate con D.M. 12 dicembre 2000 e s.m.i. - dopo il primo biennio di attività.
Nella domanda occorre dichiarare:
  • di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
  • che nei luoghi di lavoro per i quali la domanda è presentata sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro e sono stati effettuati, nell’anno solare precedente, interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Per effetto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, l’eventuale riduzione concessa sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

 

Diritto
di Alessia Lupoi
Una startup innovativa nella forma di S.r.l. si apre, oggi, semplicemente collegandosi alla piattaforma startup.registroimprese.it, realizzata da Unioncamere e InfoCamere, per compilare e firmare digitalmente l’atto di costituzione “standard”.
Il decreto MiSE dell'1 luglio 2016 aveva approvato le specifiche tecniche per la struttura del modello informatico, perciò d'ora in avanti le opportunità di costituzione sono quella ordinaria, per atto pubblico, che potrà comunque essere scelta quando si vorrà essere assistiti da un professionista, e quella nuova, che prevede il canale telematico, per atto di costituzione in forma di S.r.l. disponibile online.
La notizia proviene da un comunicato stampa di Unioncamere del 20 luglio 2016. Che precisa come il modello standard possa essere redatto con software disponibili sul mercato o con il servizio "base" delle Camere di commercio.
Il documento informatico, firmato digitalmente, va presentato, per l’iscrizione, al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Un servizio di assistenza online, attivo nel periodo iniziale, supporterà i futuri startupper nella fase di registrazione dell'atto, compilazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese.
Informazioni e supporto presso le Camere di Commercio.

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
Anche il Cndcec partecipa alla ricerca sui concordati preventivi realizzata dall’OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese), costituito dall’Università Bocconi di Milano e dall’Università degli studi di Bergamo con la collaborazione di molti magistrati.
A darne notizia l'informativa n. 86 del 19 luglio 2016 “Questionario su concordato preventivo”.
Il progetto prevede l'acquisizione di una serie di informazioni essenziali su tutte le procedure di concordato ammesse tra il 1° dicembre 2009 ed il 31 dicembre 2015, relative: al contenuto della proposta, allo svolgimento della procedura e, per i concordati omologati, ai risultati conseguiti o che si prospettano nella fase esecutiva.
Un aiuto al Ddl procedure concorsuali
Scopo della ricerca è la conoscenza a livello nazionale e locale della concreta funzionalità della procedura di concordato preventivo, sia nella prospettiva del soddisfacimento dei creditori, sia in quella della continuità aziendale, e potrà essere di aiuto al legislatore attualmente impegnato nell’esame del disegno di legge di riforma organica delle procedure concorsuali.
Si invita ad assicurare il contributo alla ricerca
E' invitato a partecipare chi ha ricoperto incarichi come commissario giudiziale di concordato:
- i commissari che già utilizzano Fallco Fallimenti, troveranno in Fallco un nuovo rigo di menu denominato “Ricerca concordati”,
- gli altri dovranno inviare una email a Zucchetti Software Giuridico srl (info@fallco.it), specificando che desiderano dare il proprio contributo (la società provvederà ad aprire la posizione del professionista in FALLCO e a caricare le procedure concorsuali di suo interesse).
Questionario fino al 20 settembre 2016
Il termine per la compilazione del questionario è fissato al 20 settembre 2016, ma il Cndcec invita gli iscritti all’Albo dei commercialisti a rispondere entro il prossimo 25 luglio in modo da mettere a disposizione del Parlamento i risultati di una prima elaborazione statistica.

 
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