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12/07/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Alessia Lupoi
Il Jobs act non ha modificato la disciplina di autorizzazione e iscrizione all'albo delle agenzie di somministrazione. Vige dunque come prima la distinzione tra le agenzie che somministrano a tempo indeterminato e a termine - sezione I dell'Albo - e le agenzie che, invece, somministrano a tempo indeterminato - sezione II dell'Albo.
Così il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota prot. n. 10137/2016.
Vi si spiega che il regime autorizzatorio resta il medesimo operante prima del dlgs n. 81/2015, che, invece, ha eliminato ogni distinzione circa lo svolgimento della somministrazione. Ma, questa unificazione non ha anche abrogato i diversi regimi di autorizzazione per le agenzie di somministrazione.
di Alessia Lupoi
I lavoratori autonomi – intendendo per essi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne - purché iscritti alle relative gestioni previdenziali presso l’Inps e in regola con il versamento dei contributi, possono presentare domanda per ottenere l’indennità di paternità in luogo della madre.
Le lavoratrici o i lavoratori autonomi possono beneficiare della maternità estesa a cinque mesi, anziché tre, in caso di adozione e affidamento.
Queste le principali indicazioni e novità per beneficiare delle misure di welfare introdotte con il decreto legislativo n. 80 del 2015, di attuazione del Jobs act e in vigore dal 25 giugno dell’anno scorso, offerte dall'INPS nella circolare n. 128 dell'11 luglio 2016.
Le istanze, anche per gli eventi che si sono già verificati, vanno presentate entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile, per il momento in forma cartacea, presso la sede territoriale dell’Inps, utilizzando il modello Sr01 disponibile sul sito www.inps.it.
L’indennità è richiedibile anche per gli eventi che si sono verificati prima del 25 giugno 2015, ma il cui periodo indennizzabile si è protratto oltre quella data. In tal caso, il contributo viene riconosciuto solo per i giorni successivi il 24 giugno.
 
 
 
Diritto
di Eleonora Mattioli
Confermata la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti, a carico del rappresentante di un’associazione sportiva, per cessione di un marchio in assenza di patto scritto, per un corrispettivo rilevante, determinato in modo del tutto arbitrario.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo le ragioni del rappresentante, secondo cui le fatture in questione avrebbero riguardato la reale e non fittizia cessione, da parte dell’associazione, dello sfruttamento del marchio sportivo.
Ostano tuttavia alla tesi difensiva – precisano gli ermellini – alcune considerazioni rilevate in sede di merito, quali ad esempio:
  • l’assenza di alcuna pattuizione scritta della cessione, pur se di importo rilevante;
  • la fissazione del prezzo una tantum in luogo del più comune pagamento individualizzato e parcellizzato delle royalties;
  • il mancato sfruttamento reale del marchio;
  • la determinazione del tutto unilaterale del prezzo di cessione da parte dell’imputato.
Tutti elementi – conclude la Corte con sentenza n. 28700 dell’11 luglio 2016 – che stanno a confermare la sussistenza del reato ascritto al ricorrente.
 
di Eleonora Pergolari
Nell’ambito delle procedure fallimentari, la formazione dello stato passivo e il decreto di esecutività presuppongono il completamento dell’esame di tutte le domande di ammissione al passivo tempestivamente presentate.
La procedura di accertamento del passivo fallimentare, infatti, si chiude ed acquisisce rilevanza giuridica solo con il decreto di esecutività che sia stato emesso dopo l’esame di ogni istanza e la formazione dello stesso passivo.
Stato passivo esecutivo con unico decreto
Così, in relazione alle domande via via esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, non possono essere adottati altrettanti decreti di esecutività, essendo unico il provvedimento contro il quale sono poi ammesse le eventuali impugnazioni allo stato passivo di cui all’articolo 98 della Legge fallimentare, e dalla cui data di deposito decorre il termine per l’opposizione per tutti i creditori.
E’ quanto da ultimo puntualizzato dalla Corte di cassazione accogliendo il ricorso promosso da una lavoratrice, avverso il provvedimento di rigetto della propria istanza di ammissione al passivo del fallimento di una Srl per crediti di lavoro, in quanto ritenuta “tardiva” poiché depositata dopo l’udienza di verifica.
No a plurimi provvedimenti
I giudici di merito, nella specie, avevano decretato detta tardività in quanto la domanda era stata depositata dopo un’udienza di verifica in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive esaminate in quella stessa udienza ed erano state poi fissate successive udienze per la verifica di altre domande.
Il giudice delegato, ossia, aveva esaminato le domande di ammissione in una pluralità di udienze, dichiarando l’esecutività dello stato passivo al termine di ogni udienza di verifica, fino all’ultima udienza in cui aveva emesso l’ultimo decreto di esecutività dello stato passivo.
La Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 14099 depositata l’11 luglio 2016, ha censurato detta procedura, aderendo alle doglianze allegate dalla ricorrente secondo la quale prima dell’esame di tutte le domande non era consentito procedere con la dichiarazione di esecutività.
Lo stato passivo, ossia, poteva essere reso esecutivo dal giudice delegato con decreto depositato in cancelleria solo una volta terminato l’esame di tutte le domande presentate e quindi, secondo il disposto degli articoli 93 e 96 della Legge fallimentare, di tutte le domande tempestive.
Istanza tardiva entro 12 mesi da deposito
E conseguentemente, il termine di dodici mesi entro il quale era possibile presentare istanza tardiva di ammissione decorreva dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto dopo l’esame di “tutte le domande” con provvedimento che, si ripete, avrebbe dovuto essere unico anche se le istanze erano state esaminate in più udienze.
 
Professionisti Fisco
di Gioia Lupoi
Organizzato dall’Unione Commercialisti ed Esperti Contabili a Milano, il forum “L’istituzione al servizio del cittadino”, ha visto la partecipazione del Viceministro all’Economia, Luigi Casero, che ha ribadito l'esigenza di semplificare il rapporto con il Fisco:
- implementare la cooperative compliance per le Pmi,
- puntare al dialogo preventivo con il contribuente (cambiando il “fai e ti punisco” con “ti consiglio come fare per non doverti punire”),
- eliminare gli adempimenti che portano una doppia comunicazione di dati,
- stimolare l’utilizzo del digitale per cercare di eliminare molti di questi adempimenti,
- un calendario fiscale che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori, dall’Amministrazione finanziaria allo Stato, passando per professionisti e contribuenti, evitando ingolfamenti in alcuni periodi dell’anno.
Il parere degli ospiti
“Le agenzie fiscali – sottolinea Casero - devono diventare un luogo di ascolto e di soluzione preventiva dei problemi e il primo atto di sensibilità dovrebbe essere la sospensione delle comunicazioni nel mese di agosto, mentre bisogna poi rendere effettiva la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti nei primi 60 giorni, come previsto dallo Statuto del contribuente, termine regolarmente ignorato”.
Interessanti anche le proposte del presidente della Commissione Finanze della Camera, Maurizio Bernardo, che vedrebbe per le circolari dell'Agenzia delle Entrate, visto che fungono da esegesi del legislatore, una validazione preventiva o dal MEF o dalle Commissioni parlamentari, o anche da entrambi. Inoltre, sempre il presidente Bernardo, ipotizza una “fiscal card” che in un unico supporto conterrebbe aggiornati tutti i dati del contribuente persona fisica o giuridica, e aggiunge: “proporrò una moratoria sulle scadenze fiscali che eviti il periodo estivo come avviene in altri ambiti come ad esempio la giustizia”.
Lato professionisti
Giuseppe Diretto, presidente di Unagraco, sostiene che per contrastare l’evasione è opportuno l’aumento della deducibilità delle spese; mentre, Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale Commercialisti, chiede di elevare lo Statuto del contribuente a norma di rango costituzionale.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la spiegazione di come si compila la dichiarazione (Dau) nelle esportazioni a cura dell'acquirente non residente, dopo la nuova definizione di esportatore ex art. 1, punto 19, del regolamento Ue 2015/2446 e alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea.
Periodo transitorio: il soggetto terzo, in quanto non stabilito, può essere considerato come speditore
Ad integrazione di quanto rappresentato con la circolare 8/D/2016, l'acquirente non residente deve nominare un rappresentante doganale indiretto per la presentazione della dichiarazione, mentre il cedente residente (i cui dati devono essere riportati nella casella 2 del Dau) resta esportatore.
La nota prot. n. 70662 del 7 luglio 2016 emessa dalle Dogane è chiara: fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi informatici - richiesti per l’applicazione delle disposizioni previste dal codice doganale dell’Unione - l’allegato B del RD che disciplina i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali non si applica, trovando invece applicazione l’allegato 9 del RDT, il quale prevede che le informazioni concernenti l’esportatore/speditore siano indicate nella casella 2 della dichiarazione doganale.
Durante il periodo transitorio il nome, l’indirizzo e il numero EORI del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione possa essere indicato nella casella 2 del DAU come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU.
Il caso delle esportazioni a cura del cessionario
In caso di esportazione di merce acquistata nell'Ue con resa Exw e trasporto a cura o nome dell'acquirente di un paese terzo, il cessionario non può assumere la veste di esportatore e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella Ue per la presentazione del Dau. In tal caso sarà esposto, nella casella 2 del Dau, come esportatore il codice Eori del venditore Ue, che realizza ai fini Iva la previsione dell'art. 8, lett. b) del dpr 633/72, ossia una cessione all'esportazione con trasporto o spedizione fuori dell'Ue a cura del cessionario non residente.
La condizione richiesta dalla norma per la qualifica di esportatore al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale circa “la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione” può ritenersi soddisfatta in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall’acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell’Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.
di Gioia Lupoi
E' stato ammesso dalla commissione Bilancio della Camera l’emendamento al Dl enti territoriali che consente a tutti i decaduti per rate saltate di rientrare nelle dilazioni.
Secondo il testo:
- i decaduti potranno dilazionare il debito anche se gli importi non pagati non sono stati interamente versati;
- potranno essere riammessi al regime anche i piani concessi prima dell’entrata in vigore, il 22 ottobre 2015, del decreto riscossione;
- si potrà fare richiesta semplice della rateizzazione senza dover dimostrare la situazione di temporanea difficoltà per debiti fino a 60mila euro (ora fino a 50mila);
- i pagamenti saranno dilazionabili fino a 72 mensilità con ulteriore allungamento per altri sei anni anche per le ingiunzioni fiscali;
- sarà possibile la rinegoziazione per i piani già in corso con un allungamento del periodo di pagamento.
Non è stato ammesso, invece, l'emendamento con la moratoria estiva sui versamenti: la motivazione è stata l'estraneità per materia.

 
 
 
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