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04/07/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Economia e Finanza Diritto
di Gioia Lupoi
La conversione del decreto banche è completa: è stata pubblicata, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 153 del 2 luglio 2016, la Legge n. 119 del 30 giugno 2016, con le modifiche al decreto banche in sede di conversione.
Regole in vigore dal 3 luglio
Dunque, sono in vigore (dal 3 luglio 2016) le regole urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, come modificate durante la conversione in legge.
Proprio per facilitare la consultazione, il Ministero della Giustizia ha redatto e pubblicato in "Gazzetta" il testo coordinato del decreto legge n. 59/2016 integrato con le citate modifiche.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Dal 1° luglio è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la prima versione dell'applicazione gratuita che consente ai contribuenti di generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche tra privati, secondo quanto disciplinato dal Dlgs n. 127/2015.
Nel pieno rispetto dei tempi indicati dal suddetto provvedimento, infatti, l'Amministrazione finanziaria - con il supporto del partner tecnico del Mef, Sogei - ha messo a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva un’applicazione web utilizzabile sia per le fatture tra privati che per le fatture con la PA.
Da luglio 2016, infatti, inizia la fase sperimentale anche per imprese, artigiani e professionisti, che grazie a questa applicazione e le precedenti specifiche tecniche per la veicolazione delle fatture elettroniche tra privati tramite il Sistema di Interscambio, fornite sempre dalle Entrate, possono iniziare la fase di collaudo della fatturazione elettronica tra privati prima del 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale la fase di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri diventerà obbligatoria per tutti.
Come funziona la web application
Si può accedere alla web application dal sito internet dell'Agenzia, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline fornite agli utenti dei servizi telematici, oppure con le credenziali di Spid e della Cns (Carta nazionale servizi).
È disponibile un apposito servizio di assistenza che guida i contribuenti all'uso del nuovo strumento.
Con pochi passaggi guidati, quindi, gli utenti possono creare, visualizzare e salvare i documenti fiscali e poi decidere quando e come inviarli ai clienti.
A tal proposito, dal 1° gennaio 2017, i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio (attualmente obbligatorio per i fornitori della PA), in via facoltativa, per la fatturazione tra privati. Il servizio, inoltre, permetterà di conservare a norma le fatture elettroniche, emesse o ricevute, purché in formato xml.
Vantaggi
Come si legge nel comunicato stampa delle Entrate del 1° luglio 2016, grazie a questa applicazione web per la generazione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche, si semplifica ulteriormente il rapporto tra Fisco e contribuenti. Il progressivo impiego della fatturazione elettronica sia nei rapporti con la PA che con i privati, consentirà inoltre un risparmio dei costi di carta, stampa, archiviazione e una gestione più rapida ed efficiente delle fatture.
Prossimi passaggi
L'Agenzia delle Entrate proseguirà a potenziare gli strumenti e i servizi telematici con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare/trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal prossimo anno. Seguirà poi anche l'applicazione in formato di app per smartphone e tablet.

 

Diritto
di Roberta Moscioni
Il Ministero dello Sviluppo economico pubblica online sul proprio sito internet la circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 con cui regola le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata Start up innovative ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis del D.L. n. 3/2015, convertito in Legge 33/2015.
Con il decreto direttoriale 1° luglio 2016 invece, vengono rese le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione delle Srl Start up innovative, senza notaio.
Si ricorda che proprio il suddetto provvedimento ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire le società destinate all'iscrizione nella sezione speciale delle Start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, Dl 179/2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e seguenti del Codice civile, ossia la possibilità da parte dei soci di costituire online una Start up con firma digitale, senza l'intervento del notaio.
Modalità di costituzione delle Srl Start up innovative
La circolare MiSE n. 3691/C del 2016 chiarisce quanto disciplinato nel precedente decreto ministeriale del 17 febbraio 2016 e nel contemporaneo decreto direttoriale 1° luglio 2016.
Con il provvedimento del 17 febbraio è stato redatto un modello standard di atto costitutivo e statuto di Srl, finalizzato alla costituzione della Start up in via derogatoria alle norme civilistiche. Si tratta, comunque, di un procedimento facoltativo e da utilizzare in via alternativa rispetto alle norme del Codice, pertanto a scopo cautelativo, il Mise specifica ora che i propri uffici possono continuare ad iscrivere in sezione ordinaria e speciale le Start up, costituite in forma di Srl seguendo le regole dell'atto pubblico.
Sulle modalità da seguire, si specifica che gli atti costitutivi e gli statuti sono redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma informatica appositamente predisposta startup.registroimprese.it.
La sottoscrizione elettronica dell'atto deve avvenire da parte di ciascun contraente oppure da parte dell'unico sottoscrittore, nel caso di srl unipersonale, senza possibilità di prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e corrette verifiche da parte dell' ufficio del registro imprese e delle norme antiriciclaggio
Dunque, l'onere formale degli atti costitutivi risulterà assolto quando riporterà l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori o dell'unico sottoscrittore.
Specifiche tecniche struttura modello informatico e statuto
Con il decreto direttoriale del 1° luglio 2016 vengono approvate le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle Srl Start-up innovative sempre secondo le disposizioni attuative del provvedimento del 17 febbraio 2016.
Tali specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XLM.
di Eleonora Pergolari
Inammissibilità solo dopo ascolto debitore
Nel caso di presentazione di proposta di concordato preventivo cosiddetto in bianco o con riserva deve essere sempre rispettato l’obbligo di audizione del debitore, per come sancito dall’articolo 162, 2° comma, della Legge Fallimentare.
Occorre, infatti, che sia consentito allo stesso lo svolgimento delle proprie difese prima della eventuale pronuncia di inammissibilità.
Questo, salvo il caso in cui la proposta di concordato si inserisca nell’ambito di una procedura prefallimentare, in cui il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla proposta ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese.
E’ questo il principio di diritto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 12957 depositata il 22 giugno 2016 e con la quale è stata confermata la pronuncia di secondo grado di accoglimento del reclamo di un soggetto debitore avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco dallo stesso presentato e la conseguente sentenza di fallimento.

 

Lavoro
di Maila Sirci
In data 28/6/2016 Confindustria Marmomacchine Anepla e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 3/5/2013 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti. Il ccnl decorre dall’1/4/2016 e scade il 31/3/2019 e s’intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, il ccnl resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo ccnl.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 2884 del 30 giugno 2016, si è occupato della trasformazione delle domande di disoccupazione NASpI in DIS-COLL e viceversa, a seguito di richieste di chiarimento pervenute dalle sedi.
L’Istituto ha sottolineato che la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS-COLL e viceversa è possibile senza limiti per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015.
In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, è possibile la sola trasformazione delle domande di DIS-COLL, erroneamente presentate, in domande di indennità NASpI.
La trasformazione non è consentita nell’ipotesi contraria di domanda NASpI presentata in luogo di domanda di DIS-COLL perché la DIS-COLL è riconosciuta per il 2016 in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, per cui la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS-COLL 2016 potrebbe pregiudicare il diritto di altri assicurati che abbiano correttamente presentato una domanda di DIS-COLL.
Nei casi in cui è consentita la trasformazione delle domande erroneamente presentate, le sedi INPS procederanno all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Le nuove domande dovranno essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.
di Rossella Schiavone
Con la circolare n. 8/2016 l’INPS ha fornito le prime indicazioni a seguito della Legge di Stabilità 2016 in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, con particolare riferimento ai destinatari della predetta norma ed al termine per la presentazione delle domande di accesso anticipato alla pensione.
Con circolare n. 120 dell’1 luglio 2016, l’Istituto, nel recepire le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli ulteriori destinatari della norma in questione ed al termine per quest’ultimi di presentazione delle domande di prepensionamento, nonché, alla decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati ed alle operazioni di monitoraggio delle domande di prepensionamento.
Ulteriori destinatari
La norma si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 successivamente alla predetta data.
Tuttavia, tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del Lavoro, sono ulteriori destinatari della medesima norma, i lavoratori che:
  • dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento, abbiano continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità;
  • l’azienda editoriale avrebbe potuto collocare in CIGS finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, nel limite numerico stabilito per i prepensionamenti autorizzati sulla base dei predetti accordi, e che avrebbero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (almeno 32 anni di anzianità contributiva, e maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni) successivamente alla predetta data ed entro il periodo di durata della CIGS.
Domande di prepensionamento
Specifica la circolare INPS n. 120/2016 che i suddetti lavoratori, qualora non abbiano già presentato domanda, possono presentarla telematicamente entro e non oltre il 18 luglio 2016, per il tramite del patronato ovvero on line accedendo al sito www.inps.it, sezione SERVIZI ONLINE – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati.
Dopo aver compilato la sezione anagrafica, nella sezione delle dichiarazioni e necessario selezionare il GRUPPO anzianità/anticipata/vecchiaia, il PRODOTTO pensione anzianità/anticipata e il TIPO Prepensionamento editoria.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 119 del 30 giugno 2016 l’INPS ha fornito istruzioni sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Il Fondo provvede, in via ordinaria:
  • a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
  • all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, o in applicazione di contratti di solidarietà espansivi;
  • per l’anno 2013, 2014 e 2015, all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge 28 giugno 2/012, n. 92.
Il Fondo provvede, in via emergenziale:
  • all’erogazione di un assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.Lgs. n. 22/2015;
  • al finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione (c.d. outplacement).
Ricorda la circolare n. 119/2016 che l’assegno emergenziale, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente per cui la modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’art. 17 comma 1, lett. b) del TUIR.
Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.
di Rossella Schiavone
Con il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro di concerto con Ministero dell’Economia e delle Finanze) n. 95581 del 29 aprile 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 23 giugno 2016, sono stati indicati i criteri per disciplinare il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA), istituito ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico sugli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015).
Il Fondo garantisce ai lavoratori del settore dell'artigianato una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del settore.
Il Decreto fissa:
  • criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo;
  • requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione;
  • criteri e requisiti per la contabilità del Fondo;
  • modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni.

 
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