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22/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata

 

Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
La presunzione di cui all'art. 32 D.p.r. 600/1973 - secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione dalla base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito – si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi e professionisti intellettuali, essendo venuta meno, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la modifica alla citata disposizione normativa (apportata dalla Legge 311/2004).
Attività d’impresa e professionale non più equiparabile
Sicché, in sostanza, non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale.
Così argomentando, la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con due analoghe pronunce, ha dunque annullato degli avvisi di accertamento notificati a professionisti, con cui erano stati accertati maggiori redditi da attività libero professionale svolta dagli stessi.
Indagini bancarie insufficienti Servono altri elementi probatori
Ai fini dell’accertamento fiscale, infatti, il reddito del professionista contribuente - secondo gli ermellini – non può essere ricostruito esclusivamente mediante presunzioni scaturenti da indagini bancarie (da cui, in uno dei casi trattati erano emersi versamenti ingiustificati, tuttavia motivati mediante l’alienazione di un immobile di famiglia), in ossequio al principio secondo cui l’Ufficio finanziario non può adottare, a supporto della ripresa a tassazione, tali sole risultanze, dovendole viceversa verificare sulla base di ulteriori elementi probatori.
E’ quanto emerge dalle pronunce della Corte Suprema n.ri 12779 e 12781, entrambe depositate il 21 giugno 2016. 
 

 

Fisco
di Alessia Lupoi
Il termine per l’inserimento, ad opera dei Comuni, dei dati sulle istruttorie già concluse relative alla procedura per i rimborsi ai contribuenti slitta al 30 gennaio 2017.
Lo prevede la Circolare n. 3/DF PROT. 30487 del 21 giugno 2016, nella quale il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia dà seguito alle difficoltà incontrate dai Comuni stessi ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 27 giugno 2016, quei dati.
Nella precedente circolare n. 1/DF, del 14 aprile 2016, era stato comunicato che l’applicazione relativa alla procedura in oggetto sarebbe stata resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale a partire dal 28 aprile 2016 e che, pertanto, i dati relativi alle istruttorie già concluse avrebbero dovuto essere inseriti nel Portale stesso entro il 27 giugno 2016.
Tuttavia, in considerazione della necessità di realizzare gli aggiornamenti dell’applicativo che si sono resi necessari per adeguare la procedura “Certificazione rimborsi al cittadino” e risolvere le criticità emerse al momento dell’inserimento dei dati da parte dei Comuni, il termine del 27 giugno 2016 è stato conseguentemente differito al 30 gennaio 2017.
di Alessia Lupoi
L'Agenzia delle Entrate invierà, tramite raccomandata a/r, una comunicazione contenente l'avviso su possibili anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi a chi ha percepito indennità e compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di ammontare eccedente il milione di euro. Le anomalie sono emerse da controlli effettuati tra i dati dichiarati dai percipienti e i dati comunicati dai sostituti d’imposta che hanno erogato le indennità di fine rapporto e altre indennità equipollenti.
Il provvedimento 21 giugno 2016 indica le modalità con le quali sono offerte a contribuenti e Guardia di finanza le informazioni sui redditi non dichiarati e gli elementi utili per rimediare ad eventuali errori od omissioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
In risposta alla comunicazione, gli interessati, rivolgendosi all’indirizzo di posta elettronica riportato nella comunicazione, potranno richiedere informazioni e/o fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, in grado di giustificare la presunta anomalia.
di Roberta Moscioni
Con la circolare n. 29 del 21 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti per il pagamento del canone Rai nella bolletta elettrica. Nello specifico, con il nuovo documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria fissa le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l'importo del canone da addebitare nelle varie ipotesi che si presentano, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire, alle imprese elettriche, le informazioni necessarie al pagamento.
Utenze addebitabili
La circolare 29/E/2016 chiarisce quali sono le utenze addebitabili, individuandole nelle “utenze residenziali”, che sono quelle caratterizzate dalle sigle D1, D2 o D3.
Tali utenze sono desumibili o direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, in base alla residenza dichiarata dai contribuenti, oppure dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”.
Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale siano abbinate più utenze domestiche, le Entrate assicurano che il canone verrà addebitato su una sola fornitura, ossia quella per la quale risulta la residenza all'Anagrafe tributaria. In caso di coincidenza per due o più contratti rientranti, uno nei “clienti residenti”, l’altro negli “altri clienti domestici”, il canone sarà addebitato sull’utenza di residenza.
Il canone inoltre è dovuto una sola volta anche se si possiedono più apparecchi televisivi.
Precisazioni sono rese anche in caso siano state effettuate volture e switch. La voltura non comporta particolari variazioni, se non la disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova. Anche la voltura mortis causa non ha conseguenze sul canone da riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile.
Importi da addebitare
La circolare 29/E/2016 riepiloga gli importi dovuti dalle famiglie a titolo di canone Rai per il possesso di un televisore. Sono incluse delle tabelle riepilogative che indicano, caso per caso, gli importi dovuti per il 2016.
Gli importi per il rinnovo del canone ammontano a 100 euro per l'abbonamento annuale, 51,03 euro per il semestrale e 26,58 euro per il trimestrale; sono poi indicate anche le somme dovute a seconda del mese di attivazione.
L'importo annuo del canone sarà, dall'anno 2017, suddiviso dal mese di gennaio a quello di ottobre in 10 rate mensili. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
Per quest'anno nella bolletta elettrica del mese di luglio 2016 verrà addebitato l'importo cumulato pari a 70 euro. In sede di prima applicazione, inoltre, precisa l'Agenzia saranno addebitate in bolletta le rate di canone relativamente a utenze attive alla data del 1° luglio 2016.
Per essere esonerati dal pagamento, entro il 16 maggio doveva essere presentata la dichiarazione di non detenzione (quadro A). Se il modulo è stato trasmesso tra il 17 maggio e il 30 giugno, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 ma non per il secondo, mentre chi presenterà il modello dopo il 30 giugno sarà tenuto a pagare tutto il 2016, ma sarà esente per il 2017.

 

Lavoro
di Maila Sirci
In data 8/6/2016 Agidae e Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Conf.S.a.l., Sinasca hanno siglato un accordo in materia di detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione organizzativa, fornendo un modello di “Accordo Territoriale/Aziendale” per gli Istituti che applicano il ccnl Agidae.
di Rossella Schiavone
Ancora una FAQ relativa alle dimissioni e risoluzioni consensuali telematiche, pubblicata sul portale cliclavoro in data 20 giugno 2016.
Nello specifico è stato chiesto se nel settore bancario dove son attivi dei Fondi per i lavoratori prossimi alla quiescenza per cui è richiesta la presentazione delle proprie dimissioni per accedervi è necessaria effettuare la procedura telematica.
Il quesito scaturisce dal fatto che in questi casi è prevista la sottoscrizione di un verbale di conciliazione stragiudiziale e l’effettiva cessazione del rapporto avviene a distanza di vari anni dalla comunicazione del recesso.
Ed il Ministero del Lavoro, con la nuova FAQ, ha chiarito che, non solo il caso di specie, ma tutti i casi di risoluzione consensuale sottoscritta nelle “Sedi protette” ai sensi dell’articolo 2113 c.c. non rientrano nell’ambito applicativo della procedura telematica.
di Rossella Schiavone
I figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.
A seguito di richieste di chiarimento, l’INPS con il messaggio n. 2758 del 21 giugno 2016, ha fornito le alcune precisazioni.
Vacatio studii
Il figlio superstite conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.
Svolgimento di altra attività
Il figlio superstite che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.
Chiarisce l’Istituto che, al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.
Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.
Conclude il messaggio n. 2758/2016 specificando che in caso di superamento del limite reddituale sarà revocato il trattamento pensionistico e recuperate le somme indebitamente corrisposte mentre, in caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale, sarà riconosciuto il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed il pagamento dei relativi arretrati.
di Maila Sirci
In data 13/6/2016 Aninsei e Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, hanno sottoscritto un accordo in materia di detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione organizzativa, fornendo un modello di “Accordo Territoriale/Aziendale” per gli Istituti che applicano il ccnl Aninsei.
di Rossella Schiavone
Per i soggetti residenti nel nostro Pese sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.
Stante quanto sopra, con messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016, l’INPS si è soffermata sul riconoscimento ed applicazione delle detrazioni per produzione del reddito e per carichi di famiglia nei confronti di soggetti residenti all’estero, fornendo chiarimenti su:
  • tassazione delle pensioni dei non residenti e detrazioni d’imposta applicabili;
  • modificazioni nel quadro normativo fiscale influenti sulle pensioni erogate a non residenti a partire dal periodo d’imposta 2014;
  • attestazione delle condizioni di spettanza per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia;
  • applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i periodi d’imposta 2014. 2015 e 2016.
Detrazioni carichi di famiglia 2016
Evidenzia l’Istituto che per il periodo d’imposta 2016 il servizio online - messo a disposizione dall’Istituto nel 2015, funzionale all’acquisizione ed alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia - potrà essere utilizzato da tutti i pensionati residenti all’estero, escluso quelli residenti in Paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni.
A partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza.
Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità.
Conclude il messaggio INPS n. 2757/2016 specificando che eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente comporteranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.

 

Diritto
di Cinzia Pichirallo
Il Ddl concorrenza continua il suo iter legislativo senza le norme di semplificazione per la costituzione delle Srl.
La commissione Industria al Senato ha votato, il 21 giugno, la soppressione dell'articolo 44 del Ddl che prevedeva la possibilità di costituire una Srl semplificata utilizzando una scrittura privata, evitando così il ricorso al notaio, e rimanendo l'obbligo di iscrizione al registro imprese.
Eliminato anche l'art. 45 del provvedimento che consentiva il trasferimento di quote di Srl per via telematica, senza quindi farsi assistere da un notaio.
La commissione Industria ha pertanto seguito le raccomandazioni del procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, preoccupato che tali semplificazioni, eliminando le possibilità di effettuare i controlli, avrebbero facilitato le infiltrazioni di organizzazioni criminali negli appalti.

 

Diritto Fisco
di Roberta Moscioni
La direttiva contro l'elusione fiscale delle aziende multinazionali ha ricevuto il via libera dai 28 Paesi dell'Ecofin.
E' la direttiva nota con il nome di “Anti Tax Avoidance Directive” o ATAD, che era stata presentata a gennaio dalla Commissione Ue e che ha visto negli ultimi mesi i ministri delle Finanze impegnati in un serrato confronto, non privo di ostacoli, tra cui le richieste di alcuni Stati di avere più tempo per valutare il provvedimento.
Nonostante tutto, però, la procedura di silenzio-assenzo, a cui era subordinato l'accordo, è stata rispettata e così il pacchetto di norme contro l'elusione fiscale internazionale è stato approvato e passa ora al Parlamento Ue, che ha solo potere consultivo.
La direttiva dovrà essere approvata dai singoli Stati entro il 31 dicembre 2018: entro tale termine dovrà essere emanata la legislazione attuativa. Dal 1° gennaio 2019, infatti, la direttiva ATAD entrerà in vigore, anche se è previsto un periodo transitorio fino al 2024.
Regole UE contro l'elusione fiscale
La direttiva ATAD prevede delle regole che costituiscono uno standard minimo comunitario che tutti gli Stati membri sono obbligati a rispettare, ferma restando la facoltà di prevedere a livello nazionale disposizioni più stringenti di quelle contenute nella direttiva.
Nello specifico, la direttiva adottata fissa regole minime comuni in materia di:
- limiti alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle imprese;
- CFC, società controllate estere;
- clausola antiabuso generale;
- tassazione in uscita dei beni di impresa;
- strumenti e entità ibride.
Molti degli sforzi comunitari saranno rivolti ad evitare l'elusione fiscale delle grandi imprese internazionali: molto spazio, infatti, nelle regole comunitarie è dedicato alla regolamentazione del regime di exit tax per le aziende che trasferiscono la propria residenza fiscale in un altro Stato, oltre che alla quota degli interessi. Fondamentale, al riguardo, il limite posto alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle imprese proprio per contrastare l’erosione delle basi imponibili effettuata dai gruppi di imprese che collocano i prestiti infragruppo in Paesi ad alta tassazione, per beneficiare della deducibilità degli interessi passivi, e i profitti in Paesi a bassa tassazione.
L'Italia è allineata
Sugli aspetti citati il nostro Paese, grazie anche alle modifiche apportate lo scorso anno con il Dlgs n. 147/2015, risulta più che allineata alle best practice internazionali.
di Cinzia Pichirallo
La Corte di cassazione, con sentenza n. 12777 del 21 giugno 2016, rigetta il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro le pronunce delle Commissioni tributarie che hanno annullato la cartella di pagamento emessa contro una società a seguito di controllo automatizzato sul modello Unico.
La cartella di pagamento notificata al contribuente applicava le imposte previste per le società non operative, dato che questo aveva compilato il quadro RF nella sezione dedicata alla verifica dell'operatività e alla determinazione del reddito minimo dei soggetti non operativi e calcolato il reddito presunto secondo le previsioni delle norme sulle società di comodo (L. n. 729/94).
Ma la società ricorreva presso le commissioni fiscali sostenendo che la procedura seguita dall'ufficio tributario fosse errata e che comunque la società non aveva conseguito il reddito minimo previsto dal test di operatività.
Cassazione: la condizione di non operatività va riscontrata
Nella sentenza n. 12777 i giudici della Suprema Corte affermano che la condizione di società non operativa e la conseguente presunzione di reddito imponibile minimo deve essere sempre riscontrata e non viene preclusa dal fatto che la pretesa impositiva si basa su dati dichiarati dal contribuente.
La cartella di pagamento ex art. 36-bis, Dpr 600/73, ha anche natura di atto impositivo trattandosi di primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale giunge al contribuente; pertanto può essere impugnata anche per motivi attinenti al merito.
Di conseguenza l'amministrazione finanziaria è tenuta a provare la sussistenza dei relativi presupposti.
Il ricorso dell'agenzia delle Entrate deve ritenersi inammissibile.

 
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