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21/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 A tutti Voi un ottimo di Tutto
Il Presidente Regionale
 Anna maria Granata

 

Professionisti
di Roberta Moscioni
E' stato sottoscritto dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, il Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego femminili.
Il Protocollo è stato recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2017 proprio per consentire alle libere professioniste di beneficiare delle misure di sostegno per l'accesso al credito.
Il mondo professionale femminile sta crescendo sempre di più, nonostante la disparità retributiva di genere che penalizza proprio le donne.
L'obiettivo del Protocollo - come si legge in una nota di Confprofessioni – è, quindi, proprio quello di facilitare l'accesso al credito per le libere professioniste e le imprenditrici, per consentire loro non solo la nascita di nuove imprese e l'avvio della professione nel momento della realizzazione di nuovi investimenti, ma anche nel caso in cui dovessero incontrare ostacoli sul percorso occupazionale e produttivo intrapreso.
Protocollo con le Pari opportunità
Il Protocollo prevede un piano di interventi mirati a sostegno dell’accesso al credito per gli studi professionali a prevalente partecipazione femminile.
Le banche e gli intermediari finanziari, che aderiscono all'intesa, mettono a disposizione uno specifico plafond per concedere finanziamenti a condizioni competitive rispetto alla normale offerta di mercato
I finanziamenti, inoltre, beneficiano della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI.
Tali finanziamenti si articolano su tre linee di intervento:
Donne start up” per sostenere le libere professioniste nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione;
Investiamo nelle donne” per sostenere la fase di realizzazione di nuovi investimenti;
Donne in ripresa” per l'eventuale situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa.
Sospensione donna
Nel Protocollo è prevista la possibilità, sempre a favore della componente femminile del lavoro autonomo, di chiedere, per una sola volta e nelle ipotesi espressamente indicate, la sospensione del rimborso del finanziamento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in caso di maternità, grave malattia dell'imprenditrice, del coniuge/convivente o dei figli anche adottivi, oltre che per la malattia invalidante di genitori, parenti o affini che siano conviventi.

 

Fisco
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 97054 del 20 giugno 2016, ha fornito le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi previsti dall’articolo 3 del Dlgs 28/2004, introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 83/2014.
I soggetti agevolati
Tale norma ha istituito un credito d’imposta, per gli anni 2015 e 2016, per le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa secondo le norme Ue, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.
L'attuazione dell'agevolazione è avvenuta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 febbraio 2015.
Modello F24 solo online
Il provvedimento agenziale del 20 giugno dispone che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici; l'utilizzo di altre modalità comporterà il rifiuto dell’operazione di versamento. Con successiva risoluzione verrà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24.
Procedura di controllo
Al fine di garantire che il credito sia concesso nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Mibact, questo trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse, nonché le eventuali variazioni e revoche.
A sua volta l'Agenzia effettua sugli F24 ricevuti i controlli automatizzati e qualora dovesse riscontrare che l'importo del credito è superiore all’ammontare del credito residuo oppure che l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 viene scartato, comunicando lo scarto al soggetto interessato.
Credito concesso solo per il 2015
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 – n. 208/2015 – ha abrogato, dal 1° gennaio 2016, l'articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del D.L. 83/2014, riconoscendo il credito d'imposta solo per l'anno 2015.
di Alessia Lupoi
Il termine per il pagamento del diritto annuale 2016 dovuto alle Camere di Commercio è stato prorogato (dpcm del 15 giugno 2016). Pertanto, le imprese soggette agli studi di settore, tenute al versamento, hanno tempo sino al 6 luglio prossimo.
La nuova scadenza riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. Essa si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. Minimi, ovvero quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (articolo 27, dl n. 98/2011, articoli 115 e 116, dpr n. 917/1986).
Dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, il pagamento ritardato subirà una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
di Cinzia Pichirallo
E' iniziata la fase di sperimentazione della fatturazione elettronica tra privati, promossa dall'agenzia delle Entrate nell’ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e l’e-procurement, che terminerà per la metà di ottobre 2016. In questo modo sarà possibile risolvere le criticità che dovessero emergere nel Sistema di Interscambio durante la sperimentazione.
Poi, dal 1° gennaio 2017, le imprese, gli artigiani e i professionisti potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio, in base a quanto previsto dal Dlgs n.127/2015, oggi riservato ai fornitori della Pubblica Amministrazione.
Bozze delle specifiche tecniche
Per poter effettuare la sperimentazione, sul sito dell'agenzia delle Entrate (Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche in bozza) sono a disposizione le bozze dei documenti tecnici per l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche amministrazioni.
Il comunicato stampa del 20 giugno 2016 spiega che lo SdI avrà le stesse regole di procedura valide per la trasmissione delle fatture elettroniche della Pa, opportunamente integrato per le fatture dei privati.
Dalle bozze diffuse emerge che i dati obbligatori sono: il codice del paese che ha assegnato l'identificativo fiscale al soggetto che trasmette la fattura e il numero di identificazione fiscale del soggetto stesso (il codice fiscale per i residenti in Italia) e, per i non residenti, il codice identificativo fiscale attribuito dal paese di residenza.
E' poi prevista la facoltà e non l'obbligo di apporre una firma elettronica qualificata: al posto di questa è possibile utilizzare un sigillo elettronico avanzato.

 

Lavoro
di Maila Sirci
In data 7/6/2016 la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ha formulato una interpretazione contrattuale integrativa e parzialmente modificativa dell’art. 188 del ccnl Amministratori di condominio del 28/1/2016 concernente gli aumenti periodici di anzianità.
di Rossella Schiavone
Con comunicato del 15 giugno 2016, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha fornito indicazioni in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.
Chiarisce la Commissione che è necessario che l’impresa comunichi nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile ed indichi il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV_AltraCassa" e "OreAG_DichAltreCE" previsti dal tracciato record CNCE.
In caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa, l'impresa è tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa per cui la compilazione di tale campo deve essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.
Ad ogni modo la CNCE ritiene che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevino ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE, insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti.
Qualora non si attivi tale esenzione, i sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo e, eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta.
Qualora il calcolo previsto non determini l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e al contempo la procedura comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione la risoluzione del problema dovrà avvenire attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.
Conclude la CNCE informando che le modifiche necessarie all'applicazione delle indicazioni contenute nel comunicato del 15 giugno dovrebbero essere introdotte dalla denuncia relativa al corrente mese di giugno.
di Maila Sirci
In data 31/5/2016 la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ha formulato una interpretazione contrattuale integrativa e parzialmente modificativa dell’art. 187 del ccnl del 28/1/2016 concernente la regolamentazione delle trattenute per mancata prestazione.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con comunicato stampa del 20 giugno 2016, ha dato notizia dell’implementazione di PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Infatti, dal 20 giugno 2016, sul sito www.inps.it, i cittadini potranno pagare grazie a PagoPA i propri contributi volontari.
Il versamento dei contributi volontari – sottolinea il comunicato - rappresenta il primo di una serie di servizi online dell’Istituto che progressivamente saranno integrati al sistema dei pagamenti elettronici.
di Rossella Schiavone
Con comunicato del 20 giugno 2016, pubblicato sul proprio sito, il Fondo Pensione Previndai ha dato notizia che sono disponibili, per la compilazione via internet e la stampa, la dichiarazione contributiva (modello 050) ed il relativo modulo di bonifico (modello 053) del secondo trimestre 2016.
Si ricorda che la scadenza del versamento è fissata al 20 luglio 2016.
I moduli 050 vanno confermati, stampati ed inoltrati al Fondo via fax debitamente datati, timbrati e sottoscritti, senza lettere di accompagnamento e/o annotazioni.
Rammenta, inoltre, il comunicato che tutte le informazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro (data, motivo, eventuale aliquota TFR e/o data scadenza indennità sostitutiva del preavviso) devono essere registrate nella dichiarazione contributiva (mod.050) relativa al trimestre in cui si verifica l’evento.
Il versamento di eventuali conguagli o di competenze erogate dopo la cessazione deve essere effettuato quanto prima senza attendere la scadenza del trimestre successivo utilizzando la funzione “Arretrati e Conguagli” presente nell’area riservata.

 

Diritto
di Eleonora Mattioli
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, di beni mobili ed immobili appartenenti ad un imprenditore indagato, ex artt. 4 e 11 D. Lgs 74/2000, per aver omesso di dichiarare elementi reddituali a lui pervenuti, tramite rimesse bancarie operate nei confronti di società straniere.
Il Tribunale del riesame aveva dapprima annullato detta misura cautelare, sulla scorta della considerazione secondo cui la presunzione di attrazione a reddito delle rimesse bancarie, non dichiarate in sede di denunzia dei redditi e delle quali l’interessato non abbia saputo dare una giustificazione di irrilevanza tributaria, poteva essere valida in ambito strettamente tributario, ma non era idonea a fondare un giudizio di omessa dichiarazione tributaria sotto il profilo penalistico.
Presunzioni con valore indiziario Misura cautelare legittima
Di diverso avviso la Suprema Corte, secondo cui, con sentenza n. 25451 del 20 giugno 2016, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione di reati previsti dal D. Lgs 74/2000, hanno comunque un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus commissi delicti idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale.
 
di Roberta Moscioni
La Stabilità 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle società benefit, ricomprendendo in tale fattispecie la società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, fornitori, ambiente, società, garantendo al contempo all'impresa una maggiore redditività.
Si chiamano società benefit dunque, proprio perchè queste uniscono allo scopo di lucro il fine di migliorare il contesto ambientale/sociale in cui operano.
Con la circolare n. 19 del 20 giugno 2016, Assonime ha illustrato gli elementi fondamentali della nuova disciplina di cui al comma 376, dell'articolo 1, della Legge 208/2015.
Società con duplice finalità
Innanzitutto è da notare che la nuova disciplina incide sul modello economico e imprenditoriale tipico delle società dal momento che attribuisce legittimità e certezza giuridica ad un nuovo modo di fare impresa e, allo stesso tempo, crea un nuovo tipo societario.
Al riguardo Assonime precisa che la società benefit può assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista nel nostro Codice civile, ma deve avere anche un quadro normativo ben delineato: la duplice finalità del profitto e del beneficio comune, infatti, deve essere declinata nell’oggetto sociale, nella governance e nell’enforcement.
La nuova normativa prevede che:
- le finalità di beneficio comune siano inserite nelle clausole statutarie dell'oggetto sociale;
- la società sia gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto;
- sia individuato, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune;
- sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell'impatto dell'attività.
Il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette.
Nella circolare 19/2016 Assonime poi ricorda che, non trattandosi di un nuovo tipo societario, non è prevista alcuna deroga al regime ordinario e, quindi, la nuova disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice o dalle leggi speciali per il tipo societario prescelto, anzi semmai esistono degli obblighi aggiuntivi.
Assonime, infine, avverte che non sono previsti incentivi fiscali o di altra natura per la costituzione della società benefit, con il vantaggio, semmai, di potere valutare costi e benefici di una scelta per la società benefit al netto di incentivi esterni, che potrebbero essere previsti in un secondo momento.
Nella circolare N. 19/2016 vengono affrontate le questioni più delicate concernenti, per esempio, gli obblighi e le responsabilità degli amministratori e i compiti e le funzioni dell’organo di controllo.

 
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