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15/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Fisco Diritto
di Gioia Lupoi
Un avviso di accertamento Iva per la mancata fatturazione alla società consortile da parte delle imprese ad essa consorziate, dà l'opportunità alla Cassazione di dirimere così una questione che ha visto pareri discordanti in giurisprudenza: la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro, inteso come esigenza di economicità della gestione dell’attività svolta.
Pertanto, la società consortile può conseguire autonomi ricavi dall’attività compiuta nei confronti dei terzi, salvo il perseguimento dello scopo mutualistico nei rapporti interni con le imprese consorziate.
Non dovrà addossare alle società consociate eventuali maggiori oneri connessi alle spese di funzionamento della organizzazione consortile, ricavando dallo svolgimento della sua attività esterna i proventi necessari a coprire integralmente tali costi, trasferendoli, attraverso la applicazione di una percentuale di ricarico, sul maggiore corrispettivo che riceve dai terzi committenti.
Dunque, le società consortili non devono sempre ritrasferire alle imprese consorziate il vantaggio ottenuto dallo svolgimento dell’attività consortile.
La parte fiscale
Si esplicita nella sentenza che le possibili situazioni e le relative conseguenze in tema di fatturazione, devono essere valutate caso per caso.
Le differenze tra quanto fatturato dal consorzio al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato al consorzio possono essere costituite:
a) dal costo delle spese di gestione generali ripartito tra i singoli consorziati e addebitato al consorziato in occasione dell’affidamento dei lavori;
b) dal costo di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione ai lavori che questo è deputato a svolgere;
c) dalle provvigioni dovute dal consorziato (mandante) al consorzio (mandatario senza rappresentanza), escluse dall’imponibile Iva ex articolo 13 del Dpr 633/1972;
d) dal costo e dagli utili per ulteriori servizi forniti solo dal consorzio, quale soggetto imprenditoriale, in favore del terzo committente, in relazione ai lavori posti in essere dal consorziato a seguito della commessa in suo favore.
È l’individuazione di quanto si verifica nel caso concreto a costituire un problema di prova e di onere della prova:
- nelle prime due ipotesi la differenza dell'importo fatturato, nel caso di compensazione tra consorziato e società consortile, in assenza di dettaglio di costi e ricavi, si risolve in un occultamento dei ricavi del consorziato e l'onere del consorziato è fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi;
- nelle altre due ipotesi, è onere del consorziato provare che la differenza suddetta sia costituita da provvigioni o da servizi resi dal consorzio al terzo.
A stabilirlo Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 101 del 14 giugno 2016 l’INPS ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2016, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari:
  • lavoratori agricoli dipendenti;
  • coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
  • coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.
Contributi integrativi volontari
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2016, risulta essere:
Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 28,39% + quota base 0,11% = 28,50%.
La circolare n. 101/2016 riporta, inoltre, le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale del 12 maggio 2016 e valevoli per il corrente anno, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato.
di Rossella Schiavone
A seguito di richiesta di chiarimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016, ha precisato che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.
Tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo.
Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
In definitiva - conclude la nota ministeriale - il regime sanzionatorio di cui all'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008, per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:
  • sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti);
  • sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione;
sempre a patto che dall'infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 5 del 9 giugno 2016 l’INPGI haevidenziato che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2015 deve essere trasmessa, all’Istituto stesso, entro l’1 agosto 2016.
Si ricorda che sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
·         libero-professionale con Partita IVA;
·         come attività “occasionale”;
·         come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista, ovvero in Società tra Professionisti (STP);
·         con cessione di diritto d’autore;
e coloro che - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non abbiano chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2015.
La comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it a partire dalle ore 12,00 del 15 giugno 2016; dal giorno successivo il sito sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Evidenzia la circolare che, qualora la comunicazione sia inoltrata successivamente all’1 agosto 2016, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale.
di Rossella Schiavone
Per poter fruire della detassazione i contratti di secondo livello sottoscritti nel 2015 dovevano essere depositati telematicamente entro il 15 giugno 2016.
Sul sito cliclavoro, in data 14 giugno 2016, è stata data comunicazione che, in considerazione della portata innovativa dello strumento che in sede di prima applicazione ha un forte impatto tecnico ed organizzativo, nel caso di premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, la compilazione del modello e l’eventuale deposito del contratto potrà essere effettuata entro il 15 luglio 2016.
di Redazione eDotto
Disponibile la scheda di aggiornamento delle retribuzioni contrattuali del mese di giugno 2016.
 
Fisco
di Alessia Lupoi
Con un comunicato stampa del 14 giugno 2016, l'Amministrazione finanziaria fa sapere che con nuove annualità a disposizione dei contribuenti si arricchisce il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale che contiene le informazioni essenziali degli studi di settore presentati in periodi d’imposta precedenti.
La novità semplifica gli adempimenti, stimola l’assolvimento degli obblighi tributari, favorisce l’emersione spontanea delle basi imponibili ed eventualmente regolarizza le violazioni.
Leggiamo nel comunicato che grazie al prospetto riepilogativo, il contribuente potrà consultare, per il quinquennio 2010-2014, i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati, quindi inviati anno per anno. Potrà, perciò, verificare l’eventuale presenza di anomalie nei dati dichiarati e, ove riscontrasse errori o omissioni, regolarizzare la sua posizione.
 
di Roberta Moscioni
Nel corso dell'audizione che si è tenuta il 14 giugno 2016 in Commissione Finanze alla Camera, il Governo ha risposto ad alcune domande presentate dagli onorevoli interroganti in materia di agevolazione “prima casa”.
Acquisto prima casa in costruzione
Uno dei chiarimenti resi è quello sul decorso del termine dei 18 mesi concessi all’acquirente della “prima casa” per trasferire la sua residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato.
La normativa sull'agevolazione fiscale in questione, infatti, pone come condizione per ottenere il beneficio – che in caso di acquisto di prima abitazione da una impresa costruttrice consiste nell'abbattimento dell'Iva dal 10% al 4% - il fatto che l'acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situata l'abitazione entro i diciotto mesi successivi al rogito d'acquisto.
I parlamentari, rendendosi conto che molte volte in caso di acquisto di abitazione in costruzione/ristrutturazione tale termine temporale non può essere rispettato a causa del ritardo dell'impresa costruttrice nel consegnare l'immobile, hanno sollevato il quesito se i diciotto mesi di tempo si potessero contare dal termine di fine lavori e non dal momento del rogito.
Il Governo non sostenendo lo sforzo interpretativo dei parlamentari ribadisce che i diciotto mesi che l'acquirente ha per legge per trasferire la propria residenza ai fini dell'agevolazione “prima casa” decorrono dalla data del rogito anche se si tratta di una casa in corso di costruzione e non dal giorno di ultimazione dei lavori da parte dell’impresa venditrice.
Abbracciando alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, il Governo ritiene che non ci sia motivo, da un lato, di differenziare la situazione per chi compra una casa già ultimata da chi invece la compra ancora da ultimare e, dall'altro lato, che in tali circostanze non è configurabile un’ipotesi di “forza maggiore” che possa esonerare il contribuente dall’obbligo di adempiere la sua promessa di trasferimento di residenza. La causa di “forza maggiore” – secondo la giurisprudenza della Corte – è ravvisabile solo nel caso in cui l'evento non è imputabile al compratore e sia, dunque, imprevedibile.
Vendite immobiliari giudiziali
Sulle agevolazioni applicabili alle vendite immobiliari giudiziarie, di cui al comma 1, dell'art. 16, Dl 18/2016, il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, nel question time del 14 giugno, ha chiarito che anche i trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie a favore degli imprenditori agricoli beneficiano delle imposte di registro e ipo-catastali, nella misura fissa di euro 200. Non essendo chiaro cosa si intendesse con l'espressione “soggetti che svolgono l'attività d'impresa”, la risposta ministeriale è stata utile per ricomprendere in tale novero anche i “piccoli imprenditori agricoli”.
Il beneficio delle imposte fisse a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili è subordinato alla condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni. A tal proposito, è stato ulteriormente specificato dal MEF che il beneficio non è pregiudicato se la rivendita entro il biennio abbia ad oggetto il risultato di interventi di demolizione, trasformazione o divisione effettuati sull’immobile oggetto di acquisto agevolato.
Scomputo ritenute d'acconto
Le società soggette ad Ires possono scomputare le ritenute d'acconto “per competenza” e, di conseguenza, il criterio di scomputo attraverso il principio di cassa è solo eventuale.
Questo il chiarimento reso dal sottosegretario all'Economia Beretta in relazione al quesito sul tema dello scomputo delle ritenute di acconto, conseguente allo sfasamento temporale delle relative annotazioni
Secondo quanto previsto dal Tuir, con lo scomputo delle ritenute per competenza, anziché per cassa, si viene a creare un disallineamento temporale tra quanto dichiarato dal contribuente e la dichiarazione del sostituto d'imposta, relativamente all'anno solare in cui la ritenuta è stata eseguita. Si ribadisce, ora, quanto già precisato dall'Agenzia delle Entrate e cioè che è onere del contribuente conservare la documentazione necessaria alla riconciliazione, dal momento che gli uffici territoriali sono tenuti al controllo formale sulla base delle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta e a verificare la correttezza del relativo utilizzo.
di Roberta Moscioni
Il 14 giugno 2016, Assonime ha pubblicato la circolare n. 17 sui modelli di dichiarazione nella quale vengono analizzate le principali novità in materia di redditi d'impresa e Irap in relazione al modello Unico 2016. Nel documento, inoltre, vengono affrontate anche le nuove disposizioni normative in materia di controlled foreign companies (art. 167 e 168 TUIR), di consolidato (Dlgs. n. 147/2015), di acquisizione con indebitamento, di superammortamento e le recenti disposizioni di prassi agenziale sull’assegnazione agevolata ai soci.
Deduzione perdite su crediti
Per i debitori assoggettati a procedure concorsuali o di modesta entità, la deduzione automatica delle perdite su crediti si fa sempre più ampia. Infatti, i contribuenti sono liberi di imputare e dedurre tali perdite dal reddito d'impresa all'interno del periodo che va dal momento in cui si verificano gli elementi certi e precisi di cui all'articolo 101 Tuir a quello in cui questi criteri devono essere cancellati dal bilancio, secondo i coretti principi contabili.
Ravvedimento operoso e compensazione orizzontale
Assonime ricorda che, in base alle novità della legge di Stabilità 2015, la possibilità del contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso è consentita senza più alcun limite temporale e fino alla notifica di un atto di accertamento o di liquidazine.
Dunque, ci si potrà ravvedere anche se si è a conoscenza dell'inizio delle attività di verifica e si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni per gli omessi versamenti in misura che varia da un decimo fino a un quinto del loro ammontare.
Ai fini della compensazione orizzontale delle imposte e dei tributi risultanti dal modello Unico 2016, si ricorda il limite posto a quota 15.000 euro oltre il quale per poter utilizzare in compensazione tali crediti è necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale tali crediti scaturiscono (Unico 2016, Irap 2016).
Assonime, su tale argomento delle compensazioni, ricorda poi anche le novità in materia di sanzioni relative all'utilizzo di crediti inesistenti. Il Dlgs 158/2015 ha, infatti, innalzato le soglie delle sanzioni previste in queste circostanze, fissandole dal 100% al 200% dei crediti stessi.
Super ammortamento
Nella circolare n. 17/2016 Assonime affronta anche il tema dell'agevolazione cosiddetta super ammortamento, già oggetto del documento di prassi agenziale n. 23/E/2016.
L'Agenzia ha precisato in quella sede che se si fruisce dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.
Assonime, a tal proposito, conferma che rimane in ogni caso ferma la possibilità di recuperare tale quota di super ammortamento mediante presentazione di una cosiddetta dichiarazione integrativa “a favore” o di apposita istanza di rimborso.
di Cinzia Pichirallo
E’ stato approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il disegno di legge sull’assistenza ai disabili gravi, denominata legge del “Dopo di noi” .
Il provvedimento è diretto a fornire misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave orfane o senza sostegno familiare. Infatti il testo finale approvato include gli aiuti anche per le persone con disabilità che, pur avendo i genitori ancora in vita, non possono beneficiare del loro sostegno.
Il Ddl prevede la presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori; si specifica che le misure sono concertate con i soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Agevolazioni fiscali
Il legislatore ha previsto particolari agevolazioni fiscali volte a incentivare determinati negozi giuridici poste in essere a favore di disabili gravi. Tra queste: agevolazioni per erogazioni da parte di soggetti privati, stipulazione di polizze assicurative, istituzione di trust, costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, costituzione di fondi speciali.
In particolare, il testo dispone la detrazione Irpef da 530 a 750 euro per i premi assicurativi sul rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave accertata.
Inoltre il Ddl stabilisce che  i trasferimenti di beni (materiali o immateriali) per causa di morte, mediante donazione, trust o a titolo gratuito, saranno esonerati dal pagamento dell’imposta di successione e donazione a condizione che perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
 
di Cinzia Pichirallo
Le insistenti richieste avanzate dai professionisti per allungare i tempi del versamento di Unico 2016, previsto per il 16 giugno, sono state accolte. E’ infatti stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sposta dal 16 giugno al 6 luglio 2016 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il Dpcm è in corso di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
Il provvedimento stabilisce che dal 7 luglio al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti applicando la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
La proroga di Unico arriva dopo quella disposta con il decreto del Governo del 24/5/2016 per la presentazione del 730 al 22 luglio.
Cndcec approva!
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, pur sostenendo che il Mef, con la concessione della proroga, ha dimostrato sensibilità per le sollecitazioni avanzate dai professionisti, rileva come il provvedimento “purtroppo sia giunto sul filo di lana”. Il Cndcec, quindi, sollecita una razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali.

 
 
 
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