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14/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Gioia Lupoi
La Sezione lavoro della Cassazione fornisce un quadro degli oneri delle controparti nel caso un ex dipendente decida di adire le vie legali contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo chiedendo di essere riallocato.
Nel caso di specie, si trattava della soppressione del posto di lavoro a causa di un riassetto organizzativo dell’azienda e della contrazione di risultati economici.
In sintesi viene spiegato dalla Cassazione che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
  • spetta al datore provare sia la soppressione del reparto o della posizione lavorativa cui era adibito il dipendente, sia l’impossibilità di una sua “utile riallocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate”;
  • il lavoratore, creditore della reintegra, una volta provata l'esistenza d'un rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto dal licenziamento, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire l'illegittimo rifiuto di continuare a farlo lavorare oppostogli dal datore di lavoro in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte
Se così non fosse significherebbe, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova, quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio. Non si capisce il perché il licenziato debba facilitare il datore riducendogli l'area del thema probandum con apposite allegazioni, quando per il datore dare la prova dell'impossibilità del c.d. repéchage in sostanza si risolve nell'agevole dimostrazione di non avere posizioni lavorative scoperte o di averne in mansioni non equivalenti per il tipo di professionalità richiesta, queste ultime eventualmente già ricoperte o destinate ad esserlo mediante nuovi assunzioni”.
Il compito dei giudici di appello
Dunque, con la sentenza n. 12101 del 13 giugno 2016, la Cassazione, dando ragione al lavoratore, cassa con rinvio la sentenza di conferma del recesso emessa dai giudici di appello. Inoltre fissa che gli stessi dovranno valutare:
  • se il licenziamento sia stato effettivamente conseguenza d'un riassetto tecnico-organizzativo o produttivo del reparto cui era adibito il dipendente;
  • se e quali nuovi assunzioni siano state eventualmente effettuate, per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento, di lavoratori addetti a mansioni equivalenti, per il tipo di professionalità richiesta, a quelle espletate dal dipendente licenziato;
  • se vi fossero altre posizioni adatte e disponibili in azienda per riallocare il dipendente;
  • se l'assegnazione al reparto pesatura sia stata preordinata al fine di espellerlo dal ciclo lavorativo.
 
di Rossella Schiavone
A seguito di richiesta di parere da parte di un Ufficio, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 11241 dell’1 giugno 2016, ha chiarito che, anche a seguito della nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, l’impianto di videosorveglianza non può essere installato prima che sia raggiunto uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, prima del rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.
Ricorda a tal proposito la nota che sussiste la violazione del citato articolo 4 anche in caso di:
  • apparecchiature installate ma non ancora funzionanti;
  • preavviso dato ai lavoratori;
  • controllo discontinuo.
Inoltre viene evidenziato che, nel corso degli ultimi anni, diverse sentenze hanno confermato il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo meramente dissuasivo.
Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Qualora nel corso dell’attività ispettiva, venga riscontrata l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le RSA/RSU ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della DTL, gli ispettori impartiranno una prescrizione, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 758/1994, invitando a rimuovere gli impianti audiovisivi.
Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, fisserà, per la regolarizzazione, un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Infine, conclude il Ministero, qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione dalla DTL, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore potrà ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa.
di Rossella Schiavone
Il c.d. Decreto Semplificazione ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità che va richiesto all’INPS mediante apposite procedure telematiche e può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate.
Con circolare n. 99 del 13 giugno 2016, l’Istituto ha fornito le tanto attese indicazioni operative per il godimento dell’incentivo soffermandosi su:
  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
  • rapporti incentivati;
  • misura e durata dell’incentivo;
  • condizioni di spettanza dell’incentivo;
  • coordinamento con altri incentivi.
Adempimenti
Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare una domanda preliminare di ammissione, avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti”, “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Tale richiesta può essere fatta sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dall’1 gennaio 2016 - che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati e l’Istituto verificherà la disponibilità residua delle risorse.
In caso positivo, sarà comunicato telematicamente che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – dovrà, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Lo stato e/o l’esito delle istanze di prenotazione e di conferma sarà visualizzabile all’interno dell’applicazione “DiResCo” e l’istanza di conferma costituirà domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Evidenzia la circolare INPS n. 99/2016 che, a seguito dell’autorizzazione, l’incentivo per l’assunzione dei disabili potrà essere fruito in quote mensili mediante conguaglio nelle denunce contributive.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 10 del 13 giugno 2016 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato il nuovo quadro normativo inerente il welfare aziendale soffermandosi su:
  • ambito soggettivo;
  • servizi offerti alla generalità o a categorie di dipendenti;
  • servizi offerti ai familiari di dipendenti o di categorie di questi;
  • specifici servizi offerti alla generalità o categorie di dipendenti;
  • organizzazione e finanziamento dei piani di welfare;
  • voucher cartaceo o elettronici;
  • deducibilità del reddito delle spese di welfare.
Piani di welfare
Evidenzia la Fondazione che i piani di welfare aziendale possono essere predisposti in qualsiasi momento dell’anno e le norme non prevedono vincoli in termini di decorrenza né di durata.
In caso di opzione del lavoratore per trasformare il premio aziendale in piani di welfare, i benefici fiscali e contributivi sono riconosciuti nei limiti di 2.000 euro o 2.500 euro fissati dalla Legge di stabilità 2016.
Non è comunque vietato che le aziende possano scegliere di avviare piani di welfare, parallelamente ai premi aziendali e senza alcun collegamento con essi, applicando i benefici senza alcun limite.
Il piano aziendale di welfare può essere finanziato con ulteriori e specifiche risorse messe a disposizione dall’azienda.
Infine, sottolinea la circolare n. 10/2016, datore di lavoro e lavoratore possono, con accordo, rinunciare a trattamenti di superminimo attualmente riconosciuti a fronte di piani di welfare di specifico interesse per i lavoratori.
 
Diritto
di Roberta Moscioni
Fallimento esteso anche alle società di capitali che pur non essendo insolventi, partecipano,come soci illimitatamente responsabili, ad una società di fatto insolvente. E', dunque, possibile applicare, alla fattispecie in questione, l’articolo 147 della Legge fallimentare sul fallimento della società con soci a responsabilità illimitata.
Questo è il chiarimento reso dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12120 del 13 giugno 2016.
Fallimento esteso alle società di capitali anche se non insolventi
I Supremi giudici hanno richiamato alcune realtà economiche che possono sottostare alle diverse scelte effettuate dagli imprenditori. Per esempio, come precisato nella recente pronuncia n. 1095/2016, è ammesso il fallimento di una società di capitali – nella specie una Srl – che si è accertato essere socia di una società di fatto insolvente, nel momento in cui la partecipazione è stata assunta in assenza di una previa delibera assembleare.
Secondo la Cassazione, infatti, appurato che la cooperazione tra un soggetto persona fisica e una Srl può nascere anche solo per fatti concludenti sul piano societario, in virtù dell'esercizio in comune dell'attività economica, può scaturire una responsabilità personale di tutti i componenti che, di fatto, instaura il presupposto del fallimento
Con la stessa pronuncia n. 12120/2016, la Corte si preoccupa anche di chiarire il rapporto tra i creditori delle diverse società, sostenendo che: “i citati livelli di protezione dei creditori e dei terzi dell’imprenditore effettivo, individuale e collettivo e dell’imprenditore apparente societario, per come fissati nei principi regolatori della fallibilità soggettiva, esprimono un contemporaneo sacrificio dei creditori dei soggetti che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e solo in esso, subiscono la reiscrizione dei rispettivi patrimoni all’interno di meccanismi riorganizzativi della responsabilità secondo i criteri della concorsualità e, in caso di società, della destinazione dell’attivo al pagamento dei debiti dell’imprenditore collettivo”.
La Corte di Cassazione rinvia ai giudici d'appello l'accertamento di fatto del legame sussistente tra la società di fatto e la società a responsabilità limitata.
 
Fisco
di Cinzia Pichirallo
Proroga ufficiale per il 730
E’ stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 136 del 13 giugno 2016 il Dpcm del 24 maggio 2016 che sposta in avanti i termini previsti per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale nell’anno 2016, per i CAF, dipendenti e i professionisti abilitati.
Quindi l'invio della precompilata da parte dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari abilitati può essere effettuata fino al 22 luglio, a condizione che alla data del 7 luglio 2016 sia stata eseguita la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni.
Il Dpcm 24 maggio 2016 motiva la proroga con la necessità di poter svolgere correttamente i relativi adempimenti,  tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria.
Proroga per Unico in arrivo?
Potrebbe arrivare oggi la proroga dei versamenti delle imposte di Unico 2016: anche se negli ultimi anni il rinvio è sempre avvenuto, per quest’anno l’Amministrazione finanziaria non sembra orientata a concederlo, in quanto ha rilasciato in anticipo i relativi provvedimenti di adozione ed i software.
Inoltre il viceministro dell’Economia, Enrico Zanetti, ha lamentato l’assenza di una richiesta ufficiale da parte del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Gerardo Longobardi, presidente del Cndcec, ha fatto rilevare come i commercialisti abbiano sempre mantenuto un canale di comunicazione con il viceministro ed il direttore dell’agenzia delle Entrate sottolineando la difficoltà in cui si trovano i professionisti per onorare l’adempimento.
In ogni caso le associazioni nazionali degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdec) hanno inviato un’ulteriore lettera al ministro Padoan, ai viceministri Zanetti e Casero e al direttore dell’agenzia delle Entrate Orlandi per ottenere la proroga dei versamenti di Unico.
di Cinzia Pichirallo
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 139/2015, di recepimento della direttiva 34/2013/UE, l’Oic pubblica in consultazione fino al 15 luglio 2016 le bozze dei principi contabili Oic 14 “Disponibilità liquide”, Oic 20 “Titoli di debito” e Oic 21 “Partecipazioni”.
OIC 14 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424 del codice civile, sono rappresentate da: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa. Possono poi comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.
Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte nell’attivo circolante, tranne qualora la natura del vincolo non sia tale da indurre a considerarle come immobilizzazioni.
Accade in alcuni gruppi di società che la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). Quando ciò avviene vi è un unico soggetto giuridico (in genere la capogruppo) che gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo. Nel bilancio delle singole società partecipanti quindi, la liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra tale tesoreria.
La società può aggiungere tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” una specifica voce denominata C III) 7) “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” se risultano soddisfatti i seguenti requisiti: le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario; il rischio di perdita della controparte è insignificante. Se tali requisiti non sussistono, il credito è rilevato nelle Immobilizzazioni finanziarie.
OIC 20 Titoli di debito
Tale principio disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Si definiscono titoli di debito i titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. Ne fanno parte i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, e  titoli a questi assimilabili.
I titoli di debito vengono esposti nello stato patrimoniale nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante. La classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo: i titoli che rimarranno durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Per  determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano anche la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.
Nella nuova versione dell’Oic 20 è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito. Inoltre sono stati tolti i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione come previsto dal d.lgs. 139/2015. Ancora, si è effettuato un riordino della forma della trattazione, ove necessario, in base alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
Infine, è stata inserita la distinzione in termini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione successiva e informativa tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese.
OIC 21 Partecipazioni
L’Oic 21 disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Esse sono indicate nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante.
Anche in questo principio la classificazione in una o nell’altra voce dipende dalla destinazione della partecipazione: quelle dirette a rimanere durevolmente nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre nell’attivo circolante.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge. Invece, le partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.
Le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) possono essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.
Il nuovo principio Oic 21 recepisce la modifica della disciplina relativa alle azioni proprie e, a seguito dell’eliminazione della voce “azioni proprie” dall’attivo dello stato patrimoniale e all’introduzione di un’apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, tale disciplina è ora contenuta nell’OIC 28 “Patrimonio netto”. Inserite anche le modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico per introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti (cd. imprese sorelle); sono state effettuate modifiche anche in seguito all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.
Non è più possibile la rilevazione dei dividendi già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili, che poteva avvenire a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante. Quindi la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.
Sono stati inseriti paragrafi specifici riferiti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese.
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate ha raccolto nella circolare n. 27 del 13 giugno 2016 le risposte ai principali quesiti posti dalla stampa specializzata nel corso del Convegno organizzato per i 130 anni del Catasto.
Obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di sciogliere i principali dubbi sulla fiscalità immobiliare alimentati dalle nuove disposizioni normative in tema di tematiche catastali, contratti di locazione, compravendite e leasing abitativo.
Nel documento di prassi, che assume la veste ormai frequente per l'Agenzia delle domande e risposte, si forniscono anche importanti istruzioni operative agli uffici.
Catasto
Per quanto riguarda il capitolo delle tematiche catastali, i principali chiarimenti resi hanno riguardato la corretta modalità di individuazione delle unità collabenti, delle unità in corso di costruzione e di definizione, come pure le specificazioni per l’accatastamento individuale degli “imbullonati” e per gli impianti di risalita.
Fabbricati collabenti - L’Agenzia ha chiarito che per quelle abitazioni e immobili produttivi che sono caratterizzati dalla presenza di muri perimetrali e interni integri, ma privi di copertura, se lo stato di fatto non ne consente l'iscrizione in altra categoria catastale, possono essere registrati nella categoria “F/2 - Unità collabenti, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespite.
Imbullonati – Le installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari non devono essere accatastate come unità immobiliari autonome, ma devono essere assimilate agli impianti di pertinenza degli immobili.
Secondo la legge di Stabilità 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie D ed E, deve avvenire mediante stima diretta, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici si deve distinguere, poi, il caso in cui questi sono dichiarati autonomamente e la nuova rendita catastale deve essere determinata considerando il suolo oppure l’elemento strutturale, se l’impianto è realizzato sulle costruzioni, dal caso in cui invece l'impianto fotovoltaico è realizzato sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell’immobile. In tale secondo caso – specifica l'Agenzia – sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato per la rideterminazione della rendita, se le componenti rilevanti ai fini della stima catastale dell’impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.
Fiscalità immobiliare
Sul fronte della fiscalità immobiliare sono state, invece, offerte alcune delucidazioni sulle agevolazioni sulla “prima casa”, sulle compravendite, le locazioni e il leasing abitativo.
Locazioni – La Stabilità 2016 ha previsto in capo al locatore, l’obbligo della registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di stipula, dandone comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio.
Nella circolare n. 27/E/2016 viene precisato che la disposizione ha natura civilistica e, dunque, restano immutate le altre disposizioni di carattere fiscale. Continueranno così ad applicarsi sia l’articolo 10 del Tur che prevede l’obbligo di richiedere la registrazione del contratto a cura delle parti contraenti, sia l’articolo 57 che stabilisce l’obbligo solidale di pagamento dell’imposta in capo ad entrambi i soggetti e agli agenti immobiliari. Analogamente, la nuova disposizione non compromette la possibilità, per i soggetti obbligati alla registrazione, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Bonus prima casa - Il proprietario di un’altra abitazione agevolata ovunque ubicata può godere dell'agevolazione fiscale “prima casa” per l'acquisto di una nuova unità immobiliare, se aliena entro 12 mesi dal nuovo acquisto il primo immobile agevolato.
Il beneficio fiscale non spetta a chi compra una casa ubicata in un Comune nel quale si possiede già un’altra abitazione (non acquistata con l’agevolazione “prima casa”), anche nel caso in cui essa venga alienata entro un anno dal nuovo acquisto: per avere l’agevolazione “prima casa” occorre in questo caso vendere la precedente “prima casa” e, solo dopo la vendita acquistare una nuova “prima casa”.

 
 
 
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