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13/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
 A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 aprile 2016 che riconosce i benefici previdenziali ad ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 276, Legge di Stabilità 2016.
Il decreto disciplina i criteri e le modalità di accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti pensionistici previsti dal predetto comma ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro l'anno 2018.
Destinatari
I soggetti destinatari del decreto sono, tra i lavoratori individuati dall'art. 1, comma 117, Legge n. 190/2014, quelli che:
  • non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda;
  • perfezionano i requisiti pensionistici utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione.
Benefici
Gli interessati possono conseguire il diritto alla decorrenza, negli anni 2016, 2017 e 2018, della pensione di anzianità, con il riconoscimento della contribuzione figurativa accreditata, nei predetti anni, fino al perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla pensione.
Gli stessi possono altresì beneficiare, fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianità e nei limiti di una spesa annuale prevista, di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale.
I suddetti benefici, spettanti ai soggetti affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all'amianto, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Domanda
La domanda di accesso ai benefici, ai sensi del DM 29 aprile 2016, va presentata all'INPS entro e non oltre il 30 giugno 2016.
di Rossella Schiavone
Il Consiglio dei Ministri n. 119 del 10 giugno 2016, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive anche ai decreti legislativi nn. 148, 149 e 150/2015, relative nello specifico a contratti di solidarietà e stato di disoccupazione.
Contratti di solidarietà
La modifica al D.Lgs. n. 148/2015 riguarda la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.
La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.
Disoccupazione
Una delle modifiche approvate - precisa il comunicato stampa del CdM - è inerente lo stato di disoccupazione e prevede che lo stesso sia compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricavi redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile.
di Rossella Schiavone
Il Consiglio dei Ministri n. 119 del 10 giugno 2016 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di 5 decreti legislativi del Jobs Act.
Importanti sono le modifiche approvate al c.d. Decreto Semplificazione inerenti le norme sui disabili, il controllo dei lavoratori e le dimissioni telematiche.
Disabili
Per quanto concerne i disabili la modifica prevede che:
  • la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguardi i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
  • l’importo delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo sia legata alla misura del contributo esonerativo;
  • per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida che dispone la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;
  • gli importi delle sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del Lavoro.
Controllo dei lavoratori
A seguito dell’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro viene chiarito che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.
Inoltre viene previsto che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.
Dimissioni telematiche
L’ultima modifica al D.Lgs. n. 151/2015 che emerge dal comunicato stampa del CdM è più che altro un chiarimento inerente la nuova procedura di dimissioni telematiche e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La modifica specifica che la procedura in questione non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
di Rossella Schiavone
Il CdM n. 119 del 10 giugno 2016, ha approvato modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 riguardanti il lavoro accessorio.
Le novità saranno essenzialmente due:
  1. i committenti imprenditori non agricoli ed i professionisti, dovranno comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato i dati del lavoratore, luogo e durata della prestazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio. Gli imprenditori agricoli dovranno effettuare la medesima comunicazione ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di mancata comunicazione sarà applicabile la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore e non sarà applicabile la c.d. diffida obbligatoria;
  2. il settore agricolo sarà escluso dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, pari a 2.000 euro (in realtà il limite è pari a 2020 euro netti come chiarito dalla circolare INPS n. 149/2015). L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti.
E’ comunque d’obbligo tener presente che per diventare definitive le modifiche sui voucher occorre ancora del tempo in quanto – come si evince dal comunicato stampa - il CdM ha solo approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di 5 decreti legislativi del Jobs Act.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
La Regione Lazio ha istituito un fondo regionale per il microcredito e la microfinanza per agevolare e sostenere tutte le imprese esistenti, o in fase di costituzione, e i titolari di partita IVA che si fanno promotori di nuove esperienze imprenditoriali, ma hanno difficoltà di accesso al credito bancario ordinario.
Finalità del programma
Obiettivo di Fondo Futuro, questo il nome del Fondo regionale, è quello di concedere finanziamenti a tasso agevolato a coloro che hanno un'idea imprenditoriale per aiutarli ad affermarsi sul mercato e consentirgli di far fronte al rientro del prestito attraverso il reddito prodotto dalla stessa iniziativa imprenditoriale.
Attraverso questa misura si vuole sostenere l’autoimpiego, l’avvio di nuove imprese e la realizzazione di un nuovo progetto di sviluppo nell’ambito di iniziative esistenti ubicate sul territorio regionale.
A chi si rivolge il Fondo
L'aiuto è rivolto alle microimprese già esistenti, alle microimprese ancora da costituire e ai titolari di partita IVA che abbiano difficoltà o impossibilità di accesso al credito bancario ordinario.
La condizione per poterne fruire è di avere sede nel Lazio o avere intenzione di aprirla e, per i titolari di partita IVA, di avere il proprio domicilio fiscale nella Regione. Sono escluse le società di capitali e i soggetti che negli ultimi cinque anni presentino “anomalie bancarie”.
Dotazione finanziaria
Il Fondo ha una dotazione di 35 milioni di euro: risorse provenienti dai fondi europei del POR FSE 2007-2013.
Prestito
Il Fondo mette a disposizione finanziamenti a tasso agevolato dell’uno per cento.
I progetti ritenuti idonei potranno beneficiare di prestiti di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi (7 anni), incluso l’eventuale pre-ammortamento.
Il progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito e sono ammissibili a giustificativo dell’avvenuta realizzazione solo le spese relative al progetto presentato.
Domande fino ad ottobre
Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al Fondo fino al 14 ottobre 2016, presentando la loro istanza di finanziamento ad uno dei soggetti erogatori accreditati.
di Roberta Moscioni
Giovedì 16 giugno 2016 i contribuenti sono chiamati a versare tutte le imposte e i contributi previdenziali risultanti dai modelli Unico 2016, Irap 2016 e Iva 2016, relativi al 2015, insieme alla prima rata di Imu e Tasi per il 2016 e al diritto annuale alla Camera di commercio.
È arrivato, infatti, l'appuntamento con la scadenza dei saldi per il 2015 e degli acconti per il 2016: una data piena di impegni rispetto agli anni precedenti, dato che per il 2016 sono stati anticipati alla ordinaria scadenza di metà giugno anche tutti i pagamenti delle dichiarazioni dei redditi, visto che quest'anno Gerico 2016 - il programma del Fisco per calcolare la congruità degli studi di settore – è stato rilasciato in anticipo rispetto agli anni passati.
I contribuenti che non rispettano questa prima scadenza del 16 giugno, per versare le imposte e i contributi delle dichiarazioni, potranno prorogare il versamento al 18 luglio (il 16 cade di sabato), senza sanzioni e con la sola maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse fisso e non rapportato ai giorni di ritardo.
In alternativa, si può decidere di rateizzare il pagamento. Per le persone fisiche senza partita Iva, le scadenze di quest'anno risultano particolari dal momento che, dopo le prime due rate ravvicinate del 16 e del 30 giugno, l'altra scadenza è prevista per il 31 luglio che cade però di domenica. La proroga al primo giorno lavorativo successivo, fa sì che si arrivi al 1° agosto, termine che rientra ormai nella proroga estiva. L'articolo 37, comma 11-bis del DL n. 223/2006 prevede infatti che tutti i versamenti che hanno “scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”. Dunque, le altre rate del piano scadranno il 20 agosto, il 31 agosto, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre.
Acconti IMU e Tasi
Tra i versamenti da effettuare il prossimo 16 giugno, anche quello degli acconti dell'imposta municipale e dell'imposta sui servizi indivisibili.
Sono tenuti a versare gli acconti Imu e Tasi i titolari di fabbricati, con eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale, tranne immobili di lusso, ville e castelli, e i possessori di aree edificabili. La base imponibile di questi immobili viene determinata facendo riferimento al valore di mercato; al riguardo è, però, stato specificato dalla Cassazione che i contribuenti non sono tenuti a fare riferimento ai valori medi fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), per la quotazione a metro quadro, né agli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo, in quanto non tengono conto dei criteri fissati dalla legge e in particolare dell'indice di edificabilità.
Per gli acconti Imu e tasi, dopo la scadenza del 16/06 scatta il ravvedimento operoso: così chi versa in ritardo dovrà pagare una mini sanzione.

 
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Tasso di disparità uo

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