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07/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Roberta Moscioni
A seguito dell'interrogazione parlamentare presentata in Senato sulla problematica della mancanza nell’indice Ini-Pec degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti, di cui alla Legge n. 4/2013, il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha inviato una nota al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, per richiedere una integrazione dell'indice Ini-Pec, così da evitare per i suddetti professionisti ulteriori difficoltà operative come già accaduto in passato.
Al riguardo, il presidente dell'Istituto nazionale ha commentato che: “Sembra paradossale che una integrazione che comporta benefici sia alla Pa, sia ad un intero settore professionale e senza costi per le casse pubbliche, non si sia già concretizzata”.
I Tributaristi ribadiscono la loro volontà di percorrere questa strada dell'integrazione, proseguendo il pressing sul Ministero competente, fino eventualmente ad arrivare a richiedere che sia il Parlamento ad implementare e rendere completo l’indice Ini-Pec.
Commercialisti, troppi adempimenti concomitanti
Un'altra missiva, questa volta del presidente dell'Associazione nazionale dei commercialisti è stata inviata al ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, per evidenziare il grave disagio che la categoria dei professionisti italiani sta vivendo in questo momento.
I 110 mila commercialisti del nostro Paese, infatti, mettono in luce sia i numerosi avvisi che hanno raggiunto i contribuenti per anomalie sugli studi di settore 2012-2014, sia il fatto che il “posticipo della scadenza dell'invio del modello 730 al 22 luglio si va a sommare al termine del versamento del 16 luglio, previsto per il modello Unico, a quello del 31 luglio del modello 770 e al carico di lavoro derivante dalle novità relative al calcolo delle imposte Imu e Tasi”.

 

Professionisti Diritto
di Gioia Lupoi
Riprende l’esame del ddl di conversione del decreto banche, Dl 59/2016, in Commissione Finanze al Senato.
L'allarme dei commercialisti
Dal presidente Cndcec, Gerardo Longobardi:
  • no a modifiche alle modalità di formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
e
  • no all’istituzione di un albo dei curatori, dei commissari e dei liquidatori.
Il Cndcec chiede la soppressione dell’emendamento 5.3 (testo 2) con il quale si modificano le modalità di formazione dell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
È peggiorativo dell’ "attuale sistema di nomina assolutamente ragionevole, trasparente e semplificato rispetto a quello declinato nella nuova versione dell’emendamento, dove si inseriscono ulteriori adempimenti a carico dei professionisti iscritti ad albi ed elenchi, vale a dire a carico di soggetti appartenenti alle professioni regolamentate dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Notai".
Formerebbe un "elenco all’interno dell’albo, tenuto e vigilato da una Commissione formata dai rappresentati degli ordini professionali interessati e, per la maggioranza dei componenti, da magistrati che potrebbero aver svolto incarichi come giudice dell’esecuzione negli anni anteriori a quello immediatamente precedente all’istituzione dell’elenco, minando le esigenze di imparzialità e trasparenza del procedimento di nomina".
E chiede anche l'eliminazione dell'emendamento 6.1, per istituzione, la tenuta e la vigilanza di un albo dei curatori, dei commissari e dei liquidatori: “Sfuggono le motivazioni che inducono i proponenti a suggerire l’istituzione di un albo nell’albo per la regolamentazione di funzioni che i professionisti, in particolar modo quelli iscritti all’Albo dei commercialisti, svolgono da anni con impegno e dedizione. Anche in questo caso l’emendamento rischia di generare possibili confitti di interesse, assenza di indipendenza e terzietà, gestione di corsi di formazione e imposizione di ulteriori obblighi formativi per chi già è un professionista iscritto in un albo tenuto da un ente pubblico, quale è l’Ordine professionale”.
L'Anc chiede la proroga di Unico
L’associazione nazionale commercialisti (Anc), con una lettera inviata al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, spinge per la proroga di Unico.
Si legge nella missiva che la mole di adempimenti delle prossime settimane, con cui avranno a che fare i commercialisti ed i contribuenti, vede: ”160mila avvisi in arrivo ai contribuenti per anomalie sugli studi di settore 2012- 2014, da parte dell’Agenzia delle entrate...il posticipo della scadenza dell’invio del modello 730 al 22 luglio, slittamento, questo, che si va a sommare al termine del versamento del 16 luglio previsto per il modello Unico, a quello del 31 luglio del modello 770 e al carico di lavoro derivante dalle novità relative al calcolo delle imposte Imu e Tasi”.
Il solito ritardo di Gerico
Scrive l’Anc: «si aggiunge il ritardo con il quale il software Gerico verrà rilasciato nella sua versione definitiva, posto che siamo già al secondo aggiornamento e nulla ci esime dal prevedere che, come ogni anno, altri ne arriveranno, lasciando nel frattempo nell’incertezza professionisti e contribuenti”.

 

Lavoro
di Redazione eDotto
Il 30/5/2016 Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno sottoscritto un accordo con il quale hanno definito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 10 legge n. 11/2016, la disciplina per la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni.
di Rossella Schiavone
In caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento; per cui, nel caso di specie, il distacco è da ritenersi lecito.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016, sostenendo che, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive ed organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.
Inoltre, ricordano gli Ermellini, la temporaneità del distacco non richiede che la destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un soggetto diverso abbia una durata predeterminata fin dall'inizio, né che la stessa sia più o meno lunga o sia contestuale all'assunzione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore di un terzo.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la versione aggiornata a giugno 2016 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
La versione del T.U. è aggiornata:
  • alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39/2016 in vigore dal 29 marzo 2016;
  • agli interpelli in materia di sicurezza dal n. 6 al n. 16 del 2015 e dal n.1 al n. 10 del 2016;
  • al Decreto Dirigenziale 18 marzo 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • alla lettera circolare prot. 2597 del 10 febbraio 2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;
  • con gli importi corretti della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare ministeriale n. 33/2009;
  • con le sanzioni corrette per la violazioni dell’art. 80, comma 1;
  • con il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72;
  • con l’estratto della circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 e la nota prot. 19570 del 16 novembre 2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14.
di Rossella Schiavone
Il Presidente Nazionale ANCL ha scritto, con nota prot. n. 1047 del 6 giugno 2016, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, manifestando la necessità che anche i Consulenti del Lavoro possano avere accesso alla procedura telematica sulla detassazione dei premi di produttività 2016.
Infatti, il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 impone il deposito dei contratti aziendali attraverso il portale cliclavoro, mediante una procedura telematica.
Riservare direttamente ai datori di lavoro la fruibilità dell’accesso alla suddetta procedura, significa escludere le piccole e medie aziende che non sono in tal senso attrezzate.
Per quanto sopra, conclude la nota dell’ANCL, vista la prossimità della scadenza – che si ricorda è fissata al 15 giugno 2016 per gli accordi sottoscritti nel 2015 - viene chiesta l’abilitazione immediata dei CdL alla procedura, così da permettere un più largo accesso all’incentivo in questione.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
L'Agenzia delle Entrate ha fissato modalità e termini di fruizione delle agevolazioni – ex Stabilità 2016, L 208/2015 - riconosciute alle microimprese che svolgono la propria attività nella Zfu in Lombardia nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
L’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu è fruibile esclusivamente per il periodo di imposta 2016, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
Sono alcune indicazioni contenute nel provvedimento 87040 del 6 giugno 2016, che annuncia una risoluzione per l'istituzione del codice da indicare nel modello F24.
Controlli automatizzati
Compito dell’Agenzia la verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati.
Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo e nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
di Roberta Moscioni
Non può essere condannato del reato di evasione contributiva l'imprenditore che è accusato sulla base della sola testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate in relazione al pagamento delle retribuzioni, ma è sempre necessario che venga prodotto in giudizio il modello 770.
A sancirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23317 del 6 giugno 2016, con la quale è stato accolto il ricorso di un imprenditore condannato, sia in primo che in secondo grado, per evasione contributiva, esclusivamente tenendo conto della testimonianza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria.
Il modello 770 prova il versamento delle retribuzioni
La Sezione penale della Suprema Corte, invece, ribalta il precedente verdetto e stabilisce che in assenza di un modello 770, le sole parole del funzionario non possono sorreggere una condanna.
La testimonianza del dipendente dell'Agenzia non può provare il versamento delle retribuzioni ai lavoratori e non può essere assunta in processo come prova neanche se viene prodotto, a tal fine, un prospetto ritenuto conforme al modello 770, se poi quest'ultimo non viene di fatto mai acquisito.
La Cassazione rigetta le motivazioni della Corte d'appello, che aveva sostenuto che l'imprenditore non aveva eccepito contro la sentenza di primo grado la difformità del prospetto rispetto al contenuto del modello 770, come invece sarebbe stato suo preciso onere fare rispetto alle prove presentate dal pubblico ministero e ritenute esaustive dal giudice di primo grado.
Secondo la sentenza n. 23317/2016, agendo in tal modo la Corte territoriale ha affrontato il merito della questione, ma ne ha tratto uno spunto contraddittorio per ritenere la genericità dell'impugnazione.

 
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