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06/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
E’ illegittimo l’accertamento, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia determinato l’ammontare del ricavo evaso, senza indicazione di criteri logici e fonti di convincimento trasparenti ed agevolmente consultabili dal contribuente. Con ciò, venendo meno all'onere su di essa incombente, di identificare le fonti di prova a sostegno del criterio di liquidazione della pretesa, che non siano semplici valutazioni apodittiche.
 Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un contribuente, richiedente l’annullamento di un accertamento Irpef a mezzo del quale era  stata recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata per il trasferimento di una “licenza taxi”.
Il contribuente lamentava, in particolare, che le modalità di calcolo della contestata plusvalenza – per cui l’Agenzia delle Entrate era ricorsa  ad indagini di mercato attraverso siti internet – aveva impedito qualsivoglia valida contestazione, non essendo contenuto nel provvedimento impugnato alcun elemento specifico di valutazione.
In accertamento presupposti di fatto e ragioni giuridiche
In accoglimento della doglianza, il Supremo Collegio ha evidenziato che in tema di imposte sui redditi, l’art. 42 comma 2 D.p.r. 600 del 29 settembre 1973 richiede l’indicazione, nell'avviso di accertamento, non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente nella posizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale ed, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente (ab origine nel provvedimento), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permette all'interessato l’esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Presunzioni gravi Precise e concordanti
Nella statuizione impugnata pertanto – conclude la Corte con sentenza n.11074 del 30 maggio 2016  – il giudicante ha erroneamente fatto derivare dalla semplice notorietà della cessione di azienda, la correlata presunzione in ordine all'ammontare del corrispettivo ed ha di fatto sollevato l’Agenzia procedente dall'onere di dimostrare i presupposti dell’azione amministrativa (dovendo essi consistere almeno in presunzioni gravi, precise e concordanti), nell'ottica della legittimità del provvedimento impositivo e dell’ammontare della pretesa in esso contenuta.
 
 
 
Fisco
di Roberta Moscioni
E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 129 del 4 giugno 2016 il decreto MiSE n. 94 del 13 maggio, che completa l'iter normativo per l'inserimento del canone Rai nella bolletta elettrica, come disposto dalla Legge di Stabilità 2016.
Il provvedimento recante il Regolamento attuativo del Ministero dello Sviluppo economico disciplina le modalità di addebito del canone Rai sulla bolletta della luce.
Le disposizioni operative entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale del decreto n. 94/2016: così, a partire dal 5 giugno 2016 gli enti coinvolti nella riscossione del canone Rai (Agenzia delle entrate, Acquirente Unico S.p.a e le società elettriche) dovranno attivarsi per rispettare alcune scadenze fissate dallo stesso provvedimento.
Addebito canone Rai 2016
Per il 2016, i contribuenti vedranno addebitarsi gli importi del canone dovuto direttamente nella bolletta elettrica del mese di luglio, che ricomprenderà tutte le sette rate scadute dell'anno in corso.
A partire dall'anno 2017, invece, il canone verrà addebitato mensilmente o bimestralmente, secondo il contratto stipulato con la propria compagnia elettrica, per un numero complessivo di 10 rate (da gennaio ad ottobre) da 10 euro ciascuna (100 euro è l'importo totale).
La bolletta si considererà scaduta il primo giorno del mese successivo.
Una volta che le società elettriche incasseranno la tassa dovranno riversarla all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo.
E' previsto uno scambio di informazioni tra le Entrate e l’Acquirente unico al fine di permettere di individuare i contribuenti esentati e quelli che invece devono versare il canone.
Chi non possiede un apparecchio televisivo in casa oppure il canone viene già addebitato sulla bolletta intestata ad altro familiare deve presentare una dichiarazione di non detenzione oppure di sussistenza di altra utenza elettrica.
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti dalle false mail arrivate alle loro caselle di posta elettronica, aventi come oggetto: “Comunicazioni in merito a indebitamento
Si tratta di falsi messaggi ai danni dei contribuenti, che informano gli stessi di trovarsi in una posizione di indebitamento con l'ufficio finanziario e qualora non si provvedesse alla liquidazione del debito entro una settimana dall'arrivo dell'avviso, la causa verrà rinviata all'ufficiale giudiziario.
L'inganno è avvalorato dal fatto che nella mail vengono riportati alcuni numeri telefonici “reali”, relativi agli uffici toscani dell'Agenzia delle Entrate. Proprio tali uffici, infatti, hanno raccolto le preoccupazioni di migliaia di contribuenti che si sono rivolti loro per chiedere spiegazioni.
Con il comunicato stampa del 3 giugno 2016, l'Agenziainforma di essere “totalmente estranea a tali comunicazioni” e “raccomanda di non dare seguito al loro contenuto e di non scaricare gli allegati della mail potenzialmente dannosi per il proprio pc”.
di Gioia Lupoi
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibili sul sito: il modello della domanda di autorizzazione alla garanzia globale ai sensi del nuovo CDU, l'allegato e le relative istruzioni.
 
Lavoro
di Redazione eDotto
Il giorno 26/5/2016 Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, a seguito dell’istituzione dal 1 ottobre 2015 del Fondo Unico Nazionale per l’anzianità professionale edile, hanno sottoscritto un accordo al fine di adeguare le disposizioni del ccnl Edilizia Pmi (Confapi) alla nuova disciplina in materia di prestazioni APE.
di Rossella Schiavone
Ai sensi dell’art. 13 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Poiché tale previsione era già stata inserita nel D.Lgs. n. 276/2003 con l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2003 e poiché, ai sensi del successivo comma 3, ai fini del calcolo delle giornate si computano esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013, il prossimo 27 giugno scadrà il triennio di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti.
Da tale data sarà possibile per gli organi ispettivi applicare la norma che prevede la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato e tempo pieno ed indeterminato del rapporto in caso di superamento del predetto tetto a partire dalla data del superamento, così come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35 del 29 agosto 2013.
Dal 28 giugno 2014 il calcolo del periodo per il lavoro intermittente sarà effettuato conteggiando le prestazioni effettuate, a partire dal giorno in cui sarà resa la prestazione, a ritroso di tre anni.
di Rossella Schiavone
La Legge n. 11 del 2016, all’art 1, comma 10, dispone che “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
In data 30 maggio 2016 Assotelecomunicazioni – Asstel e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, hanno stipulato un’intesa dando attuazione alla suddetta norma relativa al caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, riaffermando che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione è il CCNL di riferimento per il settore dei call center.
In forza dell’espresso richiamo ai CCNL contenuto nell’art. 1, comma 10 della Legge 11/2016, le parti, con l’accordo del 30 maggio 2016, si sono date atto dell’immediata applicabilità della procedura in questione e del conseguente e necessario aggiornamento dell’art. 53, commi da 10 a 12, del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione in relazione alle specifiche previsioni per il settore del Customer Care.
di Rossella Schiavone
In data 3 giugno 2016 sul portale cliclavoro sono state aggiornate la FAQ relative alla nuova procedure delle dimissioni e risoluzioni consensuali telematiche.
Nello specifico le nuove FAQ sono 3 e:
  • confermano che la procedura di dimissioni telematiche deve essere effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, a prescindere dalla natura del datore di lavoro e quindi anche ai lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica totalitaria;
  • sostengono che i moduli in lingua tedesca sono validi non solo per i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto non risultando alcuna limitazione esplicita, questi possono essere utilizzati alla stregua di quelli in lingua italiana;
  • in caso di lavoratore divenuto “incapace”, la procedura telematica può essere effettuata da un Tutore nominato legalmente dal Tribunale, anche se, nel caso di specie, occorre comunque verificare cosa sia stato disposto nel provvedimento del Tribunale in relazione agli atti del tutore e a quelli dell’interdetto.

 
 
 
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