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01/06/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A Voi tutti un ottimo di Tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Con messaggio n. 2107 del 12 maggio 2016, l’INPS, a seguito di numerose segnalazioni da parte degli utenti in merito alla mancata erogazione dell’ultima mensilità di disoccupazione, ha richiamato le proprie sedi territoriali ad un più puntuale controllo delle domande in via di definizione in ambito ASpI, MiniASpI, ove ancora presenti, e NASpI, per evitare la sospensione ingiustificata dell’ultima mensilità di prestazione.
Pertanto, le sedi sono invitate a stilare con cadenza mensile una lista in cui siano elencate le domande per cui residui un’ultima mensilità da erogare ed a non richiedere la presentazione da parte dell’utente del mod. Aspi/com o Naspi/com al fine dell’erogazione dell’ultima mensilità, a meno che non vi siano particolari motivi.
In tale occasione l’Istituto ha, altresì, sottolineato l’importanza di procedere, in occasione dell’ultimo pagamento dell’ ASpI, MiniASpI e NASpI:
  • all’inserimento dei contributi assenti in fase di accoglimento della domanda;
  • al controllo e all’inserimento dell’ indennità di mancato preavviso di cui si sia venuti a conoscenza successivamente, alla verificata della presenza di Partita IVA attiva o di una sua nuova apertura;
  • alla verifica della presenza di attività autonoma in essere o dell’avvio di una nuova attività autonoma;
  • al controllo degli eventi di malattia ed in particolare di quelli relativi ai lavoratori marittimi;
  • al controllo degli eventi di maternità;
  • alla verifica della presenza nel Casellario lavoratori attivi di attività in corso presso Casse Professionali;
  • alla verifica dell’archivio Infocamere;
  • alla verifica della presenza di modelli ANF-PREST, in particolare quando non presentati contestualmente alla domanda della prestazione di disoccupazione, seguendo il percorso:  Consultazione > pannello ANF.
di Rossella Schiavone
L’articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012, ha istituito un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o entro il quinto mese dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozioni o affidamenti.
La Legge di stabilità 2016, nel disporre la proroga di tali congedi anche per l’anno 2016, ha aumentato il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni.
Stante quanto sopra l’INPS, con messaggio n. 2046 del 9 maggio 2016, ha comunicato che per l’anno in corso possono fruire dei 2 giorni di congedo obbligatorio, anche in via non continuativa, i padri lavoratori dipendenti con evento parto, adozione o affidamento avvenuto dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Per recepire quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 le procedure INPS sono state aggiornate.
 
Professionisti
di Roberta Moscioni
La nuova geografia degli Ordini dei commercialisti è al centro di una questione giudiziaria avviata dall’Ordine di Rossano Calabro, destinato alla soppressione e a cui potranno aggregarsi gli Ordini che saranno chiusi, e da quello di Avellino.
Si ricorda che in base alla nuova geografia giudiziaria, entro la fine del 2016, vi sarà la soppressione di 14 Ordini e la modifica territoriale - e quindi di iscritti- per altri 21.
Alla luce di ciò, i suddetti Ordini hanno proposto ricorso dinanzi al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento della circolare del ministero della Giustizia di fine marzo relativa agli effetti della variazione della geografia giudiziaria sugli Ordini territoriali e, anche, della successiva direttiva adottata dal Cndcec.
Le motivazioni
Per quanto riguarda l'ordine di Rossano Calabro, si legge nelle motivazioni presentate che “l'estinzione di un ente pubblico deve essere espressamente prevista da una norma di legge” e, per tali ragioni, la decisione non può essere ricavata in via interpretativa dalla combinata lettura di norme che non contengono una alcuna chiara manifestazione di volontà in tal senso.
Diversa, invece, la posizione della Federazione degli Ordini dei commercialisti della Calabria e della Basilicata, che hanno inviato al ministero della Giustizia una richiesta per ottenere chiarimenti puntuali per quanto riguarda le candidature e le possibilità di elezione alle singole cariche.
Elezioni Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale in carica dei dottori commercialisti decade per legge il 31 dicembre 2016 (art. 68, Dlgs n. 139/2005). Non c'è molto tempo prima del rinnovo dei membri. Ma, secondo quanto specificato dal Ministero della Giustizia, con un missiva inviata ai vertici locali e nazionali della categoria il 31 marzo, si dovrà procedere prima con le elezioni degli Ordini locali e, poi, con quelle degli Ordini nazionali.
I tempi sono ormai già stabiliti:
  • per le elezioni degli Ordini locali, le liste dei candidati devono essere inviate al Ministero almeno 30 giorni prima del voto,
  • per la candidatura nazionale, le liste vanno consegnate, per le dovute verifiche, almeno 60 giorni prima del voto.
Alla luce di tali obblighi, ne deriva che commercialisti e ragionieri saranno chiamati ad esprimere il loro voto per gli Ordini locali tra settembre e metà ottobre; mentre, si procederà al voto per il Consiglio Nazionale tra novembre e dicembre.
Fusione Casse di previdenza
A seguito di alcune notizie di stampa che nei giorni scorsi avevano ventilato la possibilità di una fusione tra la Casse di previdenza di commercialisti (Cnpadc) e la Cassa dei ragionieri (Cnpr), i due presidenti degli enti, Renzo Guffanti per i commercialisti e Luigi Pagliuca per i ragionieri, hanno emanato un comunicato congiunto con il quale scongiurano tale aggregazione.
Entrambi i rappresentanti delle Casse hanno, infatti, evidenziato di non ritenere percorribile alcuna fusione tra i due enti di previdenza, in quanto ognuno ha un proprio percorso storico, diversi presupposti di base e prospettive di sviluppo delle attività di lungo periodo. Un’aggregazione, quindi, rischierebbe di alterare profondamente i fondamentali di tale strategia di crescita.
di Cinzia Pichirallo
L’Associazione nazionale commercialisti, presieduta da Marco Cuchel, ha inviato una lettera aperta al Ministro della Giustizia lamentando la mancata operatività dell’Albo degli amministratori giudiziari.
Istituito nel 2010 ma ancora non fruibile
Nella missiva l’Anc mette in evidenza come l’Albo sia stato istituito con D.Lgs. n. 14/2010 e, dopo l’emanazione del decreto del 26 gennaio 2016 sulle modalità di tenuta ed accesso allo stesso, non è ancora possibile accedere ai collegamenti informatici richiamati dagli articoli 3 e 4 del suddetto decreto.
L’Anc afferma come Le tappe che hanno scandito l’istituzione e la gestione dell’Albo degli Amministratori Giudiziari  sono l’ennesima riprova di come il processo di sburocratizzazione e semplificazione, invocato e da sempre auspicato dall’Associazione Nazionale Commercialisti, nel concreto stenti a decollare.”
Amministratori giudiziari anche “dipendenti Invitalia”
Altro punto critico sollevato dall’Anc nella lettera aperta riguarda l’inserimento nel Testo Unico Antimafia dell’art  41 bis Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate”, dove viene previsto che qualora la confisca ed il sequestro riguardino “aziende estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio e di straordinario interesse socio-economico”, sia possibile nominare, in qualità di amministratori giudiziari, “dipendenti Invitalia” che abbiano svolto nei tre anni precedenti attività di gestione di azienda.
Secondo l’Anc la funzione di Amministratore giudiziario dovrebbe essere svolta da un soggetto terzo, qualificato professionalmente e super partes. Nel caso suddetto, invece, “la terzietà” non può essere garantita dal dipendente pubblico, ancorché in possesso di tutti i requisiti, tenuto conto del rischio di conflitto di interesse che può determinarsi nell’esercizio dell’attività di amministrazione.
Infine l’Associazione nazionale commercialisti – nel comunicato stampa del 31 maggio 2016 - auspica che l’accesso all’iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari possa finalmente avvenire in tempi celeri.
 
Fisco Professionisti
di Roberta Moscioni
Lo studio legale associato è tenuto al pagamento dell'Irap anche se ha sostenuto spese di gestione per beni strumentali in entità minima e i professionisti hanno a disposizione la sede di proprietà.
A sancirlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11327 del 31 maggio 2016, nella quale viene ribadito come gli elementi indicati configurano l'autonoma organizzazione per lo studio associato. Di conseguenza, il prelievo fiscale sarebbe escluso solo nel caso in cui il reddito venisse prodotto dal lavoro del singolo avvocato, che deve anche provare tale circostanza.
La suprema Corte ha rigettato la decisione dellaCtr di Campobasso, che aveva annullato l'accertamento Irap emesso a carico di due legali di uno studio associato, adducendo come motivazione il fatto che mancavano elementi organizzativi pregnanti, quali l'impiego di ingenti capitali, gestione del personale e soprattutto erano state evidenziate spese ridotte.
Esercizio in forma associata è autonoma organizzazione
Secondo la sentenza 11327/2016, invece, l'esercizio in forma associata di una libera professione costituisce una circostanza idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, anche se non particolarmente rilevante dal punto di vista economico, oltre che far presumere che la reciproca collaborazione tra i professionisti sia attuata proprio al fine di consentire una loro sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, cosicché il reddito prodotto non può considerarsi frutto esclusivo della professionalità di ogni singolo componente dello studio.
Ne deriva che il reddito prodotto dallo studio associato e assoggettabile ad Irap, fin tanto che il contribuente non riesca a dimostrare che tale reddito sia il frutto del lavoro professionale dei singoli associati.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Il Mef – dipartimento delle Finanze – continua a fare il resoconto delle principali regole per il pagamento della prima rata Imu/Tasi in scadenza il 16 giugno prossimo.
Con una nota del 31 maggio 2016, sul sito spiega che per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato la rata, sia dell'Imu che della Tasi, deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Comodato
Si applica la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:
  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell’anno 2015.
Canone concordato
Si applica la riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi prevista dalla legge di stabilità 2016.
Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell'aliquota Imu e Tasi stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.
di Gioia Lupoi
L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha messo a disposizione sul sito il documento, in forma di domande e risposte, della Commissione europea Taxud/B2/031/2016 del 27 aprile 2016, con i nuovi requisiti di competenza e professionalità per il mantenimento dell'autorizzazione dell'Aeo - operatore economico autorizzato.
Le novità introdotte dal nuovo dal Codice doganale dell'Unione (Cdu) sono scattate dal 1° maggio 2016 e prevedono il riesame delle autorizzazioni Aeo da parte degli uffici doganali per la verifica della compliance rispetto ai nuovi requisiti introdotti.
L'operazione doganale terminerà entro il 1° maggio 2019 e non comporta nessun adempimento da parte dell'Aeo:
  • i certificati AEO esistenti e validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al riesame;
  • non è necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti, poiché il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti;
  • entro il 1° maggio 2019 saranno riesaminati i certificati rilasciati prima del 1° maggio 2016.
Il sistema elettronico EOS/AEO farà tutto
E' il sistema elettronico EOS/AEO a gestire tutti i certificati/autorizzazioni, dunque non è necessario revocare il certificato AEO esistente e rilasciarne uno nuovo, l’esito positivo di un sostituisce il certificato esistente.
In caso di esito negativo il certificato AEO viene revocato.
Nel caso di soddisfazione parziale dei criteri, si possono verificare le situazioni seguenti:
  • se il titolare di un certificato AEOF (operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali, sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza) non soddisfa le condizioni di cui all’art. 39 (d) del CDU, il certificato AEOF viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione AEOS (agevolazioni in materia di sicurezza) senza che l’AEO ne faccia richiesta;
  • se il titolare di un certificato AEOF non soddisfa le condizioni di cui all’art. 39 (e) del CDU, il certificato AEOF viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione AEOC (per i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale) senza che l’AEO ne faccia richiesta.
Nuovo criterio relativo agli “standard pratici e alle qualifiche professionali”
Il nuovo requisito deve essere soddisfatto da parte della persona responsabile delle questioni doganali dell’Aeo.
Sugli standard pratici di competenza, in attesa di una norma di standardizzazione europea, deve fornirsi la prova concreta che il soggetto in questione abbia una esperienza pratica almeno tre anni nelle questioni doganali.
Quanto alle qualifiche professionali, il soggetto deve aver completato un percorso di formazione tenuto: dalla stessa autorità doganale,
  • da un ente di istruzione riconosciuto, ai fini del rilascio di tale qualifica,
  • dalle dogane,
  • da un altro ente per la formazione professionale,
  • da una associazione professionale o di categoria.
di Gioia Lupoi
E' stato firmato dal presidente del Consiglio, Renzi, il decreto con la proroga della presentazione del 730.
Si attende solo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.
Quanto alla nuova data si presume che possa essere il 22 o il 23 luglio 2016.
di Cinzia Pichirallo
Con decreto direttoriale del 31 maggio 2016, il ministero dello Sviluppo Economico rende noto l’elenco delle imprese localizzate nella zona franca dei comuni della Lombardia, ammesse alle agevolazioni di cui al comma 445 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Le agevolazioni per gli ammessi al beneficio, indicati in allegato al decreto, sono fruite in base a modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate.
La pubblicazione del decreto del 31 maggio 2016 nel sito MiSE assolve all’obbligo di comunicazione della concessione dell’aiuto alle imprese agevolate.

 

 
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