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23/05/2016

L’EDICOLA DEICONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONESTUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
I datori di lavoro, in ragione delle esigenze produttive, possono prevedere:
  • una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza;
  • la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell’attività produttiva.
In virtù di quanto sopra la CGIL ha chiesto al Ministero del Lavoro se nei suddetti periodi può essere negata la fruizione dei giorni di permesso mensile riconosciuti, ai sensi della Legge n. 104/1992, per assistere i portatori di handicap grave.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la risposta all’interpello n. 20 del 20 maggio 2016 ha specificato che nel caso di specie deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali.
In definitiva, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, il datore di lavoro non può negare la fruizione del permesso in questione che, quindi, comporterà la sospensione del godimento delle ferie del lavoratore.
Con la risposta all’interpello n. 20/2016, tuttavia, il Ministero ritiene che sussista la possibilità datoriale di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza, facendo un richiamo all’art. 33, comma 7 bis, Legge n. 104/1992.
Invero, il comma citato è relativo alla decadenza dal diritto alla fruizioni dei permessi mensili ed alla relativa responsabilità disciplinare, qualora il datore o l’INPS accertino il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto.
Ebbene in merito è da sottolineare che, non sussistendo più l’obbligo di continuità ed esclusività dell’assistenza, dal testo letterale della norma appare evidente che i requisiti per poter fruire dei permessi ex lege 104/92 sono i seguenti:
  1. il soggetto da assistere deve essere stato riconosciuto portatore di handicap grave;
  2. il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno.
Quindi, in definitiva, la decadenza dal diritto e la responsabilità disciplinare di cui al citato comma 7 bis, saranno applicabili solo nel caso in cui il lavoratore goda dei permessi per assistere il disabile quando questi sia ricoverato a tempo pieno, oppure abbia perso il riconoscimento di portatore di handicap in condizioni di gravità.
Alla luce di quanto illustrato forse sarebbe il caso che il Ministero del Lavoro chiarisca quali verifiche potrebbe fare il datore di lavoro, atteso che adesso sussiste anche il principio di c.d. accudienza indiretta in forza del quale l’attività di assistenza non deve necessariamente richiede la presenza del disabile, ma può anche essere di supporto per il medesimo (come nel caso di prenotazione e ritiro di esami clinici).
di Rossella Schiavone
E’ possibile fruire del beneficio dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2016, entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assuma non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.
Questo è quanto è stato sostenuto dal Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 17 del 20 maggio 2016, evidenziando che, anche se la norma prevede che l’esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, l’INPS, con circolare n. 178/2015, ha specificato che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere”.
di Rossella Schiavone
L’art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Su richiesta dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 19 del 20 maggio 2016 ha chiarito che la suddetta disposizione sull’apprendistato professionalizzante non trova applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.
di Redazione eDotto
Il 12/5/2016 Federculture e Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Uil Pa hanno siglato il verbale di accordo di rinnovo del ccnl per i dipendenti delle imprese dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero.
Il ccnl decorre dall’1/1/2016 e scade il 31/12/2018.
All'interno del contratto sono state aggiunte disposizioni per il Telelavoro e il Lavoro agile.
di Rossella Schiavone
La fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all’impresa non iscritta all’associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale.
Infatti, ha evidenziato il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 18 del 20 maggio 2016, il c.d. contributo di assistenza contrattuale è un onere economico richiesto da organizzazioni sindacali per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, e rientra nella parte obbligatoria del contratto collettivo e non già nella parte economica e normativa.
di Rossella Schiavone
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla concessione dell’incentivo giovani genitori anche in favore degli studi professionali.
Si ricorda che l’incentivo in questione è riconosciuto alle imprese private ed alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, ma con la risposta all’interpello n. 16 del 20 maggio 2016 il Ministero aderisce ad un’interpretazione estensiva della locuzione “imprese private”.
Quindi, conclude l’interpello 16/2016, è possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a qualunque soggetto che svolga attività economica e che sia attivo in un determinato mercato, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo giovani genitori.
di Rossella Schiavone
Con la risposta all’interpello n. 15 del 20 maggio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che:
  • in ragione dell’ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, è possibile annoverare nell’ambito delle ulteriori ipotesi per le quali non operano i limiti per il tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23, comma 2, anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001;
  • i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscono un’eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Quindi eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
Infine, l’interpello n. 15/2016, ribadisce che la disciplina contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001, per le aziende di trasporto aereo e quelle esercenti i servizi aeroportuali, introduce limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze ad esso connesse.

 

Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
A fronte di un avviso di rettifica del valore di compravendita di un terreno, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che faccia generico riferimento a “precedenti stime”, nonché ad un quadro istruttorio privo di qualsiasi elemento dimostrativo su punti ritenuti decisivi, deve concludersi per la mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’asserita incongruità del valore indicato nell'atto di vendita.
E’ quanto in sintesi chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, accogliendo il ricorso dei venditori avverso l’avviso di rettifica notificato loro dall'Agenzia delle entrate (la cui legittimità era stata confermata in primo e secondo grado) con cui veniva rideterminato il valore di compravendita del terreno alienato, con conseguente rideterminazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
I ricorrenti, in particolare, censuravano la decisione della Commissione tributaria regionale sotto il profilo della insussistenza di prove attestanti la non rispondenza del valore dichiarato nell'atto di compravendita, con conseguente vizio di motivazione. E ciò poiché i giudici tributari - a detta dei contribuenti – dopo aver erroneamente equiparato una stima dell’Agenzia del territorio (su cui si era basata la decisione) ad un perizia d’ufficio, non avevano considerato tutti gli elementi istruttori che essi stessi  ricorrenti avevano versato in causa.
Relazione tecnica Ufficio erariale Di parte
Accogliendo la censura, la Corte Suprema ha chiarito che dinanzi al giudice tributario, l’amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima di un immobile – redatta dall'Ufficio tecnico erariale o da altro organismo interno all'Amministrazione – costituisce una relazione tecnica di parte e non d’ufficio. Ad essa, pertanto, deve essere attribuito valore di atto pubblico soltanto per quello che concerne la sua provenienza e non anche per il suo contenuto estimativo.
A fondamento di decisione Previa idonea spiegazione
Se il giudice decide tuttavia di elevarla a fondamento della sua decisione, occorre che spieghi le ragioni per cui ritenga tale relazione (di parte) corretta e convincente, sia in sé, che in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie acquisite in giudizio.
Ma nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 10222 del 18 maggio 2016 – è mancata qualsivoglia motivazione atta a sostenere – alla luce di un ben più articolato quadro istruttorio – la prevalenza della relazione dell’Amministrazione finanziaria su quelle, di pari efficacia, prodotte in giudizio dai contribuenti 

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Con risoluzione n. 41/E/2016, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi del comma 141-bis della Legge n. 296/2006, sul reddito delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Regime speciale per le SIIQ
Nello specifico la suddetta legge ha eliminato la condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ, estendendo la fruibilità di tale regime anche alle società residenti in Stati membri della UE e in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella c.d. "white list", con riferimento alle stabili organizzazioni in Italia che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare e ha disposto che il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle SIIQ sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20%, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Codice tributo
Con la risoluzione n. 41 del 20 maggio 2016 per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva, tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:
1136” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sul redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle Siiq - articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".
di Roberta Moscioni
Il decreto internazionalizzaione (147/2015) ha istituito una nuova tipologia di istanza di interpello sui nuovi investimenti.
Tra gli incentivi in materia di aiuti alle imprese, infatti, è stato introdotto un nuovo tipo di interpello che garantisce alle aziende, sia nazionali che estere che vogliono effettuare investimenti in Italia di almeno 30 milioni di euro, un’assistenza fiscale completa.
Con tale interpello, il contribuente descrive preventivamente all’Agenzia delle Entrate il proprio piano di investimenti, nel quale viene indicato l’ammontare del progetto, i tempi, le modalità di realizzazione dello stesso e l'incremento occupazionale che ne potrebbe derivare, prospettando, inoltre, il trattamento fiscale che ritiene applicabile.
La disciplina delle istanze di interpello sui nuovi investimenti è stata attuata con Dm 29 aprile 2016, mentre era stato rinviata ad un provvedimento agenziale l'individuazione degli uffici competenti al rilascio della risposta alle istanze di interpello e alla verifica della corretta applicazione delle risposte.
Dal 20 maggio 2016, dunque, le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l’interpello per i nuovi investimenti effettuati in Italia, grazie all'individuazione degli uffici competenti avvenuta con provvedimento n. 77220 del 20 maggio 2016.
Ufficio competente alla trattazione delle istanze
Le istanze di interpello sui nuovi investimenti si devono presentare alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti.
Le istanze vanno presentate, in carta libera, con raccomandata a/r, tramite consegna diretta all’ufficio o attraverso PEC.
Se ad inoltrare l’interpello è un investitore già ammesso al regime di adempimento collaborativo, che è interlocutore della direzione centrale Accertamento il naturale ufficio a cui presentare l’istanza sarà appunto quello competente all’interno della stessa Direzione Centrale Accertamento.
L’Agenzia delle Entrate comunica la risposta al contribuente entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, mentre se l'Agenzia intende acquisire ulteriori documenti, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.
Ufficio competente alla verifica delle risposte
L'ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese alle istanze di interpello sui nuovi investimenti è la Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente.
Nel caso si tratti di contribuenti con volume d’affari superiore a 100 milioni di euro sono competenti l'Ufficio Grandi Contribuenti oppure l'Ufficio controlli fiscali della stessa Direzione Regionale.
di Cinzia Pichirallo
Nel corso di ForumPA Roma 2016 (presso il Palazzo dei Congressi, sala Quirra), il giorno 25 maggio 2016, dalle ore 9,30, verrà presentato il Programma operativo nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, per il rafforzamento del sistema produttivo del Mezzogiorno.
Durante l'incontro, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico presenterà le novità del nuovo ciclo di programmazione, con particolare attenzione alle iniziative già attive e alle opportunità che saranno istituite a breve.
In modo specifico, verranno illustrati gli specifici interventi  previsti per il sostegno alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ed i programmi di investimento attivabili attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo.
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, sul canale YouTube, i video della conferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore che si è tenuta mercoledì 18 maggio.
Nei filmati viene fatta un'analisi sullo stato dell’arte degli studi di settore e vengono forniti chiarimenti sull’uso di questi strumenti nell’attività di controllo.
Il comunicato stampa del 20 maggio 2016 informa che sul sito dell’Agenzia, in Studi di settore > Osservatori regionali > Videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore del 18 maggio 2016, è a disposizione il materiale utilizzato durante la conferenza riguardante le ultime novità, il regime premiale, i correttivi crisi ed il software Gerico 2016.

 
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