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20/05/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cure della FONDAZIONE STUDI
A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Rehgionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Diritto Professionisti
di Roberta Moscioni
Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato di recente tre massime (nn. 145, 146 e 147) con le quali affronta gli aspetti dubbi della nuova disciplina relativa alla rilevazione in bilancio dell'acquisto di “azioni proprie” da parte della società emittente.
Nuova disciplina contabile
Si ricorda che fino ai bilanci 2015, in caso di acquisto di azioni proprie - da un punto di vista contabile - nell'attivo di bilancio si doveva procedere con l'iscrizione delle azioni proprie per l'ammontare pagato e, di conseguenza, nel patrimonio netto si doveva costituire una “riserva azioni proprie” indisponibile pari all'importo delle azioni proprie acquistate.
Dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 139/2015, la suddetta prassi contabile è stata sostituita con una nuova previsione secondo la quale – dai bilanci 2016 - l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
La nuova prassi contabile ha fatto sorgere molteplici dubbi in relazione alla disponibilità delle riserve utilizzate “a copertura della riserva negativa” oppure in presenza di particolari operazioni societarie, quali la riduzione del capitale per perdite o l'annullamento delle azioni proprie.
Il Consiglio Notarile di Milano ha analizzato le suddette problematiche.
Riserve azioni proprie indisponibili
La massima n. 145/2016 specifica che seppure vi è stata una modifica normativa inerente al bilancio, che consente di mantenere iscritte le riserve disponibili e gli utili distribuibili per l'ammontare che consente l'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c., nulla cambia sotto il profilo della disponibilità delle stesse riserve per operazioni di distribuzione ai soci, per aumenti di capitale gratuiti o per copertura di perdite e plafond per l'emissione di obbligazioni.
Le suddette riserve, infatti, assumono la natura di posta puramente rettificativa della “riserva negativa azioni proprie” e non possono ritenersi disponibili per nessuno degli utilizzi cui esse potevano essere destinate prima dell'acquisto delle azioni proprie.
Annullamento azioni proprie
La massima 146/2016 esamina gli effetti derivanti dall'eventuale annullamento di azioni proprie dopo l'entrata in vigore del nuovo regime contabile, che prevede appunto l'iscrizione di una riserva negativa di patrimonio netto a seconda che le azioni portino o meno l'indicazione del valore nominale.
Nel primo caso, una volta ridotto il capitale sociale sulla base del valore nominale delle azione annullate, le riserve utilizzate indirettamente per l'operazione di acquisto tornano ad essere disponibili a condizione che vengano rispettate le previsioni dell'articolo 2445 del Codice civile (mancata opposizione dei creditori entro 90 gg. dall'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese).
Nel caso in cui, invece, il capitale sociale non venisse ridotto direttamente, ma dietro annullamento della riserva negativa azioni proprie, non avrebbe alcun valore la parità contabile delle azioni, dal momento che il prezzo pagato per le azioni proprie si riflette direttamente sull'ammontare della riserva negativa.
Riduzione capitale per perdite
Difronte alla riduzione del capitale per perdite, sia nei casi obbligatori disciplinati dagli artt. 2446 e 2447 C.c. sia nei casi di riduzione volontaria, la presenza della riserva negativa azioni proprie rende sempre indisponibile gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzate per l'acquisto delle azioni proprie.
 
Professionisti
di Cinzia Pichirallo
Si è tenuto, il 19 maggio 2016, un incontro tra i rappresentanti del Fondo monetario internazionale ed i consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla procedure concorsuali riguardante la riforma del diritto fallimentare e dei procedimenti esecutivi ed il ruolo dei professionisti italiani coinvolti in queste procedure.
La riunione fa parte dell’attività di monitoraggio inerente gli effetti derivanti dalle modifiche effettuate negli ultimi tempi nel settore del diritto fallimentare.
 
Diritto
di Eleonora Mattioli
Il sequestro preventivo per reati tributari commessi dal rappresentante di una società, deve essere disposto prima sui beni della società medesima e poi eventualmente, in caso di impossibilità, su quelli del manager.
E’ quanto in sintesi affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso di un imputato ex artt. 2 e 4 D.Lgs 74/2000 - per aver, in qualità di amministratore di una s.r.l., esposto in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti – avverso il rigetto dell’istanza di riesame del disposto sequestro preventivo per equivalente sui propri beni personali.
Il ricorrente deduceva, in particolare, come si fosse direttamente proceduto al sequestro preventivo per equivalente sui propri beni personali mobili ed immobili, senza dare dimostrazione dell’impossibilità di effettuare il sequestro o la confisca in forma specifica sui beni della persona giuridica amministrata.
Ammessa confisca diretta su beni persona giuridica
In proposito la Cassazione, accogliendo detta censura, ha chiarito che la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante o da altro organo nell’interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima.
L’impossibilità di procedere a confisca diretta del profitto costituisce condizione imprescindibile perché si possa procedere a quella per valore, come si evince dal tenore testuale dell’art. 322 – ter c.p.
Non ammessa confisca per equivalente
Si deve invece escludere la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo fittizio attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare.
Si deve infatti osservare – conclude la Corte con sentenza n. 20763 del 19 maggio 2016 -  che il rapporto organico che esiste tra persona fisica e società, non è di per sé idoneo a giustificare l’estensione dell’ambito di applicazione della confisca per equivalente. Né è prevista, nel nostro ordinamento, una responsabilità penale degli enti – bensì solo amministrativa – sicché gli stessi non sono mai autori del reato e non possono essere considerati concorrenti. 
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Sul portale INAIL è data notizia che dalle ore 16 alle ore 16,30 del 26 maggio 2016 le imprese potranno inviare, attraverso lo sportello informatico, la domanda di ammissione al contributo Bando ISI 2015 utilizzando il codice identificativo attribuito mediante la procedura di download.
Si informa, inoltre, che in data 19 maggio 2016, l’Istituto ha reso disponibile il documento “Regole tecniche e modalità di svolgimento” con le istruzioni per la procedura di invio della domanda online.
Si ricorda, infine, che è vietato l'utilizzo di strumenti automatici di invio: il loro utilizzo determina il rilascio da parte del sistema di un messaggio di errore.
di Rossella Schiavone
Il 18 maggio 2016 è stato firmato l’Accordo interconfederale sull’apprendistato di cui agli artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato duale) tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
Il D.Lgs. n. 81/2015 ha, infatti, tra le altre cose, disciplinato l’apprendistato:
  • per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello);
  • di alta formazione e di ricerca (terzo livello);
ed ha previsto che alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato fossero affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Stante quanto sopra, con l’accordo del 18 maggio 2016 le parti hanno convenuto che il piano formativo individuale e il protocollo di formazione per l’apprendistato di primo livello, devono comprendere anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento ed hanno disciplinato il trattamento retributivo dell’apprendista del sistema duale.
L’apprendista va inquadrato in un livello coerente con il percorso formativo e per l’apprendistato di primo livello la retribuzione va stabilita in percentuale rispetto al livello di inquadramento.
Più nello specifico, le ore di lavoro prestate in azienda dovranno essere retribuite:
  • il primo anno in percentuale non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • il secondo anno in percentuale non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • il terzo anno in percentuale non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • il quarto anno in percentuale non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento.
Per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca le parti hanno, invece, optato per il sottoinquadramento come segue:
  • per i percorsi di durata superiore all'anno, per la prima metà del periodo di apprendistato l’inquadramento sarà di due livelli sotto quello di destinazione finale mentre, per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale;
  • per i percorsi di durata non superiore all'anno, l’inquadramento per il periodo di apprendistato sarà di un livello sotto quello di destinazione finale.
di Rossella Schiavone
La tempestività della contestazione disciplinare va valutata non muovendo dall’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione da parte del datore di lavoro, bensì dal momento in cui quest’ultimo ne acquisisca in concreto piena conoscenza e, a tal fine, non bastano meri sospetti (ex multis, Cass. n. 26304/14; Cass. n. 12577/02; Cass. n. 12621/2000).
Questo è quanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 10356 del 19 maggio 2016, a proposito di un licenziamento intimato a seguito di una contestazione disciplinare attivata dopo ben 18 mesi dalla scoperta degli illeciti commessi dal dipendente, un agente liquidatore che aveva agevolato un gran numero di sinistri seguiti dal medesimo avvocato.
Tuttavia nel caso di specie erano stati necessari 18 mesi per svolgere le doverose indagini che si erano rivelate complesse perché relative alla ricostruzione di vicende protrattesi nell'arco di un biennio e che avevano visto coinvolti, a vario titolo, un gran numero di soggetti.
In realtà, come ben chiarito dagli Ermellini, bisogna mantenere ben fermo il principio secondo cui non basta il mero sospetto per la contestazione ancor prima di conoscere l'esito delle verifiche in corso: diversamente si costringerebbe l'azienda ad anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi per valutare le giustificazioni eventualmente offerte dal lavoratore.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire indicazioni al proprio personale sulle modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, con nota prot. n. 10084 del 18 maggio 2016, ha ricordato che, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Semplificazione, ai fini della revoca della sospensione, è necessario, oltre al rispetto delle altre condizioni definite dalla norma, anche il pagamento di una somma aggiuntiva, ammissibile, per tali fini e su richiesta di parte, nella misura del 25% del totale.
L'importo residuo, maggiorato di un ulteriore 5%, deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell’istanza di revoca.
Alla scadenza del termine di 6 mesi l’importo diviene esigibile visto che, per espressa previsione di legge, il provvedimento di revoca della sospensione che accoglie l’istanza di pagamento dilazionato, acquista efficacia di titolo esecutivo.
Sottolinea, inoltre, la nota ministeriale che dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi, iniziano a decorrere, sulla somma dovuta, gli interessi al saggio legale ai sensi del codice civile.
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Non sarà strutturale, come in alcuni paesi comunitari e non, ma sarà riaperta la voluntary disclosure.
L'agevolazione nei programmi del Governo verrà riproposta, sulle orme della prima collaborazione volontaria, per il periodo 2015-2016 entro l'estate.
Lo sconto della collaborazione sarà un po' ridotto, perché si tratta di una seconda chance, ma comunque conveniente.
A spingere per la voluntary bis, l'esigenza di fare cassa per evitare le clausole di salvaguardia, spada di Damocle che ancora minaccia i cittadini.
 
di Cinzia Pichirallo
L’agenzia delle Entrate mette a disposizione, online, il software degli studi di settore e dei parametri allegati ai modelli Unico 2016 (versione 1.0.0 del 19/5/2016).
Attraverso il software i contribuenti, soggetti agli studi di settore o ai parametri, possono controllare che i dati indicati nella dichiarazione e negli allegati siano allineati con le specifiche tecniche di Gerico 2016 e con quelle relative ai controlli telematici.
Eventuali anomalie o incongruenze saranno evidenziate, durante il controllo, attraverso appositi messaggi di errore.
La "Procedura di controllo Studi di settore/Parametri" consente di controllare le dichiarazioni Unico 2016 contenenti gli allegati relativi agli studi di settore ed ai parametri;  per effettuare il controllo delle dichiarazioni mancanti di tali allegati è sufficiente l'installazione della sola "Procedura di controllo Dichiarazioni".
Il controllo di una dichiarazione contenente gli allegati degli studi di settore o dei parametri, effettuato in assenza dell’installazione della “Procedura di controllo Studi di settore/Parametri”, provoca lo scarto e di conseguenza il mancato inserimento della stessa nel file contenente le sole dichiarazioni conformi (file con estensione dcm).
 
di Gioia Lupoi
Il MiSE ha aggiornato al 18 maggio 2016 le FAQ sulla nuova Sabatini, l'agevolazione per l'acquisto di beni nuovi strumentali all'attività d'impresa.
Dalle risposte si apprende che:
  • per lo stesso bene è possibile il cumulo con tutte le norme che prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, infatti non è aiuto di stato;
  • a pena di revoca, l'impresa deve presentare al ministero la richiesta di erogazione della prima quota di contributo entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo dei beni agevolati;
  • le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta ed entro i 12 mesi successivi a tale termine;
  • nella piattaforma sono presenti funzionalità per apportare modifiche ai dati sia durante la compilazione dei campi, che successivamente alla generazione della modulistica da firmare digitalmente;
  • non è possibile, invece, modificare le informazioni dopo aver completato la trasmissione della documentazione firmata, poiché si chiude il processo di richiesta della prima quota di erogazione.
I nuovi termini non sono retroattivi
I nuovi termini ex DM 25 gennaio 2016 non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (10 marzo 2016).
L'impresa che ha ultimato l’investimento prima del 10 marzo 2016 deve rispettare le seguenti decorrenze:
- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
- se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
Infine, una precisazione sulla rinuncia
Si chiarisce che l’impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione (punto 15 della Circolare 23 marzo 2016, n. 26673), tuttavia in tutti i casi di revoca del contributo la banca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.
di Roberta Moscioni
Il 64% dei contribuenti soggetti agli studi di settore, con una posizione risultata anomala all'analisi effettuata dall'Agenzia delle Entrate, ha accolto l'invito a correggere il proprio comportamento fiscale e a mettersi in regola, dopo l'invio delle lettere da parte del Fisco.
Dialogo collaborativo Fisco – contribuenti
Questo è il bilancio che è emerso al termine dell’operazione di compliance avviata nel 2015 su 117mila contribuenti: la stessa Agenzia delle Entrate, a 11 mesi di distanza dall'invio di 190mila comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, ha sottolineato come l'alert del Fisco sia servito e i contribuenti abbiano accolto l’invito delle Entrate a regolarizzare la propria posizione, correggendo, di fatto, il proprio comportamento fiscale.
I dati, che sono stati illustrati il 19 maggio nel corso della videoconferenza agli Osservatori regionali sugli studi di settore, dimostrano come la strategia preventiva pensata dal Fisco abbia avuto successo e spinto i destinatari delle comunicazioni a rispondere in modo sicuramente positivo.
Efficacia strategia preventiva
L'Agenzia delle Entrate ha sottolineano la positività del primo bilancio, anche se mancano all’appello 73mila posizioni ancora da esaminare.
L'intenzione pienamente riuscita del Fisco era quella di mettere – grazie a questo strumento collaborativo - con largo anticipo i cittadini nelle condizioni di avere un quadro completo della loro posizione fiscale per aiutarli in seguito ad adempiere correttamente o a mettersi in regola ed evitare, così, i controlli.
Dato il successo dell'operazione è indubbio che la campagna di invio degli alert relativi alle anomalie sarà ripetuta anche nel 2016, anche se, al momento, non si possono fare previsione sul numero dei destinatari delle nuove lettere, in quanto questo dipenderà dai dati sugli studi di settore che l’Agenzia non ha ancora conteggiato.
Risultati grazie al ravvedimento
Un contributo reale al successo di questa operazione di compliance è arrivato dall'adozione del nuovo ravvedimento, grazie al quale il contribuente che si accorge dell'errore e provvede a correggerlo beneficia di una significativa riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso. Una chance che resta salva anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

 
 
 
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