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19/05/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
Ormai la situazione comincia a farsi seria, qualcuno utilizza addirittura il termine “epidemia”: in effetti le dimissioni di gruppo dei lavoratori hanno cominciato a manifestarsi in modo esteso.
Ma all’azienda di impianti idraulici “Tuttoscorre snc” c’è qualcosa di ancora più strano. I lavoratori, dopo essersi dimessi all’unisono, sono stati simultaneamente riassunti da una società diversa, la “Tappabuchi srl”, che opera nel medesimo settore della precedente e che ha gli stessi proprietari. Una task-force ispettiva ha deciso di immergersi nel problema.
C’è ben poco da scoprire, dopo rapidi accertamenti i funzionari ministeriali ritengono di avere le idee chiare. I lavoratori sono stati debitamente istruiti dal datore di lavoro e si sono dimessi con la promessa (mantenuta) di riassunzione in una società affine: “Il vostro disegno è venuto a galla, dimissioni inefficaci!”, sentenziano gli ispettori.
“E per quale motivo? I lavoratori non sono stati né costretti né minacciati e hanno agito personalmente – ribatte angelicamente uno dei proprietari. – Questa volta che cosa vi inventate?”.
“Nello scegliere il nome della società vi siete ispirati al celebre pánta rêi attribuito a Eraclito – interviene con tono professorale e infastidito un ispettore, – e capisco che, come ci ha spiegato oltre un secolo più tardi Aristotele, la forma è sostanza, però…”.
“Ciò che vuole dire il mio collega prima di incartarsi – irrompe rudemente un altro ispettore – è molto semplice: non è sufficiente il rispetto formale delle procedure, occorre che ci sia anche quello sostanziale. Nel vostro caso le dimissioni telematiche (art. 26 del D.lgs. n. 151/15) sono state “sollecitate” con la promessa di assunzione in una società formalmente diversa con il solo fine di eludere la disciplina sui licenziamenti e di abbatterne i relativi costi (art. 2 comma 31 della L. n. 92/12). L’operazione configura un negozio in frode alla legge (art. 1344 codice civile) e pertanto è nulla. Difficile da digerire per un idraulico, ma la toppa è stata peggiore del buco e la soluzione prospettata fa acqua da tutte le parti!”.
 
Professionisti
di Cinzia Pichirallo
E’ stato istituito lo sportello telematico per i liberi professionisti che vogliono accedere ai fondi strutturali concessi dalla Ue.
L’annuncio è giunto dalla Presidente del Cup, Marina Calderone, durante un intervento tenuto a Torino alla Conferenza Regionale dei Consulenti del Lavoro Piemonte e Valle d’Aosta.  Lo sportello telematico è stato predisposto in collaborazione con il portale www.finanziamentinews.it, e rappresenta – afferma Calderone - "uno strumento utile ad informare gli iscritti agli Ordini sui progetti di finanziamento in corso e a fornire un aiuto concreto a tutti i liberi professionisti che hanno bisogno di assistenza nella procedura, a partire dalla formalizzazione della domanda di finanziamento”.
Procedura per l’accesso allo sportello
L’accesso allo sportello - spiega il comunicato stampa Cup del 18 maggio 2016 -  avviene attraverso il sito “www.cuprofessioni.it”, sezione “Europa” e “Finanziamenti UE – help desk” (previa autenticazione del professionista); in questo modo è possibile conoscere tutti i bandi disponibili riservati ai professionisti nonché prenotare un colloquio telefonico con un operatore per inoltrare quesiti e ricevere gratuitamente ulteriori informazioni sulle opportunità di agevolazione finanziaria di emanazione comunitaria, statale e regionale per il settore.
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
Il postulato della continuità aziendale viene individuato nel codice civile all’articolo 2423-bis, co. 1, n. 1, il quale sancisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività…”. La continuità aziendale ha assunto nell’attuale contesto economico, caratterizzato sempre più da una maggiore incertezza e difficoltà, un carattere maggiormente rilevante quale elemento cardine e con effetti sui principi di valutazione da adottarsi ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio d’impresa. La verifica della continuità risulta un elemento determinante per coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali dove viene richiesto, (allo Ias 1), che si valuti la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento con orizzonte temporale di almeno 12 mesi.
I principali responsabili della verifica della sussistenza della continuità aziendale sono naturalmente gli amministratori nell’ambito della più ampia e diretta responsabilità di redigere il bilancio di esercizio. Tuttavia la verifica della continuità aziendale coinvolge gli organi di controllo, di vigilanza nonché indirettamente tutti gli operatori che devono, sulla base dell’informativa di bilancio, assumere  le diverse decisioni economiche.
di Redazione eDotto
In data 9 maggio 2016 l’INPS ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, i nuovi presìdi messi a punto per contrastare e prevenire i fenomeni elusivi della contribuzione attraverso l’utilizzo di banche dati interne ed esterne all’Istituto.
Come spiegato dal Presidente Boeri, questi nuovi strumenti mirano ad intervenire prima che il comportamento elusivo, evasivo se non fraudolento, si sia consolidato ed abbia prodotto danni alle entrate dell’Istituto.
Nella medesima data, l’INPS, con circolare n. 76, ha riepilogato ed aggiornato le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, a tutela dei lavoratori, della leale concorrenza tra imprese e del mercato.
L’analisi di come si svolgerà la c.d. vigilanza documentale e delle istruzioni impartite per le verifiche ispettive sul campo, può essere utile per le aziende ed i loro consulenti, perlomeno, per evitare di incorrere in errori.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
L’INPGI ha comunicato che il suo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell’anno 2016, anche per le assunzione di giornalisti.
Con circolare n. 4 del 17 maggio 2016, l’Istituto ha illustrato il nuovo esonero biennale, ricordando che è pari al 40% dell’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.250,00 su base annua e che l’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Ricorda, inoltre, l’INPGI che l’esonero in questione è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, nel caso di specie la durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).
Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001.
Altre istruzioni
La circolare illustra, altresì:
  • le condizioni per il diritto all’esonero;
  • l’assetto e la misura dell’incentivo.
Richiesta
La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta all’INPGI entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto.
Le domande riferite alle assunzioni avvenute nel periodo da gennaio a maggio 2016, dovranno pervenire all’Istituto non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2016.
Esposizione nella denuncia contributiva mensile DASM
Conclude la circolare n. 4/2016 sottolineando che i datori di lavoro potranno usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI che indicherà nel provvedimento di autorizzazione i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo dell’esatta contribuzione dovuta.
di Redazione eDotto
Il giorno 12 maggio 2016 Assitol ha inviato alle ditte associate e alla Commissione Sindacale Assitol la circolare Ver/n.  254 –Sind. n.16 allegando il testo dell’accordo del 21/4/2016  con  la  tabella  degli  aumenti  dei minimi tabellari ricalcolati al parametro 138 e declinati per i 10 livelli.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 2164 del 17 maggio 2016, ha comunicato che, a partire dalla rata di pensione di giugno 2016, anche per le categorie di pensione delle gestioni di spettacolo e sportivi professionisti, di seguito elencate, saranno messi a disposizione i dati analitici di composizione della cedola:
  • pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei, di anzianità, e supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo;
  • assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni di invalidità specifica, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo;
  • pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo;
  • pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti e supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti;
  • assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti;
  • pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti.
Sono escluse, al momento, le pensioni dei soggetti residenti all’estero.
Il dettaglio di pagamento della pensione (c.d. cedolino) sarà disponibile per il cittadino fra i servizi on line per i soggetti che possiedono il PIN.
di Rossella Schiavone
Con comunicato stampa del 18 maggio 2016, l’INPS ha ricordato che, con circolare n. 70 del 29 aprile 2016, sono state fornite le istruzioni operative per fruire del bonus quarto figlio che consiste in un beneficio, solo per l’anno 2015, per i nuclei familiari con quattro o più figli minori e con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.
Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda perché sarà utilizzata la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori relativo al 2015.
È necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una DSU da cui risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015, o presentare una nuova DSU entro il 31 maggio 2016.
Conclude il comunicato INPS chiarendo che eventuali ritardi tecnici saranno dovuti a inserimento in ritardo, da parte dei Comuni, delle domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015; in tal caso il bonus quarto figlio sarà erogato a dicembre 2016.
 
Economia e Finanza
di Gioia Lupoi
La Commissione europea ha dato l'ok alla legge di Stabilità 2016 strappando all'Italia l'impegno di:
- centrare l’obiettivo di deficit dell’1,8% del Pil nel 2017;
- evitare una deviazione significativa rispetto al cammino verso il pareggio di bilancio.
Il commissario agli Affari monetari Ue, Pierre Moscovici, ha annunciato un nuovo rapporto entro novembre 2016, in base anche alla Stabilità 2017.
Comunicato Mef in merito
A commento, in un comunicato del Mef (“La Commissione Ue riconosce riforme e investimenti e accorda flessibilità. DEF in linea con le regole europee”), si legge che, nell'esprimere le proprie raccomandazioni sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma, la Commissione Ue ha riconosciuto lo sforzo realizzato dal Governo italiano, nell'implementazione del piano di riforme strutturali e nella realizzazione di investimenti aggiuntivi, ed ha accordato all'Italia, per il bilancio 2016, la massima flessibilità sul deficit prevista dalle relative clausole e un'ulteriore flessibilità per le spese relative alla sicurezza e all'accoglienza dei migranti, per un totale di 0,85% del Pil.
Sempre nel comunicato stampa del 18 maggio 2016, il Mef spiega che la priorità della legge di Stabilità per il 2017 sarà la riduzione del debito pubblico in rapporto al Pil.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 113 del 16 maggio, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016 recante “Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2015”.
Si tratta dell'ultimo passaggio necessario per procedere alla comunicazione dei dati rilevanti all’applicazione degli studi di settore, da utilizzare in sede di UNICO 2016.
Correttivi anticrisi per il 2015
Anche con riferimento al periodo d'imposta 2015,è stata approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.
I correttivi crisi erano già stati analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessano i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.
I correttivi individuati per rispondere alla crisi del 2015 con decreto 12 maggio 2016 sono cinque:
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali territoriali;
  • correttivi congiunturali individuali;
  • interventi relativi all’analisi di normalità economica;
  • interventi relativi all’analisi di coerenza economica
Analisi di coerenza
La novità di quest'anno è che la revisione congiunturale prevede l’individuazione di alcuni interventi relativi all’analisi di coerenza, che si aggiungono a quelli relativi all’analisi di normalità economica nonché ai correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore
Per l’applicazione del nuovo correttivo, al fine della individuazione degli interventi relativi all’analisi di coerenza, sono stati selezionati tutti gli indicatori per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza può essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.
Specifica il decreto 12 maggio 2016 che I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2015, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i nuovi correttivi approvati, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento.
di Roberta Moscioni
La tanto attesa circolare chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate delle principali novità fiscali contenute nella legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è stata pubblicata. Si tratta della circolare. 20/E del 18 maggio 2016: il documento affronta le tante novità tributarie introdotte dalla manovra finanziaria per il 2016 e per una sua più facile lettura è articolato in 6 capitoli, ciascuno dedicato ad un diverso ambito impositivo.
Si parte dalle novità fiscali in materia di imposte sui redditi riguardanti le persone fisiche (Irpef), per passare alle novità in ambito Ires, alle novità in ambito Iva e Irap e al capito dedicato alle agevolazioni fiscali.
Novità Irpef
Si allarga la detraibilità del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto dell'abitazione entro il 31 dicembre 2016. Il bonus introdotto dalla Stabilità 2016 per ridare slancio al mercato immobiliare si applica non solo agli acquisiti effettuati da imprese construttrici, ma anche da imprese ristrutturatrici.
Infatti, specifica la circolare 20/E/2016, la nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore in occasione dell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta quando si compra non solo dall’impresa costruttrice, ma anche dall’impresa di “ripristino” o ristrutturatrice.
Il beneficio è applicabile anche all’eventuale pertinenza, a patto che l'acquisto avvenga contestualmente a quello dell’appartamento e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale ed è cumulabile con altre agevolazioni Irpef. Il contribuente che acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato può fruire, oltre che della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto, anche del “bonus ristrutturazioni”, da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro.
Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici potranno essere usufruite anche dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp). I benefici riguarderanno le spese sostenute da tali Istituti, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
La Stabilità ha esteso la detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica anche a quelle per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, purchè dotati di specifiche caratteristiche. La circolare 20/E specifica che tali detrazioni per gli interventi di domotica sono usufruibili anche se questi lavori sono effettuati successivamente o anche senza interventi di riqualificazione energetica.
Novità Ires
In primo luogo viene ricordata la riduzione dell’aliquota Ires, che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, passerà dal 27,5% al 24%.
Ne deriva che deve essere rideterminata anche l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società soggette a Ires in uno Stato membro white list, che passerà dall’attuale 1,375% all'1,20%.
Sempre riguardo alle imprese, la circolare dedica spazio al tema del riallineamento dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali nelle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio si ottiene con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap, con aliquota del 16%. La Legge 208/2015 ha lasciata immutata la percentuale della sostitutiva, ma ha ridotto da 10 a 5 il periodo di ammortamento, fermo restando le altre caratteristiche del riallineamento.
Così, utilizzando l’affrancamento modificato dalla legge di Stabilità, l'ammortamento di marchi e avviamento avverrà in cinque anni, ma solo per le operazioni poste in essere dall’esercizio 2016.
Se dal 2016, l'impresa affranca attività già riallineate da imprese aventi causa con ammortamento decennale, dovrà gestire due piani di ammortamento distinti.
Novità Irap per gli stagionali
La circolare 20/E/2016 ricorda la possibilità per le imprese di dedurre dal valore della produzione Irap il 70% dei costi sostenuti, al netto delle deduzioni spettanti, per i lavoratori stagionali. Tale deduzione spetta a condizione che tali lavoratori siano impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti.
di Gioia Lupoi
E' stata pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 115 del 18 maggio 2016, la legge che ratifica lo scambio di informazioni fiscali del Protocollo di Milano, siglato dai due paesi Italia/Svizzera il 23 febbraio 2015.
Per la piena applicazione della legge n. 69 del 4 maggio 2016, in vigore, sono previsti altri step:
  • un eventuale referendum di iniziativa popolare in Svizzera, se stabilito entro il 7 luglio 2016;
  • la notifica reciproca per via diplomatica del completamento dell'iter legislativo.
Scambio reciproco di informazioni fiscali con paletti
Il limite dello scambio è fissato entro alcuni confini:
  • deve avvenire a richiesta, individuale e/o di gruppo;
  • è vietata la fishing expedition, la cosiddetta pesca a strascico di “presunti” evasori;
  • la retroattività dello scambio si ferma alla firma del Protocollo, 23 febbraio del 2015;
  • la Svizzera adotterà lo scambio automatico di informazioni solo a partire dal 1° gennaio 2018.
 

 
 
 
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