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18/05/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Acura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Fisco
di Gioia Lupoi
Ampliata la platea del Fondo di garanzia: in relazione alle operazioni finanziarie riferite a Pmi innovative, l’accesso al Fondo tramite la procedura semplificata può avvenire, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle disposizioni operative, anche nel caso in cui l'impresa rientri nella "fascia 2" di valutazione.
Procedura semplificata
Si ricorda che la procedura semplificata prevede la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le Pmi senza che il gestore del Fondo effettui la valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria.
Tale semplificazione finora riguardava le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori, non sono assistite da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative, concesse a imprese rientranti, sulla base dei modelli di valutazione riportati nella parte VI delle disposizioni operative allegate al decreto interministeriale 27 dicembre 2013, nella "fascia 1" di valutazione.
Ora il decreto interministeriale – MiSE e Mef - del 23 marzo 2016, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 114 del 17 maggio 2016, ha ampliato alle Pmi innovative, definendo “criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative”.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 82 del 17 maggio 2016, l’INPS ha fornito i dati relativi ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2016.
L’aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è pari al 28,39%, di cui 19,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
  • Assegni familiari = 0,43%;
  • Tutela maternità = 0,03%;
  • Disoccupazione = 0,34%.
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle misure:
  • Assistenza Infortuni sul Lavoro = 10,125%;
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro = 3,1185%.
Pagamento
Sottolinea la circolare n. 82/2016 che la riscossione avverrà mediante l'invio agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di P.I.N., potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
I termini di scadenza per i pagamenti sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017.
di Rossella Schiavone
Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il DM n. 95442 del 15 aprile 2016 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – con cui sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il Decreto fornisce indicazioni in merito all’esame delle domande e chiarisce le fattispecie di:
  • mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
Cumulo tra CIGO e contratti di solidarietà
La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Chiarisce, inoltre, il DM 95442/16 che, nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
di Rossella Schiavone
La Regione Emilia-Romagna, in data 16 maggio 2016, ha pubblicato sul proprio sito la comunicazione che sospenderà il finanziamento del 70% dell’indennità per i tirocini che saranno attivati a partire dal 23 maggio 2016.
In realtà la Regione ha deciso che, all’esaurirsi delle risorse europee Garanzia Giovani, investirà risorse del proprio programma operativo FSE 2014-2020 per finanziare i tirocini.
Tuttavia, per fare ciò è necessario modificare la convenzione che regola l’erogazione delle indennità di tirocinio, stipulata tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS, e definire le nuove modalità operative.
Quindi, conclude il comunicato, per il momento, per tutti i tirocini avviati nel periodo tra il 23 maggio 2016 e la data in cui il Ministero autorizzerà l’utilizzo di nuove risorse, l'indennità dovrà essere erogata interamente dal soggetto ospitante.
 
Professionisti
di Roberta Moscioni
Con nota informativa n. 59 del 12 maggio 2016 inviata ai presidenti degli Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale dei commercialisti informa dell'Accordo quadro siglato tra il Cndcec e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).
Obiettivo Accordo Quadro
Obiettivo dell'Accordo è quello di favorire la formazione dei professionisti e agevolare il loro inserimento nei percorsi di internazionalizzazione delle PMI, così da poter qualificare la figura del commercialista quale consulente globale delle aziende nel rapporto con i mercati esteri.
Il Cndcec e ICE Agenzia si impegnano, così, a collaborare per l'attuazione di una azione comune a favore delle aziende clienti dei commercialisti iscritti, con l'obiettivo di incrementare la conoscenza delle opportunità offerte da ICE Agenzia a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese.
Per raggiungere tale obiettivo nel corso del 2016 verranno promosse, in varie città italiane, eventi, quali:
- convegni di presentazione e
- incontri tecnici.
di Gioia Lupoi
Cndcec, Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) e Anf (Associazione nazionale forense), in audizione nella Commissione Finanze del Senato, hanno esaminato le criticità del decreto banche, DL n. 59/2016 “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.
Unanime la critica sull'utilizzo eccessivo dello strumento del decreto legge, senza connotazione dei requisiti costituzionalmente richiesti della necessità e dell’urgenza, su materie che dovrebbero essere condivise dalle forze politiche rappresentate in Parlamento. Il decreto banche, nato per una soluzione urgente delle ricadute del decreto salva banche, ha finito per inglobare modifiche in altri ambiti. Nel Dl ci sono rilevanti ritoccchi al codice civile, al codice di procedura civile ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge fallimentare.
Proposte emendative del ddl di conversione del decreto legge
Sulle misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, il segretario Cndcec, Achille Coppola, evidenzia che si “renderebbe necessaria un'approfondita riflessione sui criteri impiegati per individuare i risparmiatori che possono chiedere l'indennizzo al Fondo interbancario di tutela e, più che altro, una disamina sulle problematiche riguardanti la gestione degli istituti di credito che, se incentrata su prudenza, coerenza, diligenza e ragionevolezza potrebbe evitare ricadute disastrose su investitori e consumatori”.
Sul processo di esecuzione, già profondamente modificato dal DL 83/2015, il Cndcec avverte che la stratificazione di provvedimenti normativi, elaborati a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra le nuove previsioni e quelle preesistenti, può generare disorientamento ed incertezze.
Sul nuovo registro elettronico
Specificazioni sono necessarie in merito al registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.
Da parte degli avvocati è chiesto che anche le informazioni relative alle espropriazioni presso terzi, “indubbiamente di interesse degli intermediari finanziari e bancari”, dovrebbero finire nel registro, se si pensa che, spesso, il terzo pignorato è proprio uno tra loro.
Oua: riforma organica
L’Oua rileva la necessità che si proceda ad una riforma organica dell’intero impianto codicistico relativo alle esecuzioni e considera necessario l’inserimento di una norma che preveda il rilascio telematico della formula esecutiva, con il riconoscimento all'avvocatura del ruolo di protagonista della giurisdizione in ogni fase del processo e, in particolare, nel processo esecutivo in cui è necessario che i soggetti dotati di potere particolarmente incisivi siano adeguatamente formati dal punto di vista giuridico. Sul sito è disponobile il comunicato stampa del 17 maggio 2016.
Aspro è in commento dell'Anf attraverso il segretario generale, Luigi Pansini, stupito sia che il decreto 59 venga esaminato in commissione finanze e non in commissione giustizia, considerato il suo contenuto espressamente processuale, sia che la sua stesura sia avvenuta nei ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico. La chiosa di Pansini è che il testo finisce per “favorire essenzialmente il ceto bancario”.
di Roberta Moscioni
IlConsiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato un regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari da applicare ai professionisti che commettono violazioni del nuovo Codice deontologico, entrato in vigore lo scorso mese di marzo.
Si tratta di una bozza del Codice delle sanzioni, che è stata posta in pubblica consultazione fino al 30 giugno 2016 e inviata a 144 Ordini territoriali.
Come spiegato dal presidente di categoria, Gerardo Longobardi, la scelta della pubblica consultazione agli Ordini locali su un tema così delicato è stata voluta “per acquisire il punto di vista della governance della categoria su tutto il territorio anche alla luce dell’esperienza maturata sul campo dai giudici disciplinari”. Inoltre, al fine del perseguimento del coinvolgimento democratico dei professionisti – già sperimentato in occasione del nuovo Codice deontologico – il Consiglio prenderà atto dei suggerimenti del territorio, prima di stendere un testo definitivo.
Come si articola il Codice sanzioni
Il Codice contiene 28 articoli, compreso l'ultimo che è quello dedicato alla sua entrata in vigore ancora da definire, e si distingue in due parti.
La prima parte (articoli da 1 a 10) riguarda le disposizioni generali e spazia dall'ambito di applicazione, alla potestà disciplinare, alla definizione delle tre tipologie di sanzioni (censura, sospensione e radiazione), fino alle circostanze aggravanti e attenuanti e alla motivazione del provvedimento sanzionatorio.
La seconda parte del Codice (articoli da 11 al 28) si occupa più approfonditamente delle sanzioni disciplinari da comminare in caso di violazioni del Codice deontologico delle professioni, emanato il 17 dicembre 2015.
Le sanzioni
Nella bozza del Codice in consultazione sono contemplate tre diverse tipologie di sanzioni:
- la censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo ed è applicata nei casi più lievi e in assenza di precedenti che fanno presupporre che il professionista non incorrerà in altra infrazione. In caso di violazione particolarmente tenue l’organo disciplinare può decidere per l’archiviazione. Esempio: scatta quando il professionista non segnala all’Ordine violazioni della deontologia di cui viene a conoscenza oppure mente o ancora agisce con pregiudizio o per interessi “altri” ;
- la sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione e può essere comminata per un periodo di tempo massimo di due anni. Esempio: se il professionista o i suoi collaboratori violano il diritto alla riservatezza del cliente;
- la radiazione consiste nella cancellazione dall’Albo o dall'elenco speciale e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo/elenco speciale. Essa è inflitta per comportamenti gravi lesivi della professione; il radiato può essere riammesso dopo sei anni se ha tenuto un comportamento irreprensibile.
Obblighi di formazione professionale
Il Codice è chiaro anche in merito agli obblighi di formazione professionale a cui sono tenuti tutti i commercialisti iscritti all'Albo.
Il mancato rispetto di tale obbligo professionale sarà punito con l'applicazione di sanzioni parametrate al numero di crediti conseguiti dall'iscritto. In caso di assenza totale di crediti formativi maturati, il professionista sarà punito con la sospensione fino a sei mesi dall'esercizio della professione. Nel caso l'iscritto incorra nuovamente in tale violazione, nel triennio successivo, i mesi di sospensione diventeranno 12 (il doppio del previsto).
Il professionista che non è in regola con la formazione continua, inoltre, non può prendere tirocinanti; per coloro che sono iscritti all'elenco speciale, invece, la violazione dell'obbligo formativo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 
 
 
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