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02/05/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
 A Tutti Voi un ottimo di Tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 Aprile 2016, sono stati approvati in via definitiva lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e quello dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
Statuto INL
Il Decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro viene emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 149/2015.
L’Ispettorato avrà il compito di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva nonché la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL.
Lo schema di statuto, composto di 13 articoli, ha l’obiettivo di individuare i fini istituzionali dell’Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.
Statuto ANPAL
Il Decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro viene emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 18, D.Lgs. n. 150/2015.
L’ANPAL avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del Lavoro.
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016 chiarisce che lo schema di statuto, composto di 16 articoli, ha l’obiettivo di individuare i fini istituzionali dell’Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 70 del 29 aprile 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del c.d. bonus quarto figlio (art. 1, c. 130, Legge n. 190/2014).
Beneficiari
Il beneficio in questione è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65, Legge n. 448/1998 e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.
Ai fini del riconoscimento del beneficio non è necessario che l’interessato presenti alcuna domanda ma basta la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.
Misura
L’importo del bonus è pari a 500 euro e verrà corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori in corrispondenza del primo accredito utile.
Tuttavia, poiché il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, attuativo della norma, è stato pubblicato il 12 febbraio 2016, il primo importo del bonus quarto figlio minore verrà liquidato a luglio 2016.
Qualora il quarto figlio sia nato nel corso del 2015 il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali il requisito risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero.
Ribadisce la circolare n. 70/2016 che il bonus spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui.
Regime fiscale
Poiché il beneficio in questione è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.
 
Diritto
di Eleonora Pergolari
Nella seduta del 29 aprile 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo di un disegno di legge volto alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
Tribunale unificato dei brevetti
Il tribunale unificato dei brevetti, un tribunale, ossia, comune agli Stati membri contraenti, ha come competenza la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.
La ratifica dell’accordo - si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri di fine seduta– “consentirà di completare la partecipazione dell’Italia alla cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo con effetto unitario”; cooperazione, questa, a cui il nostro Paese ha dichiarato ufficialmente di aderire il 30 settembre 2015.
Il tribunale di primo grado – da quanto si apprende nell’accordo del 19 febbraio 2013 - comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali.
La divisione centrale ha la sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco, mentre le divisioni locali sono istituite negli Stati membri contraenti su loro richiesta. 
A seguito della ratifica, anche in Italia potrà essere aperta una di queste ultime divisioni locali.
 
Economia e Finanza
di Roberta Moscioni
E' stato approvato dal Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016 il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali oltre che a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Il provvedimento, nello specifico, mira a sanare le posizioni dei 10mila obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015 (Carichieti, CariFerrara, Banca Marche ed Etruria), oltre ad accelerare l’iter per le attività di recupero dei crediti.
Obbligazionisti rimborsati in automatico
Il Premier Renzi ha spiegato che per circa 10.000 risparmiatori, ossia quasi tutti i clienti delle quattro banche che hanno investito in bond subordinati prima del 12 giugno 2014 , vi potrà essere un rimborso forfettario fino all’80%. Esistono però delle condizioni di reddito o di patrimonio che bisogna vedere rispettate per poter accedere al suddetto rimborso automatico: si deve avere, infatti, o un reddito inferiore a 35 mila euro oppure un patrimonio mobiliare inferiore ai 100 mila euro.
Il limite temporale che dà diritto all'indennizzo diretto coincide con la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea della direttiva europea BRRD con le nuove norme per la risoluzione bancaria, ossia il 12 giugno 2014.
Non rientrano, invece, nell'indennizzo 158 persone, che hanno investito in titoli subordinati delle quattro banche in liquidazione dopo l’entrata in vigore della suddetta direttiva europea. Per questi ultimi, dunque, si apre la strada del ricorso all'arbitrato.
Recupero crediti accelerato
Si legge nel comunicato stampa relativo al CdM n. 115 del 29 aprile che per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione; il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l’acquirente del bene in un’asta giudiziaria può indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.
In tal modo, secondo Renzi, l’abbattimento dei tempi dovrebbe essere drastico, passando a 6-8 mesi.
Misure a sostegno delle imprese
Con il provvedimento viene poi introdotto anche il “pegno non possessorio” e il “patto marciano”, due misure a sostegno delle imprese, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure anche grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Pegno non possessorio
In caso di fabbisogno di accesso al credito, per favorire l'impresa nella produzione di reddito, viene introdotto il pegno non possessorio, che consente alla stessa impresa che chiede un finanziamento alla banca di dare in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (esempio un macchinario), continuando comunque ad utilizzarlo nel processo produttivo. Nell’ordinamento precedente, invece, si perdeva l’uso del bene gravato da pegno.
La banca concede il finanziamento all'impresa con contratto scritto, dove deve essere indicato l'importo massimo garantito
Presso l'Agenzia delle Entrate viene istituito un registro, denominato “Registro dei pegni non possessori”.
Patto marciano
E' introdotta la facoltà di ricorrere a tale patto nei contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese. Nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell’imprenditore), viene riconosciuta la possibilità alle parti di stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore.
In altri termini, se il debitore è inadempiente nella restituzione del credito il contratto di cessione del bene immobile diventa efficace.
Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate.
In caso di cessione dell’immobile per indadempimento l'impresa non dovrà corrispondere nessuna somma alla banca se il valore di vendita dell'immobile è inferiore al debito residuo. Nel caso in cui il valore del bene immobile venduto per inadempimento supera il debito residuo la banca dovrà pagare al debitore la differenza tra i due importi.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
Il 2 maggio 2016 è l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione dell’IVA relativa al primo trimestre 2016: cadendo il 30 aprile di sabato, la scadenza è stata automaticamente prorogata al primo giorno feriale.
I contribuenti che, nel periodo gennaio-marzo 2016, hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e vogliono chiederne, in tutto o in parte, il rimborso o l’utilizzo in compensazione con altri tributi, contributi o premi, devono inviare il Modello Iva TR all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il modello, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, è stato aggiornato con il provvedimento del 21 marzo 2016, per tener conto delle modifiche normative apportate dalla nuova legge di Stabilità (L. n. 208/2015).
Questo nuovo modello deve essere utilizzato, in sostituzione di quello approvato con provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015, a decorrere proprio dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno 2016 (da presentare entro il 2 maggio 2016).
di Cinzia Pichirallo
Nella riunione, in data 1° maggio 2016, del Comitato interministeriale per la Programmazione economica (Cipe), presieduta dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è stato approvato il piano di finanziamenti per la cultura e la ricerca per il periodo 2015-2020.
Risorse impegnate
Destinati due miliardi e mezzo di euro per investimenti nella ricerca e nel capitale umano, un miliardo di euro per i beni culturali. Inoltre sono stati assegnati circa 290 milioni di euro per programmi e azioni finalizzate al sostegno alle imprese e alla crescita.
Il programma prevede investimenti complessivi nel primo triennio 2015-2017 pari a 2.428,60 milioni di euro, di cui 1,9 miliardi di euro a carico del bilancio del MIUR e del PON ricerca e 500 milioni di euro a carico Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.
Programma nazionale per la Ricerca
Il Cipe rende noto che il PNR si fonda su sei grandi pilastri:
I. Internazionalizzazione
II. Capitale umano
III. Programma nazionale infrastrutture
IV. Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale
V. Efficacia e qualità della spesa;
VI. Programma per il Mezzogiorno.
Sostegno alle imprese
Per sostenere la crescita delle imprese, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, sono stati previsti 40 milioni di euro per il rifinanziamento dello strumento agevolativo cd. “Autoimpiego” nelle Regioni del Sud, con il quale si concedono contributi a favore di piccole iniziative imprenditoriali.
200 milioni di euro sono invece destinati al Ministero delle Politiche agricole e forestali a valere sulla quota del 30% delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto.
Fondi strutturali europei
Per assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 non conclusi al 31.12.2015, sono stati stanziati 845,98 milioni, a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei programmi finanziati dai fondi strutturali europei destinate all’attuazione dei programmi complementari di azione e coesione.
Si segnala l'approvazione del:
- Programma complementare di azione e coesione 2014-2020 chiamato “Imprese e competitività”, per un importo di 696,25 milioni di euro, che prevede interventi nelle Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020;
- Programma complementare di Azione Coesione presentato dalla Regione Campania, con risorse per 1.236,21 milioni di euro, al netto di 496,54 milioni di euro destinati al completamento dei progetti inseriti nei programmi FESR 2007- 2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015.
Beni culturali
A favore di tale settore, sarà a disposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali 1 miliardo di euro, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, diretto al finanziamento del Piano “Turismo e cultura” attraverso il rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica.
Sono previsti interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo al Sistema museale italiano.
In particolare si insisterà su completamenti di interventi già in corso, quali Pompei, Ercolano, la Cittadella di Alessandria, la Reggia di Caserta e gli Uffizi di Firenze.
di Cinzia Pichirallo
Novità per i cittadini che fruiscono dei servizi online di Equitalia. Dal 28 aprile è possibile autenticarsi con la nuova identità digitale, Spid, che dà la possibilità di consultare tutti i servizi disponibili: la propria posizione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere una rateizzazione o sospendere una cartella nel caso in cui si ritenga che l’importo non sia dovuto.
Nulla muta in ordine alla altre modalità di accesso previste.
La richiesta dell'identità Spid va effettuata ai gestori accreditati da AGID, i cosiddetti "Identity Provider": InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Tim. Questi, a seguito della verifica dei dati del richiedente, rilasciano l’identità digitale con le credenziali relative all’utente.
Esistono tre diversi livelli di identità SPID che corrispondono a tre livelli di sicurezza:
- con il 1° livello, l'accesso ai servizi online avviene inserendo l’Id e la password;
- con il 2° livello, è necessario inserire la password del 1° livello e un’altra password generata all’istante;
- con il 3° livello, oltre alla password è necessaria anche la smart card.
Accesso Area riservata
Con news del 28 aprile Equitalia rende noto che, per accedere ai servizi dell’Area riservata con le credenziali dell’Agenzia delle entrate, oltre a codice fiscale e password, occorre inserire anche il pin rilasciato dall’Agenzia stessa.

 
 
 
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