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27/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della Fondazione Studi
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
 Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 26 aprile 2016, ha confermato che non è previsto nessun intervento di razionalizzazione delle prestazioni di natura previdenziale, a partire dalle pensioni di reversibilità.
Il Governo ha predisposto un emendamento al Disegno di Legge Delega contenente norme relative al contrasto della povertà, che verrà presentato dopo la conclusione del ciclo di audizioni sul provvedimento, il quale propone la soppressione del riferimento alla razionalizzazione "di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi".
In questo modo, conclude il comunicato, si esclude, in maniera assoluta, qualsiasi tipo di intervento su prestazioni quali le pensioni di reversibilità e le integrazioni al minimo.
di Rossella Schiavone
La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha stanziato due milioni di euro, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, per formare ed offrire servizi personalizzati per i soggetti in mobilità a seguito di una crisi aziendale e per creare percorsi su misura per accompagnare le assunzioni in imprese che vogliono ampliare la loro base occupazionale.
Come ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Patrizio Bianchi, si tratta di misure che consentono di rispondere tempestivamente alle effettive necessità dei lavoratori e di dare loro nuove opportunità di impiego, nonché di supportare le imprese che hanno necessità di assumere.
Lavoratori in mobilità
Il primo avviso pubblico, finanziato con 1 milione di euro, è teso a favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori in mobilità nell'ambito di crisi aziendali che si concludono con esuberi superiori alle 50 persone.
I lavoratori in questione potranno beneficiare nei 12 mesi successivi alla loro iscrizione alle liste di mobilità di:
  • servizi personalizzati di presa in carico;
  • azioni formative per l’adeguamento, l’aggiornamento e il rafforzamento delle competenze;
  • servizi per l’accompagnamento al lavoro.
Il bando è rivolto agli enti di formazione accreditati e possono essere candidate e finanziate azioni orientative, percorsi di formazione, percorsi per reinserimento lavorativo, tirocini di inserimento o reinserimento, attività di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di apprendistato o a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.
I progetti potranno essere candidati dagli enti di formazione accreditati a partire dal 4 maggio 2016 attraverso la procedura web disponibile su https://sifer.regione.emilia-romagna.it e inviati per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 29 novembre 2018.
Soggetti non occupati
Il secondo avviso, finanziato con 1 milione di euro, è teso ad offrire opportunità formative per accompagnare l’inserimento lavorativo delle persone in imprese, reti di imprese e consorzi che abbiano siglato, con almeno un’organizzazione sindacale e una datoriale, un Piano Formativo in cui siano descritte le competenze e le professionalità necessarie per un processo di crescita aziendale.
Destinatari di tali azioni formative sono le persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
Tutti i percorsi approvati dovranno rilasciare un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale per garantire ai destinatari un titolo spendibile anche al di fuori della realtà imprenditoriale firmataria del Piano formativo.
I progetti potranno essere candidati a partire dal 21 aprile 2016 attraverso la procedura web disponibile su https://sifer.regione.emilia-romagna.it e inviati per via telematica entro e non oltre le ore 12.00 del 29 novembre 2018.
di Rossella Schiavone
L’art. 50, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione), ha disciplinato le clausole sociali ovvero quelle clausole che dovrebbero garantire la continuità occupazionale dei lavoratori i quali, in caso di cambio di appalto, dovrebbero passare alle dipendenze del nuovo appaltatore.
Tali clausole non sono però obbligatorie.
Infatti, il Legislatore ha previsto che, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per il nuovo Codice, i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto.

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Sostituzione pena detentiva
Non può essere negata la sostituzione della pena detentiva, comminata per omesso versamento delle ritenute, in quella pecuniaria sulla base dell’esclusivo rilievo della mancanza di prova della solvibilità del condannato.
Il beneficio della sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria può infatti essere concesso anche ai soggetti in difficoltà economica che l’organo giudicante ritenga in condizioni di adempiere.
La sostituzione delle pene detentive brevi, ossia, è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all’articolo 133 del Codice penale, prendendo in esame, peraltro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna, la personalità del condannato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del medesimo, ma non le sue condizioni economiche.
La conversione, difatti, è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa della sostituzione medesima ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, della Legge n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata).
E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 17103 depositata il 26 aprile 2016 e con la quale è stata annullata una decisione di merito, limitatamente alla mancata conversione della pena del carcere in quella pecuniaria.
Incapacità patrimoniale non desumibile dal tipo di reato
Nel dettaglio, il ricorrente era stato condannato ad un mese di reclusione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di circa 15mila euro.
La difesa del reo si doleva del fatto che la Corte di merito non avesse proceduto con la sostituzione della pena detentiva irrogata, indubbiamente breve, con quella pecuniaria, basando la propria motivazione sull’assunto del difetto della prova della solvibilità del reo, attesa la natura stessa del reato contestato.
Omissione depenalizzata sotto 10mila euro
Nel testo della decisione, il Collegio di legittimità ha inoltre ricordato come, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del Decreto legislativo n. 8/2016, il delitto di omesso versamento delle ritenute è stato depenalizzato per le ipotesi relative a importi inferiori alle 10mila euro annue mentre continua ed essere punito - con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 - nei casi in cui l’omissione riguardi, come nella vicenda in esame, importi superiori alle predette 10mila euro annue.

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
E' stato siglato un protocollo di intesa, che durerà due anni, tra Equitalia e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, propedeutico al rinnovo degli accordi tra le strutture territoriali per rendere più agevole e diretto il rapporto tra fisco e contribuenti.
Alcune previsioni
L'accordo prevede l’utilizzo di canali di contatto online, incontri formativi e tavoli tecnici di confronto, anche con l’intervento degli enti impositori, volti a esaminare argomenti di interesse comune.
Equitalia SpA si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, apposito sanale di assistenza denominato "sportello telematico dedicato" mediante il quale i singoli iscritti al Consiglio Provinciale dei consulenti, potranno accedervi per richiedere assistenza per conto dei loro clienti alle prese con cartelle di pagamento, rateizzazioni e procedure di riscossione.
La presidente Calderone in merito: “Abbiamo voluto concretizzare, grazie alla proficua collaborazione con Equitalia, strumenti utili ai consulenti per meglio assistere i contribuenti in una fase economica che ancora trova innumerevoli soggetti in difficoltà finanziaria”.
 

 

Fisco
di Roberta Moscioni
La legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità per i contribuenti di destinareil 2 per mille della loro Irpef ad associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La misura è prevista per l’anno finanziario 2016 con riferimento al periodo d’imposta 2015, e per quest'anno è previsto un massimale di spesa di 100 milioni di euro.
Il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto del 21 marzo 2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 23/04/2016, ha stabilito i criteri per l'applicazione della suddetta norma.
Come esercitare la scelta
La scelta può essere esercitata in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, utilizzando l’apposita scheda con le opzioni riguardanti anche la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille. Anche coloro che non percepiscono un reddito possono presentare tale dichiarazione e contribuire così a finanziare un’associazione con la propria quota di Irpef, utilizzando la scheda allegata alla Certificazione unica o al modello Unico Pf 2016.
Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale dell’associazione, apponendo la firma nell'apposito riquadro della scheda. Ogni contribuente potrà indicare una sola associazione.
Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, oppure recanti un codice fiscale errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi, saranno ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
 
 
 
di Gioia Lupoi
La denuncia di San Marino di metodi di accertamento utilizzati dalla Guardia di finanza, non consoni alle attuali condizioni di cooperazione, con l'invio di questionari fiscali ai residenti senza richiesta di un monitoraggio capillare delle transazioni 2009-2014, sfocia in una nota congiunta Italia-San Marino con cui si dà spiegazione dell'operazione della Guardia di finanza (censimento massivo di tutti i flussi da e per San Marino delle annualità soggette a verifica fiscale).
La nota congiunta
Nella nota del 26 aprile 2016, disponibile sul sito Mef, è precisato che “le verifiche dell'operazione, pur producendo effetti nel presente, hanno origine e interessano esclusivamente il periodo 2009-2014, periodo in cui la Repubblica di San Marino era ancora inserita nella black list italiana”.
Ad oggi, però, il quadro è completamente cambiato ed il percorso di trasparenza e di allineamento alle normative internazionali e alle prassi di collaborazione amministrativa compiuto in questi ultimi anni rendono la Repubblica di San Marino un partner affidabile, così come testimoniato dai provvedimenti di eliminazione dalla black-list e di successiva inclusione nella white-list fiscale italiana.
Le delegazioni hanno, inoltre, concordato di intraprendere un percorso congiunto di rafforzamento della collaborazione amministrativa in materia fiscale, di integrazione economica e di stimolo alle iniziative pubbliche volte a enfatizzare le opportunità di investimento per operatori economici e professionisti.
Intanto, si apprende che, nelle more di una circolare operativa, sono state bloccate le attività verso i residenti di San Marino.
di Cinzia Pichirallo
A seguito della reintroduzione, per mano della legge di Stabilità 2016, della possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni se risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 30 del 26 aprile 2016, ha ridenominato i codici tributo “1811” e “1813”, di cui alle risoluzioni n. 33/2006 e n. 60/2014, nel modo seguente:
- “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015”;
- “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.
La risoluzione n. 30 ricorda che, ai sensi del comma 894, dell'articolo 1, L. 208/2015, le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. E' prevista la compensazione.
Per tali codici tributo, a decorrere dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello di pagamento F24.
di Roberta Moscioni
Per chiarire i molti dubbi che affliggono gli italiani su chi deve o non deve pagare il Canone Rai nella bolletta elettrica del prossimo mese di luglio, l'Agenzia delle Entrate ha ampliato il catalogo degli esempi, pubblicando in data 26 aprile nuove FAQ in materia di Canone Rai .
Dichiarazione di non detenzione
In base alla legge di Stabilità 2016 l'intestazione di una utenza di energia elettrica fa presumere anche il possesso di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione si deve presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.
In un provvedimento delle Entrate sono state fornite le istruzioni aggiornate per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv ed è stato spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare tale dichiarazione, sia in forma cartacea che online. In questo modo i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l'addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.
FAQ aggiornate
Nelle ultime specificazioni rilasciate, l'Agenzia chiarisce quale è la posizione che devono assumere i titolari di B&B, coloro che sono ricoverati in casa di riposo e coloro che costituiscono una coppia di fatto.
B&B
Una Legge nazionale impone di pagare un canone speciale RAI a chi detiene più apparecchi televisivi destinati a fini di lucro all'interno della propria abitazione (esempio affittacamere e i B&B). Ciò ha sollevato le critiche dei gestoridiB&B, che si oppongono a pagare, a loro parere, una tassa iniqua rispetto ad una attività “occasionale” e “non professionale”.
L'Agenzia precisa, quindi, che chi ha già pagato il canone “speciale” per la Tv, non è tenuto al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se si è intestatari di utenza elettrica residenziale, si può evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
Ricoverato in casa di riposo
Il contribuente ricoverato in una casa di riposo che detenga un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone. Se, invece, non possiede la Tv, ma è titolare di un’utenza elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di «non detenzione» per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica.
Coppia di fatto
La coppia di fatto residente nella stessa abitazione, in relazione alla definizione di «famiglia anagrafica», è riconosciuta nel momento in cui c'è la certificazione del Comune competente. In altri termini, vi deve essere la prova dei “vincoli affettivi” per il riconoscimento di tale coppia. Tale prova viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.
In assenza di questa dichiarazione, non c’è famiglia anagrafica, pertanto, se l’altro membro della coppia non registrata è intestatario di un’altra utenza elettrica in un’altra casa, pagherà un secondo canone.

 
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Tasso di disparità uo

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