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21/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
Che cosa ci fanno due ispettori del lavoro in un cantiere edile con un dizionario della lingua italiana in una mano e il codice giuslavoristico nell’altra?
Poche ore fa, quando la bianca luce solare aveva da poco cominciato a colorare l’esistente, gli ispettori hanno effettuato un accesso in quello che agli occhi istruiti dei funzionari sembra inequivocabilmente un cantiere edile: ponteggi tubolari, carotatrici diamantate e betoniere a cavalletto, financo una casa in costruzione e maestranze intente ad operare…
Grazie a uno zelante controllo della documentazione, i funzionari ministeriali rilevano che c’è qualcosa che non torna. L’azienda “Muralis srl” ha inviato due lavoratori presso l’impresa “Lignum et ferrum snc”. “Non lo sapevo che tecnicamente si chiamasse ‘distacco’ – esordisce l’amministratore unico della “Muralis srl” – il consulente mi ha detto che si poteva fare per incrementare le professionalità dei miei dipendenti”.
“In linea teorica ci siamo – ribattono gli ispettori – ma per i suoi operai non c’è stato alcun mutamento di mansioni, manca un programma aziendale di incremento delle professionalità e la “Lignum et ferrum snc” non ha personale qualificato: in altri termini, il distacco è tale solo a parole, la situazione è più simile a somministrazione di manodopera”.
“Decidete voi come si chiama, così evitiamo qualsiasi problema”, interviene con un pragmatismo da carpentiere uno dei soci della “Lignum et ferrum snc”. I funzionari fanno un bel respiro e tirano fuori dalla borsa il vocabolario e il codice normativo: “Noi non effettuiamo alcuna scelta: che si definisce distacco ce lo spiega il primo, che è privo di requisiti ce lo indica il secondo. Siete fortunati, fino a poco tempo fa avreste commesso un reato penale, da un paio di mesi si tratta solo di un illecito amministrativo (D.lgs. n. 8 del 05/02/2016), quindi ve la caverete con qualche sanzione come da indicazioni ministeriali (Circolare n. 6 del 05/02/2016).
“Fortunati noi?!?”, digrinano gli imprenditori. Forse non sanno che il maestro di giornalismo Indro Montanelli al loro posto avrebbe ribattuto così all’affermazione degli ispettori: “Gli uomini non sanno apprezzare e misurare che la fortuna degli altri. La propria, mai” (Storia dei Greci, BUR - 1989).

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Con messaggio n. 1759 del 20 aprile 2016, l’INPS ha comunicato che dal 23 maggio 2016 il nuovo sistema di gestione della CIG con ticket diventerà obbligatorio per tutte le domande di CIG ordinaria industria presentate mediante acquisizione online.
Tale obbligo sarà esteso alle domande trasmesse off-line mediante file .xml a partire dal 6 settembre c.a. con  modalità che saranno definite.
Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia sarà rilasciata a breve la possibilità per le aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie, per l’acquisizione online e offline a partire dal 6 settembre c.a.
Per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile la applicazione UNICIGO,  richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”.
Per l’invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare alla stessa uno specifico codice (“ticket”) prelevato dall’applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato da <IdentEventoCIG>.
Specifica il messaggio INPS n. 1759/2016 che il suddetto codice dovrà essere utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di CIG richiesta.
di Rossella Schiavone
Con accordo del 6 aprile 2016 di regolamentazione del Fondo nazionale per l’APE è stato fissato, dal mese di aprile 2016, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro.
Con comunicato del 13 aprile 2016, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha precisato che il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.
Quindi:
  • nel caso in cui il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione;
  • la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore.
Ricorda il comunicato della CNCE che la nuova norma sul Fondo APE non si applicherà in caso di:
  • inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
  • cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
  •  assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
di Rossella Schiavone
L’INPS ha reso disponibile il nuovo modello COD. SR165 che dovrà essere presentato in forma cartacea alla sede territorialmente competente, fino a quando non sarà disponibile il servizio telematico, per richiedere l’indennità per le lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere che fruiranno del nuovo congedo loro spettante.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro che provvederà a conguagliarsi la somma secondo le modalità previste per le indennità di maternità.
Si ricorda che per le giornate utilizzate per svolgere i percorsi di protezione, spetta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Il modello COD. SR 165 è reperibile sul portale dell’Istituto.
di Rossella Schiavone
Anche per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/1984, stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.
L’INPS, con messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016 ha fatto presente che per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, le operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di gennaio 2017.
Per quanto concerne, invece, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, evidenzia l’Istituto che alcuni contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, per cui le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento nella misura del 10% del trattamento.
Quindi, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue dello stanziamento operato, le aziende interessate potranno avviare il recupero dell’incremento connesso ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla Legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015.
Le relative operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di giugno 2016.
Stante quanto sopra, il messaggio n. 1760/2016 fornisce le istruzioni operative per il conguaglio dell’incremento del trattamento di integrazione salariale, per i contratti di solidarietà di tipo “A”, nei flussi UniEmens riferiti a:
  • maggiorazioni anno 2016;
  • recupero Maggiorazioni anno 2015.
di Redazione eDotto
E' disponibile la scheda di aggiornamento delle retribuzioni contrattuali di aprile 2016.

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
Il Bando INAIL per il finanziamento di progetti formativi ha l’obiettivo di finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Destinatari
I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:
  • datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
  • piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile;
  • lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
  • soggetti individuati ex art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
di Redazione eDotto
La Legge di Stabilità 2016 ha istituito un nuovo bonus riservato alle giovani coppie che acquistano mobili finalizzati all’arredo della prima casa. L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute nel 2016, che deve essere calcolata su un ammontare complessivo di 16.000 euro.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 31 marzo 2016 si è occupata del suddetto bonus, andando ad analizzare i dettagli normativi e gli aspetti pratici del’agevolazione fiscale. Il beneficio è stato introdotto per le spese relative all’anno in corso (2016) e di conseguenza troverà applicazione a decorrere dalla dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno (2017).
E’ utile tuttavia fare una analisi della normativa in quanto la detrazione in esame presenta delle analogie con quella già prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione edilizia, ma dalla quale se ne differenzia per presupposti, requisiti ed adempimenti.

 

Fisco Diritto
di Roberta Moscioni
Il percorso per lo scambio di informazioni a richiesta tra l'Italia e la Svizzera ha segnato un ulteriore passo in avanti. Il 21 aprile in Senato è stato definitivamente approvato il il disegno di legge che ratifica il Protocollo sulle doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmato lo scorso 23 febbraio 2015.
Il Protocollo, modificando la Convenzione del marzo 1976, pone le basi per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e per contrastare il fenomeno dell’evasione e dell’infedeltà fiscale.
A questo punto, per far diventare operativo il meccanismo è necessaria la ratifica anche da parte del Parlamento elvetico. Per quanto riguarda il nostro Paese, invece, si deve attendere solo la pubblicazione ufficiale del ddl in “GU”, per dare definitiva esecutività al cosiddetto Protocollo di Milano per lo scambio di dati con le autorità confinanti.
Il giorno della firma del Protocollo Italia-Svizzera, ossia il 23 febbraio 2015, è quello da assumere come data di riferimento e fino al quale potranno retroagire le domande di dati ai fini fiscali, senza che possa più essere opposto il segreto bancario. Lo scambio di dati fiscali sarà, infatti, retroattivo alla data delle firma del Protocollo e consentirà alle autorità fiscali di individuare immediatamente i potenziali evasori che detengono patrimoni in territorio svizzero.

 

Diritto Economia e Finanza
di Eleonora Pergolari
Attuate regole Ue
Il Consiglio dei ministri ha varato, in esame definitivo, il testo di un decreto legislativo attuativo della direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il provvedimento, sul quale sono stati acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari, interviene, altresì, a modificare e integrare il titolo VI-bis del Decreto legislativo n. 385/1993 sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nonché il Decreto legislativo n. 141/2010.
Ambito applicativo
Le norme del decreto legislativo riguardano, in particolare:
  • i contratti di mutuo che hanno ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
  • i contratti di mutuo finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori sono i canoni espressamente indicati e a cui i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori dovranno attenersi nei loro rapporti con i clienti.
Misure per consumatori in difficoltà sulle rate
Nel comunicato stampa di fine seduta del 20 aprile 2016 viene spiegato che, in accoglimento dei contenuti dei pareri parlamentari, sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori che si trovino in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo.
In primo luogo, viene prescritto che la Banca d’Italia adotti particolare riguardo, nelle disposizioni di attuazione del provvedimento, per quel che concerne i casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore. Questo oltre ai prescritti obblighi informativi che si richiede siano adeguati e dettagliati anche in sede precontrattuale.
Inadempimento con trasferimento immobile
Inoltre, si prevede che per tramite di una espressa pattuizione, le parti contraenti possano convenire, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso.
L’accordo così stipulato comporterà, nell’ipotesi appunto di consumatore inadempiente, l’estinzione dell’intero debito anche se il valore dell’immobile restituito sarà inferiore al debito residuo; per contro, se il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita saranno superiori al debito residuo, il consumatore avrà comunque diritto all’eccedenza.
La possibilità di questa clausola, per la cui sottoscrizione il consumatore dovrà obbligatoriamente essere assistito da un consulente, sarà consentita solo per i contratti futuri.
Per finire, si segnala la previsione secondo cui il consumatore potrà essere ritenuto “inadempiente”, con possibilità di vendita diretta dell’immobile da parte della banca, solo dopo 18 mesi di rate di mutuo non versate.
 
 

 

Fisco
di Cinzia Pichirallo
Il Codice doganale dell’Unione (CDU), istituito con Regolamento n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (in GUUE, L n. 269 del 10.10.2013) è in vigore dal 30 ottobre 2013 ma alcune disposizioni trovano attuazione dal 1° maggio 2016.
Per fornire un quadro delle regole da applicare da tale data, l'agenzia delle Dogane ha emanato, in data 19 aprile 2016, la circolare n. 8 e la nota 45898 RU.
Finalità della circolare n. 8 è dare indicazioni sulle principali novità introdotte dalla normativa doganale dell'Unione ed impartire direttive procedurali ed operative relative a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori.
Il codice doganale dell'Unione stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili, in modo uniforme, alle merci che entrano o che escono dal territorio dell’Unione anche se alcune disposizioni possono valere per territori fuori dall'Unione.
Nella nota 45898 si spiega che le disposizioni del CDU da applicare dal 1° maggio, che hanno maggiori risvolti per l’utenza, riguardano l’eliminazione delle procedure di domiciliazione, riguardanti circa l’85% delle dichiarazioni doganali
Rappresentanza doganale
Particolarmente importante è anche la parte della rappresentanza: la nuova normativa ribadisce il principio secondo il quale chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
E' stata quindi eliminata la disposizione che riservava agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta.
Obbligazione doganale
Con riferimento al luogo in cui sorge l’obbligazione doganale, il codice doganale dell'Unione prevede che questa nasce nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di riesportazione.
Per le merci vincolate a un regime doganale inappurato ovvero se una custodia temporanea non è finita correttamente, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea.
Dichiarazioni doganali
La nuova normativa doganale prevede dichiarazioni standard e dichiarazioni semplificate le quali dovranno essere presentate solo attraverso modalità informatizzate nel momento in cui saranno realizzati i sistemi informatici a supporto, ossia entro il 31 dicembre 2020.
Sul punto si segnala la soluzione “ponte” dell’Agenzia che permetterà la conversione, senza aggravi od oneri per gli operatori, delle attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata nella nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati”.
Con riferimento alla dichiarazione normale, deve sottolinearsi come non sia più prevista l'allegazione obbligatoria alla dichiarazione dei documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale vengono dichiarate le merci: è sufficiente il possesso da parte del dichiarante.
Periodo transitorio
E' previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni normative. Particolari ed istruzioni operative sono presenti nella circolare n. 8/D e nella nota 45898 RU.
di Gioia Lupoi
Bonus Stradivari
Sarà operativo dal 2 maggio 2016 il codice tributo “6865” per la fruizione con F24 del credito d’imposta - una tantum - relativo al contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, “bonus Stradivari”.
Nella risoluzione che lo istituisce – n. 26/E del 20 aprile 2016 – si riassume che bonus (ex Stabilità 2016) prevede, a favore degli studenti del conservatorio e degli istituti musicali pareggiati, uno sconto massimo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento nuovo, coerente con il corso di studi. Tale importo, credito d’imposta maturato, è recuperato dai venditori sotto forma di credito d’imposta dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura
Con la risoluzione n. 27/E del 20 aprile 2016, sono stati istituiti due codici tributo a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura:
  • 6863, per la fruizione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (articolo 3, comma 1, Dl 91/2014);
  • 6864, per la fruizione del credito d’imposta relativo alle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie e per la cooperazione di filiera, finalizzati alla creazione di nuove reti di imprese o allo svolgimento di nuove attività (articolo 3, comma 3, Dl 91/2014).
Il bonus utilizzato non deve eccedere l’importo concesso dal Mipaaf: in caso contrario, l’operazione di versamento viene scartata.
Per tutti i codici in argomento
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'F24.
Nel campo “anno di riferimento” dell’F24 va riportato l’anno di concessione del credito.
Devono essere esposti nella sezione “Erario” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nel caso in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione.
di Roberta Moscioni
A margine del convegno per i 130 anni del Catasto, che si è tenuto a Roma il 20 aprile, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno risposto ad alcuni quesiti in materia catastale e di fiscalità immobiliare selezionati dagli esperti del Sole 24Ore.
Tra le domande poste quelle riguardanti le conseguenze della mancata rivendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, in caso di acquisto di una “nuova” prima casa; il momento in cui verificare i requisiti per accedere al leasing abitativo e le caratteristiche dei contratti di locazione necessari a beneficiare della deduzione del 20% sugli immobili acquistati per essere affittati.
Contratti di locazione
A seguito del nuovo testo dell’articolo 13 della Legge 431/1998 (disciplina delle locazioni abitative), ci si era chiesti quali fossero gli effetti sotto il profilo tributario e civilistico per i soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto di locazione.
La Stabilità 2016 ha riscritto integralmente la norma per regolare i “patti contrari alla legge” ed evitare, così, che i contraenti del contratto di locazione potessero sfuggire alla registrazione fedele degli accordi stipulati.
La Legge n. 208/2015, infatti, impone al locatore di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni e poi, nei successivi 60 giorni, offrire “documentata comunicazione” al conduttore e all'amministratore di condominio (a quest'ultimo per la corretta tenuta dell'anagrafe condominiale).
Mentre dal punto di vista civilistico sono state subito evidenti le conseguenze, anche gravi, che sarebbero derivate dall'omissione dei suddetti obblighi, non altrettanto lo è stato dal punto di vista fiscale. L'Agenzia ha ora chiarito che anche dopo le modifiche apportate dalla Stabilità 2016, le previgenti norme in vigore contenute nel Dpr 131/1986, che prevedono una pluralità di soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto, restano valide. Pertanto,in caso di omessa registrazione:
- il locatore subirà le conseguenze di natura civilistica e quelle di natura tributaria;
- gli altri soggetti obbligati alla registrazione risponderanno, solidalmente con il locatore, delle sole sanzioni tributarie.
Inoltre, secondo le Entrate, sempre in caso di inadempimento del locatore nella registrazione del contratto, resta ferma la possibilità per tutti i soggetti solidalmente obbligati alla registrazione di procedere al ravvedimento operoso per mitigare le sanzioni applicabili.
Agevolazione "prima casa"
Conferma definitivamente l'Agenzia che l'agevolazione fiscale “prima casa” spetta anche all’acquirente che è già proprietario di un’altra abitazione (ovunque ubicata) acquistata con la stessa agevolazione, a condizione che quest’ultima sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto.
Il beneficio fiscale non spetta, invece, in caso di acquisto di un'altra abitazione nello stesso Comune in cui già si possiede un immobile, anche se al primo acquisto non è stata applicata l'agevolazione “prima casa” e la stessa viene alienata entro un anno dal nuovo acquisto.
Dal 1° gennaio 2016, infatti, occorre distinguere le due fattispecie dell'acquisto in altro Comune o nello stesso Comune in cui già si possiede una abitazione, anche se non acquisita con benefici fiscali.
Oltre al caso di acquisto agevolato di un'altra abitazione, ovunque ubicata, purchè la casa già di proprietà sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, viene ora ribadito dall'Agenzia che se il contribuente è già proprietario di un’altra abitazione, non acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ubicata in un Comune diverso da quello nel quale si trova l’abitazione oggetto del nuovo acquisto, egli può compiere un nuovo acquisto agevolato senza dover alienare la casa già di sua proprietà (né prima né dopo il nuovo acquisto agevolato).
Leasing abitativo
Le condizioni richieste dalla legge di Stabilità 2016 ai conduttori di età inferiore ai 35 anni per accedere al leasing abitativo vanno verificate esclusivamente alla data della stipula del contratto di leasing, per poi avere effetto sull’intera durata del rapporto. Analogo discorso vale per il requisito reddituale richiesto agli “over 35”. Nulla succederà, infatti, nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, il contraente supera i 35 anni o dichiara un reddito complessivo superiore al limite indicato. La relazione tecnica alla legge di Stabilità 2016 non aveva ben chiarito tale aspetto, lasciando aperti i dubbi ora definitivamente dissipati dall'Amministrazione finanziaria.
 

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
Sono state dettate le regole per svolgere il tirocinio con corsi di formazione.
Con nota informativa n. 53 del 20 aprile 2016, il Cndcec diffonde il regolamento del tirocinio tramite corso di formazione professionale, ai sensi dall'articolo 6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Il Regolamento riportato è stato già pubblicato il 15 aprile 2016 sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
Il decreto citato prevede la possibilità per i tirocinanti di svolgere un semestre di tirocinio con profitto tramite corso di formazione in alternativa al tirocinio svolto presso lo studio. La possibilità sarà data non prima del 2017.
Al Consiglio nazionale era demandata la definizione delle modalità. Questa è una novità importante, perché attribuisce agli Ordini territoriali una competenza specifica, in virtù della quale sono tenuti a predisporre, da soli o in collaborazione con gli altri, un’offerta formativa.
Nell'Allegato 2 all'informativa sono fornite utili schede di lettura
Alcuni punti:
  • in accordo con il dominus il tirocinante potrà, compatibilmente con gli orari del corso, continuare a frequentare lo studio;
  • non sono permessi corsi in modalità e-learning;
  • nei sei mesi dovranno essere svolte un totale di almeno 350 ore;
  • le materia trattate sarannp quelle oggetto dell’esame di Stato, comprese le materie della IV prova prevista per l’abilitazione come revisore legale dei conti.
 

 
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