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19/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della Fondazione Studi Nazionale
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro
di Roberta Moscioni
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un part time agevolato prepensionamento per i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia.
Dopo il decreto interministeriale di attuazione della norma, che fissa anche il procedimento per ottenere l'incentivo economico statale alla trasformazione del rapporto di lavoro, si attendono ulteriori precisazioni al riguardo da parte dell'Inps.
Nel frattempo, la Fondazione Nazionale dei consulenti del lavoro ha pubblicato un documento – la circolare n. 7 dell'aprile 2016 – con il quale viene offerta un'analisi del nuovo strumento di flessibilità, sia sotto il profilo giuridico che amministrativo ed economico.
Ambito di applicazione
L'incentivazione è riconosciuta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, prossimi al pensionamento di vecchiaia, che aderiscono ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40% e il 60%.
L'agevolazione è possibile per tutti i lavoratori dipendenti di aziende di qualsiasi dimensione operanti nel settore privato, mentre non è fruibile per i lavoratori che sono già in part time.
Per poterne beneficiare, inoltre, si devono raggiungere i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui al Dl 201/2011, entro il 31/12/2018.
Specifica, quindi, la circolare n. 7/2016 che possono accedere all'agevolazione i lavoratori che, oltre ad avere 20 anni di contributi al momento dell’accordo con l’azienda, matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 2018.
Ne restano invece esclusi:
- quei lavoratori che non sono in possesso al momento della stipula dell'accordo dei 20 anni di anzianità contributiva, anche se avrebbero raggiunto tale anzianità – insieme a quella anagrafica - entro il 31/12/2018;
- quei lavoratori che entro il 31/12/2018, pur non maturando l'età pensionabile, perfezionerebbero comunque un diritto a pensione diverso da quello di vecchiaia (esempio pensionamento anticipato).
Part time incentivato
Pertanto, possono ottenere il part time incentivato i lavoratori uomini/donne che questo mese hanno almeno 63 anni e undici mesi di età. Tali lavoratori avranno un orario ridotto al 50% e riceveranno in busta paga la contribuzione netta che il datore avrebbe versato all’Inps con il tempo pieno. Il reddito dovrebbe stabilizzarsi sul 65% dell’ultima busta paga intera.
Procedimento
Il decreto ministeriale attuativo richiede una specifica certificazione Inps del possesso dei requisiti di contribuzione e della maturazione di quello anagrafico entro il 2018 per poter passare al part time agevolato.
Nella circolare, i consulenti evidenziano che, ai fin idi tale certificazione, potrebbe non essere sufficiente l’attuale certificazione Ecocert.
Solo dopo la certificazione, l'azienda e il dipendente firmano un accordo di riduzione dell’orario di lavoro che dovrà essere inviato alla direzione territoriale del Lavoro secondo modalità ancora da definire.
di Rossella Schiavone
A seguito di quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n. 2 del 18 aprile 2016, ha ritenuto che anche l’esonero contributivo 2016, così come quello del 2015, sia precluso solo qualora il datore di lavoro assuma lo stesso lavoratore per il quale abbia già fruito dell’esonero contributivo (non importa se riferito al 2015 o al 2016), pur rispettando le altre condizioni di legge, o ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.
Per la Fondazione, l’esonero può essere, invece, legittimamente fruito nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già consentito di fruire dell’esonero contributivo ad un diverso datore di lavoro.
Evidenzia, infatti, il parere n. 2/2016, che la posizione dell’INPS in merito è la stessa per tutte e due le annualità ed è illustrata nelle circolari n. 17/2015 e n. 57/2016, anche se, in effetti, in quest’ultima l’Istituto si è espresso in modo più articolato rispetto a quella dello scorso anno.
di Redazione eDotto
In data 6 aprile 2016 Ance, Aci Pl, Anapea Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Aniem Confimi, Anier Confimi, Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno siglato due accordi in materia di regolamentazione del fondo nazionale Ape in Edilizia.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016 ha comunicato di aver aggiornato la procedura per i voucher.
Nell’ottica di un più puntuale controllo dei limiti economici previsti per le prestazioni rese nell’ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore.
Accesso Legale Rappresentante
Le Persone Giuridiche committenti di Lavoro Accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante il quale, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.
Il legale rappresentante che accederà a nome dell’azienda è l’unico soggetto che potrà inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.
Effettuato l’accesso, la Persona Giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:
  1. Imprenditore;
  2. Libero Professionista;
  3. Non imprenditore o libero professionista.
Controllo limite economico
Nel caso in cui il committente Persona Giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione) inserisca una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione controllerà che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà l’inserimento della dichiarazione di inizio attività.
Analogamente se verrà inserita una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controllerà che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà la consuntivazione.
di Rossella Schiavone
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 230 dell’11 novembre 2015, che ha riconosciuto ai cittadini stranieri extracomunitari sordi, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione non riversibile ed all’indennità di comunicazione, l’INPS, con messaggio n. 1661 del 15 aprile 2016, ha comunicato l’adeguamento delle sue procedure.
In pratica l’Istituto ha esteso il diritto alle prestazioni previste per i sordi nei confronti degli stranieri extraUE titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 T.U. immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.
Nei confronti di tali soggetti, comunque, la prestazione sarà riconosciuta fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente.

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Occultamento scritti contabili come reato doloso
L’elemento soggettivo del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è costituito dal dolo.
Per la punibilità del reo, ossia, occorre che il soggetto agente abbia coscienza e volontà, non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma anche dell’idoneità “impeditiva” della sua condotta alla ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
La norma di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000 richiede, altresì, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l’evasione a terzi.
Dette ultime finalità, in relazione alla natura di reato di pericolo della presente fattispecie, non richiedono, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia così orientata.
Specifica valutazione su dolo specifico
In ogni caso, è necessario che la presenza del dolo specifico sia oggetto di una specifica valutazione, non potendo lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione dell’elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della complessiva condotta del soggetto agente.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15900 depositata il 18 aprile 2016.
 
di Eleonora Mattioli
Le presunzioni tributarie in base ai dati emersi da indagini bancarie, pur avendo valore indiziario, non sono di per sé sufficienti a condannare l’imputato accusato di omessa dichiarazione ed evasione fiscale, né utilizzabili ai fini della quantificazione dell’imposta evasa penalmente rilevante. Né il silenzio serbato dal contribuente sia in sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, che, successivamente, in sede penale, assume a tal fine rilevanza.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso di un imprenditore avverso la propria condanna per i reati di omessa dichiarazione.
Presunzioni tributarie non bastano a sorreggere accusa
In particolare, ha rilevato la Corte come ne caso de quo difettasse l’esistenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo le risultanze derivanti da indagini bancarie – proprio in relazione alla inutilizzabilità delle presunzioni di cui all'art. 32 D.p.r. 600/1973 – rappresentare ex se idoneo elemento di prova a sorreggere la tesi dell’accusa.
Accertamento imposta evasa Spetta al giudice penale
Inidoneità – chiariscono gli ermellini - non solo probatoria ma anche indiziaria, posto che nel reato di omessa dichiarazione è rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio detraibili, mediante una verifica che, previlegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.
Silenzio del contribuente Nessun indizio a suo carico
Quanto invece al silenzio serbato dal contribuente, è principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui non è consentito al giudice desumere, dalla rinuncia dell’imputato a rendere l’interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l’onere della prova grava sull’accusa. Non deve infatti dimenticarsi che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico, nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime, possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale o complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio.
Nella specie dunque – ha concluso la Corte con sentenza n. 15899 del 18 aprile 2016 – l’assoluta mancanza di un’autonoma valutazione delle risultanze derivanti dalle indagini bancarie, associata ad una erronea applicazione della regola di giudizio che ha visto attribuire valenza di adeguato riscontro al silenzio dell’imputato nel contraddittorio con l’Amministrazione ed in sede penale, non può che far ritenere fondate le doglianze sollevate dal contribuente.
 
di Cinzia Pichirallo
Il contributo, a carico delle imprese, per il funzionamento per l’anno 2016 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è stato fissato dalla delibera Agcm del 23 marzo 2016, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 90 del 18 aprile 2016.
Per il 2016 si versa lo 0,06 per mille del fatturato
Per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è stato determinato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 24 febbraio 2016.
Soggetti tenuti al versamento
Tenute al versamento sono le società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Le imprese sono individuate in base ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato alla data del 24 febbraio 2016.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
Modalità e termini di versamento
Il versamento, come indicato nella delibera del 23 marzo 2016, può essere effettuato dal 1° luglio al 31 luglio 2016.
Il pagamento può avvenire:
- utilizzando il bollettino M.Av., spedito ad ogni società, presso tutte le banche oppure attraverso remote banking/internet banking;
- mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.
 

 

Fisco
di Gioia Lupoi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari ed alla riscossione delle multe della polizia stradale.
Certificati anagrafici per la notifica di atti giudiziari
Con la risoluzione n. 24 del 18 aprile 2016 ritiene che i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ex articolo 18, comma 1, del Dpr n. 115/2002, se:
  • ‘antecedenti’,
  • ‘necessari’
  • e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.
Il legislatore, non fa distinzione tra i termini procedimento e processo.
Pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari, in quanto trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.
In tal caso, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.
Pagamento di multe stradali direttamente negli uffici di polizia
Con la risoluzione n. 25 del 18 aprile 2016, l'Agenzia chiarisce che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa deve essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, anche gli atti relativi alla riscossione della citata sanzione.
Pertanto, le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo.
di Roberta Moscioni
La norma di comportamento Aidc n. 195, recante “Modalità di addebito dell'IVA accertata e di rettifica in caso di mancato pagamento”, è stata emanata a completamento della precedente norma n. 192 intervenuta sul tema delle variazioni di imposta previste dall'articolo 26 della legge Iva.
Iva accertata in aumento relativa ad operazioni con obbligo di fattura
Il principio sancito nella nuova norma di comportamento è che l'Iva accertata in aumento a carico del soggetto passivo relativa ad operazioni per le quali era originariamente previsto l'obbligo di emettere fattura e da questi corrisposta all'Erario, può essere oggetto di rivalsa nei confronti del suo concessionario o committente.
In altri termini, se il cliente decide di non pagare l'importo di Iva accertata e addebitategli in rivalsa dal proprio fornitore, quest’ultimo può effettuare la rettifica in diminuzione della maggiore imposta accertata e addebitata al cliente, nei limiti dell’imposta compresa nell’importo non pagato.
La differenza tra l’importo dell'Iva rettificata in diminuzione e l'importo addebitato a titolo di rivalsa e non corrisposta dal cliente rappresenta un costo che è fiscalmente deducibile in capo al fornitore (soggetto passivo) ai fini delle imposte sul reddito, quale perdita su crediti.
Il principio che l'Aidc vuole ribadire è che l'Iva gravi solo sul consumatore finale in virtù della cosiddetta neutralità dell'imposta ed, in particolare, il divieto che l'Iva rimanga a carico del soggetto passivo, invece dell'effettivo destinatario dell'operazione economica (consumatore finale).
Iva accertata in aumento relativa ad operazioni senza obbligo di fattura
Ribadisce l'Associazione dei dottori commercialisti nella norma 195/2016 che se l'Iva accertata a carico del soggetto passivo è relativa ad operazioni per le quali non è stata emessa fattura, la stessa non può essere oggetto di rivalsa.
di Gioia Lupoi
Tre sono le procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento:
  • l’accordo con i creditori, modellato sul concordato preventivo;
  • il piano del consumatore;
  • la liquidazione dei beni, che è ispirata al fallimento.
Il Piano del Consumatore è la procedura più innovativa
Il Piano pensato dal legislatore per offrire una possibilità di esdebitazione alle persone fisiche che intendano così regolare i loro rapporti con i creditori, purché si tratti di debiti contratti non nell’esercizio di attività imprenditoriali piccole o di attività professionali, fatta eccezione per i debiti per ritenute fiscali ed IVA, che non sono falcidiabili.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha dedicato al tema il documento, realizzato in forma di slide, “La relazione del Gestore della Crisi al piano del consumatore – Struttura e contenuto”.
Relazione del Gestore della Crisi
La caratteristica saliente della procedura in oggetto è l’assenza del voto dei creditori e la sottomissione al sindacato unico del Giudice Delegato della valutazione dell’ammissibilità del debitore al beneficio.
Il Giudice Delegato baserà il giudizio solo sulla Relazione del Gestore della Crisi, nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi o dal Tribunale.
La grande responsabilità del commercialista nominato sta sia nel supporto del debitore nella fase della predisposizione del piano che nel fornire al magistrato gli elementi che lo convincano a disporre una misura che inciderà non solamente sui diritti dei creditori, ma anche sulla possibilità per il debitore (tacendo delle implicazioni psicologiche, pur importantissime) di riproporsi al mercato del consumo e, in particolar modo, agli operatori finanziari, con un rinnovato merito di credito.
Con il documento, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti spiega che l’atto particolareggiato (ex art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012), predisposto dal professionista incaricato, deve contenere la dichiarazione preliminare che sussistono, in capo al debitore, le condizioni soggettive ed oggettive per l’ammissibilità alla procedura.

 
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