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15/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 15/4/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Economia e Finanza Diritto
di Eleonora Pergolari
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016 la Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 contenente misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
La Legge n. 49 dell’8 aprile 2016 entrerà in vigore il 15 aprile, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Contestualmente, è stato pubblicato, nella medesima edizione della Gazzetta Ufficiale, il testo coordinato del citato Decreto legge n. 18/2016.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Dal 16 marzo 2015 l’INAIL ha reso disponibile, sul proprio portale, il servizio “Sportello virtuale lavoratori” dedicato agli utenti infortunati, tecnopatici e/o titolari di rendita, grazie al quale è possibile visualizzare informazioni personalizzate (dati anagrafici, forma e dettaglio di pagamento, stato della pratica), stampare la Certificazione Unica ed interagire con la sede di competenza per richiedere ulteriori informazioni sullo stato della propria pratica e per comunicare eventuali variazioni anagrafiche.
L’accesso allo “Sportello” può avvenire attraverso credenziali INAIL, INPS, Carta nazionale dei servizi (CNS) e Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Con nota del 13 aprile 2016 l’Istituto ha comunicato che, dal 12 aprile 2016, l’applicativo è stato implementato, per cui gli utenti possono adesso verificare anche l’esito della trattazione della pratica e visualizzare i provvedimenti loro indirizzati, sia per singola pratica sia nel dettaglio dei pagamenti.
di Rossella Schiavone
L’INPS ha realizzato un nuovo servizio online per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo per i datori di lavoro domestico.
Il servizio è disponibile sul sito dell’Istituto, nella sezione Servizi Online attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici - Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo.
Chiarisce il messaggio INPS n. 1643 del 14 aprile 2016 che la procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo riferita ad uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre per:
  • congedo di maternità;
  • aspettativa per motivi personali;
  • malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
La comunicazione è consentita per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento.
L’applicativo fornisce, inoltre, la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf, purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2Mb.
Specifica, inoltre, il messaggio n. 1643/16 che è possibile comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo perché la sospensione che ricade all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione si deduce dalle settimane non indicate come lavorate.
di Rossella Schiavone
A seguito del rilascio in produzione del “Cassetto Previdenziale per Autonomi agricoli”, con messaggio n. 682/2016, l’INPS ha fornito istruzioni operative sulle modalità con cui i soggetti abilitati possono accedere ai servizi Web in qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola.
Adesso, con messaggio n. 1642 del 14 aprile 2016, l’Istituto ha comunicato che a partire dal 20 aprile 2016 sarà disponibile la nuova versione dell’applicazione “Agricoltura: gestione deleghe sindacali” che regola l’accesso al “Cassetto Autonomi Agricoli” anche per le Associazioni di categoria.
L’accesso potrà avvenire esclusivamente col Codice fiscale ed il PIN rilasciato dall’INPS.

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
E' iniziata la tre giorni a Padova dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ugdcec). Il Congresso n. 54 - “Valore aggiunto per la professione, valore economico-sociale per le imprese” - terminerà con l'assemblea dei delegati il 16 aprile 2016.
Dal vice ministro all’Economia, Enrico Zanetti, anticipazioni sul decreto revisori – che modifica il Dlgs 39/2010 sulla revisione legale - approdato al Consiglio dei Ministri.
A quanto si apprende è stata accolta la richiesta del presidente Ugdcec sulla possibilità di cominciare il tirocinio, triennale, durante il biennio specialistico.
Altre anticipazioni
Tra le misure del decreto emerse durante il convegno:
  • ogni revisore potrà avere al massimo tre tirocinanti;
  • l’esame per diventare revisore potrà essere svolto durante l’esame di Stato per diventare dottore commercialista;
  • il Registro dei revisori sarà tenuto dal ministero dell’Economia che svolgerà anche i controlli di qualità;
  • saranno riconosciuti come equivalenti i crediti formativi riconosciuti dall’Ordine;
  • al posto delle sezioni Sezioni revisori attivi/revisori passivi ci saranno le sezioni A), per i revisori con incarichi di revisione e B), per quelli momentaneamente senza incarichi;
  • accanto all’esame di Stato per diventare revisore, che si svolgerà una volta l’anno, viene prevista anche la possibilità di una prova aggiuntiva nel corso dell’esame per dottore commercialista.

 

Fisco Diritto
di Eleonora Mattioli
Gli studi professionali associati sono tenuti al pagamento dell’Irap, non essendo a tal fine necessaria alcuna valutazione circa la sussistenza di un’autonoma forma di organizzazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto di una società semplice, svolgente l’attività di amministratore condominiale, al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive versata per determinate annualità.
Secondo le Sezioni unite, in particolare, il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione, allo scambio o alla prestazione di servizi.
Escluso accertamento su autonoma organizzazione
Ma quando detta attività – precisa ancora la Corte con sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016  -  è esercitata dalle società o dagli enti che siano soggetti passivi dell’imposta ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 446 del 15 dicembre 1997 – comprese dunque le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce in ogni caso (ex lege) presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine all'esistenza o meno di un’autonoma organizzazione. 
 

 

Fisco
di Gioia Lupoi
L'Agenzia delle Entrate ottempera al progetto Ocse di cooperative compliance, che prevede raccomandazioni per ottimizzare e rinsaldare le relazioni tra fisco e contribuenti perché non siano più fondate su un confronto conflittuale.
Lo fa fornendo il modello per l'accesso al Regime di adempimento collaborativo, ex Dlgs 128/2015.
Con due provvedimenti, il secondo fornisce il frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, l'Agenzia rende operativo il programma con il modello di adesione, dettando requisiti dimensionali e caratteristiche dei sistemi interni di gestione del rischio fiscale:
- provvedimento n. 54237 del 14 aprile 2016;
- provvedimento n. 54749 del 14 aprile 2016 (sana la dimenticanza del frontespizio).
Regime di adempimento collaborativo
La collaborazione dà, tra i molti vantaggi, la possibilità di vedersi ridurre le sanzioni alla metà e dell’esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette.
I requisiti per l’ammissibilità al regime individuati dal provvedimento:
  • una chiara strategia fiscale;
  • l’attribuzione di ruoli e responsabilità;
  • la previsione di procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio;
  • il costante monitoraggio del sistema;
  • l’adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno;
  • la predisposizione, con cadenza almeno annuale, di una relazione agli organi di gestione.
Si specifica che il sistema di controllo del rischio fiscale deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, tuttavia è garantita l’autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per perseguire i relativi obiettivi.
Possono accedere i soggetti, residenti e non:
  • che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
    - che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota;
    - che, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito, si adegueranno alla risposta all’interpello sui nuovi investimenti di cui al Dlgs 147/2015;
  • le società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono funzioni di indirizzo nel sistema di controllo del rischio in materia tributaria.
di Roberta Moscioni
Il Consiglio di Stato attraverso il parere 615/2016 del 14 aprile 2016, emesso a seguito dell'esame del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sul pagamento del canone tv in bolletta, ha sospeso il succitato provvedimento a causa delle troppe criticità emerse nel corso dell'esame da parte dei magistrati amministrativi.
Il blocco al provvedimento è stato causato dalla necessità di informazioni supplementari richieste dai giudici, avendo questi ultimi rilevato "che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il succitato canone deve essere corrisposto per un apparecchio, prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo utente".
Ciò alla luce del fatto che la tecnologia, grazie a smartphone e tablet, permette la visione di programmi Rai anche in remoto.
Il MiSE, dal canto suo, ritiene che si tratti solo di correggere alcune osservazioni del parere, quindi non si tratta di una vera bocciatura e quindi il provvedimento andrà avanti.
Il vero problema a questo punto è che il tempo a disposizione non è molto, e visti i tempi dell'operazione sembra impossibile immaginare che a luglio tutti gli utenti riceveranno la prima rata del canone Rai nella bolletta elettrica.
Richiesta del Consiglio di Stato
Per i giudici diviene, quindi, prioritario il fatto che nel regolamento MiSE sia specificato che il canone tv sia dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale del digitale terreste o satellitare direttamente o indirettamente, tramite un decoder. In tal modo si avrebbe un “elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi dovranno assolvere sia in riferimento all'autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia”.
FAQ dell'Agenzia delle Entrate
A chiarire i dubbi più frequenti su chi sia tenuto o meno al pagamento del canone Rai in caso di doppia utenza oppure nel caso in cui l'apparecchio è intestato ad un coniuge, mentre la bolletta elettrica all'altro, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con la risposta alle FAQ, pubblicate sul proprio sito Internet, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone Tv> Faq.
Le maggiori richieste di intervento sono giunte sopratutto da coloro che non possiedono un apparecchio televisivo e – per essere esonerati dal pagamento - devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio.
Per aiutare tali contribuenti, l'Agenzia ha reso disponibili anche degli esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione.
Quest'ultima, inoltre, si specificapuò essere presentata online attraverso l’applicazione web disponibile sul sito delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati, ma anche in formato cartaceo, con raccomandata senza busta, insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento, indirizzata alla Sat - c.p. 22 Torino.
di Roberta Moscioni
Ildecreto Mef del 24 febbraio 2016, recante “Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016.
Il provvedimento dispone le modalità per il riversamento, rimborso e regolazioni sulla spesa del bilancio statale di tutti i tributi locali, dando priorità a: Imu, maggiorazione Tares, Imi (imposta municipale immobiliare istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano) e Imis (imposta immobiliare semplice istituita dalla Provincia autonoma di Trento).
Istruzioni per i rimborsi
Il Dipartimento delle Finanze, con circolare 1/DF del 14 aprile 2016, fornisce le prime istruzioni operative per il suddetto rimborso dei tributi locali, alla luce delle disposizioni del decreto interministeriale MEF/Interno del 24 febbraio 2016.
Viene espressamente indicata la data entro la quale i contribuenti riceveranno i rimborsi dell'Imu 2012 e annualità seguenti: ossia dell'Imu di competenza dello Stato che è stata versata erroneamente ai Comuni.
A partire dal prossimo 28 aprile, infatti, verrà resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale un'applicazione creata dal MEF per la trasmissione telematica dei dati disponibili, in grado di gestire l'elevato numero di istanze dei rimborsi.
La circolare 1/DF specifica che i Comuni, a partire da tale data, dovranno caricare sul Portale del federalismo i provvedimenti di rimborso già perfezionati; si avrà tempo 60 giorni e, dunque, fino al 27 giugno 2016 si potrà agire sull'applicazione, mentre lo Stato effettuerà il rimborso degli importi dovuti entro i 90 giorni successivi, riconoscendo sugli stessi gli interessi legali.
Ciò vuol dire che entro il 25 settembre 2016 i contribuenti riceveranno finalmente i rimborsi, in due modi differenti:
  • tramite accredito sul conto, se hanno fornito il proprio codice Iban
  • tramite assegno circolare emesso dalla Banca d'Italia o contante da riscuotere presso la Banca d'Italia, in assenza di codice Iban.
Precisa ulteriormente la circolare che sono salve le istanze e le comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai Comuni.
Tuttavia, saranno ritenuti validi, ai fini dei rimborsi, solo i dati che verranno inviati tramite la nuova procedura: non sono validi invece i dati inviati o già inviati con modalità diverse da quelle ora previste.
di Cinzia Pichirallo
Con i recenti provvedimenti sfociati nella riforma fiscale, improntata ad una più fattiva collaborazione con i contribuenti, ci sono gli elementi per attrarre investimenti e favorire la globalizzazione. Sono le parole formulate dal direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, nell'intervento a Francoforte nell’ambito del «Tax & Law Talk», organizzato dalla Camera di commercio italiana per la Germania (Itkam).
La finalità di Orlandi è stata quella di puntare i riflettori sulle novità attuate nell'ambito del fisco italiano, che possono essere tali da essere prese a modello nel Sudeuropa.
In particolare l'attenzione è stata posta sul regime del patent box, che introduce rilevanti sconti fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti su beni immateriali; sul transfer pricing, che si pone il fine di contrastare elusioni messe in pratica dalle aziende multinazionali; sulla cooperative compliance, attraverso la quale è possibile una maggiore trasparenza e fiducia tra Fisco ed imprese, al fine di ridurre lunghi ed estenuanti controlli fiscali.
di Cinzia Pichirallo
Il professionista socio di una Stp è ammesso al rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni dei redditi, utilizzando la partita Iva della stessa Stp abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni .
E' quanto afferma la risoluzione n. 23 del 14 aprile 2016, dell'agenzia delle Entrate, aggiungendo come non vi siano elementi sostanziali che portino a discriminare la Stp rispetto alla società commerciale di servizi contabili (Dm 18 febbraio 1999, circolari agenzia Entrate nn. 28/2014 e 7/2015).
Sottolinea la risoluzione come il requisito della qualificazione professionale e della fede pubblica è ancora più presente nella Stp rispetto alla società commerciale di servizi contabili, in quanto i soci della Stp sono professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi ed inoltre il loro numero e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale “da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.
Abilitazione alla trasmissione telematica
Con riferimento all'abilitazione alla trasmissione tematica, il cui possesso apre le porte al rilascio del visto di conformità da parte del professionista che fa parte di un’associazione professionale o di una società di servizi, questa è riconosciuta sia alle associazioni professionali e società semplici e sia alle società commerciali di servizi contabili.
E' quindi concesso, conclude la risoluzione n. 23, al professionista socio di Stp rilasciare il visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando la partita Iva della società stessa.

 
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