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14/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 15/04/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A Voi tutti un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
Nell’azienda in cui sia in atto un contratto di solidarietà è possibile modificare in aumento l'orario ridotto al fine di soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, senza però eccedere l’orario di lavoro ordinario.
In tal caso occorre che l’accordo specifichi le modalità con cui l'impresa possa derogare al contratto di solidarietà aumentando le ore di lavoro e tenere presente che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Nel caso di specie, inoltre, l'azienda è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'INPS.
Inoltre, si deve evidenziare che, in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà.
In definitiva, come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella recente risposta all’interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata, risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.
di Redazione eDotto
L’Agenzia delle Entrate con una corposa circolare del 1° aprile 2016, n. 9, ha effettuato un quadro completo sull’istituto dell'interpello, disciplina riorganizzata dal Decreto Legislativo n. 156/2015, in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge Delega 23/2014.
Ricordiamo che il decreto, in un’ottica di alleggerimento delle procedure, ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio, ha ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività, e a garanzia del contribuente ha esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione si sono pronunciate in materia di reati urbanistici e relativa prescrizione rispondendo a due specifiche questioni di diritto loro sottoposte.
Sospensione nel computo dei termini prescrizionali
In particolare, i giudici di legittimità hanno risposto affermativamente ai quesiti rimessi:
  • se la sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, debba essere considerata ai fini del computo dei terminidi prescrizione del reato edilizio;
  • se, in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio – rifiuto (60 giorni), operi la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’articolo 159, primo comma, n. 3) del Codice penale.
Nel corpo della decisione, il massimo Collegio di legittimità ha, dapprima, fornito un’ampia disamina sulle varie posizioni ermeneutiche dei giudici di legittimità per quel che concerne la specifica normativa urbanistica, soffermandosi, in particolare, sulla differenza tra condono edilizio e sanatoria.
Entrambi gli istituti, e le relative procedure – viene spiegato nel testo della sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016 – presuppongono periodi di sospensione diversamente disciplinati, che assumono specifico rilevo riguardo al computo del termine massimo di prescrizione del reato.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Con comunicato stampa del 13 aprile 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato notizia della firma del Decreto relativo al cosiddetto “part-time agevolato”, una misura sperimentale prevista nella Legge di Stabilità 2016.
Grazie ad essa, i lavoratori del settore privato potranno concordare con il proprio datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e riceveranno mensilmente in busta paga l'importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: tale importo non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.
Chiarisce il comunicato ministeriale che la norma concede tale prerogativa ai lavoratori assunti con contratto a tempo pieno indeterminato che possiedano il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturino il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
di Rossella Schiavone
Nel corso del 2015 hanno ripreso ad operare, o sono divenuti operativi per la prima volta, pressoché tutti i Fondi di solidarietà adeguati o istituiti ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 92/2012, così come novellato dall’art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015.
Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 1617 del 13 aprile 2016, ha evidenziato che la disciplina di dettaglio dei singoli Fondi e, limitatamente all’assegno di solidarietà, quella del Fondo di integrazione salariale, prevede, preliminarmente alla fase concessoria, una fase di valutazione della crisi che viene svolta dall’azienda congiuntamente con le parti sociali e che deve obbligatoriamente concludersi con la sottoscrizione di un accordo sindacale.
Dall’istruttoria di alcune domande di accesso alle prestazioni del Fondo, è emersa la necessità di:
  • chiarimenti in merito alla possibilità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, di proseguire, senza soluzione di continuità, trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente;
  • indicazioni, in caso di esito positivo, circa i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma.
Evidenzia l’Istituto che il Ministero del Lavoro ha confermato la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria ed ha precisato che tale continuazione - in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica verificatosi durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’obbligo della previa stipula di un accordo sindacale - è comunque subordinata all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:
  • una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei programmi così come precedentemente concordati;
  • un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento, sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.
Conclude l’INPS sostenendo che il suddetto indirizzo deve ritenersi applicabile a tutti i Fondi attualmente vigenti, nonché, limitatamente all’assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1614 del 13 aprile 2016, ha fatto presente che in data 5 aprile 2016 è stato pubblicato nella G.U. n.79 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, con il quale è stato modificato l’art. 2 del D.M. del 4 aprile 2002 che stabiliva le condizioni di attribuzione dell'indennità di maternità, in caso di adozione e affidamento, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, Legge n.335/1995.
Specifica l’Istituto che la suddetta modifica consiste nell’eliminazione del limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, e nell’introduzione, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, della possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche per periodi di permanenza all'estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti.
Nulla è, invece, modificato in merito agli affidamenti non preadottivi non previsti dal precedente art. 2 del DM 4 aprile 2002 né dal nuovo decreto in questione.
Conclude il messaggio INPS evidenziando che il nuovo DM entrerà in vigore dal prossimo 20 aprile 2016 ed annunciando una circolare con cui saranno fornite le istruzioni operativa conseguenti alla modifica.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Le Sezioni Unite della Cassazione, nel respingere un ricorso delle Entrate, opera una dicotomia sulla debenza dell'Irap per gli studi associati.
La dicotomia è tra:
  • le associazioni professionali e gli studi associati
  • e la forma associativa della medicina di gruppo.
La Suprema Corte, mentre ribadisce che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad Irap (costituiscono ex lege presupposto d'imposta), indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività, chiarisce che: alla “forma associativa” della medicina di gruppo, trattandosi di “un organismo premesso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica”, non possano essere riconosciuti i tratti dell'associazione tra professionisti con l'assoggettabilità ad Irap ex lege.
Pertanto, l’assoggettamento ad IRAP va verificato secondo i consueti criteri.
Non rileva l'utilizzo di personale di segreteria
Si deve, inoltre, considerare insussistente l’autonoma organizzazione, con conseguente esclusione da Irap, nel caso sussistano spese per il personale di segreteria o infiermeristico comune. Infatti, è il DPR 270/2000, che ne prevede espressamente l’utilizzo per l’esercizio della medicina di gruppo ritenendolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività associativa.
di Cinzia Pichirallo
Con Dl n. 78/2015 è stata istituita una Zona franca comprendente i territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014, nonché i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è stata destinata una quota pari a 20 milioni di euro per l'erogazione di agevolazioni alle imprese localizzate nella Zona franca.
Con decreto direttoriale del 12 aprile 2016, il ministero dello Sviluppo Economico approva l’elenco delle imprese della Zona Franca dell’Emilia, ammesse alle agevolazioni di cui sopra.
Le agevolazioni riconosciute ai beneficiari sono fruite in base a modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate
L’obbligo di comunicazione della concessione dell’aiuto alle imprese viene assolto con la pubblicazione del decreto nel sito MiSE. Il comunicato inerente l'emanazione del decreto sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”.
di Gioia Lupoi
E' disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per chi ha presentato l'istanza di adesione alla voluntary disclosure e vuole ricevere i relativi atti all’indirizzo Pec del professionista che lo assiste (ex articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
La deroga è solo per la voluntary
Ricevuto il modello in oggetto, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, possono notificare tutti gli atti della voluntary dell'assistito all’indirizzo Pec del professionista che assiste il contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Procedura di inoltro del modello
Deve essere inviato, per conto del contribuente ed esclusivamente tramite Pec dal professionista che lo assiste, alla casella presso la quale sono state inviate la relazione e la documentazione di accompagnamento alla domanda di collaborazione volontaria presentata dall'istante.
Il modello, approvato con provvedimento n. 54049 del 13 aprile 2016 che ne riporta anche le istruzioni, può essere inviato solo se vi è apposta la firma digitale, allegando la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del cliente in corso di validità.
Il professionista incaricato deve:
  • conservare un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, debitamente sottoscritto dal professionista e dall’interessato,
  • e rilasciare, contestualmente all’assunzione dell’incarico, al contribuente l’impegno, datato e sottoscritto, alla presentazione.
di Roberta Moscioni
Con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno, in data 13 aprile 2016 l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 53376/2016 che regola l'accesso al regime premiale previsto dal Dl n. 201/2011 (art. 10) anche per l'anno 2016.
Il documento di prassi conferma che l'adesione – in base ai dati 2015 - sarà possibile solo per 159 studi di settore sui 204 approvati, rispetto ai 157 studi dello scorso anno (Allegato 1).
Chi può accedere al regime premiale?
Per l'anno 2015 quasi il 78% degli studi di settore potrà accedere ai benefici del regime premiale.
Si tratta di quei soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento all’ammontare ritenuto congruo risultante dall’applicazione degli studi, e coerenti su tutti gli indicatori (normalità e coerenza) previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Inoltre, gli stessi soggetti devono aver regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Se il contribuente applica due diversi studi di settore, congruità e coerenza devono essere soddisfatte per entrambi gli studi e tutti e due devono essere interessati dall'applicazione del regime premiale.
Il regime premiale non si applica ai soci di società trasparenti congrue e coerenti, essendo riservato solamente alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi.
Vantaggi per i beneficiari
Ai beneficiari del regime premiale vengono accordati i seguenti vantaggi:
- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto).
Chi è entrato e chi è ancora escluso
Con il provvedimento 53376/2016, l'accesso al regime premiale per l'anno 2015 è stato consentito agli amministratori di condomino (studio WK16U) e dentisti (YK21U). Restano, invece, ancora esclusi i professionisti, gli agenti e rappresentanti di commercio (studi WG61, lettere da A ad H) e i supermercati (WM01U).
di Roberta Moscioni
La direttrice delle Entrate, Rossella Orlandi, intervenuta nella seduta del 13 aprile in Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria si è soffermata sulle ultime novità del 730 precompilato e della fatturazione elettronica, chiarendo anche alcuni aspetti molto importanti dei rimborsi Irpef.
Pratiche di rimborso, come velocizzarle?
La Orlandi ha precisato che l'Agenzia delle Entrate sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i tempi di attesa dei rimborsi Irpef, rendendoli quasi automatici.
L'obiettivo è quello di contenere il pagamento dei crediti Irpef entro i sei mesi ed estendere il beneficio delle nuove procedure di restituzione “rapida” anche ai contribuenti che scelgono il modello Unico. Il tutto non trascurando i controlli contro il rischio di frodi, tanto che in caso di fattispecie sospetta si procede con verifiche molto più approfondite.
"Stiamo anticipando fortemente, quasi in tempo reale, sia la liquidazione con l'erogazione di eventuali rimborsi ma anche la richiesta degli eventuali pagamenti, ma questo non solo per il 730 ma per tutte le dichiarazioni" ha spiegato la Orlandi, aggiungendo che quest'anno "è stata la prima volta che si è riusciti a pagare anche Unico in sei mesi".
Risultati già raggiunti
Nel giro degli ultimi due/tre anni l'Agenzia ha anticipato di quasi due anni il termine dei rimborsi fiscali, dal momento che sta liquidando prima della compilazione della precompilata successiva, facendo molta attenzione al fatto che c'è un rischio di un inserimento di tipo frodatorio anche nel mondo dei rimborsi, che grazie ad una attenta analisi informatica si sta cercando di cogliere ed individuare.
730 precompilato al via
A poche ore dal via dall'operazione “ 730 precompilato” (dal 15 aprile i contribuenti potranno visualizzare e scaricare la dichiarazione precompilata con i dati già inseriti dall'Agenzia e decidere se accettarla, modificarla e inviarla a partire dal 2 maggio p.v.), la direttrice Orlandi ha riassunto le novità più importanti di questa nuova stagione dichiarativa, soffermandosi in particolar modo sull'utilità del foglio informativo che accompagna la dichiarazione.
Il contribuente consultando il foglio informativo allegato alla dichiarazione, potrà rilevare eventuali incongruenze nei dati in possesso dell’Agenzia e attivarsi per aggiornare le informazioni non corrette, evitando che queste comportino l’emissione di avvisi di accertamento errati. Sempre nello stesso foglio transiteranno anche alcune voci di spesa che danno diritto alle detrazioni, ma che richiedono il passaggio presso soggetti terzi (ad esempio le detrazioni del 50% e del 65% per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche), come pure le spese funebri e quasi certamente anche quelle delle spese per le università private e gli eventuali rimborsi di spese mediche erogati ai contribuenti da fondi, assicurazioni o associazioni.
Sul trattamento dei rimborsi, la Orlandi ha chiarito che questi “sono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie” ad eccezione di quelli che sono riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti.

 
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