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13/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 13/4/2016
 A cura della FONDAZIONE STUDI NAZIONALE
 A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Ora referendum confermativo
L’Aula della Camera, con 361 voti favorevoli e 7 contrari, ha definitivamente approvato il testo del Disegno di legge di riforma della Costituzione.
L’elaborato, che contiene disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, verrà ora sottoposto a referendum confermativo, previsto per ottobre.
Bicameralismo non più paritario
Gli interventi di maggiore rilievo concernono la messa a punto di un nuovo assetto del Parlamento in cui Camera e Senato non svolgeranno più le medesime funzioni e poteri.
L’Aula di Montecitorio sarà l’esclusiva titolare del rapporto di fiducia con il Governo, esercitando la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato dell’Esecutivo.
Senato: composizione e nuove funzioni
Per contro, il Senato rappresenterà le istituzioni territoriali e dovrà esercitare funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché tra questi e l'Unione europea.
La funzione legislativa sarà, comunque, esercitata collettivamente dalle due Camere, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, per quel che riguarda le più importanti materie tra le quali, in particolare, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.
Il Senato dovrà, inoltre:
  • partecipare alle decisioni volte alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Ue;
  • valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
  • verificare l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori;
  • esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.
I componenti del Senato, che da 315 passeranno a 100, non saranno più eletti direttamente dai cittadini ma, per la maggior parte (95), rappresenteranno le istituzioni territoriali e saranno eletti dai Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con metodo proporzionale e nella misura di uno per ciascuno, individuati tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
I 5 membri rimanenti potranno essere nominati dal Presidente della Repubblica, rimanendo in carica per 7 anni senza possibilità di essere rinominati.
Riduzione costi politica
Tra le altre novità, si segnalano interventi volti alla riduzione dei costi della politica come quello concernente l’eliminazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel).
Dal testo costituzionale, è stato tolto ogni riferimento alla parola “Province” e sono state, inoltre, abolite le indennità precedentemente attribuite ai senatori,
Sancito, infine, il divieto di “rimborsi o analoghi trasferimenti monetari” ai gruppi regionali.
Riforma Titolo V
Per quel che concerne la riforma del Titolo V della Cortituzione, si segnala l’eliminazione delle materie di concorrente competenza Stato-Regioni.
Allo Stato, tornerà, invece, la legislazione esclusiva in materie come:
  • ordinamento delle professioni e della comunicazione;
  • disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
  • infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Viene specificata, inoltre, la potestà legislativa delle Regioni in determinate materie (tra le quali la rappresentanza delle minoranze linguistiche, la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, etc.).
In ogni caso, viene previsto che, su proposta del Governo, la legge dello Stato potrà intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
 

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto fino al 2017 compreso la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro.
Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale in corso di predisposizione, con la circolare n. 15 dell’11 aprile 2016, l’INAIL ha illustrato le novità introdotte dalla nuova norma, che riguardano l’ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale e l’estensione della platea dei soggetti promotori, nonché le istruzioni operative per l’applicazione della disciplina in questione.
Destinatari delle copertura assicurativa
Chiarisce l’Istituto che nella platea dei destinatari della copertura assicurativa INAIL prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale sono ricompresi non solo coloro che beneficiano di una misura di sostegno al reddito ma anche:
  • i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Modalità di attivazione della copertura assicurativa
Il soggetto promotore deve richiede telematicamente all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro, almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del volontario.
Anche la variazione dei dati già comunicati deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della stessa e sempre attraverso i servizi online dell’Istituto.
In presenza dei requisiti richiesti e verificata la capienza del Fondo per il 2016, l’INAIL comunicherà tramite PEC al soggetto promotore ed al Comune/Ente Locale l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta.
Sottolinea, tuttavia, la circolare n. 15/2016 che la copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opererà esclusivamente dalla data in cui l’Istituto comunicherà l’attivazione.
di Rossella Schiavone
Ai sensi dell’art. 145, comma 13, Legge n. 388/2000, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti - definiti ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie" - alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità è riconosciuto, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo.
L’INPS, con messaggio n. 1593 dell’11 aprile 2016, ha comunicato che per fruire del suddetto sgravio le aziende del settore dello sport professionistico dovranno valorizzare il codice causale di nuova istituzione “L701”, avente il significato di “Recupero sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 – calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni” – all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> e nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da conguagliare.
Le nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens – chiarisce il messaggio INPS n. 1593/2016 -dovranno essere adottate a partire dai flussi inoltrati dall’1 gennaio 2016 per cui, le aziende che hanno usufruito dello sgravio nei mesi precedenti senza l’utilizzo del nuovo codice causale L701, dovranno provvedere all’invio dei flussi di variazione.
di Rossella Schiavone
In data 11 aprile 2016, sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sono state aggiornate le FAQ relative alle nuove dimissioni e risoluzioni consensuali che, si ricorda, vanno presentate telematicamente dal lavoratore.
Le nuove FAQ sono 6 e, in pratica, rappresentano alcuni dei chiarimenti già forniti ai Consulenti del Lavoro da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tuttavia viene confermato che anche le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente e che nella compilazione è possibile inserire “Dimissioni per giusta causa” come Tipologia di comunicazione.
Inoltre viene chiarito che sono efficaci anche le dimissioni per giusta causa comunicate con modalità telematiche quando ancora non era possibile indicare la specifica tipologia.
Infatti il modello telematico evidenzia sola la genuinità delle dimissioni e, nel caso di specie, la "giusta causa” sarà comprovata dagli uffici competenti secondo le modalità vigenti.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Nel corso del Convegno sulle prospettive del sistema fiscale organizzato dalla commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, al quale hanno partecipato il viceministro Zanetti e altre personalità del mondo professionale e imprenditoriale, è stato fatto il punto su alcuni adempimenti fiscali richiesti ai cittadini.
Parlando di banche dati, quali strumenti che rappresentano il futuro del Fisco italiano per realizzare meccanismi più semplici, è stato osservato che nessun obbligo di fattura elettronica viene imposto nelle operazioni B2B, ma chi sceglierà il canale tradizionale dovrà pagare un costo in termini di adempimenti: saranno, infatti, richiesti più dati sulle operazioni a chi non si adegua.
Una sorta di "elenco clienti-fornitori rafforzato" secondo Zanetti, che ha colto l'occasione anche per anticipare che nel 2018 il Governo interverrà a ridurre il peso dell’Irpef, soprattutto sui redditi di ceto medio, cioè quelli compresi tra 30mila euro e 60mila euro.
Ma il punto centrale del Convegno è stata la "compliance": una maggiore trasparenza e compliance tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria consente di concentrare l’attenzione sulle operazioni più rilevanti. Secondo il direttore Orlandi dell'Agenzia delle Entrate la compliance è un compito che spetta ai cittadini, perchè come dimostra la storia dei Paesi più avanzati questa non è fatta solo dalle norme ma anche dai comportamenti.
Ecobonus stabilizzato per tre anni
Nella seduta del 12 aprile in Senato è giunto, sostanzialmente all’unanimità, il via libera alle mozioni che impegnano il Governo a stabilizzare l’ecobonus del 65% per il triennio 2017-2019.
E' stata accolta la proposta di Enrico Morando del Mef, che ha riunito le iniziative contenute in sei mozioni promosse da altrettanti schieramenti politici, che miravano a far sì che il Governo accettasse l’impegno, a partire dal 2017 e per un triennio, di stabilizzare l'insieme di misure che chiamiamo ecobonus.
Immediato il parere positivo di Confedilizia, come emerge dalla dichiarazione del suo presidente Giorgio Spaziani Testa: “L’impegno assunto dal Governo a dare stabilità per il triennio 2017-2019 alle detrazioni Irpef-Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è di importanza fondamentale per gli immobili condominiali, per i quali la proroga di anno in anno dell’agevolazione non ha finora permesso, in molti casi, a causa dei tempi necessari per la deliberazione e realizzazione dei lavori, di sfruttare una misura di particolare efficacia”.
di Roberta Moscioni
L'Oic ha rilasciato in pubblica consultazione la bozza del principio contabile Oic XX, sugli “Strumenti finanziari derivati”. Commenti e proposte al riguardo sono da inviare all'Organismo italiano di contabilità entro il 31 maggio 2016
L'azione di aggiornamento del suddetto principio contabile segue il più ampio progetto di revisione dei principi contabili nazionali avviato a seguito delle disposizioni contenute nel Dlgs 139/2015, che ha recepito la direttiva europea 34/2013/Ue.
Si tratta di un principio contabile molto atteso, in quanto fornisce agli operatori le dovute istruzioni sulle modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziaria derivati.
Derivati al fair value
Proprio con il recepimento della direttiva europea 34/2013 vengono eliminate alcune significative differenze tra l'insieme dei principi contabili nazionali e quelli internazionali. Nello specifico, la riscrittura dell'articolo 2426 c.c. impone a tutte le imprese nazionali, con eccezione per le micro-imprese, di rilevare nel conto economico le variazioni di fair value degli strumenti derivati, compresi quelli incorporati, a meno che si tratti di operazioni di copertura.
In caso di derivati designati alla copertura di uno o più rischi di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, la variazione del fair value non va imputato in conto economico, ma direttamente a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
Applicazione rettroattiva senza semplificazioni
Sebbene la norma appaia molto semplice, essa richiede una grande competenza nella sua applicazione pratica visto anche il richiamo esplicito del secondo comma dell'art. 2426 c.c., a concetti e criteri contenuti nei principi contabili internazionali.
Per tali ragioni l'Oic ha tentato si semplificare le previsioni degli Ias/Ifrs ed ha elaborato anche specifiche e corpose appendici dedicate alla definizione dei derivati, alla determinazione del fair value e allo scorporo di quelli incorporati in altri contratti, mettendo a disposizione anche una serie di esempi illustrativi, che riguardano ogni singola scrittura contabile.
Dalle considerazioni fatte dall'Organismo di contabilità emerge, poi, che oltre alla contabilizzazione al fair value dei derivati, le nuove regole individuate nel revisionato principio contabile debbano essere applicate retroattivamente, come se fossero sempre state applicate e, a differenza di quanto accaduto per il costo ammortizzato, non è previsto alcun esonero per le operazioni precedenti al 1° gennaio 2016 che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio.
Analogamente nessuna agevolazione è stata prevista per le imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata.
di Gioia Lupoi
Il ministero dell’Economia risponde ad un quesito sui termini di registrazione del contratto di comodato verbale da seguire per fruire già dal 1° gennaio 2016 della riduzione del 50% di Imu e Tasi. Nello specifico, si chiede di confermare quando indicato con la risoluzione 1DF del 17 febbraio 2016, che supera le indicazioni della nota 2472 del 29 gennaio 2016.
Il dipartimento finanze ribadisce, con la nota n. 8876 dell’8 aprile 2016, che per i contratti verbali di comodato stipulati con genitori e figli la riduzione in oggetto decorre dalla data di conclusione del contratto stesso.
La regola del comodato verbale
Si ricorda che la risoluzione 1/DF/2016 precisa che: “la legge di stabilità per l’anno 2016, nel richiedere espressamente la registrazione del contratto di comodato ha inteso estendere tale adempimento limitatamente al godimento dell’agevolazione IMU anche a quelli verbali. Pertanto, con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”. Ciò premesso e tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte menzionato art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, si deve precisare che per anche per i contratti verbali di comodato occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione".
In sostanza, se un contratto di comodato verbale tra genitore e figlio è stato concluso il 1° gennaio 2016, anche se la registrazione avviene dopo tre mesi, lo sconto Imu e Tasi decorrerà dal 1° gennaio 2016.
 
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze espresse dai contribuenti nel 2014 per la destinazione del 5 per mille e gli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.
Enti di volontariato, ricerca sanitaria, scientifica, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche possono accedere alla sezione “Documentazione > 5 per mille > 5 per mille 2014” per sapere se sono risultati beneficiari del contributo.
L'agenzia delle Entrate ha svolto approfondite verifiche per garantire la giusta ripartizione degli importi.
Volontariato più gettonato
Come si legge nel comunicato stampa del 12 aprile 2016, il totale dei finanziamenti del 2014 è di 500milioni di euro, e gli aventi diritto sono 45.332 enti. Tra i beneficiari emerge il settore del volontariato (37.904), seguito dalle associazioni sportive dilettantistiche (6.894), dagli enti della ricerca scientifica (430) e da quelli del settore della sanità (104).
di Cinzia Pichirallo
Dalla Commissione europea arriva una proposta di modifica ad una direttiva del 2013 per rendere più trasparenti le attività svolte dalle imprese multinazionali. L'iniziativa, pur se annunciata da tempo, rappresenta la risposta della Ue allo scandalo delle “Panama Papers”.
In base alla proposta presentata da Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue, e Jonathan Hill, commissario dei servizi finanziari, le imprese europee con un giro d’affari di almeno 750 milioni di euro dovranno rendere pubblici per cinque anni i dati relativi ad alcune voci di bilancio: le imposte pagate, le imposte dovute, l'utile ante imposte, il turnover, il numero degli impiegati, la natura delle attività e i guadagni accumulati.
Ulteriori informazioni dovranno essere rese note qualora le imprese abbiano rapporti con paesi a fiscalità privilegiata.
A proposito dei paradisi fiscali, la Commissione Ue sta lavorando ad una nuova lista dei paesi non europei da considerare “offshore”. Saranno previste delle contromisure per i paesi indicati nell'elenco che si rifiutano di conformarsi alle norme di buona governance fiscale.
La proposta dovrà ora essere valutata dal Parlamento e dal Consiglio europeo.
di Gioia Lupoi
Sono online sul sito delle Entrate: i software Gerico e Parametri 2016. Gli applicativi saranno utili a imprese e lavoratori autonomi per determinare, già nella fase di compilazione del modello Unico, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri.
Lo si apprende con il comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate del 12 aprile 2016.
Gerico
La versione del software per la compilazione degli studi di settore è quella definitiva.
Il percorso: sezione Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2016.
La versione tiene conto dei correttivi “crisi”, analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, e interessa i 204 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2015.
E' reso disponibile anche il software Parametri 2016
Consente di stimare, per il 2015, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.
 
di Eleonora Mattioli
In tema di diritti e garanzia del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – decorrente dal rilascio al contribuente medesimo della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo specifiche ragioni d’urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
E’ anche vero, tuttavia, che dette garanzie procedimentali trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Ciò poiché la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate nell'ambito di un giudizio con cui il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento.
Inesistenza clausola generale contraddittorio endoprocedimentale
La Corte ha escluso in particolare, sulla base della normativa nazionale, l’esistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, e cioè di un principio generale per il quale l’Amministrazione, anche in assenza di specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell’atto, il contraddittorio endoprocedimentale ogni qual volta debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente.
Annullamento, se contraddittorio comporta risultati diversi
La violazione del contraddittorio assume rilievo e determina l’annullamento del provvedimento – precisa ancora la Suprema Corte con ordinanza n. 7137 del 12 aprile 2016 – solo se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso e cioè, ove risulti che il contraddittorio, se vi fosse stato, avrebbe consentito al contribuente di addurre elementi difensivi non puramente fittizi e strumentali.
A tal proposito, il contribuente ha l’onere di addurre le ragioni che avrebbe prospettato qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
 

 
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