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11/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 11/4/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
 A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Diritto Fisco
di Eleonora Pergolari
E’ stata confermata da parte dei giudici di secondo grado la decisione di accoglimento delle ragioni di un contribuente avverso due avvisi di accertamento riguardanti l’imposta Ici per gli anni 2009 e 2008, riferiti al medesimo immobile e fondati sul disconoscimento da parte dell’amministrazione comunale del carattere pertinenziale del box di proprietà del ricorrente rispetto all’abitazione principale.
Il disconoscimento era motivato dal fatto che il box era situato in altro edificio e ricadeva in un diverso mappale catastale rispetto all’appartamento di abitazione del contribuente.
Connessione tra edifici
Ai fini della decisione, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia hanno ritenuto di significativa e dirimente valenza la circostanza che l’immobile principale fruisse di un duplice accesso e che il box di riferimento, anche se indicato ad altro numero civico, avesse accesso carraio proprio da uno dei due accessi all’appartamento.
Ciò attestava la sussistenza di una connessione stringente tra i due edifici che non sarebbe stata possibile ove non si fosse trattato del medesimo complesso immobiliare.
In definitiva, la Ctr della Lombardia - sentenza 555/45/16 del 28 gennaio 2016 - ha riconosciuto che, anche nella specie, il profilo di accessorietà all’abitazione imprimesse al box in questione il necessario vincolo di pertinenzialità utile ai fini dell’esenzione dall’Ici.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a 20 quesiti sulla procedura telematica per le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali, posti dai Consulenti del Lavoro con nota del 16 marzo 2016.
Innanzitutto il Ministero ha specificato che le FAQ pubblicate sul portale cliclavoro contengono “posizioni ufficiali” dell’amministrazione rispetto ad alcune richieste di chiarimento ed ha confermato che, nel caso in cui il lavoratore rassegni le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compili la prevista procedura on-line, il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.
Per quanto concerne, poi, la giusta causa, nel confermare la necessità della procedura telematica, viene annunciato che nei prossimi giorni sarà aggiunta un’apposita informazione tra le “Tipologie di comunicazione”, con indicazione della motivazione.
Infine, il Ministero del Lavoro ritiene che ciò che è importante nella procedura è il possesso del PIN INPS che è personale e non cedibile per cui dalle risposte si deduce la legittimità della predisposizione di una postazione PC presso i locali aziendali dedicata ai lavoratori che vogliano rassegnare le dimissioni e siano sprovvisti di collegamenti telematici privati e personali.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 6995 del 6 aprile 2016, è tornato a fornire istruzioni sulla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Nel particolare il Ministero raccomanda ai proprio Uffici periferici di non contestare l’illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 1-bis, DL 463/1983, anche in relazione agli illeciti che, ancorché commessi antecedentemente al 6 febbraio 2016, non siano stati trasmessi alla Procura della Repubblica.
Nel caso di specie le DTL si dovranno limitare a segnalare tempestivamente alla sede INPS competente le eventuali irregolarità riscontrate senza procedere alla notifica dell'invito a regolarizzare.
Per le fattispecie penali, poiché sussiste l’obbligo di comunicazione della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., riguardanti omissioni superiori a 10.000 euro per ciascun anno di versamento contributivo (16 gennaio -16 dicembre), il personale ispettivo provvederà alla contestazione degli illeciti penali unitamente all'invito a versare le quote trattenute, notiziando, ai sensi dell'art. 1 ter, D.Lgs. n. 463/83, dell'esito della procedura la competente Procura della Repubblica.
Conclude la nota ministeriale sottolineando che, se all'esito dell'accertamento effettuato emergano anche irregolarità in materia di omesso versamento delle ritenute, riferite ad ulteriori annualità che, però, non superino la soglia di rilevanza penale di euro 10.000, per le stesse gli Uffici dovranno fare la segnalazione all'Istituto senza procedere alla notifica dell'invito a regolarizzare.
di Rossella Schiavone
Confindustria, con circolare n. 19961 del 6 aprile 2016, ha illustrato i contenuti di maggior interesse della circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016 che riporta le modalità attuative delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 in materia di denuncia di infortunio e malattia professionale.
Seguono alcune interessanti precisazioni:
  • nel caso in cui il datore di lavoro non sia in possesso del numero identificativo del certificato medico, perché non presente sul certificato medico cartaceo o in quello reperito nell’applicativo INAIL, al posto del numero identificativo è possibile inserire un qualsiasi numero di dodici caratteri alfanumerici;
  • se il certificato medico non è reperibile nell’applicativo INAIL basta indicare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico;
  • qualora i dati relativi al numero identificativo del certificato e della data del rilascio non corrispondano con quelli presenti nel data base dell’Istituto, la denuncia è comunque ritenuta valida e il difetto non è motivo né di rigetto della denuncia né di applicazione di sanzioni amministrative.
Ricorda, in conclusione, la circolare n. 19961/16 di Confindustria che gli obblighi di trasmissione all’Autorità di Pubblica Sicurezza della notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni vengono posti a carico dell’INAIL, esonerando quindi il datore di lavoro dal relativo adempimento.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
In attuazione dell’articolo 25 del Dlgs 158/2015, che ha introdotto uno specifico procedimento per la definizione delle modalità di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento ordinario e per adesione (articolo 42, comma 4, Dpr 600/1973), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 51240 dell'8 aprile 2016, con il quale viene approvato il Modello Ipea da trasmettere al Fisco, con le relative istruzioni,
La norma prevede, infatti che le perdite “pregresse” possano essere scomputate dal maggiore imponibile accertato solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente. A tal fine, è stato emanato il provvedimento n. 51240/2016 per individuare l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di computo in diminuzione delle suddette perdite.
Allo stesso tempo, sono indicati anche gli adempimenti che devono essere rispettati dagli uffici a seguito della presentazione dell'istanza.
Ambito applicazione Modello Ipea
Il Modello Ipea deve essere presentato dal contribuente che intende avvalersi dell’utilizzo delle perdite pregresse a seguito della notifica di un avviso di accertamento e nel procedimento di accertamento con adesione.
Si possono richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili accertati le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del Modello.
Viceversa, il Modello non può essere utilizzato con riferimento al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati con l’atto unico emesso nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale, per i quali resta in vigore il modello Ipec.
Reperibilità del Modello Ipea
Il Modello è reperibile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico.
Esso deve essere trasmesso, insieme alla copia di un documento di identità del soggetto firmatario dell'istanza, all'indirizzo PEC dell'ufficio competente. Con un successivo provvedimento verranno stabilite le modalità per la trasmissione telematica dell’Ipea
Termini presentazione Modello Ipea
Nel caso in cui, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente voglia richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse, egli è tenuto a presentare il Modello Ipea entro il termine di proposizione del ricorso; la presentazione sospende il termine per l’impugnazione dell’atto per un periodo di sessanta giorni.
La presentazione del Modello non preclude la possibilità di formulare istanza di accertamento per adesione, entro il termine per la proposizione del ricorso. In tale caso, i termini di impugnazione dell’atto sono sospesi per ulteriori novanta giorni.
di Roberta Moscioni
Nella circolare n. 12 dell'8 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate riassume i principali chiarimenti interpretativi che sono stati resi ad inizio anno in occasione degli incontri con la stampa specializzata.
In particolare, si tratta di precisazioni sulle più importanti novità introdotte nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2016 e sulle modifiche normative apportate dai decreti attuativi della delega per la riforma fiscale.
Scopo del nuovo documento di prassi è, infatti, quello di ufficializzare i chiarimenti resi nei suddetti incontri, per consentire di comprendere al meglio le più recenti novità di natura tributaria: dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina alla "prima casa", dalla cedolare secca al capitolo delle detrazioni, dalla dichiarazione precompilata al nuovo regime sanzionatorio, fino alle nuove tematiche riguardanti il contenzioso e la riscossione.
Agevolazioni prima casa
Nella circolare 12/E/2016 si specifica cheil credito d'imposta per il riacquisto di una nuova unità abitativa, spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo proceda nell'acquisto della nuova abitazione, prima di aver ceduto l'unità che in precedenza aveva comprato con gli stessi benefici, al fine di rendere più flessibili i tempi di collocazione del vecchio immobile sul mercato, ma a condizione che provveda ad alienarlo entro un anno. In tal caso l'agevolazione riguarda non solo l'imposta di registro, ma anche il caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile Iva.
L'agevolazione prima casa potrà essere estesa anche in caso di acquisto a titolo gratuito, a condizione che nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione sia chiaro l'impegno a vendere entro l'anno l'immobile pre-posseduto.
Bonus mobili
L'Agenzia precisa che il bonus mobili (agevolazione per le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ) è da applicare anche alle spese sostenute entro il 2016 se queste ultime sono correlate ad interventi di recupero edilizio eseguiti a partire dal 26/06/2012, fermo restando il rispetto del tetto massimo di 10 mila euro.
Dichiarazione precompilata
I dati relativi ai bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nel modello 730/precompilato, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.
Nel caso il contribuente si accorga di un errore dopo aver accettato e inviato il modello 730/precompilato, può rimediare grazie alla presentazione di un 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Le spese sanitarie sostenute per i figli a carico vengono inserite nella dichiarazione precompilata dei genitori in proporzione alle percentuali di carico, sulla base delle informazioni comunicate dai sostituti d'imposta con le certificazioni uniche.
Nuovo regime sanzionatorio e ravvedimento operoso
Le sanzioni più favorevoli al contribuente, che decorrono dal 1° gennaio 2016, si possono applicare, grazie al principio del favor rei, anche alle violazioni commesse in precedenza e contestate in atti notificati prima di quella data, purché non siano divenuti definitivi.
Il principio si applica anche in sede di ravvedimento operoso.
Proprio in tema di ravvedimento operoso, la circolare 12 dell'8 aprile 2016 ha poi ufficializzato che la comunicazione con cui gli uffici richiedono i documenti per verificare i dati indicati nella dichiarazione dei redditi non preclude l'accesso al ravvedimento da parte del contribuente, purché questo avvenga prima di ricevere la comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Lo stesso ravvedimento operoso è, invece, precluso al contribuente una volta arrivata la comunicazione di irregolarità.
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato, con provvedimento del 6 aprile 2016, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte degli intermediari abilitati, delle schede di destinazione dell'otto (a Stato o istituzione religiosa), del cinque (a organizzazioni con finalità di interesse sociale) e del due (a partiti politici e associazioni culturali) per mille dell'Irpef relative all'anno d'imposta 2015, ricevute da sostituti d'imposta e contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi.
Le istruzioni sono contenute nell'allegato A al provvedimento del 6 aprile 2016 e sono utili per le schede che non vanno allegate ai modelli di dichiarazione dei redditi (730/2016 e Unico Pf 2016) e consegnate a Caf e professionisti abilitati:
- da parte di sostituti che fanno da intermediari
- da parte di cittadini che non presentano la dichiarazione dei redditi ma desiderano esprimere la loro scelta in merito alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
di Cinzia Pichirallo
A causa delle difficoltà tecniche in cui si sono trovati i soggetti tenuti allo spesometro, l'agenzia delle Entrate ha reso noto, con comunicato, che per gli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, soggetti alla scadenza dell'11 aprile, sono ritenuti validi gli invii effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016.
Nel comunicato stampa dell'8 aprile 2016 si afferma che sarà presto pubblicato un provvedimento che conterrà l'unificazione dei termini dello spesometro per tutti gli operatori obbligati alla comunicazione, che viene fissato al 20 aprile.

 
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