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07/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Diritto Economia e Finanza
di Eleonora Pergolari
L’Aula del Senato ha definitivamente approvato, rinnovando la fiducia all’Esecutivo, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 18/2016 concernente misure urgenti di riforma delle banche di credito cooperativo.
Il provvedimento interviene anche in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, di regime fiscale relativo alle procedure di crisi e di gestione collettiva del risparmio.
Ultimi interventi
Anatocismo
Tra gli emendamenti da ultimo approvati dalla Camera si segnala l’introduzione di alcuni articoli aggiuntivi riguardanti il calcolo degli interessi, gli assegni e altri strumenti bancari di pagamento.
L’articolo 17-bis, in particolare, prevede modifiche all'articolo 120 del Decreto legislativo n. 385/1993, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi. La previsione è quella riferita al divieto di anatocismo che viene ora modificata attraverso la sostituzione delle lettere a) e b) del 2° comma dell’articolo citato.
Il divieto di anatocismo, così, oltre che con riferimento ai conti correnti e ai conti di pagamento, viene esteso anche ai finanziamenti a valere sulle carte di credito, fatti salvi gli interessi di mora.
Pagamenti multe
Novità anche per quel che concerne i pagamenti relativi alle multe per violazione al Codice della strada effettuati con strumenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale; per questi, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
Altre novità
Tra le altre novità, si segnala, infine, l’introduzione:
  • dell’articolo 2-bis relativo al fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo
  • dell'articolo 13-bis relativo alla vigilanza su obbligazioni bancarie cartolarizzate.
 
 

 

Approfondimenti
di Redazione eDotto
Tra le spese sostenute dal contribuente che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% vi sono anche gli interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Con riferimento al 2015 e quindi al modello 730/2016 e Unico PF 2016 l’importo da indicare in dichiarazione dovrà essere riportato al rigo E7 del Modello 730/2016 o al rigo RP7 del Modello Unico/2016. In dichiarazione si dovrà indicare la spesa effettivamente sostenuta nel 2015.
Oltre agli interessi passivi sono comprese nella detrazione anche gli oneri accessori sostenuti per la stipula del mutuo
di Redazione eDotto
Grazie alle FAQ pubblicate sul Portale cliclavoro, molti dei dubbi inerenti la nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale sono stati risolti.
Fondamentale è, in proposito, il chiarimento in forza del quale la comunicazione obbligatoria di cessazione è inefficace se non è stata preceduta da una comunicazione del lavoratore resa con le modalità telematiche (FAQ n. 32).
Quindi il modello telematico è diventato la forma tipica per la presentazione delle dimissioni e per la risoluzione consensuale: in mancanza le stesse sono inefficaci.
Inoltre, per le dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo scorso, non va utilizzata la nuova procedura anche nel caso in cui, per effetto della decorrenza del preavviso, la data di cessazione sia successiva: nel caso di specie si dovrà applicare ancora la Legge n. 92/2012 (FAQ n. 7).

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
L’articolo 4, comma 24, lettera b), Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto in via sperimentale e per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, un contributo economico:
  • per il servizio di baby-sitting;
  • per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo in questione è stato riconosciuto dalla Legge di Stabilità, nel limite di 20 milioni di euro, anche per l’anno 2016.
L’INPS, in data 6 aprile 2016, ha comunicato che è stato pubblicato l’Avviso contenente le istruzioni per l’iscrizione nell’elenco, per l’anno in corso, delle strutture eroganti servizi per l’infanzia aderenti alla misura sperimentale.
La domanda va presentata all’Istituto esclusivamente per via telematica, utilizzando i suoi servizi, accessibili tramite PIN direttamente attraverso il seguente percorso: www.inps.it home> servizi on line> per tipologia di utente> aziende, consulenti e professionisti> Elenco strutture eroganti servizi per l’infanzia ISCRIZIONE.
Le strutture già presenti nell’elenco per i precedenti anni di sperimentazione, che non siano state escluse o non si siano cancellate, qualora intendano iscriversi anche per il 2016, dovranno accedere alla procedura solo per dichiarare la permanenza dei requisiti richiesti.
Dall’avviso si evince che l’iscrizione nell’elenco è consentita fino al 31 dicembre 2016.
di Rossella Schiavone
La Commissione sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello in materia di sicurezza n. 1 del 21 marzo 2016, ha chiarito che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, non può essere emesso in caso di irregolarità.
Al riguardo viene evidenziato che, mentre nell’ambito dei lavori privati il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese ed ai lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC.
Inoltre la Commissione, con l’interpello sicurezza n. 1/2016, rispondendo ad un ulteriore quesito, ha ritenuto che l’Amministrazione concedente debba sospendere l’efficacia del titolo abilitativo del committente in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza che in caso di inadempienze accertate direttamente dall’Amministrazione concedente stessa.
di Rossella Schiavone
La Commissione sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 3 del 21 marzo 2016, ha chiarito che il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS, sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”, obbligo sanzionato penalmente.
A tal proposito, con l’interpello sicurezza n. 3/2016 è stato evidenziato che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del Testo Unico in materia di salute e sicurezza, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentatone, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
di Redazione eDotto
In data 28/1/2016 Anaci, Saci, Cisal Terziario con l’assistenza di Cisal, hanno siglato un accordo per il rinnovo del Ccnl per i Dipendenti di Studi professionali che amministrano condomini o immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.
Il Ccnl decorre dall’1/3/2016 e scade il 28/2/2019.
Introdotto il concetto di "Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile" che rappresenta il valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da altro Ccnl.

 

Fisco
di Roberta Moscioni
Si avvicinano le date per la comunicazione dei dati delle operazioni Iva del 2015 da parte dei contribuenti che eseguono le liquidazioni Iva mensili e per i contribuenti trimestrali. La scadenza è fissata rispettivamente a lunedì 11 aprile, per i primi, e a mercoledì 20 aprile, per i secondi.
In un ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, la legge di Stabilità 2016, per evitare una duplicazione di adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, ha previsto per questi ultimi l'esonero dall'obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia del cosiddetto spesometro.
Tuttavia, è precisato nel comunicato stampa del 6 aprile 2016, che i contribuenti interessati - nel caso risultasse più agevole sotto il profilo informatico - possono indicare nel modello polivalente dello spesometro anche i dati già inviati al sistema Ts.
Si ricorda che lo spesometro è disciplinato dall'articolo 21 del Dl 78/2010, che ha introdotto l’obbligo di comunicare all’agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia gli acquisti e le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute rilevanti ai fini Iva, fermo restando che sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già conosciute dall’Amministrazione finanziaria.
Soggetti obbligati
Dal punto di vista soggettivo, l'obbligo coinvolge tutti i soggetti passivi dell'Iva, comprese le associazioni non lucrative che si avvalgono del regime speciale. Sono, invece, esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio oppure del regime forfetario.
Tuttavia, per venire incontro alle difficoltà segnalate dalle associazioni di categoria, anche per quest'anno, l'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già deciso per le tre precedenti annualità, ed ha esonerato dall'adempimento le Pubbliche Amministrazioni, comprese le amministrazioni autonome, ed ha mantenuto le soglie di esclusione per i commercianti al dettaglio e i tour operator.
Confermato l'esonero dallo spesometro
Così, dal provvedimento n. 49798 del 6 aprile 2016 è arrivata la conferma ufficiale rispetto a quanto già anticipato dall'Agenzia con il comunicato del 1° aprile 2016, ed è stato stabilito che :
- per l'anno 2015 le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di cui al provvedimento del 2 agosto 2013;
- per lo stesso anno, i commercianti al dettaglio sono esonerati dalle comunicazioni all’Anagrafe tributaria delle operazioni attive, rilevanti ai fini Iva, di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva;
- sempre per il 2015, i tour operator sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al netto di Iva.
di Gioia Lupoi
La Commissione Finanze della Camera ha dato parere positivo ad una risoluzione che proroga i termini del 730 in via strutturale.
Si parla di un rinvio della presentazione dal 7 al 23 luglio.
Un decreto del presidente del CdM potrebbe ufficializzare la proroga
Dovrebbe essere un Dpcm di fine aprile ad attuare lo slittamento della data di invio.
La proroga riguarderebbe tutti: i Caf e gli intermediari (entrambi dovranno ancora rispettare la trasmissione dell'80% di 730 entro il 7 luglio), nonché i contribuenti che scelgono di inviare da soli.
 
di Cinzia Pichirallo
Da un incontro tenutosi tra il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è emersa l'esigenza di un intervento diretto ad assicurare un funzionamento più efficace del contenzioso fiscale.
E' stato, quindi, deciso di instaurare un tavolo tecnico presieduto da Roberto Garofoli e Giovanni Melillo, capi di Gabinetto rispettivamente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, con il fine – spiega il comunicato stampa del 6 aprile 2016 - di trovare soluzioni per “una riforma della giustizia tributaria che si ispiri alle migliori pratiche internazionali»”.
di Cinzia Pichirallo
La causale contributo “LACC - Lavoro occasionale accessorio”, attualmente in uso nel modello F24, utile per versare all’Inps il valore complessivo dei buoni lavoro (voucher) effettivamente usati dai datori per remunerare le prestazioni di lavoro occasionale accessorio commissionate, sarà utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE). Questo a partire dal 2 maggio 2016.
L'informazione giunge dalla risoluzione n. 20 del 6 aprile 2016 in cui l'agenzia delle Entrate accoglie la richiesta presentata dall'Inps.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 Elide, vanno indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “I”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, la causale contributo LACC;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

 

Professionisti
di Gioia Lupoi
Ancora una sentenza della Cassazione - dopo le sentenze 17742/2015 e 18136/2015, relative alla Cassa Ragionieri - sulle delibere delle Casse di previdenza private che comportano tagli alle prestazioni secondo la norma di interpretazione autentica della legge 147/2013.
Le Casse private hanno fatto riforme sostanziali passando dal sistema di calcolo retributivo al contributivo, con l'abbassamento del trattamento pensionistico.
E' la volta della Cassa dei Commercialisti che vede sentenziata la correttezza del calcolo della pensione erogata dopo il 2008 prendendo come riferimento la quota reddituale media degli ultimi 24 anni (dal 1979 al 2003) e non quella degli ultimi 15 anni.
Perentorietà del pro rata solo per l'ante 2007 (fino al 2006)
La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 6704 depositata il 6 aprile 2016, ribadisce anche in questa pronuncia, stavolta per i commercialisti ed esperti contabili, che la lettura congiunta del comma 763 della Finanziaria 2007, legge 296/2006, e del comma 488 della legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, porta a riassumere che:
  • per chi è andato in pensione prima del 1° gennaio 2007 il trattamento sarà in linea con le vecchie regole;
  • per chi è andato in pensione dopo tale data il trattamento subirà i tagli imposti dalla riforma.
di Roberta Moscioni
ll Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un documento del mese di marzo 2016, ha elaborato una esemplificazione dello Statuto delle associazioni tra Ordini professionali per la costituzione di un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento insieme ad una bozza del Regolamento finalizzato all'organizzazione e al funzionamento di tale Organismo. Viene, inoltre, proposta anche una bozza del regolamento di autodisciplina, che va allegato al regolamento dell'Organismo.
Come è formato l'Organismo di gestione della crisi?
Nel Regolamento si specifica che con riferimento all'iscrizione nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretario sociale gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro, nel registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
L'iscrizione di diritto potrebbe essere riconosciuta all'organismo costituito a seguito della sottoscrizione, da parte degli Ordini professionali aderenti, di un negozio associativo creato appositamente a supporto del debitore nella procedura di sobraindebitamento.
Caratteristiche dell'Organismo
L'Organismo, costituito a seguito dell'associazione tra gli Ordini, deve stabilire la propria sede presso uno degli Ordini aderenti all'iniziativa e non ha natura di ente di diritto privato "esterno" agli Ordini che partecipano all'iniziativa.
Tale Organismo è tenuto ad istituire due organi: un referente e una segreteria amministrativa, che sono i depositari delle domande pervenute e della documentazione allegata.

 
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