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01/04/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 1/4/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno risposto affermativamente al quesito concernente l’attuale rilevanza, anche dopo la riforma di cui alla Legge n. 69/2015, del cosiddetto falso “valutativo” ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali.
Per il massimo Collegio di legittimità sussiste, infatti, il reato di falso in bilancio con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, qualora, in presenza di criteri valutativi normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente si discosti da tali criteri “consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa”, in maniera concretamente idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
E’ quanto si apprende nell’informazione provvisoria n. 7 del 31 marzo 2016, diffusa dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite penali.
Si resta in attesa del deposito delle motivazioni della pronuncia.
 

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
In data 29 marzo 2016 sono state aggiornate le FAQ relative alle dimissioni telematiche presenti sul portale Cliclavoro.
Nelle nuove FAQ è stato specificato che:
  • le Commissioni di certificazioni costituite presso le DTL possono assistere il lavoratore nella trasmissione del modello telematico nel senso che, come chiarito nella nota direttoriale del 24 marzo 2016, la procedura può essere esercitata direttamente dal Direttore della DTL, in qualità di Presidente della Commissione, anche per il tramite del personale appositamente incaricato;
  • affermare che le dimissioni possono essere presentate anche in sede sindacale vuol dire che è sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell’atto.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1398 del 30 marzo 2016, ha risposto ad un quesito posto da alcune sedi sui  prolungamenti previsti dalla Legge n. 413/1984 e, più nello specifico, se gli stessi debbano essere considerati tra i periodi che escludono la penalizzazione ai sensi dell’articolo 24, D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.
Ricorda a tal proposito l’Istituto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
L’art. 1, comma 299, Legge n. 208/2015 ha esteso la riduzione suddetta anche ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni dal 2012 al 2014, limitatamente ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Inoltre, viene sottolineato che le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di CIGO, per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33, Legge n. 104/1992.
Con la circolare n. 74/2015 è stato precisato che l’anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro va intesa come contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Con l’istituto del prolungamento di cui alla citata Legge n. 413/1984, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, coperti da contribuzione, vengono prolungati in successione temporale del periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.
Tale periodo di prolungamento va considerato coma attività di navigazione.
Quindi, conclude il messaggio INPS, la contribuzione in questione, condividendo la medesima natura della contribuzione che “prolunga”, non deve essere considerata ai fini della riduzione percentuale di cui sopra.
di Rossella Schiavone
Si comunica che Cliclavoro non sarà raggiungibile, per manutenzione, dalle ore 14 dell’1 aprile alle ore 8 del 4 aprile 2016.
Nel suddetto periodo la procedura per le dimissioni telematiche sarà accessibile dal portale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) solo ai cittadini muniti di PIN dispositivo INPS.
Per quanto concerne il lavoro intermittente sarà, invece, possibile effettuare la comunicazione tramite invio di SMS o inviando il modulo UNI_INTERMITTENTI all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it o per fax alla DTL competente.

 

Fisco
di Cinzia Pichirallo
Dal 31 marzo 2016 è possibile per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche iscriversi al 5 per mille 2016 attraverso i canali telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline.
Si ricorda che con la legge di Stabilità 2015 l'istituto del 5 per mille è stato messo a regime e quindi è divenuto una forma stabile di finanziamento per settori di rilevanza sociale.
Le istruzioni sulle modalità per accedere al riparto del 5 per mille sono state fornite dall'agenzia delle Entrate con circolare n. 13/2015.
Iscrizione entro il 9 maggio
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche avranno tempo fino al 9 maggio per procedere all'iscrizione all’agenzia delle Entrate.
L’iscrizione, da effettuare ogni anno, va eseguita compilando l’apposito modello e seguendo le istruzioni presenti sul sito agenziaentrate.it.
Altre date da ricordare
Entro il 14 maggio 2016 le Entrate pubblicheranno online la lista provvisoria degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio. I beneficiari potranno effettuare correzioni fino al 20 maggio. Gli elenchi aggiornati saranno disponibili dal 25 maggio.
Entro il 30 giugno vanno inviate le dichiarazioni sostitutive alle Entrate: gli enti del volontariato devono indirizzarle alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, mentre le associazioni sportive dilettantistiche all’ufficio del Coni nel cui ambito è situata la sede legale.
Infine, il comunicato stampa del 31 marzo 2016 ci ricorda la data del 30 settembre 2016 come termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione ed eventuali integrazioni documentali.
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento correttivo del modello e delle istruzioni per la compilazione di UNICO PF 2016.
Al fine di correggere piccoli refusi emersi dalla rilettura del modello e delle istruzioni, approvati lo scorso 29 gennaio 2016, è stato pubblicato il provvedimento n. 47207 del 31 marzo 2016, con il quale vengono ufficializzate anche quelle modifiche già riportate, i primi di marzo, nel 730/2016.
Le modifiche, infatti, si sono rese necessarie proprio per adeguare le istruzioni del modello ad alcune indicazioni di prassi intervenute dopo il 29 gennaio, oltre che per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione online del modello stesso.
Le correzioni al modello e alle istruzioni
Tra le modifiche apportate, da segnalare il fatto che hanno trovato posto nella versione ritoccata di Unico Pf 2016 due codici inediti, utili all’individuazione di nuovi interventi ammessi alla detrazione del 65%, quali le schermature solari e climatizzatori a biomasse.
Si tratta del codice:
“5”, per segnalare l’acquisto e la posa in opera di schermature solari a protezione di superfici vetrate, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
“6”, per identificare l’acquisto e il montaggio di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.
Di conseguenza, è stata ritoccata anche la pagina 68 delle istruzioni, che ora accogliere due nuovi punti che vanno ad aggiungersi agli altri dell’elenco visibile nella colonna 8 (spesa totale). Per le schermature solari, infatti, il limite della spesa annuale agevolabile è 92.307,69 euro, poiché la detrazione massima consentita è di 60mila euro; la detrazione si dimezza (max 30mila euro) per gli impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per i quali la spesa massima è, invece, pari 46.153,84 euro.
Altre modifiche riguardano poi anche il quadro LM, preposto alla determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva dei regimi di vantaggio (ex DL 98/2011) e forfettario (ex L. 190/2014).
di Roberta Moscioni
La Legge di Stabilità 2016 ha disposto la proroga per l'anno 2016 di alcune misure agevolative finalizzate al recupero del patrimonio edilizio e all'acquisto di mobili per il relativo arredo, oltre ad introdurre una nuova agevolazione, a favore delle giovani coppie, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale (articolo 1, comma 75, legge 208/2015).
L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/2016 fornisce chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto “Bonus mobili”.
Analizzate le proroghe degli incentivi fiscali già esistenti, con la nuova circolare, si entra nel vivo della nuova detrazione fiscale riservata alle giovani coppie e ci si sofferma sugli specifici requisiti soggettivi richiesti dalla Legge n. 208/2015 per poter fruire del bonus mobili.
Soggetti beneficiari della detrazione fiscale
Nella circolare n. 7 del 31 marzo 2016 è specificato che l'agevolazione, che spetta per le spese sostenute nel 2016, pur presentando analogie con il “bonus mobili” collegato ai lavori di ristrutturazione edilizia si differenzia da quest'ultimo per il contesto normativo di riferimento.
Pertanto, per usufruire dello sconto fiscale è necessario:
- essere giovani coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni (attestazione tramite stato di famiglia o autocertificazione).
- almeno uno dei componenti della coppia non deve aver superato i 35 anni di età o che li compia nell'anno 2016.
- essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nell'anno 2016.
Tali requisiti devono essere soddisfatti nel corso del 2016, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione; pertanto, la loro sussistenza può essere anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.
Chi deve essere l'acquirente?
L'acquisto dell'abitazione a cui sono destinati i beni mobili può essere effettuato, a titolo oneroso o gratuito, da entrambi i componenti della coppia oppure da uno solo di essi, purché quest'ultimo non abbia superato il 35° anno di età nel 2016.
In particolare, l'immobile deve risultare acquistato nell'anno 2016 o nell'anno 2015. Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per il corrente periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017).
Ammontare della detrazione
La detrazione fiscale riguarda esclusivamente i mobili e non anche i grandi elettrodomestici, acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per arredare l’abitazione principale della giovane coppia, anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili preceda il rogito della casa.
Lo sconto applicabile è pari al 50% della spesa sostenuta su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro, riferito alla coppia. Esso inoltre è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Modalità di pagamento
La circolare 7/E evidenzia anche un'altra novità della nuova agevolazione fiscale, che riguarda le modalità di pagamento e concede una maggiore libertà.
Per fruire della detrazione fiscale è necessario che il pagamento sia effettuato tramite bonifico, carta di debito o credito.
Se il pagamento viene disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare necessariamente quello predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia: ossia il bonifico “parlante”, soggetto a ritenuta. Non sono consentiti, invece, i pagamenti mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
di Cinzia Pichirallo
Con un avviso del 31 marzo 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico richiama l'attenzione sulle modalità operative di accreditamento alla Piattaforma MiSE per quanto riguarda la Nuova Sabatini.
Soggetti non ancora aderenti alla Convenzione Originaria
Coloro che per la prima volta intendano aderire alla Convenzione, al fine dell’accreditamento, devono compilare il modulo di adesione e l'allegato tecnico; firmare digitalmente i modelli; trasmetterli via PEC.
Soggetti già aderenti alla Convenzione Originaria
I soggetti già aderenti, sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento Quadro Esistente al momento della data di firma dell’Addendum 2016 alla Convenzione Beni Strumentali, al fine di poter erogare ulteriori finanziamenti BS, devono accettare le modifiche apportate alla Convenzione Originaria ed ai relativi allegati ai sensi del citato Addendum 2016.
Nell'avviso del MiSE sono indicati tutti gli indirizzi telematici utili.
di Gioia Lupoi
Approvati i correttivi anticrisi di 204 Studi di settore 2015
La Commissione degli esperti, che già aveva espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità, ha verificato la validità dei correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da SOSE sui dati Iva e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle Organizzazioni di categoria.
La Commissione ha inoltre fornito all’unanimità parere positivo sulla novità rappresentata dai correttivi agli indicatori di coerenza.
In GU le modifiche agli studi da applicare al periodo d'imposta 2015
E' Stato inoltre pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2016, il decreto Mef del 17 marzo 2016 che reca l'approvazione di modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2015.

 

Professionisti Fisco
di Gioia Lupoi
In vista della scadenza dei bilanci 2015, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, sul sito, il documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”.
Contiene 55 bozze di verbale, aggiornate alla luce delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate e non quotate, con relative dichiarazioni e procedure destinate ad orientare l’attività del collegio sindacale nello svolgimento della propria attività di vigilanza nell’ambito della governance.
Le indicazioni contenute sono utili al collegio sindacale che, pur non svolgendo funzioni di revisione legale, è posto dalla legge al crocevia degli scambi e dei flussi informativi tra gli organi e soggetti terzi alla società.
La chiusura dei conti annuali rileva in particolar modo non solo con riferimento all’attività di vigilanza dei sindaci impegnati nella stesura della relazione ex art. 2429 c.c., quanto anche per i rinnovi (eventuali) delle cariche nella governance e degli organi terzi delle società.
Il documento in oggetto aggiorna il pregresso n. 20 del 2013 dell’IRDCEC (oggi Fondazione nazionale commercialisti), integrando le tracce di verbali, comunicazioni, proposte e procedure che il collegio sindacale è tenuto a redigere.
7 le sezioni
La suddivisione vede 7 sezioni:
- insediamento del collegio sindacale;
- attività di vigilanza;
- riscontro di gravi irregolarità;
- operazioni sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie e di liquidazione;
- società quotate;
- crisi d’impresa.
Consultazione fino al 20 maggio per i Principi Internazionali di Valutazione in italiano
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato la bozza di traduzione in lingua italiana degli International Valuation Standards, emanati nel 2013 dall’International Valutation Standards Council (IVSC), di cui fa parte dal 2012.
Nella traduzione, si è scelto di uniformarsi alla terminologia proposta nei Principi Italiani di valutazione emanati a luglio 2015 dall’Organismo Italiano di Valutazione, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti è membro.
Conformemente alle prassi generalmente adottate per la pubblicazione delle traduzioni degli standard internazionali, il Consiglio nazionale dei commercialisti sottopone il lavoro di traduzione svolto a consultazione pubblica fino al 20 maggio 2016: commenti e suggerimenti possono essere inviati a traduzioni@commercialisti.it .
 

 
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