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31/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVOO 31/3/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Fisco
di Roberta Moscioni
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum sul regime fiscale delle operazioni di acquisizione mediante indebitamento: il cosiddetto leverage buy out.
Si tratta della circolare n. 6 del 30 marzo 2016, con la quale vengono forniti agli operatori i necessari chiarimenti per individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle suddette operazioni apportate da terzi, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni Ue (e See) ed extra Ue.
L'analisi effettuata dall'Amministrazione finanziaria arriva a confermare la leicità fiscale delle operazioni di acquisizione mediante indebitamento, contribuendo così a ridurre alcune criticità operative segnalate da alcune associazioni di categoria, che hanno inciso negativamente sugli investimenti provenienti dall’estero e operati in Italia dagli operatori del cosiddetto private equity.
Il documento si articola in tre capitoli, nei quali vengono analizzate rispettivamente:
  • le operazioni di acquisizioni con indebitamento,
  • il trattamento fiscale degli interessi passivi relativi ai debiti della società veicolo 
  • il trattamento fiscale delle componenti reddituali corrisposte alle private equity firm e ai finanziatori residenti all'estero.
Trattamento fiscale del leverage buy out
Nello specifico, nella prima parte della circolare 6/E/2016 viene analizzata la fattispecie delle operazioni di acquisizione con indebitamento per l'acquisto di un'azienda o di una partecipazione (di controllo o totalitaria) in una determinata società, denominata società target/bersaglio, posta in essere mediante la creazione di una apposita società veicolo.
Per finanziare questa determinata operazione spesso si sceglie di ricorrere alla forma dell'utilizzo dell'indebitamento come “leva finanziaria” (leverage), che comporta l'emergere di benefici e rischi incrementali tanto che il costo del debito può risultare sia inferiore o superiore al rendimento del capitale di rischio.
Il chiarimento più importante reso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare in oggetto è che per i soggetti Ires, gli interessi passivi sui prestiti contratti per acquisire la società target, e dunque derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, devono essere considerati deducibili. Tali interessi, infatti, dato che risultano funzionali all'acquisizione della società target, rispondono ai requisiti di inerenza e sono ordinariamente deducibili entro i limiti di cui all’articolo 96 del Tuir (30% del Rol).
Tale deducibilità è riconosciuta sia se l’operazione è realizzata da soggetti esclusivamente residenti in Italia, che in caso di soci e/o finanziatori non residenti in nel nostro Paese.
di Cinzia Pichirallo
A causa dell'aggiornamento, da parte di Sogei, dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate - Entratel e Fisconline - dalle 14 di sabato 2 alle 24 di domenica 3 aprile 2016 non sarà possibile accedere telematicamente a detti servizi.
Il comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate del 30 marzo 2016 spiega che sarà effettuata una semplificazione al sistema al fine di consentire ai contribuenti abilitati a Entratel e Fisconline, in fase di autenticazione, di inserire, oltre al nome utente e alla password, come avviene attualmente, anche il pin.
Da lunedì 4 aprile, quindi, l’utente non sarà più tenuto a digitare nuovamente il codice personale per accedere alle diverse funzioni di consultazione, come il cassetto fiscale.
di Gioia Lupoi
Con il Dlgs 147/2015 - decreto crescita e internazionalizzazione, come modificato dalla Stabilità 2016 - è stato introdotto, a decorrere dal 2016, un regime agevolato rivolto ai cosiddetti “lavoratori impatriati”.
Il regime agevolato per il rientro dei cervelli
L'agevolazione è rivolta ai lavoratori destinatari dei benefici fiscali di cui alla legge 238/2010 (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e titolari di attività di impresa) trasferiti in Italia entro il 2015.
Tali soggetti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, potranno optare in alternativa ma in modo irrevocabile, per il nuovo regime fiscale: una riduzione della base imponibile ai fini Irpef del 30%, a decorrere dal periodo di imposta 2016 e per i quattro successivi.
Con l'opzione non si potrà beneficiare degli incentivi previsti dall’art. 17 del DL n. 185/2008 convertito, né del credito d’imposta previsto dall’art. 1, commi 271-279, della L. n. 296/2006.
Ad illustrare le modalità per l'opzione l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 46244 del 29 marzo 2016.
Per esigenze di semplificazione, per l’esercizio dell’opzione i soggetti interessati devono possedere i requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238 del 2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando i requisiti richiesti ex art. 16 Dlgs 147/2015 (che istituisce il regime).
L’esercizio dell’opzione
Dipendenti
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro la richiesta, con le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio.
Deroga
Il provvedimento prevede una remissione nei termini per i soggetti che si sono trasferiti in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015, e il 31 dicembre 2015: non potendo confidare nella proroga dei benefici della legge n. 238 del 2010, potrebbero non aver trasferito la residenza o il domicilio in Italia entro il termine di tre mesi previsto dalla norma agevolativa (art. 2, comma 1, della citata legge n. 238 del 2010), in loro favore è prevista la possibilità di trasferire la residenza o il domicilio in Italia, per fruire dei medesimi benefici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
I sostituti d’imposta
I datori di lavoro, sostituti d'imposta:
- applicheranno le ritenute sul 70% del reddito di lavoro dipendente erogato nel periodo di paga successivo a quello della richiesta ed effettueranno a fine anno o alla cessazione del rapporto, il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito ridotto del 30%, corrisposto a partire dal 1° gennaio 2016;
- non applicheranno i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero.
Autonomi e imprenditori
L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, i quali possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
Con la pubblicazione della circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016 è stato chiarito che i datori di lavoro che abbiano già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 178-181, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.
Si precisa che il tetto mensile, per il nuovo incentivo, è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la soglia mensile può essere comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto limite pari a euro 3.250,00 su base annua.
di Redazione eDotto
Il modello per la dichiarazione dei redditi 2015 (modello 730/2016) è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2016.
I contribuenti possono optare per il modello ordinario o  per quello precompilato. Il modello precompilato viene predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria che derivano dalla Certificazione Unica e dalle comunicazioni trasmesse da parte di enti previdenziali, istituti di credito ed altri soggetti, nonché dalla dichiarazione dell’anno precedente. Tale modello deve essere trasmesso dal contribuente direttamente o tramite i soggetti che prestano assistenza fiscale, potendo apportare modifiche inserendo i dati non presenti.
Se per l’assistenza fiscale ci si rivolge ai Caf o ai professionisti abilitati questi hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) per poi rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione sulla correttezza dei dati).
 
Lavoro
di Cinzia Pichirallo
Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 74 del 30 marzo 2016 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 febbraio 2016, contenente l'adeguamento del Fondo di solidarietà residuale, istituito presso l'INPS, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, assumendo la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Il Fondo di integrazione salariale ha lo scopo di continuare ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore.
Datori di lavoro interessati
La disciplina del fondo si integrazione salariale interessa i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Destinatari delle prestazioni
I destinatari delle prestazioni sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato - compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante - con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, con un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Trattamento riconosciuto
Il Fondo di integrazione salariale, come specifica il decreto del 3 febbraio 2016, garantisce un assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, ed è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile.
di Rossella Schiavone
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2016, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati trasferiti all’INPS, a decorrere dall'anno finanziario 2016 ed a valere sul “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” di cui all’articolo 13, comma 4, Legge n. 68/1999, 20.000.000 di euro per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro previsti dallo stesso articolo 13.
Inoltre, per il 2016 sono stati, altresì, trasferiti all’INPS, per le medesima finalità, ulteriori 915.742 euro.
Sempre per il 2016, il D.I. 24 febbraio 2016 ha, invece, trasferito al Ministero del Lavoro 1.000.000 di euro a valere sul medesimo “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, per sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
di Rossella Schiavone
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro.
Tuttavia per diventare operativa la norma necessitava di un Decreto c.d. attuativo.
In data 25 marzo 2016 è stato finalmente firmato il Decreto Interministeriale che disciplina, per l’appunto, i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale.
Criteri di misurazione per i premi di risultato
Spetta ai contratti collettivi di lavoro prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Partecipazione agli utili dell'impresa
Per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 c.c..
Inoltre, l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
Deposito contratti
L’art. 5 del D.I. 25 marzo 2016 stabilisce che l'imposta sostitutiva al 10% sia subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che sarà disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
di Rossella Schiavone
Facendo seguito al D.I. n. 22763 del 12 novembre 2015 ed alla sua circolare applicativa n. 31 del 30 novembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 15 del 29 marzo 2016 è tornato a fornire chiarimenti sugli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore call center.
Si ricorda, a tal proposito che la norma prevede la concessione per i suddetti lavoratori - nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016 - di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia, in forza del citato Decreto Interministeriale è possibile concedere il trattamento in questione per periodi non superiori ai dodici mesi, previa la sigla in ambito ministeriale di specifici accordi.
Posto quanto sopra, la circolare ministeriale n. 15/2016 evidenzia che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, è possibile concedere l’indennità della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, ma sempre nel limite del finanziamento.
di Rossella Schiavone
Sul portale Garanzia Giovani, all’indirizzo http://www.garanziagiovani.gov.it/FAQ/Pagine/default.aspx, sono state pubblicate le FAQ relative al Super bonus occupazione.
Dalla lettura delle risposte fornite, si ricavano interessanti chiarimenti fra cui spicca la possibilità di fruire dell’incentivo previsto dal “Super Bonus Occupazione trasformazione tirocini” per tutti i datori di lavoro che assumono un giovane con un contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia svolto un percorso di tirocinio nell'ambito di Garanzia Giovani, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso di loro.
Inoltre:
  • l’incentivo in questione può essere fruito anche se il giovane che abbia concluso, ovvero intrapreso un percorso di tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, sia assunto con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • lo status di NEET deve essere posseduto al momento dell'avvio del percorso di tirocinio;
  • l'assunzione può avvenire senza soluzione di continuità ed entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio;
  • l'incentivo ha carattere nazionale e, pertanto, vi possono accedere anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard non sia stato attivato;
  • l'incentivo può essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016. Inoltre, l'incentivo vale per qualsiasi percorso di tirocinio avviato nell'ambito di Garanzia Giovani;
  • il Super bonus tirocini non è cumulabile con il bonus ordinario per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane, in quanto lo stesso soggetto non può essere incentivato due volte. Viceversa, se l'azienda ha già beneficiato del bonus ordinario per un giovane assunto nell'ambito di Garanzia Giovani, nulla osta a che presenti istanza di Super Bonus per la trasformazione del tirocinio svolto da un altro giovane.
 
Diritto
di Eleonora Mattioli
Il reato di emissione di fatture false e quello di truffa aggravata, si pongono in un rapporto di specialità, pertanto gli stessi non sono cumulabili ai fini della confisca, la quale va dunque revocata con restituzione dei beni sequestrati.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, accogliendo il ricorso di un imprenditore, avverso la sentenza con cui era stato condannato per entrambi reati (frode fiscale e truffa aggravata ex art. 640 comma 2 c.p.) in concorso con contestuale confisca.
Frode fiscale e truffa, rapporto di specialità  
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito la tesi secondo cui il delitto di frode fiscale – nella specie di emissione di fatture per operazioni inesistenti – si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata, in quanto connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L’ulteriore elemento, costituito dall'elevato danno, non è sufficiente a porre le norme – quella tributaria e quella comune – in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è stato deliberatamente posto dal legislatore al di fuori della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso si verifichi e postulandosi come necessaria soltanto la sussistenza del collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale.
Manca l’identità naturalistica del fatto
Nell'affrontare il problema del concorso tra frode fiscale e truffa, inoltre, la Corte ha avuto modo di affermare che tra le due fattispecie, in parte coincidenti, non incorrerebbe neanche il rapporto di cui all'art. 15 c.p., in quanto mancherebbe la identità naturalistica del fatto al quale le norme si riferiscono, dal momento che l’una – la frode fiscale - richiede un artificio peculiare, l’altra – la truffa – necessita invece di elementi (induzione in errore e danno) indifferenti per il reato tributario.
Truffa assorbita nella frode fiscale
Sicché il rapporto tra le norme sarebbe risolvibile in base al principio di consunzione, in base al quale, per aversi concorso apparente di reati, sarebbe sufficiente l’unità normativa del fatto, desumibile dalla omogeneità tra i fini dei due precetti, che giustifica un trattamento sanzionatorio unitario. Questa operazione comporta un giudizio di valore, nel senso che una condotta resta assorbita dalla previsione dell’altra per cui è comminata la pena più grave
E nella fattispecie – conclude la Corte con sentenza n. 12872 del 30 marzo 2016 – l’applicazione di detti principi ha come conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta configurabilità del concorso del delitto di truffa aggravata, in quanto assorbito nei reati di natura fiscale (sanzionati più severamente) con conseguente revoca del provvedimento di confisca 
di Eleonora Pergolari
La legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta Irap, non trattandosi, quest’ultima, di un’imposta sui redditi in senso tecnico.
Così, nella quantificazione del profitto del reato sequestrabile, non va tenuto in considerazione l’eventuale mancato pagamento dell’Irap che venga rilevato insieme all’omissione di una pluralità di tributi.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 12810 depositata il 30 marzo 2016.
Profitto confiscabile da rideterminare
I giudici di legittimità, in particolare, hanno parzialmente annullato, senza rinvio, l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in relazione al reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi. Nello specifico, era stata contestata all’imputato la mancata presentazione delle dichiarazioni Ires, Irap e Iva relative a diverse annualità.
La Suprema corte ha, quindi, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al valore corrispondente a titolo di Irap mentre il profitto confiscabile, in questo contesto, è stato rideterminato nell’importo individuato esclusivamente a titolo di Ires e Iva.
 
Professionisti
di Gioia Lupoi
Il Cndcec fornisce una dettagliata analisi dei principali strumenti di partenariato pubblico-privato utilizzabili per la realizzazione e la gestione di opere e servizi pubblici o di pubblica utilità.
Lo fa con il documento “Project financing e partenariato pubblico privato: aspetti normativi e linee guida operative”, in cui si evidenzia la necessità di ricorrere in maniera crescente all’attivazione di risorse private, vista la delicata situazione economico-finanziaria degli enti locali.
Effettiva fattibilità degli interventi
Lo studio si concentra prevalentemente sulla tipologia contrattuale project financing, analizzandone gli attuali aspetti procedurali, i profili fiscali e i principali elementi che il commercialista a supporto delle stazioni appaltanti, deve tenere in considerazione ai fini della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti, soprattutto in relazione alla necessità di un eventuale contributo pubblico da parte della Pubblica Amministrazione.
 
Lavoro Diritto
di Roberta Moscioni
E' arrivato nella seduta del 30 marzo 2016 il via libera del Senato al Disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dopo l'approvazione circa un anno fa, in prima lettura, dei deputati. Il testo del provvedimento, che ha già inglobato numerose modifiche nel precedente passaggio alla Camera, dovrà ora tornare all'esame di Montecitorio.
Impresa sociale come soggetto giuridico
Il primo grande riconoscimento ad opera del Ddl per il terzo settore è quello di essere divenuto “finalmente un soggetto giuridico”.
Le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni e le associazioni di promozione sociale saranno ora considerate parte di un'unica famiglia, con caratteristiche comuni riconosciute per legge, pur rimanendo soggetti con una loro specificità e diversi modelli organizzativi.
Secondo questa nuova impostazione, l'impresa sociale privata avrà come obiettivo principale la realizzazione di risultati sociali positivi da conseguire mediante la produzione, lo scambio di beni o servizi di utilità sociale,indirizzando i propri proventi al raggiungimento prioritario di obiettivi collettivi.
Oltre che ai settori di attività già previsti, il Ddl delega prevede per le imprese sociali anche l'accesso al comparto del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati.
Al contrario saranno impostI, a tali categorie di imprese, distinti obblighi di trasparenza e limiti per retribuire i titolari degli organismi dirigenti.
Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del terzo settore saranno svolte dal ministro del Welfare
Servizio civile aperto a tutti
Una novità riguarda anche il servizio civile, che sarà senza limiti, aperto a tutti e su base volontaria, per accogliere i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, sia italiani che stranieri (ma regolarmente soggiornanti in Italia), nella realizzazione di esperienze di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva e tutela del patrimonio culturale, cosicchè il suo valore formativo possa essere riconosciuto in ambito universitario e nel mercato del lavoro, come spiegato dallo stesso Ministro del Lavoro Poletti.

 
 
 
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