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29/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 29/3/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
Diritto
di Eleonora Mattioli
Se l’amministratore di due società distrae fondi di provenienza regionale, non può essere disposta la confisca indifferenziata sui beni delle predette due società senza considerare il diverso profitto conseguito da ciascuna di esse.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo le richieste dell’amministratore - imputato di malversazione ai danni dello Stato - limitatamente alle modalità di confisca in relazione al reato de quo.
Quest’ultimo censurava, in particolare, i criteri di determinazione del profitto sottoposto a confisca ex art. 19 D.Lgs 231/2001.
Distinta contestazione, autonoma erogazione, profitto e confisca
E nel ritenere fondata la doglianza, la Suprema Corte da atto di come, nello specifico, sia stata formulata a carico di ciascuna società una distinta contestazione a fronte di autonome erogazioni in favore dell’una e dell’altra. Sicché ciascun ente ha, dunque, conseguito un autonomo profitto a cui va commisurata la confisca.
No al principio solidaristico
Non varrebbe in senso opposto - conclude la Corte con sentenza n. 12653 del 25 marzo 2016 -  il richiamo al principio solidaristico che nel caso di illecito plurisoggettivo implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente: non ricorre infatti un concorso fra due enti, che rispondono autonomamente alla condotta dell’amministratore, il quale ricopre in entrambe le società posizione apicale. 
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
Con Risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver istituito la causale “SAMM” per il versamento delle sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, c. 1 bis, D.L. n. 463/1983).
In sede di compilazione del modello F24, la suddetta causale va esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, indicando:
  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione debitoria del contribuente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, va indicato il codice fiscale del contribuente;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo come da diffida notificata al contribuente, nel formato MM/AAAA. Chiarisce la Risoluzione n. 17/E del 2016 che la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
di Rossella Schiavone
A seguito degli importanti risultati ottenuti nel 2015, il Consiglio di amministrazione dell’INPGI, in data 18 marzo 2016, ha comunicato che, con la delibera n. 4 del 28 gennaio 2016 - attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti per l’approvazione di legge - è stata recepita la norma che ripropone, anche per il 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato avvenute nel corso del 2016.
Ricorda il comunicato dell’Istituto che la nuova disciplina prevede, a differenza della normativa dello scorso anno, un esonero contributivo con la durata massima di 24 mesi,  nella misura del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
di Rossella Schiavone
Ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, il lavoratore può rivolgersi anche alle Commissioni di certificazione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le nuove modalità telematiche.
Rispondendo alle richieste di chiarimento pervenute da parte di diversi Uffici periferici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 1765 del 24 marzo 2016, evidenzia che la normativa fa riferimento alle “sedi” dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale e non già alle Commissioni di certificazione intese come “organi”.
Stante quanto sopra – chiarisce il Ministero del Lavoro - la procedura telematica svolta dalle Commissioni di certificazione operanti presso le Direzioni Territoriali del Lavoro può essere esercitata direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di presidente della Commissione, anche per il tramite di personale appositamente individuato.
In definitiva, poiché la nota n. 1765/2016 annuncia che dal 24 marzo le Direzioni riceveranno le credenziali necessarie per l’invio dei nuovi moduli telematici, se ne deduce che i lavoratori interessati potranno adesso rivolgersi anche alle DTL per comunicare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
 
Professionisti
di Gioia Lupoi
Arriva una precisazione dal Cndcec su quanto affermato nella nota Miur sulla convenzione quadro 2014 relativa al tirocinio professionale contestuale agli studi, riportata con l'informativa Cndcec n. 17 del 1° febbraio 2016.
La particolarità della durata triennale del corso di laurea magistrale rende impossibile l'acquisizione dei crediti all'inizio dell'ultimo anno. Pertanto, è possibile l'iscrizione al registro dei praticanti se i crediti sono acquisiti nel corso dell'intero triennio.
Sul punto viene precisato che la deroga si ritiene valida anche per tutti gli altri corsi di laurea triennale.
E' quanto indicato dalla nota informativa Cndcec n. 40 del 2016.
di Rossella Schiavone
Sul proprio sito Internet, i Consulenti del Lavoro ricordano che, come chiarito dalla circolare del Consiglio Nazionale n. 1118 del 21maggio 2015, per la validità degli eventi formativi ai fini della Formazione continua dei Consulenti del Lavoro, gli Enti e le Associazioni di iscritti che hanno ottenuto l’accreditamento con delibera del CNO dei CdL, devono darne comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale territorialmente competente in base al luogo di svolgimento dell’evento stesso.
La comunicazione deve contenere tutte le informazioni inerenti l’evento formativo e va inoltrata almeno entro dieci giorni prima della data in cui l’evento stesso avrà luogo.
Successivamente, entro 30 giorni, va rilasciato l’attestato di partecipazione debitamente sottoscritto e completo dei dati relativi al soggetto organizzatore e materia, luogo e durata dell’evento, numero e data del rilascio dell’autorizzazione.
Si ricorda che sono accreditati di diritto gli eventi organizzati da:
  • Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
  • Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
  • Fondazione Studi;
  • Fondazione Consulenti per il Lavoro;
  • Altri Ordini Professionali Regolamentati;
  • Pubbliche Amministrazioni, in particolare:
    • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sue emanazioni territoriali;
    • Ministero delle Finanze e sue emanazioni territoriali;
    • Agenzia delle Entrate;
    • M.I.U.R. e Università;
    • Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali;
    • INPS;
    • INAIL;
    • Camere di Commercio.
di Rossella Schiavone
Sono aperte le iscrizioni per il Festival del Lavoro 2016 in programma a Roma dal 30 giugno al 2 luglio 2016 presso il Centro Congressi Angelicum.
Chi è interessato può effettuare la registrazione sulla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.consulentidellavoro.it/asp.net/festival2016/iscrizione/default.aspx
Dopo la registrazione si riceverà una e-mail di conferma che conterrà in allegato il voucher da presentare al desk riservato agli accrediti.
Si ricorda che il 30 giugno alle ore 10, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, i Consulenti del Lavoro incontreranno Papa Francesco.
Sulla sopracitata piattaforma è possibile, quindi, prenotarsi anche per l'udienza papale.
 
Fisco
di Roberta Moscioni
L'annunciato provvedimento che rinvia, al 20 settembre 2016, il termine ultimo per le comunicazioni delle operazioni relative al 2015 effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (Black list) è stato pubblicato.
Si tratta del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 45144/2016 del 25 marzo.
Rinvio del termine per comunicare le operazioni Black list
Al fine di tener conto dell'evoluzione normativa degli ultimi anni - tra cui, da ultima, la legge di Stabilità 2016, che ha abrogato la disciplina dell’art. 110, commi 10, 11, 12 e 12-bis, TUIR che dettava specifiche regole per la deducibilità dei componenti negativi relativi alle operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati - l'Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dei termini di cui al precedente provvedimento del 2 agosto 2013, rinviando il termine per la comunicazione annuale dei dati al 20 settembre prossimo.
La finalità del differimento – si legge nelle motivazioni del provvedimento n. 45144/2016 – è quella di “consentire ai contribuenti di transitare più agevolmente dalla modalità di comunicazione delle informazioni relative alle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata su base mensile e trimestrale a quella su base annuale”.
Dunque, più tempo viene concesso agli operatori per far fronte ai cambiamenti informatici e contabili generati dal cambio di periodicità imposto dall’articolo 21 del Dlgs 175/2014, che prevede appunto il passaggio dell’obbligo di comunicazione delle operazioni Black list con cadenza mensile/trimestrale a quella annuale.
di Gioia Lupoi
Con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono approvate le specifiche tecniche dei modelli 770/2016, relativi al 2015, ordinario e semplificato.
I sostituti d’imposta, anche tramite intermediari abilitati, dovranno utilizzarli per trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni.
Il mancato rispetto dei nuovi tracciati comporterà lo scarto del modello.
I modelli dovranno essere trasmessi esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
I provvedimenti in oggetto sono del 25 marzo 2016:
  • provvedimento n. 45477/2016 per l'ordinario;
  • provvedimento n. 45506/2016 per il semplificato.
Ordinario o semplificato?
Il 770 ordinario, serve a comunicare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.
Il 770 semplificato è da utilizzare per i dati relativi alle altre tipologie di redditi (lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, lavoro autonomo, provvigioni, diversi) e i dati contributivi, previdenziali e assicurativi.
 
La scadenza per quest'anno è fissata al 1° agosto 2016 (il 31 luglio è domenica).
 
Fisco Diritto
di Roberta Moscioni
L'ultimo giorno utile per l'invio telematico del modello Eas da parte degli enti non commerciali e delle associazioni senza scopo di lucro per inviare all'Agenzia delle Entrate le informazioni fiscali aggiornate rispetto a quelle precedentemente comunicate, per poter continuare ad usufruire della non imponibilità di quote e contributi associativi, è giovedì 31 marzo 2016.
L'adempimento è dovuto da parte di tutti quegli enti e associazioni no profit che vogliono continuare a godere del regime di favore ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, in quanto svolgono attività non commerciale e operano, quindi, senza fini imprenditoriali (articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972).
La scadenza riguarda esclusivamente quei soggetti per i quali nel corso del 2015 si sono verificate delle variazioni rispetto ai dati trasmessi in precedenza.
Esonero dall'obbligo di comunicazione delle variazioni dati
Il modello Eas non deve essere presentato se la variazione riguarda i dati relativi agli importi di cui al punto 20 e 21 del modello stesso oppure i valori di cui al punto 30, 31 e 33, come per esempio:
  • i proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
  • i messaggi pubblicitari;
  • l’ammontare medio delle entrate complessive;
  • il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
  • l’ammontare di erogazioni liberali ricevute;
  • l’ammontare di contributi pubblici ricevuti;
  • il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Modalità e termini per la comunicazione
Il modello Eas deve essere trasmesso in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Se i dati in precedenza comunicati subiscono una variazione è necessario un nuovo invio entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.
Scopo della trasmissione dei dati variati è quello di contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche che beneficiano delle agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
Se l'associazione perde i requisiti che danno diritto all'agevolazione fiscale, il modello Eas va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

 
 
 
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Tasso di disparità uo

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