HOME - Newsletter

25/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
 A tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Professionisti
di Cinzia Pichirallo
Sarà trattato il tema della “Internazionalizzazione delle imprese. Percorsi, metodi e strumenti” durante il convegno, nella giornata del 30 marzo 2016 presso l’Università degli studi del Molise, organizzato dagli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Campobasso, Isernia e Larino.
La giornata di lavori sarà suddivisa in due parti. La prima - dalle 10.20 alle 13.00 - sarà caratterizzata da una serie di interventi sul contesto socio-economico e sul ruolo delle risorse, delle competenze e delle strategie nel processo di internazionalizzazione.
Nel pomeriggio - dalle 13.30 alle 16.30 – sarà tenuta una tavola rotonda su “Internazionalizzazione, progetto commercialisti: opportunità per le pmi”, moderata dal consigliere delegato all’Area internazionale del Cndcec, Giovanni Gerardo Parente.

 

Lavoro
di Rossella Schiavone
La Federalberghi ha chiesto al Ministero del Lavoro se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 - ai sensi del quale “sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” - sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la risposta all’interpello n. 10 del 21 marzo 2016, ha ricordato che - ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015- il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva.
In assenza della contrattazione collettiva spetta al Ministro del Lavoro, con apposito decreto, individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente.
Il D.M. 23 ottobre 2004, emanato in forza della previgente normativa, ammette la stipulazione dei contratti in questione con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Conclude, quindi, il Ministero evidenziando che tale Decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza dell’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
di Rossella Schiavone
Con circolare n. 13 del 24 marzo 2016, l’INAIL ha fornito istruzioni per l’erogazione della prestazione una tantum agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso del 2015.
La misura della prestazione economica è fissata in euro 5.600 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2015.
L’istanza va presentata alla sede territoriale o compartimentale INAIL competente per domicilio, oppure tramite raccomandata A/R, entro 90 gg dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, utilizzando il modello 190/E, presente nella sezione della modulistica del portale dell’Istituto.
Le richieste già inviate in seguito alla Legge di Stabilità 2015 dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione che sarà chiesta a cura dell’INAIL con uno specifico atto istruttorio.
Sottolinea la circolare INAIL n. 13/2016 che l’istanza va presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, contenere l’indicazione di tutti gli eredi del malato di mesotelioma non professionale, nonché la relativa delega.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1311 del 23 marzo 2016, ha comunicato che a partire dal 7 marzo 2016 non è più possibile utilizzare il flusso denominato “Uniemens aggregato” per la trasmissione di denunce retributive (EMENS) e contributive (DM10) con competenza antecedente gennaio 2010.
Tale flusso era stato a suo tempo istituito per consentire, nel corso del 2009, di trasmettere le denunce correnti con un unico file XML, contenente due distinte sezioni:
  • la parte (EMENS) relativa alle denunce retributive individuali;
  • la parte (DM10) relativa alla denuncia contributiva aggregata a livello aziendale.
La funzionalità “UNIEMENS aggregato”, dove trovano posto a livello individuale sia le informazioni retributive che contributive, è rimasta in essere anche negli anni successivi per consentire la trasmissione di eventuali denunce retributive e/o contributive riferite al periodo 2005-2009.
Data l’attuale sporadicità di tale evento, l’Istituto ha quindi ritenuto di dismettere la vecchia procedura rendendo comunque possibile inserire nell’attuale flusso UniEmens anche l’eventuale sezione “EMENS” relativa a periodi compresi tra gennaio 2005 e dicembre 2009.
L’eventuale necessità di trasmettere DM10 per analogo periodo, potrà essere soddisfatta con l’utilizzo dell’applicazione di “Compilazione DM10 on line”.
di Rossella Schiavone
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo seguito alla nota n. 5199/2016, in data 22 marzo 2016, con nota prot. n. 5755, ha specificato quanto segue.
Al fine di accertare il “possesso di elementi di specifica rappresentatività” utile all'espletamento dell'attività di deposito di verbali ex art. 411 c.p.c., è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto “in sede sindacale”, ossia con l'assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore che appartenga ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Pertanto, conclude la nota ministeriale, la verifica in ordine alla “specifica rappresentatività” del soggetto sindacale non va basata sull'elemento formale del rispetto di procedure previste dai contratti collettivi, ma sul grado di rappresentatività del soggetto sindacale.

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica, se si vuole evitare l’addebito non dovuto è necessario presentare il modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
Il modello, ora disponibile, può essere usato oltre che per segnalare la non detenzione dell’apparecchio tv, anche per segnalare la presenza di un’utenza elettrica intestata ad altro familiare o la variazione di una precedente dichiarazione.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto che dal 1° gennaio 2016 non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi, fatte salve le denunce di cessazione dell’abbonamento per suggellamento presentate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016, con la presunzione di detenzione, i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato.
Chi può presentare l'autocertificazione relativa al canone Rai?
Possono fruire del modello:
  • i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale;
  • l’erede del titolare, se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto;
  • l'intermediario abilitato delegato, che dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia, conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.
Modalità di presentazione
Si può scegliere tra via telematica o raccomandata: il modello deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate.
E' stata predisposta una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.
In alternativa il titolare spedirà, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale il modello in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
Termini di presentazione transitori e a regime
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva va presentata:
  • a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016;
  • in via telematica fino al 10 maggio 2016.
Ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.
La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.
A regime, i termini andranno dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 e non oltre il 31 gennaio del 2017, avrà effetto per l’intero canone del 2017).
A diffondere ed approvare il modello e le relative istruzioni l'agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016.
di Cinzia Pichirallo
L'agenzia delle Entrate, con provvedimento del 24 marzo 2016, stabilisce le specifiche tecniche per la trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alle dichiarazioni Irap 2016.
L'Agenzia ricorda che il modello di dichiarazione “Irap 2016”, con annesse istruzioni, è stato approvato con provvedimento del 29 gennaio 2016, il quale ha rimandato ad un successivo atto la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome dei dati relativi alla dichiarazione in parola.
Pertanto, nell’Allegato A del provvedimento prot. 44526 del 24 marzo 2016, sono contenute le specifiche tecniche, in formato XML, da utilizzare per la trasmissione alle regione e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del contribuente o dove viene ripartito il valore della produzione netta delle dichiarazioni Irap.
La trasmissione viene effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap.
di Roberta Moscioni
Il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che vogliono effettuare nuovi investimenti e che sono situate nel Mezzogiorno d'Italia può finalmente partire.
L'agevolazione fiscale prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, Legge 208/2015) diventa operativa grazie al decreto attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 45080 del 24 marzo 2016. Con esso vengono approvati il modello e le relative istruzioni che servono per consentire ai titolari di reddito d'impresa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo di usufruire del credito d'imposta.
Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Le risorse finanziarie stanziate per tale agevolazione dalla Stabilità 2016 ammontano a 617 milioni di euro l'anno.
Beneficiari
L'agevolazione ha carattere automatico e può essere fruita dai soggetti titolari di reddito d'impresa per gli investimenti legati all'acquisto, anche mediante leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel Centro-Sud d'Italia .
Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica neanche alle imprese in difficoltà.
Modello
Il modello approvato dal provvedimento n. 45080/2016 per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è reperibilesul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Esso è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati dell’impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dagli impegni assunti con la sottoscrizione e da tre quadri (A, B e C).
Termini di presentazione della comunicazione
Il credito d'imposta maturato può essere utilizzato dal beneficiario solo in compensazione, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, seguendo un iter ben delineato.
Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, direttamente o tramite gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “Creditoinvestimentisud”, disponibile sul sito web delle Entrate.
di Roberta Moscioni
Il termine per l’invio della comunicazione annuale Black list 2015, relativa ai dati delle operazioni scambiate nello scorso anno con soggetti stabiliti in paesi e territori con regimi fiscali privilegiati, è stato spostato al 20 settembre 2016, dalla data ordinaria del 10 aprile (quest'anno l'11 perchè domenica).
Lo si apprende da un comunicato dell'Agenzia delle Entrate, che anticipa la pubblicazione di un provvedimento adottato in data 24 marzo, che vuole assicurare a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l'invio dei dati richiesti dall'adempimento istituito dal Dl n. 40/2010.
Più tempo per preparare i dati
La finalità della proroga – spiega l'Agenzia – è quella di di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l'invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.
Tale esigenza è sorta in seguito alla nuova modalità di comunicazione dei dati Balck list, prima mensile o trimestrale, ed ora, invece, annuale.
di Gioia Lupoi
La Fondazione Ifel dell'Anci ha pubblicato, sul sito, la rettifica della Faq n. 9 riguardante la possibilità di applicare ai comproprietari l’agevolazione relativa a Imu e Tasi prevista dalla Legge di stabilità 2016 sui comodati.
L'Ifel rettifica la precedente risposta in questo modo: “In situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile il conferimento del godimento dell'intero bene ad uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due soggetti utilizza il bene in qualità di comproprietario e non comodatario. Tuttavia, non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi al diritto ad usufruire dell’agevolazione in commento, qualora i comproprietari rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma.”.
Dunque, per la Fondazione le agevolazioni in argomento spettano anche ai comodati stipulati fra comproprietari dello stesso immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge.

 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF