HOME - Newsletter

24/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A CURA DELLA FONDAZIONE STUDI
 
A Tutti Voi un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto
 
I racconti dell'Ispettore
di Enrico Presilla e Andrea Seppoloni, Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria
“Vita da commessa (episodi realmente accaduti)” è un simpatico libro di Laura Tanfani, che racconta attraverso delle vignette i fatti più assurdi capitati all’interno del variegato mondo delle addette alle vendite.
Tra i tanti episodi raccolti manca quello occorso a Sonia. Poco tempo fa, mentre si trovava all’interno del negozio di vestiti intenta a ripiegare i capi di abbigliamento appena provati e non acquistati dalla signora di turno, sono entrati due baldi ispettori del lavoro.
Poco interessati ai soprabiti in tartan ma sempre pronti, è proprio il caso di dirlo, ad attaccare bottone con l’avvenente commessa, hanno dovuto a malincuore esibire il tesserino ispettivo ed esaminare la documentazione di lavoro.
Così hanno scoperto che Sonia è attualmente una tirocinante “Garanzia Giovani” e precedentemente aveva già lavorato nello stesso punto vendita tramite voucher. La situazione non sembra calzare come un guanto: “Alla guida non ci fermiamo nemmeno dinanzi agli stop, figuriamoci difronte alle apparenze! - esordisce spavaldamente uno degli ispettori - Alcune normative regionali lo prevedono espressamente, ma in ogni caso, secondo il nostro parere, il tirocinio non può essere preceduto da nessun rapporto di lavoro”.
“Non so che dire - ribatte Roberta - a me interessa guadagnare qualcosa e aiutare i clienti a scegliere per il meglio”. “Siamo d’accordo, ma chi l’ha chiamata dovrebbe sapere che il tirocinio non è un lavoro mascherato, mentre quella con i voucher è una vera e propria prestazione di lavoro. Riqualificheremo questo ipotetico periodo di formazione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative (Circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e punto 14 “Linee-guida in materia di tirocini” del 24/01/2013).
“Mi era stato detto di stare tranquilla, il tirocinio avrebbe ‘coperto’ ogni problema come un’ombra!”. “Infatti – intervengono prontamente gli ispettori - ma come diceva il grande poeta tedesco Novalis, se vediamo un gigante, esaminiamo prima la posizione del sole e assicuriamoci che non si tratti dell’ombra d’un pigmeo!” (Frammenti antropologici).
 
Professionisti Diritto
di Gioia Lupoi
Il 14 marzo 2016, con il Pronto ordini n. 262, il Cndcec prendeva posizione in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell'Albo una Stp costituita in forma di Srls (società a responsabilità limitata semplificata). Nel documento si reputa attuabile la costituzione Stp con una Srls, fermo restando gli accorgimenti necessari in ragione della peculiare disciplina che contraddistingue la semplificata.
Notariato, posizione contraria
Controbatte all'interpretazione il Notariato che, con nota del 23 marzo 2016, spiega che, al contrario, la cosa non è fattibile.
Il tipo di società deve essere espressamente richiamato dalla legge:
  • la specificità delle clausole che, per legge, debbono essere presenti nell’atto costitutivo della società tra professionisti (Stp) impedisce di costituire una Stp in forma di Srl semplificata, poiché impone espressamente l’inderogabilità del modello tipizzato di atto costitutivo della Srls escludendo la possibilità di integrare l’atto costitutivo della Srls con un contenuto diverso da quello standard;
  • è fattibile la costituzione di una Stp in forma di Srl con capitale compreso tra 1 e 10mila euro, in quanto le Srl rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla legge 183/2011 sulle Stp.
Tanto più per la società tra professionisti
A maggior ragione, nel caso di una Stp il comma 4 dell’articolo 10 della legge 183/2011 impone l'adozione nell’atto costitutivo della stessa di clausole statutarie pattizie che il modello standard di Srls non contempla.
Si tratta di clausole in ordine:
  • all’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • al fatto che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
  • ai criteri e alle modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
  • alle modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.
 
Approfondimenti
di Redazione eDotto
Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica - acquisita dall’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia – è resa disponibile ai datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.
Datori di lavoro e intermediari possono consultare, nell’apposito applicativo, la certificazione tramite i seguenti dati obbligatori:
-        codice fiscale del lavoratore;
-        numero identificativo del certificato medico;
-        data di rilascio del certificato medico.
Fermo restando l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma, nelle stesse vanno, adesso, indicati anche i seguenti dati:
-        numero identificativo del certificato medico;
-        data di rilascio del certificato medico.
Tuttavia, in caso di oggettiva impossibilità del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico, nella denuncia va indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.
di Redazione eDotto
Il Bonus ricerca e sviluppo (R&S) è l’incentivo diretto a favorire gli investimenti in attività di ricerca introdotto dal decreto legge 145/2013 (Decreto destinazione Italia).
La disposizione è stata completamente rivista dalla Legge di Stabilità 2015 che modifica la misura dell’agevolazione, estende il periodo di applicazione della stessa, amplia la platea dei beneficiari e le categorie di spese agevolabili e facilita le modalità di accesso al beneficio, tanto che si parla di “nuovo” bonus ricerca e sviluppo.
Le imprese che dal 2015 a 2019 investono in attività di ricerca e sviluppo si vedranno riconosciuto un credito d’imposta calcolato secondo il metodo incrementale sull’investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il credito riconosciuto:
- è pari al 25% degli investimenti “incrementali” relativi alle quote di ammortamento delle spese per l’acquisizione o l’utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione;
- è pari al 50% per gli investimenti “incrementali” riferiti all’assunzione di personale altamente qualificato e con contratti di ricerca “extra muros”.
 
Diritto
di Cinzia Pichirallo
Il MiSE, con parere del 21 marzo 2016 n. 79330, fornisce precisazioni sul procedimento di cancellazione dalla sezione speciale delle start-up per scadenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up.
Viene spiegato che le comunicazioni inerenti alla decadenza non sono “periodiche”, ma seguono un determinato calendario richiamato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 16/E/2014.
Pertanto – afferma il parere n. 79330 - l'ufficio procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa, da effettuarsi tramite Pec.
 
Lavoro
di Rossella Schiavone
l’INPS è tenuto, in veste di  sostituto d’imposta, a rilasciare annualmente la Certificazione Unica che include, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Con la circolare n. 55 del 22 marzo 2016, l’Istituto ha illustrato le modalità attuative relative al rilascio della Certificazione Unica 2016 e i diversi canali a disposizione dell’utenza.
Fornitura telematica
Gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2016 dal sito dell’Istituto (www.inps.it) attraverso uno dei seguenti percorsi:
  • Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione unica 2016 > (codice fiscale PIN);
  • Accedi ai servizi > Elenco di tutti i servizi > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN);
  • Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Cittadino > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale PIN).
Da quest’anno gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID di livello 2 o superiore, da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID, oppure possono visualizzare la CU tramite l’APP istituzionale “INPS servizi mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.
Modalità alternative
L’INPS ha approntato anche modalità alternative attraverso i seguenti canali di accesso:
  • servizio erogato dalle strutture territoriali dell’Istituto;
  • postazioni informatiche self service;
  • Posta Elettronica Certificata;
  • Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
  • Comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni abilitate;
  • Sportello Mobile per utenti ultra ottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione;
  • pensionati residenti all’estero;
  • Certificazione Unica 2016 al domicilio del titolare.
Rilascio della Certificazione Unica 2016 a chi non è titolare
Chiarisce la circolare INPS n. 55/2016 che la Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare, purché delegata o erede del titolare deceduto.
di Rossella Schiavone
Le FAQ sulle dimissioni telematiche pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it – cui si può accedere tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sono state aggiornate in data 23 marzo 2016.
Ben 10 le nuove risposte fornite fra cui si segnala la specifica per cui la data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa; pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Viene ribadito, altresì, che la nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi “protette”), secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 26, D.Lgs. n. 151/2016.
In caso cui, invece, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, è stato specificato nelle nuove FAQ che, qualora la data di decorrenza sia stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e siano trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, la manifestazione della volontà non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione fornirà l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.
di Rossella Schiavone
L’INPS, con messaggio n. 1267 del 21 marzo 2016, ha fornito le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione da applicare dal 1° gennaio 2016 e da rapportare al periodo di pensione.
 
DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE
da
0
a
7.750,00
1.783
da
7.750,01
a
15.000,00
1.255 + 528 x (15.000 - reddito)
                              7.250
da
15.001,00
a
55.000,00
1.255 x ((55.000 - reddito) / 40.000)
oltre
55.000,00
 
 
zero
L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a 7.750 euro è rimasto invariato, per un importo pari a 690 euro.
 
DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER ULTRA 75enni
da
0
a
 8.000,00
1.880
da
8.000,01
a
15.000,00
1.297 + 583 x (15.000 - reddito)
                               7.000
da
15.001,00
a
55.000,00
1.297 x ((55.000 - reddito) / 40.000)
oltre
55.000,00
 
 
zero
L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a 8.000 euro è rimasto invariato, per un importo pari a 713 euro.
Chiarisce, infine, l’Istituto che è stato effettuato il ricalcolo delle pensioni interessate e il nuovo importo della ritenuta IRPEF sarà attribuito dalla mensilità di aprile 2016.
 
 
Fisco
di Cinzia Pichirallo
Come previsto dal provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016, e modificato dal successivo provvedimento del 21 marzo, dal 2016 anche i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze (NoiPa) sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico dei modelli 730-4 ed a tale scopo entro il 7 marzo scorso devono aver comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo web destinato al flusso telematico.
Sostituti che non hanno presentato dal 2011 il CSO
Con risoluzione n. 15/2016 l’agenzia delle Entrate detta nuove indicazioni e ricorda che il quadro CT, presente nella Certificazione Unica, è dedicato ai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO) e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Tali soggetti, se non hanno trasmesso il quadro CT entro il 14 marzo 2016, devono effettuare la comunicazione utilizzando il modello CSO attraverso i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
CSO anche per modificare dati già inviati
Lo stesso modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono modificare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della certificazione unica 2015 o 2016 .
Comunicazione da effettuare dal 23 marzo al 22 aprile (27 maggio per modifica dei dati)
Il modello CSO può essere inviato – stabilisce la risoluzione n. 15 del 23 marzo 2016 - dal 23 marzo al 22 aprile 2016. Le comunicazioni CSO inviate dopo il 22 aprile 2016 saranno acquisite a valere sui modelli 730-4 del 2017.
Un termine più lungo, 27 maggio 2016, è previsto per le sole comunicazioni di variazione dei dati.
di Roberta Moscioni
Dal 22 marzo 2016 i condòmini meno abbienti, che rientrano nella “no tax area” e quindi non versano l'Irpef, non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma possono cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.
Si tratta di una previsione della Legge di Stabilità 2016, che in pratica autorizza i condòmini incapienti a cedere la loro detrazione - che di fatto non avrebbero potuto utilizzare per non avere un reddito abbastanza alto da pagare l'Irpef - invogliandoli così a votare in assemblea i lavori condominiali comuni di una certa rilevanza, che su di loro avrebbero gravato ancor di più non potendo beneficiare della detrazione fiscale.
A dare attuazione alla disposizione dell'articolo 1, comma 74 della Legge n. 208/2015, l'atteso provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 43434 del 22 marzo 2016, che detta le modalità attuative della norma.
Cessione bonus fiscale del 65% al fornitore
Il provvedimento definisce l'ambito soggettivo della disposizione e indica quali sono i soggetti che devono essere considerati incapienti, ossia che non riuscendo in condizioni normali a fruire della detrazione del 65% per le opere di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere il credito all'impresa che esegue i lavori di risparmio energetico e così ottenere uno sconto di pari importo.
La condizione di incapienza deve sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condòmino che si trova nella situazione di difficoltà.
La volontà di cedere il credito d'imposta deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione o da specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere tramite l'amministratore a comunicarla ai fornitori.
I fornitori, a loro volta, devono comunicare in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Obblighi comunicazione Agenzia delle Entrate
Per rendere efficace la cessione del credito, entro il 31 marzo 2017, il condomìnio dovrà comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Analogamente dovrà essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito.
 
A partire dal 10 aprile 2017, i fornitori potranno utilizzare il credito – da ripartire in dieci quote annuali di pari importo – in compensazione, tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con possibilità di riportare nei periodi d’imposta successivi l’eventuale quota non fruita nel periodo di spettanza.
di Gioia Lupoi
Le imprese avranno 30 giorni in più per l'invio della documentazione che completa le istanze di accordo preventivo per il patent box (integrazione del fascicolo per il ruling).
Entro il 30 maggio per le istanze 2015
Dunque, per le istanze presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento del 1° dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016: il termine viene spostato da 120 a 150 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e il termine si sposta al 30 maggio 2016.
Motivazione nel nuovo provvedimento
La proroga, fissata dal provvedimento delle Entrate n. 43572 del 23 marzo 2016, assicura ai contribuenti il tempo adeguato per predisporre la documentazione necessaria a supporto della richiesta.
Annunciato un secondo documento di prassi
A breve un provvedimento indicherà le modalità di comunicazione per via telematica tra contribuenti e amministrazione, attraverso l’impiego della Pec o tramite un servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in modo da uniformare le modalità di comunicazione riguardanti la procedura di accordo preventivo connessa al patent box con quelle previste dalla disciplina sugli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
di Roberta Moscioni
Confermata la data del 2 maggio 2016 per iniziare ad inoltrare le domande per accedere ai contributi per i beni strumenti nuovi, cosiddetta Sabatini ter.
La data già annunciata in sede di emanazione del decreto interministeriale MiSE-MEF 25 gennaio 2016, che ha ridisegnato la disciplina della nuova Sabatini, consentendo l'accesso anche e riserve finanziarie svincolate dal plafond di Cassa depositi e prestiti, è stata confermata dallo stesso MiSE nella circolare n. 26673 del 23 marzo 2016.
Con il documento, che è stato pubblicato sul sito ministeriale, vengono ora fornite le istruzioni necessarie e definiti gli schemi di domanda e di dichiarazione, oltre che indicata l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni in questione.
Termine iniziale presentazione domande: 2 maggio 2016
Nella circolare ministeriale n. 26673/2016 viene ripercorso l'iter di accesso alle agevolazioni e ai finanziamenti; vengono indicate le imprese beneficiarie, le spese ammissibili, la forma delle agevolazioni concedibili e indicate le procedure connesse all'erogazione dei contributi. L’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione è, invece, pubblicato sul sito del MiSE (www.mise.gov.it) e dell’Abi (www.abi.it).
Riguardo al timing dell'operazione, si specifica che le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate, da parte delle Pmi, a partire dal 2 maggio 2016 seguendo le modalità indicate nella stessa circolare. Nella giornata del 1° maggio non possono essere presentate domande e, qualora inviate, non saranno ritenute valide.

 

 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF