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23/03/2016

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 23/3/2016
A cura della FONDAZIONE STUDI
 
A Voi tuttii un ottimo di tutto
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
Contenuti a cura di eDotto

 

Lavoro Diritto
di Eleonora Mattioli
In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova della impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo, a carico del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali, una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente.
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, accogliendo il ricorso del dipendente di una società, licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Secondo la Cassazione, in particolare, detta ricostruzione sistematica della ripartizione dei rispettivi oneri di allegazione e prova tra le parti, trova piena conferma anche ove ricondotta ai principi in tema di responsabilità per inadempimento, di cui la normativa generale sui licenziamenti costituisce specificazione.
Vicinanza della prova al datore di lavoro
Sicché in base a tali principi, il creditore attore (lavoratore impugnante il licenziamento illegittimo) è onerato di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto (rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e di allegare l’inadempimento della controparte (illegittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo). Mentre il debitore convenuto (datore di lavoro), dal canto suo, è onerato di provare il fatto estintivo (legittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo nella ricorrenza dei suoi presupposti, tra i quali, l’impossibilità di repechage del lavoratore), in coerenza con i principi di persistenza del diritto e riferibilità o vicinanza della prova.
Quanto affermato trova riscontro – conclude la Corte con sentenza n. 5592 depositata il 22 marzo 2016 – anche nel caso in esame, proprio per la maggiore vicinanza di allegazione e prova dell’impossibilità di repechage al datore di lavoro, non disponendo il lavoratore, al contrario del primo, della completezza di informazioni sulle condizioni dell’impresa, tanto più in una condizione di crisi, in cui esse mutano continuamente a misura della sua evoluzione e degli interventi imprenditoriali per rimediarvi.
 

 

Professionisti
di Cinzia Pichirallo
Lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo è stato il punto nodale dell'intervento effettuato da Gerardo Longobardi, presidente Cndcec, presso la sede Onu a New York di fronte ad una platea di ragazzi delle scuole superiori e giovani universitari di tutto il mondo.
Il presidente del Cndcec ha posto in luce l'impegno profuso dai professionisti e gli strumenti utilizzati per combattere tali tipi di crimini.
Nell'intervento Longobardi ha sottolineato come “Nello svolgimento di delicati incarichi professionali che hanno come oggetto flussi finanziari, il commercialista si trova in una posizione che gli consente di individuare operazioni sospette e a rischio e di comprendere chi è il reale titolare e il reale beneficiario delle operazioni”.
Fondamentale, per combattere il fenomeno, è una intensa attività di cooperazione tra tutti i commercialisti che il Cndcec già svolge, sia a livello nazionale che internazionale.
di Roberta Moscioni
E' stata resa disponibile dal Cndcec la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario per l'anno 2015.
Il documento rappresenta un'utile traccia per guidare i revisori nei controlli indispensabili per fornire il necessario parere agli organi consiliari, chiamati ad approvare i consuntivi entro il 30 aprile 2016.
Esso è stato redatto in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali ed è aggiornato sulla base della normativa per gli enti locali approvata fino al 31 dicembre 2015. Si compone di un testo word con traccia della relazione dell’organo di revisione e dalle tabelle excel per l’inserimento dei dati.
Esami di Stato per i commercialisti
L'ordinanza del 1° marzo 2016 del MIUR recanteIndizione delle sessioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile per i mesi di giugno e novembre 2016” è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 68 del 22 marzo 2016.
Essa riporta le date di inizio delle sessioni degli esami di Stato per i dottori commercialisti, indicando quanto segue:
- mese di giugno 2016: inizio il 15 per la sezione A dell’albo, il 22 per la B,
- mese di novembre 2016: inizio il 16 per la sezione A dell'albo, il 23 per la B.
Per la prima sessione, i candidati devono presentare la domanda entro il 23 maggio 2016 e per la seconda sessione entro il 19 ottobre 2016. Coloro che richiedono di partecipare alla prima sessione e che sono assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione.
Il Cndcec con informativa n. 39/2016, proprio sull'argomento degli esami di Stato, ricorda ai presidenti degli Ordini territoriali i requisiti necessari ai fini dell'ammissione ai suddetti esami da parte dei tirocinanti, quali: il completamento della pratica di tirocinio.
In caso di tirocinio non completato alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami ma entro la data di inizio degli stessi, è necessario dichiarare nell'istanza che verrà prodotto il certificato di compiuta pratica.

 

Diritto
di Eleonora Pergolari
Il 23 marzo 2016 entra in vigore il regolamento 2015/2424 modificativo delle precedenti regole sul marchio comunitario.
UAMI diventa EUIPO
Sulla base delle nuove disposizioni, l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) assume la nuova denominazione di Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) mentre il marchio comunitario diventa il marchio dell'Unione europea.
Adeguati, conseguentemente, tutti i moduli online e la maggior parte dei contenuti del sito Internet dell’istituzione.
Introdotto anche un nuovo regime tariffario dei marchi e altre modifiche tecniche applicative del regolamento 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 16 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/21 il 24 dicembre 2015.
Maggiori informazioni in merito alle nuove disposizioni sono reperibili sul sito aggiornato dell’EUIPO.
 

 

Lavoro
di Redazione eDotto
In data 9/3/2016 l’Associazione Esercenti Multiplex – Anem, assistita dall’Agis e Slc/Cgil, Fistel/Cisl e Uilcom/Uil hanno siglato l’intesa per il rinnovo del Ccnl Esercizi Cinematografici.
Il Ccnl decorre dall’1.1.2017 e scade il 31.12.2019 e sarà preceduto da un anno di sperimentazione, dall’ 1.1.2016 al 31.12.2016.
Sono previsti i seguenti aumenti:
- dal 1° gennaio 2017 € 30,00 (4° livello);
- dal 1° gennaio 2018 € 30,00 (4° livello);
- dal 1° gennaio 2019 € 25,00 (4° livello).
di Rossella Schiavone
L’art. 21, D.Lgs. n. 151/2015, ha previsto diverse semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Stante quanto sopra, l’INAIL, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha fornito le istruzioni in merito a:
  • obbligo di invio telematico del certificato medico, anche in agricoltura;
  • trasmissione telematica delle denunce all’autorità locale di Pubblica Sicurezza;
  • inchiesta sugli infortuni;
  • obbligo di denuncia/segnalazione;
  • profilazione delle strutture sanitarie e dei medici.
Certificazione d’infortunio
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale in quanto la certificazione medica sarà direttamente acquisita dall’Istituto, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascerà e verrà resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.
Si ricorda che, in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro riceve i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.
Denunce all’autorità di PS
Il Decreto semplificazione ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa.
Per cui il datore di lavoro sarà esonerato da tale adempimento che è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Obblighi dei lavoratori
Chiarisce la circolare INAIL n. 10/2016 che il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale deve fornire al datore di lavoro:
  • il numero identificativo del certificato;
  • la data di rilascio;
  • i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Tuttavia in questa prima fase, qualora il prestatore di lavoro non disponga del numero identificativo del certificato di infortunio/malattia professionale, dovrà continuare a fornire al datore di lavoro il certificato in forma cartacea.
di Rossella Schiavone
Dal sito del Ministero del Lavoro si apprende che, al fine di eliminare gli usi impropri ed illegali del lavoro accessorio, una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act - che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri – prevede che i voucher saranno pienamente tracciabili.
La tracciabilità sarà assicurata dalla comunicazione telematica preventiva di:
  • nominativo e codice fiscale del prestatore;
  • data e luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa;
  • durata della prestazione lavorativa.
Questo intervento è il primo risultato di due filoni di attività:
  • le verifiche ispettive che confermano che le violazioni più ricorrenti in materia sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione, in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero";
  • monitoraggio e valutazione che il Ministero del Lavoro ha condotto in collaborazione con l’INPS.
Come si evince dalla news pubblicata sul sito ministeriale il 22 marzo 2016, dal monitoraggio emerge, inoltre, che nei settori del turismo, del commercio e dei servizi c’è stata una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio, per cui su tali settori si concentrerà l’attività di controllo degli organi ispettivi.
di Rossella Schiavone
A seguito di istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 11 del 21 marzo 2016, ha chiarito che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
Tale limite di orario è quello che il comma 1, art. 18, Legge n. 977/1967, pone ai “bambini”, ovvero a quei minori che non hanno ancora compiuto quindici anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico.
A tal proposito si rammenta che l’art. 1, comma 622, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha disposto l’innalzamento dell'obbligo di istruzione da 9 a 10 anni, con conseguente innalzamento dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni.
Evidenzia, inoltre, l'interpello n. 11/2016, che anche la Cassazione ha sostenuto che, nel caso in cui gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, sono applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 della Legge n. 977/1967 e non, invece, quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).

 

Fisco
di Gioia Lupoi
Con il vademecum: “Agevolazioni del Ministero per le imprese”, il MiSE pubblica il resoconto dettagliato di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello sviluppo economico in un’ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano.
Si presenta sotto forma di schede operative: per ognuna delle agevolazioni, il manuale prevede una scheda con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del contributo, modalità di richiesta e relative scadenze. 
L’Handbook raccoglie tutte le agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro-aree di intervento (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica, internazionalizzazione) e un focus speciale sulle startup e PMI innovative.
Particolare attenzione è data al modello di impresa del futuro, la start up
Incentivi alle imprese in un ‘click’
Nella guida l'obiettivo dichiarato è di rendere più snella e deburocraticizzata la fase di avvio delle start up. La procedura è semplificata. Con un documento informatico firmato digitalmente, senza quindi l’ausilio del notaio, utilizzando il modello standard tipizzato di atto costitutivo e di statuto, sarà possibile dare vita ad una nuova start up.
di Gioia Lupoi
Un Provvedimento dell'agenzia delle Entrate modifica le recenti istruzioni del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, approvate con provvedimento del 16 marzo 2016.
Si ricorda che il provvedimento 40056/E/2016 dispone che a partire dal 2016 i sostituti d’imposta gestiti dal sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico per il tramite dell’Agenzia. Resta escluso l’Inps, che riceve i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.
Dunque: è obbligatorio per tutti, anche per i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze, un indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti.
Rettifica date
Ora, con il Provvedimento 42519 del 21 marzo 2016, vengono modificate le istruzioni del modello, per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle predette istruzioni sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, con la sostituzione nella premessa e nella parte relativa ai termini e la modalità di presentazione della comunicazione - prima pagina, al punto 1, secondo periodo, e seconda pagina, al punto 4 - delle parole “entro il 31 marzo dell’anno” con “nell’anno”:
- premessa: “La scelta dell’intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telema- tica nell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti e ha valore sino alla revoca.”;
- termini e modalità di presentazione: “i sostituti d’imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni … nell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Nella comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4”.
di Roberta Moscioni
A seguito dei numerosi quesiti giunti al MEF sulla portata applicativa della disposizione della legge di Stabilità 2016, circa l'efficacia delle deliberazioni che non prevedono direttamente aumenti dei tributi ma si limitano ad istituire un nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2016, oppure limitano fattispecie agevolative o variano l'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, lo stesso Ministero è intervenuto a fornire utili chiarimenti con la risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016.
Obiettivo della risoluzione è quello di frenare le intenzioni di molti comuni decisi ad operare, dal 1° gennaio 2016, l'istituzione di nuovi tributi, come per esempio l'imposta di soggiorno.
La Stabilità 2016 blocca le tasse locali
Il riferimento normativo è il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha stabilito che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Fatte salve le eccezioni previste dalla stessa norma, quest'ultima sembrava chiara, anche se il fatto di non far esplicito riferimento al caso di “istituzione” di nuovo tributo ha portato gli stessi enti locali a richiedere ulteriori chiarimenti.
Divieto di istituire anche un nuovo tributo
Nella risoluzione n. 2/DF, il MEF specifica che anche l'istituzione di nuovo tributo rientra nel novero dei divieti di cui al suddetto riferimento normativo, in quanto con l'aggiunta di una nuova tassa (nel caso di specie, l'imposta di soggiorno) si verrebbe ugualmente a generare un aumento della pressione fiscale.
Viene così ribadito che la norma deve essere letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forma di variazione in aumento dei tributi a livello locale.
Pertanto, conclude il documento ministeriale,  ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l'anno 2016.
Ne deriva che i comuni non possono istituire l'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non possono disporre aumenti dei tributi rispetto a quelli vigenti nel 2015 oppure eliminare agevolazioni accordate ai contribuenti.
Unica eccezione per l'imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale. Le sole tariffe che i comuni possono variare sono quelle di natura non tributarie, come il Cosap e la tariffa puntuale, sostitutiva della Tari.
di Cinzia Pichirallo
Per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione per aver prodotto, al fine di bloccare la procedura di riscossione dei debiti tributari, documentazione fraudolenta al concessionario, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/2016, ha diffuso il codice tributo per versare detta sanzione ed il codice tributo per il pagamento delle spese di notifica.
Sospensione della riscossione
Infatti, l'articolo 1, comma 537 della legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012), ha stabilito che i concessionari per la riscossione debbono immediatamente sospendere la riscossione delle somme iscritte a ruolo a fronte della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.
Quindi, ricevuta una cartella illegittima, il contribuente può presentare, entro 90 giorni dalla notifica, al concessionario della riscossione una motivata richiesta di annullamento.
Qualora, però, venga prodotta una documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Codici tributo
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 14 del 22 marzo 2016 sono:
- “8117”, denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria - articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;
- “8118”, denominato “Spese di notifica”.
Con riferimento al codice tributo8117,in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” dell'F24 è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

 
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Tasso di disparità uo

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